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Document 52001PC0476
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to ozone in ambient air amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2001/0476 def. - COD 99/0068 */
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0476 def. - COD 99/0068 */
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'ozono nell'atmosfera - RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1. INTRODUZIONE L'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Quello che segue è il parere della Commissione sui 17 emendamenti adottati dal Parlamento europeo. 2. CONTESTO >SPAZIO PER TABELLA> 3. Obiettivo della proposta della Commissione La proposta di direttiva relativa all'ozono nell'atmosfera è stata elaborata ai sensi della direttiva quadro 96/62/CE (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55). La prima direttiva settoriale, la 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è stata adottata nel giugno 1999 (GU 63 del 29.6.1999, pag. 41). Una seconda direttiva settoriale, la 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, è stata adottata nel dicembre 2000 (GU L 313 del 13.12.2000, pag.12). La proposta fissa dei valori-obiettivo per le concentrazioni di ozono nella troposfera al fine di proteggere la salute umana e la vegetazione. I valori-obiettivo da conseguire nella massima misura possibile entro il 2010 si basano sui limiti di emissione proposti dalla Commissione in base al criterio del costo minimo per la Comunità nel suo complesso (COM(1999)125-1 1999/0068(COD)). Sono fissati anche obiettivi a lungo termine. È fatto obbligo agli Stati membri di controllare e riferire le concentrazioni di ozono, nonché di informare l'opinione pubblica se vengono superate le soglie di informazione e di allerta. In quest'ultimo caso devono essere pianificate misure a breve termine. 4. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento Il 13 giugno 2001 il Parlamento europeo ha adottato 17 emendamenti. Tre di essi sono stati recepiti dalla Commissione in toto (emendamenti 7, 13 e 22), dieci sono stati accolti in parte o nello spirito (emendamenti 4, 14 e da 26 a 33), mentre i restanti quattro (emendamento 1, prima parte dell'emendamento 10, prima parte dell'emendamento 12 e emendamento 25) sono respinti. 4.1 Emendamenti recepiti dalla Commissione La Commissione concorda con la disposizione dell'emendamento 7 secondo cui la qualità dell'aria deve essere mantenuta nella misura in cui lo consentono la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche. L'emendamento 13 è accettabile in quanto rende obbligatorio per gli Stati membri prendere in considerazione le misure di provata efficacia contenute negli orientamenti adottati dal comitato. L'emendamento 22, che impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione agli effetti dell'ozono sull'ambiente e sulla salute umana, è ritenuto dalla Commissione un'utile aggiunta. 4.2 Emendamenti recepiti dalla Commissione nello spirito Secondo l'emendamento 14, gli Stati membri sono tenuti a riferire circa i piani di azione a breve termine. Poiché la notifica alla Commissione è già contemplata all'articolo 10, paragrafo 2, punto iii, lettera c), l'emenadmento deve menzionare solo la popolazione ecc., e nella sua formulazione attuale può essere accolto solo nel principio. La Commissione concorda con l'emendamento 4 nella misura in cui prescrive la coerenza con la direttiva sui limiti nazionali di emissione. Tuttavia la seconda parte dell'emendamento rende vincolante il valore-obiettivo per l'ozono sopprimendo l'espressione "per quanto possibile". Questo non è accettabile e va riallineato al compromesso di cui agli emendamenti da 26 a 33. Gli emendamenti da 26 a 33 riguardano tutti il conseguimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine. Propongono di sostituire l'espressione "per quanto possibile" con "salvo quando ciò sia fisicamente impossibile", rendendo così più vincolante l'obbligo del conseguimento. La Commissione si trova d'accordo, ma avverte l'esigenza di integrare la formulazione con "o inefficace rispetto ai costi". 4.3 Emendamenti respinti dalla Commissione L'emendamento 1 riguarda i paesi candidati all'adesione, cosa impropria per una direttiva dell'UE. Anziché estendere il considerando 3, la partecipazione tempestiva dei paesi in via di adesione può essere prevista al considerando 11. L'emendamento 10 impone agli Stati membri di riferire anche i valori-obiettivo. Questo è tuttavia già previsto, poiché il valore numerico del valore-obiettivo è identico all'obiettivo a lungo termine. Quanto alla natura dell'obiettivo a lungo termine, il proposto riferimento alla protezione della vegetazione non può presupporre la notifica dei singoli episodi di superamento, ma di un valore annuale integrato. Sebbene il principio generale sia accettabile, l'emendamento dovrebbe essere interamente riformulato. Secondo l'emendamennto 25, gli Stati membri devono riferire circa gli effetti sui beni materiali. Tuttavia il livello proposto è un'ampia generalizzazione, che non consente conclusioni sui costi economici. In linea generale gli effetti sui beni materiali sono considerati meno importanti rispetto alla salute umana o alla vegetazione. I relativi dati non farebbero che aumentare la quantità delle informazioni da fornire. La prima parte dell'emendamento 12 impone azioni a breve termine alle amministrazioni locali. Data la natura transfrontaliera dell'ozono, la Commissione ritiene che l'emendamento non sia opportuno. 4.4 Proposta riesaminata Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta nel senso di quanto sopra indicato.