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Document 52001PC0502
Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on operations to aid uprooted people in Asian and Latin American developing countries (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2001/0502 def. - COD 2000/0338 */
GU C 332E del 27.11.2001, pp. 240–241
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0502 def. - COD 2000/0338 */
Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0240 - 0241
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) 1. Antefatto Il Parlamento europeo ha creato due linee di bilancio (B7-302 e B7-312) a favore dell'aiuto alle popolazioni sradicate sin dal 1984, ma solo nel 1997 la Commissione ha proposto un regolamento (n. 443/97) in ottemperanza all'obbligo di dotare ciascuna linea di bilancio di una base giuridica. Tale regolamento giungeva a scadenza alla fine del 1999. La Commissione ha iniziato a lavorare su un nuovo regolamento già nel 1999, ma ha deciso poi di chiedere una proroga della validità del regolamento 443 (regolamento 1880/2000 del 17 luglio 2000) per preparare nel contempo il nuovo regolamento. La proroga è stata pubblicata sulla GU del 7 settembre 2000. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto una valutazione indipendente, che la Commissione ha portato a termine nel settembre 2000. Nel dicembre 2000, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento una proposta per un nuovo regolamento relativo all'aiuto alle popolazioni sradicate (COM(2000)831 final - 2000/0338 COD). La proposta mira ad aiutare le popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) e i militari smobilitati nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia mediante la creazione delle migliori condizioni possibili per la loro integrazione o reintegrazione. Il Parlamento ha adottato un parere (prima lettura) nella sessione plenaria del 5 luglio 2001. Nel corso di tale sessione, la Commissione ha dichiarato di accettare tutti gli emendamenti proposti. 2. Analisi degli emendamenti La Commissione ha accettato di integrare nella propria proposta modificata tutti gli emendamenti (1-32) adottati dal Parlamento nella sessione plenaria del 5 luglio 2001. 2.1. Considerando (emendamenti 1-12) Nell'insieme, i testi dei considerando proposti dal Parlamento chiariscono e specificano maggiormente gli obiettivi del regolamento. L'emendamento 11 è una conseguenza dell'emendamento 31, che fissa un limite di durata per il regolamento. 2.2. Capo I (artt. 1-6 ed emendamenti 13-20) Gli emendamenti proposti conferiscono una maggiore precisione alle definizioni, migliorano nel complesso la leggibilità del testo, sottolineano il valore del processo di democratizzazione e della tutela dei diritti umani, pongono in luce l'importanza attribuita all'aiuto alle categorie più vulnerabili e chiariscono ulteriormente il ruolo del regolamento nel processo "aiuti d'urgenza - riabilitazione - sviluppo". L'emendamento 20 definisce chiaramente le limitazioni al finanziamento di beni immobili. Sebbene l'acquisto di beni immobili non sia, in genere, un costo ammissibile, le disposizioni finanziarie allegate ai contratti tipo per gli aiuti esterni prevedono eccezioni qualora ciò risulti necessario per la diretta attuazione dell'operazione. Il testo proposto dal Parlamento riprende il testo delle disposizioni finanziarie. 2.3. Capo II (artt. 7-14 ed emendamenti 21-26) Nell'insieme, questi emendamenti rafforzano le disposizioni del regolamento relative al controllo. L'emendamento 22 potenzia la dimensione del regolamento relativa al diritto umanitario nella scelta dei partner. L'emendamento 26 costituisce un aggiornamento del testo che tiene conto della recente riforma dell'aiuto esterno e fa riferimento al processo di strategia nazionale quale strumento chiave di coordinamento. 2.4. Capo III (artt. 15-18 ed emendamenti 27 e 27a) L'emendamento 27 definisce il contesto finanziario per la durata del regolamento, come previsto dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (sezione E, articolo 33). La Commissione prende nota della richiesta del Parlamento di destinare alle azioni finanziate nel quadro del presente regolamento risorse finanziarie superiori a quelle già programmate. L'emendamento 28 semplifica la procedura per impegni supplementari. 2.5. Capo IV (artt. 19-20 ed emendamenti 28-31) Nell'insieme, gli emendamenti 28-30 migliorano le disposizioni del regolamento relative alla presentazione di relazioni tenendo conto del carattere pluriennale della programmazione e definiscono con maggiore precisione le informazioni da fornire. Inoltre, il Parlamento propone una durata fissa per il regolamento (emendamento 31). In un primo momento, la Commissione aveva proposto per il regolamento una validità a tempo indeterminato, così da evitare periodiche discussioni su una questione che difficilmente verrà meno o subirà grandi cambiamenti nelle sue caratteristiche principali. Essa ritiene tuttavia che la data del dicembre 2004 sia un buon compromesso, soprattutto alla luce della revisione, attualmente in corso, del regolamento ALA, che esaminerà l'eventualità di incorporare la questione delle popolazioni sradicate in un unico strumento geografico. 3. Conclusioni Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta conformemente alle osservazioni sopra riportate.