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Document 52001PC0490

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia

/* COM/2001/0490 def. - COD 2001/0197 */

GU C 332E del 27.11.2001, pp. 238–239 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0490

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia /* COM/2001/0490 def. - COD 2001/0197 */

Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0238 - 0239


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Necessità di una base giuridica

Per la formulazione e la valutazione delle politiche in materia di Scienza e Tecnologia (S&T) nell'ambito di economie sempre più basate sulla conoscenza, è necessario poter disporre di indicatori statistici pertinenti e attendibili. Gli indicatori esistenti sono utili, ma limitati per quanto riguarda la misurazione dell'output delle attività S&T, la diffusione di conoscenze e, più in generale, il rendimento dei sistemi innovativi. È quindi necessario lo sviluppo di una nuova generazione di variabili statistiche in grado di monitorare questi aspetti.

Per ora non vi è alcuna specifica base giuridica, nel sistema statistico europeo, riguardante le statistiche su Scienza e Tecnologia. La precedente decisione del Consiglio si riferiva al periodo 1993 - 1997 (94/78/CE, Euratom del 24 gennaio 1994). È necessario quindi un nuovo atto giuridico che assicuri che la produzione degli indicatori esistenti e lo sviluppo di nuovi indicatori siano effettuati in maniera armonizzata, in termini sia di definizioni sia di metodologia.

Un atto giuridico costituisce un quadro per statistiche armonizzate. In un atto giuridico vengono specificate le variabili statistiche da elaborare e trasmettere, nonchè le definizioni, la frequenza, la tempestività, gli studi pilota per eventuali milgiorie etc.

I beneficiari della presente decisione sono le Istituzioni Comunitarie che contribuiscono alla formazione delle politiche comunitarie in materia di scienza, di tecnologia e di innovazione, con particolare riferimento al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle imprese europee, in vista di una maggiore competitività e capacità innovativa a livello internazionale e regionale, che sfrutti i vantaggi della società dell'informazione e promuova il trasferimento di tecnologie, l'aumento delle attività nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuova l'uguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

Inoltre, sono considerate le esigenze delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli istituti di ricerca, dei mezzi di comunicazione e del pubblico in generale.

2. il nuovo progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

Il nuovo progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sulla precedente decisione e sul lavoro da allora effettuato. Inoltre si è tenuto conto del parere del Comitato del Programma Statistico e di altre osservazioni degli Stati membri.

2.1. Obiettivo generale

L'obiettivo generale della presente decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è il mantenimento e miglioramento del sistema comunitario d'informazione statistica in materia di scienza, di tecnologia e di innovazione, per il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

Per realizzare questo obiettivo generale saranno effettuate le seguenti specifiche azioni statistiche:

Primo, continuare la produzione delle statistiche comunitarie esistenti, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, e di altre fonti.

Secondo, sviluppare nuove variabili statistiche, destinate ad essere prodotte su base permanente. Si daraà la priorità alle statistiche sull'innovazione (prodotti e processi nuovi e/o perfezionati, introdotti dalle imprese sul mercato), risorse umane nel campo della scienza e tecnologia, statistiche sui brevetti (ricavate dalle basi di dati degli Uffici brevetti, nazionali ed europeo) ed alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione dell'attività economica e del contributo alla crescita economica). Inoltre si presenta la specifica necessità di sviluppare, in generale, delle statistiche su scienza e tecnologia in base al genere degli operatori coinvolti.

Terzo, migliorare e aggiornare i manuali e gli standard esistenti in materia di concetti e metodi, e migliorare la qualità dei dati, con particolare riguardo alla comparabilità e alla tempestività.

2.2. Obiettivi specifici

L'obiettivo generale del programma si articola sui seguenti obiettivi particolari:

- consolidamento e miglioramento del quadro di riferimento comunitario riguardo alle statistiche su scienza e tecnologia, con la definizione dei concetti e la elaborazione dei metodi più appropriati. È necessario procedere ad una revisione degli esistenti manuali sulle statistiche Ricerca e Sviluppo (manuale di Frascati), innovazione (Oslo), risorse umane dedicate a scienza e tecnologia (Canberra) e regionalizzazione delle statistiche su scienza e tecnologia.

- consolidamento ed estensione del sistema di informazioni statistiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, con la regolare diffusione degli indicatori esistenti e l'elaborazione di nuovi indicatori. È necessario estendere le informazioni statistiche al settore dei servizi e, in generale, migliorare le statistiche in base al genere nel campo di scienza e tecnologia.

- promozione e sostegno della comparabilità e della coerenza delle statistiche su scienza e tecnologia negli Stati membri. È necessario elaborare metodologie coordinate per la misurazione dell'attività di ricerca e sviluppo.

- miglioramento della tempestività dei dati e facilitazione dell'accessibilità delle informazioni statistiche.

Le operazioni coperte dalla presente decisione sono state elaborate tenendo conto di:

- soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, avendo cura, nel contempo, di limitare il peso sulle autorità statistiche nazionali e di ridurre al minimo gli eventuali costi addizionali;

- limitare l'onere delle risposte per le unità esaminate, con particolare riferimento alle imprese che devono rispondere ai questionari statistici, utilizzando anche documentazione amministrativa ed altre fonti che possiedano la necessaria qualità e accuratezza;

- armonizzare i questionari e i metodi d'indagine fra gli Stati membri, ove possibile in collaborazione con altri enti sovrannazionali.

2001/0197 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue :

(1) È necessario disporre di statistiche comparabili in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere le politiche della Comunità.

(2) La decisione (94/78/CE, Euratom) del Consiglio del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione [1], ha posto in rilievo l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato d'informazione statistica comunitaria in questo settore.

[1] GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30

(3) La relazione finale sul periodo 1994 - 1997 [2] del programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro, di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di estendere la copertura regionale e di incrementare la comparabilità dei dati stessi.

[2] GU

(4) Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 che stabilisce il programma statistico della Comunità 1998-2002 [3], il sistema d'informazione statistica deve sostenere la gestione delle politiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, nonché la valutazione delle capacità di ricerca e sviluppo delle regioni, ai fini dell'amministrazione dei fondi strutturali.

[3] GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1

(5) Per garantirne l'utilità e la comparabilità, le caratteristiche dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri devono essere definite dalla Commissione tenendo conto del lavoro effettuato dall'OCSE e da altre organizzazioni internazionali.

(6) La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle aziende europee in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della società dell'informazione, promuovendo il trasferimento delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'eguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

(7) Il principio dell'efficienza relativa ai costi deve essere applicato alle procedure per la raccolta dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni, nella salvaguardia del necessario livello qualitativo.

(8) È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

(9) La decisione 1999/173/CE del Consiglio del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche" (1999 - 2002) [4] sarà presa in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.

[4] GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105

(10) La risoluzione 1999/C 201/01 del Consiglio del 20 maggio 1999 sulla presenza di donne in campo scientifico sottolinea la necessità di informazioni sulla partecipazione delle donne allo sviluppo della scienza e della tecnologia.

(11) I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione, che costituiscono misure amministrative ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 riguardanti le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], devono essere decisi ai sensi della procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(12) Il Comitato del Programma Statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom [6], è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione.

[6] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47

(13) Il Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (Crest) ha espresso il proprio parere,

HANNO APPROVATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e monitoraggio delle politiche della Comunità.

Articolo 2

L'obiettivo di cui al precedente articolo 1 sarà realizzato mediante le seguenti azioni statistiche:

- Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori di attività, tenendo conto della dimensione regionale, ed anche sul finanziamento delle attività R&S, compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali attività.

- Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base permanente per la rilevazione dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento dell'innovazione, in vista della formulazione e della valutazione di politiche in materia di scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze. In particolare, sarà data la priorità ai settori seguenti:

- innovazione (prodotti e processi nuovi e perfezionati introdotti dalle imprese sul mercato),

- risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,

- brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europeo),

- statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita dell'economia),

- statistiche in base al genere del personale impegnato in scienza e tecnologia,

- Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a metodi coordinati per la misurazione delle attività di R&S

- Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro comparabilità, della precisione e della tempestività

- Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Articolo 3

I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente direttiva saranno fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 4

1. La Commissione sarà assistita dal Comitato del Programma Statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE/Euratom.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, viene applicata la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità agli articoli 7(3) ed 8 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 4 (3) della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 5

La Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e quindi ogni successivo quinquennio, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio per valutare l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

Tale relazione esamina, fra l'altro, i costi delle azioni e i relativi oneri per i rispondenti in rapporto ai benefici derivanti dalla disponibilità dei dati ed alla soddisfazione degli utenti.

Successivamente a tale relazione, la Commissione propone gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materie di scienza e tecnologia.

2. Linee di bilancio interessata

Sezione III (Commissione), parte B

B5-60, B6 (DG ENTR), B6 (DG RTD), B2 (DG REGIO)

3. Base giuridica

Articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

L'obiettivo generale del presente progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è il mantenimento e il perfezionamento del sistema d'informazione statistica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione, a fini di sostegno e di monitoraggio delle politiche comunitarie.

Per soddisfare tale obiettivo, saranno realizzate specifiche azioni statistiche individuali, come segue:

Primo, prosecuzione delle esistenti statistiche comunitarie sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, e di altre fonti.

Secondo, sviluppo di nuove variabili statistiche destinate ad essere prodotte su base permanente. Sarà data la priorità alle statistiche sull'innovazione (prodotti o procedimenti nuovi e/o migliorati introdotti dalle imprese nel mercato), risorse umane in materia di scienza e tecnologia, statistiche brevettuali (ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europeo) e statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita economica). Inoltre vi è necessità specifica di sviluppare, in generale, statistiche di genere riguardo al personale impegnato in scienza e tecnologia.

Terzo, migliorare e aggiornare le norme e i manuali esistenti riguardanti concetti e metodi, e migliorare la qualità dei dati, in particolare lacomparabilità e la tempestività.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Sviluppo e produzione continuata di statistiche.

Valutazione dopo un periodo quinquennale, 2001-2005

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

La vendita delle statistiche (basi dati, pubblicazioni) permetterà una copertura parziale dei costi di produzione.

6. Natura delle spese/entrate

Il contributo a carico del bilancio della Comunità per quanto riguarda il lavoro degli istituti statistici nazionali o di altre autorità nazionali responsabili delle statistiche comunitarie rappresenta soltanto una parte del costo totale del lavoro statistico intrapreso dalle autorità nazionali. In linea di principio, la produzione e la trasmissione di regolari statistiche, che costituiscono parte integrante del programma statistico, dev'essere basata sul principio di sussidiarietà, ed i costi operativi e amministrativi devono essere a carico delle autorità nazionali.

I costi addizionali per l'armonizzazione dei dati a livello comunitario, lo sviluppo di nuovi indicatori statistici e il miglioramento della metodologia possono essere parzialmente coperti da un contributo proveniente dal bilancio della Comunità.

Acquisto di servizi con l'appalto di contratti di servizio. Ciò comprende le attività effettuate dall'Eurostat per quanto riguarda il miglioramento della metodologia comunitaria, lo sviluppo di nuovi indicatori statistici, la gestione di basi dati statistiche, la pubblicazione, la diffusione e l'analisi dei dati statistici.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Le stime sono basate sull'esperienza di Eurostat nel precedente programma pluriennale 1993-1997 per lo sviluppo delle statistiche comunitarie su ricerca, sviluppo e innovazione e altri programmi statistici comparabili.

- Per quanto riguarda il contributo finanziario al lavoro delle autorità nazionali, le stime sono basate su analoghi studi negli Stati membri durante il precedente programma. I costi vanno addebitati essenzialmente ad attività delle autorità statistiche nazionali per il lancio di indagini pilota, la stesura di relazioni progettuali e i costi addizionali per indagini su vasta scala.

- Per quanto riguarda il lavoro di Eurostat, le stime si basano anche su attività similari durante il precedente programma per quanto riguarda le risorse necessarie (consulenti, esperti, gestione di basi dati, personale amministrativo) e sulla durata prevista dei provvedimenti.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Il presente progetto di decisione può comportare una spesa totale di EUR 7.500.000 su cinque anni. L'importo è stanziato a beneficio della politica dell'innovazione e della ricerca, e proviene essenzialmente dalle voci di bilancio B5-60, B6 (DG ENTR), B6 (DG RTD) e B2 (DG REGIO).

Le principali attività che devono essere finanziate sono la produzione e la diffusione delle statistiche, lo sviluppo di nuovi indicatori e il miglioramento della metodologia. Più della metà dei costi previsti per la seconda di tali voci, "Sviluppo di nuovi indicatori", rientrano nei finanziamenti degli Stati membri per l'indagine comunitaria sull'innovazione. Ciò si deve al lancio di indagini su vasta scala ogni quattro anni (2001 e 2005), con indagini su scala ridotta negli anni intermedi.

Stanziamenti d'impegno in milioni di EURO (ai prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

milioni di EURO (ai prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

Le informazioni trasmesse vengono controllate prima del pagamento dai competenti servizi della Commissione alla luce degli impegni contrattuali, del principio di economia e di quello di buona gestione finanziaria. Le disposizioni antifrode (controlli, relazioni etc.) sono comprese in tutti gli accordi o contratti stipulati dalla Commissione.

9. Elementi di analisi costi-ricavi

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

L'obiettivo generale del programma definito al punto 4.1 può essere specificato come segue:

- Consolidamento e miglioramento del quadro di riferimento comunitario delle statistiche su scienza, tecnologia e innovazione, con definizione dei concetti e dei metodi più appropriati. È necessario rivedere gli esistenti manuali per le statistiche su R&S (Frascati), su innovazione (Oslo), su risorse umane nella scienza e nella tecnologia (Canberra) e sulla regionalizzazione delle statistiche su scienza e tecnologia (manuale regionale).

- Consolidamento ed estensione del sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione, in vista della regolare fornitura e diffusione di indicatori nuovi ed esistenti. È necessario estendere l'informazione statistica nel settore dei servizi, e in generale migliorare le statistiche sul personale scientifico e tecnico in base al genere.

- Promozione e sostegno della comparabilità e della coerenza delle statistiche su scienza, tecnologia e innovazione negli Stati membri. È necessario coordinare I metodi utilizzati per la misurazione delle attività di R&S.

- Miglioramento della tempestività dei dati e facilitazione dell'accessibilità delle informazioni statistiche.

Le attività coperte dalla presente proposta di decisione sono state individuate per:

- soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, avendo cura di assicurare che gli eventuali oneri per le autorità statistiche nazionali siano limitati, e gli eventuali costi addizionali ridotti al minimo;

- limitare il carico delle risposte per le unità oggetto di indagine, in particolare le imprese che devono compilare i questionari statistici, utilizzando anche i registri amministrativi ed altre fonti con la necessaria qualità e accuratezza;

- armonizzare i questionari ed i metodi di indagine fra gli Stati membri, ove possibile in collaborazione con altri organismi sovrannazionali;

I beneficiari sono costituiti dalle Istituzioni comunitarie che collaborano alla elaborazione delle politiche della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione, con particolare riferimento al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle imprese europee, in vista di una maggiore competitività ed attività innovativa a livello internazionale e regionale, realizzando i vantaggi della società dell'informazione e promuovendo il trasferimento di tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'eguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

Inoltre, sarà tenuto conto delle esigenze delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli istituti di ricerca, dei mezzi di comunicazione e del pubblico in generale.

9.2 Giustificazione dell'azione

Per la formulazione e la valutazione di politiche su scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze, vi è necessità di disporre di indicatori statistici attendibili e pertinenti. Gli indicatori esistenti sono utili, ma limitati per quanto riguarda la misurazione dell'output delle attività di S&T, la diffusione delle conoscenze e, più in generale, del rendimento dei sistemi innovativi. È necessario sviluppare una nuova generazione di variabili statistiche in grado di assicurare il monitoraggio di tali elementi.

Un atto giuridico permette di disporre di un quadro per statistiche armonizzate. In un atto giuridico, le variabili statistiche che devono essere prodotte e trasmesse vengono specificate, come pure la metodologia, le definizioni, la frequenza, la tempestività, gli studi pilota per eventuali miglioramenti, etc.

Senza un atto giuridico, il lavoro deve essere basato su un accordo fra gentiluomini. Un accordo siffatto potrebbe essere raggiunto sugli elementi di cui sopra, ma non avrebbe carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri. Un simile accordo costituisce pertanto uno strumento più debole per la produzione di statistiche armonizzate e per lo sviluppo di nuovi indicatori.

Una quota importante dei finanziamenti per la presente operazione viene coperta dagli Stati membri. Gli Stati membri dispongono già di sistemi per la raccolta di dati sulle attività R&S, con opportuni stanziamenti per attività R&S nei bilanci governativi, e con la trasmissione delle informazioni a Eurostat. Diversi Stati membri dispongono anche di sistemi per indagini sull'innovazione, sistemi che però, in alcuni casi, sono incompleti. È necessario migliorare ulteriormente i metodi e i sistemi citati per ottenere risultati armonizzati fra gli Stati membri.

Inoltre, lo sviluppo di nuovi indicatori statistici richiede risorse umane, sia negli Stati membri sia in seno a Eurostat. Ciò riguarda sia lo sviluppo dei metodi e dei concetti sia la messa in atto di un sistema per la produzione di nuovi indicatori.

L'effetto moltiplicatore atteso dalle operazioni previste dovrebbe contribuire al miglioramento delle informazioni statistiche su scienza e tecnologia nell'Unione europea, e ove possibile anche oltre. Informazioni attendibili e aggiornate sono essenziali per il monitoraggio, la valutazione e la formulazione dei programmi comunitari. La struttura del sistema proposto è concepita per utilizzare al meglio i risultati e ottimizzare gli effetti di sinergia.

Le principali difficoltà che potrebbero insorgere e condizionare i risultati sono costituite dalla mancata concessione, da parte degli Stati membri o della Commissione, delle risorse necessarie per le azioni previste.

Le azioni previste non sono fattibili senza finanziamento della Commissione.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le azioni statistiche previste dalla proposta di decisione saranno controllate nel contesto del programma statistico della Comunità, ad opera del Comitato del Programma Statistico comunitario istituito dalla decisione 89/382/CEE.

Ogni anno Eurostat deve riferire sui progressi compiuti, riassumendo, per ciascuna azione, i principali obiettivi e risultati, con una serie di statistiche sull'utilizzazione delle risorse amministrative, tecniche, umane, di bilancio e di elaborazione durante il periodo di riferimento.

La Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione e ad ogni lustro successivo, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione stessa, .

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

Le esigenze in termini di risorse umane ed amministrative sono soddisfatte nel limite assegnato ai servizi di direzione.

10.1 Effetto sul numero dei posti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario complessivo delle risorse umane

Indicatore: spesa annua per il personale, 1998

EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese amministrative in seguito all'azione

Nessuno

EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

I crediti saranno reperiti nell'ambito delle esistenti "buste" Eurostat.

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