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Document 52001PC0439

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

/* COM/2001/0439 def. - COD 2001/0174 */

GU C 270E del 25.9.2001, p. 270–272 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0439

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro /* COM/2001/0439 def. - COD 2001/0174 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0270 - 0272


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. note generali

Il 1° gennaio 2002 gran parte dell'Europa sperimenterà il passaggio monetario più importante della sua storia. Si tratta inoltre di una immane prova logistica. Nell'arco di poche settimane, verranno messi in circolazione circa quindici miliardi di banconote e cinquanta miliardi di monete in sostituzione di un numero pressoché equivalente di banconote e monete nazionali in dodici paesi diversi e a favore di circa trecento milioni di cittadini europei.

L'introduzione delle banconote e monete rappresenta l'ultima fase di un processo che ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 con la creazione dell'euro. Eppure, se da una parte il cittadino si accorgerà dell'esistenza della moneta unica con la comparsa di banconote e monete in euro, gli altri mezzi di pagamento appariranno peraltro inalterati: l'invio di pagamenti in euro oltre confine costerà molto di più dei trasferimenti in euro entro i confini nazionali. La creazione della moneta unica non è stata accompagnata dall'istituzione di un'area unica di pagamento.

Lo scopo del presente regolamento è quello di abbassare le commissioni bancarie per i pagamenti transfrontalieri in euro e di portarle a livelli comparabili con quelle applicate a livello nazionale, perseguendo così una politica tradizionale della Commissione europea. Ciò che più conta, esso consentirà finalmente ai singoli consumatori europei di partecipare attivamente al mercato interno, garantendo loro la possibilità di beneficiare di una trasparenza dei prezzi e di una scelta migliori.

2. Antefatti

La Commissione ha pubblicato il primo documento generale sul funzionamento dei sistemi di pagamento nel quadro del mercato interno nel 1990. [1] Secondo questo documento, i sistemi di pagamento funzionavano abbastanza bene internamente a ciascun paese ma non altrettanto su base transfrontaliera. Tale 'effetto confine' dei sistemi di pagamento impedisce al consumatore di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato interno unico. Allora l'euro era ancora in fase di progettazione; nel 2002 invece la situazione sarà completamente diversa.

[1] "Il sistema dei pagamenti nel mercato interno europeo", COM(90) 447 def. del 26 settembre 1990.

Nel 1994 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sui trasferimenti transfrontalieri di fondi che comprendeva due testi importanti: una bozza di proposta preliminare per una direttiva che in seguito sarebbe diventata la direttiva 97/5/CE e una bozza di comunicazione sull'applicazione delle regole della concorrenza a questo tipo di trasferimenti [2].

[2] COM(94) 436 def. del 18 novembre 1994.

Nel gennaio 2000, la Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione intitolata "I pagamenti al dettaglio nel mercato interno", nella cui conclusione si legge:

"Nella presente comunicazione si sono indicate le azioni da intraprendere nel settore dei pagamenti al dettaglio per soddisfare le esigenze - e le aspettative - dei cittadini e delle PMI relative a una "area unica per i pagamenti", cosicché sia possibile effettuare pagamenti di modesta entità da uno Stato all'altro pressoché con altrettanta facilità e con altrettanto risparmio di costi che all'interno di ciascuno Stato. Al riguardo, hanno una funzione da svolgere entrambi i settori pubblico e privato. La Commissione informerà regolarmente il Parlamento e il Consiglio sull'evolversi delle questioni discusse nella presente comunicazione."

Il 3 aprile 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione [3] sull'introduzione delle banconote e delle monete in euro. Questo documento ha esposto un grave problema: il fatto che i pagamenti transfrontalieri in euro sarebbero rimasti più cari dei pagamenti nazionali. La comunicazione specifica quanto segue: "La Commissione intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione e adotterà tutti i provvedimenti necessari per far scendere i costi delle operazioni transfrontaliere più vicino a quelli delle operazioni nazionali per il 1° gennaio 2002".

[3] COM(2001) 190 definitivo del 3 aprile 2001.

3. Area dei pagamenti in euro: il concetto

Ciascun paese ha realizzato un proprio sistema di pagamenti al dettaglio. I diversi sistemi nazionali funzionano abbastanza bene, ma quando un'operazione di pagamento di piccolo importo diventa transfrontaliera, i costi per il cliente diventano sproporzionati. Diversi studi hanno dimostrato che nel 2001 le commissioni per un bonifico transfrontaliero di 100 EUR all'interno dell'Unione ammontavano ancora in media a oltre 20 EUR.

Nel 2002 il consumatore scoprirà inoltre che l'uso di un distributore automatico di banconote nel suo paese non costa quasi nulla, ma continuerà a comportare costi molto elevati non appena oltrepassa una frontiera. Tuttavia si tratta in entrambi i casi delle medesime banconote in euro. Lo stesso ragionamento si applica ai diversi mezzi di pagamento. In ciascuna delle 12 aree nazionali di pagamento i costi di un'operazione sono gli stessi sia se attraversa una strada della capitale sia se avviene fra città lontane. Questo principio di un'area di pagamento unica deve essere applicato su tutta l'area dell'euro: occorre passare da 12 spazi di pagamento nazionali ad un'unica "area europea interna".

4. Proposta del regolamento

Il regolamento propone che il prezzo delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro entro l'Unione europea non si deve scostare da quello delle operazioni nazionali (rimozione dell'effetto confine). L'obiettivo è migliorare la funzionalità del mercato interno sollecitando gli operatori tecnici del mercato ad istituire un'infrastruttura, degli standard e degli accordi commerciali necessari a garantire il buon funzionamento dell'area di pagamento unica. L'allineamento delle commissioni sui pagamenti transfrontalieri a quelle sui pagamenti a livello nazionale non deve provocare l'aumento delle commissioni sui pagamenti a livello nazionale.

Il regolamento prevede una serie di misure intese a facilitare tali operazioni, quali l'utilizzo obbligatorio di certi standard e la soppressione degli obblighi dichiarativi.

Descrizione degli articoli

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle commissioni su tutti i pagamenti transfrontalieri in euro eseguiti con strumenti diversi dai contanti entro il mercato interno. Istituisce il principio che le banche non possono più applicare commissioni diverse sui pagamenti transfrontalieri in euro e sui pagamenti corrispondenti a livello nazionale.

Il regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri fino a un massimo di 50 000 EUR. Tale soglia è stata utilizzata anche nella direttiva relativa ai bonifici transfrontalieri e mira a coprire l'ambito dei pagamenti al dettaglio. Il regolamento pertanto si applica alla maggioranza dei pagamenti effettuati dai consumatori e dalle PMI.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo 2 definisce gli enti che sono i principali destinatari del regolamento. Si tratta degli enti che eseguono i pagamenti transfrontalieri e che applicano una commissione per il servizio reso.

Inoltre, l'articolo 2 definisce i diversi strumenti e le transazioni di pagamento comprese nel regolamento. Si tratta di forme di pagamento di immediata riscossione eseguite con strumenti diversi dai contanti.

Il termine assegno è utilizzato per designare un mezzo di pagamento come definito dalla conferenza di Ginevra del 1931. Tali mezzi di pagamento diventano transfrontalieri quando le due banche coinvolte si trovano in due paesi diversi.

Il regolamento non introduce nessuna definizione nuova, tranne quella di assegno; le definizioni utilizzate corrispondono a quelle di precedenti atti giuridici europei.

Articolo 3 - Commissioni sui pagamenti transfrontalieri

L'articolo 3 stabilisce il principio della parità delle commissioni. La norma non impedisce alle banche di esigere un importo a fronte dei servizi di pagamento resi né di applicare prezzi diversi a diversi clienti. Essa stipula però che la commissione richiesta allo stesso cliente per tutti i pagamenti in euro che questi esegue entro il mercato interno fino ad un ammontare di 50 000 EUR deve restare immutata, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti valichino i confini o restino entro l'ambito nazionale. Nel caso di pagamenti effettuati tramite carta (di credito, di pagamento o simile), sono comprese tanto la commissione a carico del dettagliante che quella addebitata al titolare. L'ammontare deve essere uguale a quello di un'operazione nazionale.

Il regolamento si applica ai pagamenti in euro. L'allineamento delle commissioni dovute su tutti i pagamenti eseguiti nella moneta unica rafforzerà la credibilità dell'euro presso i cittadini europei.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e non solo agli Stati compresi nella zona dell'euro. Tale ambito allargato potrà influire positivamente sull'opinione pubblica degli Stati membri che al momento non fanno (ancora) parte della zona dell'euro.

Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2002 per le transazioni di pagamento elettronico. In pratica, si tratta soprattutto dei pagamenti tramite carta (di credito, di pagamento o simile) e dei prelievi dai distributori automatici.

Per quanto riguarda i bonifici e gli assegni transfrontalieri è difficilissimo da un punto di vista tecnico rispettare la scadenza del 1° gennaio 2002. Viene quindi accordato un periodo di transizione per l'allineamento dei prezzi di queste transazioni. I costi transfrontalieri e nazionali di tali pagamenti dovranno raggiungere lo stesso livello il 1° gennaio 2003 al più tardi, per i pagamenti fino a 50.000 EUR.

Articolo 4 - Trasparenza delle commissioni

L'articolo 4 dispone che i clienti devono ricevere informazioni preventive relativamente alle commissioni dovute per i pagamenti transfrontalieri e nazionali dall'ente che esegue il pagamento per consentire loro di eseguire un confronto immediato. Il cliente dovrà ricevere inoltre comunicazione di ogni modifica delle tariffe.

Poiché il regolamento si applica anche ai pagamenti transfrontalieri in euro provenienti da o destinati a Stati membri che non fanno parte della zona dell'euro, l'articolo 4 comprende anche gli obblighi di informazione relativi alle commissioni applicate sulle operazioni di cambio. Ciò consentirà di tenere distinti i costi legati alle operazioni di cambio da quelli derivanti dal pagamento vero e proprio.

Articolo 5 - Misure per facilitare i pagamenti transfrontalieri

L'alto livello delle commissioni sui pagamenti transfrontalieri è dovuto principalmente a ragioni di carattere tecnico e amministrativo, quali l'assenza di automazione, che comporta l'esecuzione di dispendiose operazioni manuali. Il regolamento introduce pertanto alcune norme al fine di gettare le basi per il trattamento diretto e completamente automatizzato dei pagamenti.

La numerazione internazionale dei conti bancari (IBAN o International Bank Account Number) e il codice di identificazione bancario (BIC o Bank Identifier Code) rappresentano elementi importanti verso la completa automazione dei pagamenti, in maniera paragonabile al grado di automazione presente a livello nazionale. I codici IBAN e BIC sono nuovi standard ISO per i pagamenti transfrontalieri che consentono di automatizzare i pagamenti senza ricorrere ad operazioni manuali lente e costose.

L'articolo 5 prevede l'obbligo da parte degli enti di comunicare i codici IBAN e BIC ai clienti. Tuttavia, il regolamento obbliga anche i clienti a utilizzare questi nuovi standard e a fornire, su richiesta, i codici IBAN e BIC prima di richiedere un bonifico transfrontaliero.

Sia il primo che il secondo paragrafo sono facoltativi in quanto non tutti i consumatori eseguono necessariamente pagamenti transfrontalieri e possono esistere altri efficienti sistemi di pagamento transfrontaliero che non fanno affidamento sui codici IBAN e BIC. Tuttavia, appare opportuno disporre che gli estratti conto dei clienti riportino sempre i codici IBAN e BIC e che le imprese commerciali che operano sui mercati degli altri Stati membri debbano comunicare i codici IBAN e BIC ai clienti, ad esempio tramite i siti web, le fatture o altri mezzi simili, al fine di agevolare i pagamenti transfrontalieri.

Articolo 6 - Obblighi degli Stati membri

Un'altra causa di costose operazioni manuali e quindi degli alti costi è stata finora l'obbligo imposto agli enti degli Stati membri di registrare i pagamenti transfrontalieri per le statistiche della bilancia dei pagamenti. L'articolo 6 del regolamento elimina tale obbligo relativamente ai pagamenti transfrontalieri compresi nell'ambito del regolamento fino a un ammontare di 12 500 EUR dal 1° gennaio 2002. Dal 1° gennaio 2004 tale ammontare salirà a 50 000 EUR.

Gli Stati membri impongono obblighi diversi riguardo alle informazioni minime richieste per l'esecuzione di un pagamento transfrontaliero (per esempio, obblighi relativi ai dati del beneficiario: la maggioranza richiede di indicare il numero di conto, mentre altri richiedono anche che venga indicato l'indirizzo, obbligo di indicare l'indirizzo della banca ricevente). Queste discrepanze moltiplicano le difficoltà e i lunghi interventi manuali. L'articolo 6 prevede l'armonizzazione delle informazioni minime richieste.

2001/0174 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C ...

visto il parere della Banca centrale europea [6],

[6] GU C ...

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

[7] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri [8] era diretta a migliorare i servizi di bonifico transfrontaliero e segnatamente la loro efficienza. Lo scopo era di consentire in particolare ai consumatori e alle piccole e medie imprese di effettuare bonifici in modo rapido, affidabile ed economico da un punto all'altro della Comunità. Tali bonifici e, più in generale, i pagamenti transfrontalieri sono tuttora estremamente costosi se confrontati ai pagamenti a livello nazionale.

[8] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

(2) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 gennaio 2000 su "I pagamenti al dettaglio nel mercato interno" [9], congiuntamente alle risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione e del 4 luglio 2001 sui mezzi per assistere le azioni economiche nel passaggio all'euro, e le relazioni della Banca centrale europea del settembre 1999 e 2000 sul miglioramento dei pagamenti transfrontalieri, hanno tutte sottolineato l'urgenza di miglioramenti concreti in questo settore.

[9] COM(2000) 36 definitivo.

(3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea del 3 aprile 2001 sui preparativi per l'introduzione delle banconote e delle monete in euro [10] avverte che la Commissione intende utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che per il 1° gennaio 2002 i costi delle operazioni transfrontaliere siano allineati più strettamente a quelli delle transazioni nazionali.

[10] COM(2001) 190 definitivo.

(4) Il volume dei pagamenti transfrontalieri cresce costantemente man mano che si compie il processo di completamento del mercato interno. In questo spazio senza confini, i pagamenti sono stati resi ancor più facili dall'introduzione dell'euro.

(5) Se il livello delle commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro restasse più alto del livello delle commissioni per i pagamenti interni, la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'euro ne risentirebbe. Pertanto, al fine di facilitare la funzionalità del mercato interno, è necessario garantire che le commissioni sui pagamenti transfrontalieri eseguiti in euro vengano trattate alla stregua delle commissioni sui pagamenti in euro eseguiti all'interno degli Stati membri.

(6) Per i pagamenti transfrontalieri in euro fino a 50 000 euro che si possono eseguire elettronicamente, il principio della parità di commissioni si deve applicare dal 1° gennaio 2002. Al fine di consentire l'attuazione delle infrastrutture e delle condizioni necessarie, è previsto un periodo di transizione per i bonifici e gli assegni transfrontalieri fino al 1° gennaio 2003.

(7) Al fine di consentire al consumatore di valutare i costi di un pagamento transfrontaliero, è necessario che questi sia informato della commissione applicata e di ogni sua variazione. Lo stesso vale nel caso in cui il pagamento transfrontaliero in euro riguardi un'altra valuta.

(8) È importante anche provvedere affinché l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte degli enti di pagamento sia migliorata ed agevolata. A questo riguardo, occorre promuovere l'uniformazione, in particolare per la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) necessari per il trattamento automatico dei bonifici transfrontalieri. L'uso quanto più ampio di questi codici è considerato essenziale. Infine, occorre eliminare altre misure che comportano costi aggiuntivi al fine di ridurre gli oneri, che gravano sui consumatori, per i pagamenti transfrontalieri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, destinate ad assicurare che le relative commissioni siano uguali a quelle applicate ai pagamenti in euro che non comportano il passaggio di un confine.

Esso si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro d'importo non superiore ai 50 000 euro eseguiti nella Comunità.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) "pagamenti transfrontalieri":

i) i "bonifici transfrontalieri", ossia le operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;

ii) "operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico", ovvero:

- il trasferimento di fondi effettuato mediante uno strumento di pagamento elettronico, ad eccezione dei trasferimenti ordinati ed eseguiti da enti;

- il prelievo di denaro contante mediante uno strumento di pagamento elettronico e il caricamento o scaricamento di uno strumento di moneta elettronica alle casse, agli sportelli automatici e dai distributori automatici di banconote nei locali dell'emittente o presso un ente designato contrattualmente ad accettare lo strumento di pagamento,

iii) "assegni transfrontalieri" gli assegni definiti nella Convenzione di Ginevra per l'unificazione del diritto in materia di assegni bancari (chèques), del 19 marzo 1931 e utilizzati per le operazioni transfrontaliere all'interno della Comunità;

b) "strumento di pagamento elettronico", uno strumento di pagamento con accesso a distanza o uno strumento di moneta elettronica che consente al titolare di effettuare una o più operazioni di pagamento elettronico;

c) "strumento di pagamento con accesso a distanza", uno strumento che consente al titolare di avere accesso a fondi detenuti per suo conto presso un ente, al fine di eseguire un pagamento a favore di un destinatario, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale od altra analoga prova di identità; detto strumento comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte di debito differito o carte di addebito diretto) e le carte abilitate ai servizi bancari per telefono o a domicilio;

d) "strumento di moneta elettronica", uno strumento di pagamento ricaricabile, ossia una carta prepagata o una memoria di calcolatore nelle quali le unità di valore sono caricate elettronicamente;

e) "ente", ogni persona fisica o giuridica la quale, nell'ambito della propria attività, esegua pagamenti transfrontalieri;

f) "commissioni applicate" le commissioni e spese addebitate da un ente relativamente ad un'operazione di pagamento transfrontaliero, fatta eccezione per quelle applicate per un'operazione di cambio di valuta estera.

Articolo 3 Commissioni sui pagamenti transfrontalieri

1. Dal 1° gennaio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 50 000 euro sono uguali a quelle applicate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.

2. Dal 1° gennaio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri e sugli assegni transfrontalieri in euro fino a un massimo di 50 000 euro sono uguali a quelle applicate dallo stesso ente sui corrispondenti bonifici e assegni all'interno dello Stato membro dove è stabilito detto ente.

Articolo 4 Trasparenza delle commissioni

1. Ogni ente rende disponibili per i propri clienti, in forma chiara e comprensibile, per iscritto o se del caso elettronicamente, informazioni previe sulle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello Stato membro dove l'ente è stabilito.

2. Qualsiasi variazione delle commissioni è comunicata, prima della data di applicazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.

3. Nel caso in cui impongano una commissione per il cambio di valuta da e in euro, gli enti forniscono quanto segue ai propri clienti:

a) informazioni previe sulle commissioni di cambio che intendono applicare,

b) informazioni specifiche sulle commissioni di cambio che sono state applicate.

Articolo 5 Misure per facilitare i pagamenti transfrontalieri

1. L'ente comunica, su richiesta del cliente, il proprio numero d'identificazione della banca (codice BIC) e il numero internazionale del conto bancario (codice IBAN) del cliente stesso.

2. Ai fini di un bonifico transfrontaliero, il cliente fornisce, su richiesta dell'ente che esegue detto bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell'ente del beneficiario.

3. L'ente indica negli estratti conto di ogni cliente il proprio codice BIC e il codice IBAN del cliente stesso.

4. Il fornitore che intende vendere beni e servizi oltreconfine a clienti nella Comunità comunica il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.

Articolo 6 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2002 al più tardi, ogni obbligo di dichiarazione previsto dal diritto interno ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e relativo ai pagamenti transfrontalieri non superiori a 12 500 euro. Dal 1° gennaio 2004 la soglia è portata a 50 000 euro.

2. Gli Stati membri sopprimono, dal 1° gennaio 2002 al più tardi, ogni obbligo di diritto interno riguardante le informazioni minime sui dati del beneficiario, che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO L'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo: proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

Num. di riferimento: COM(2001) 439 definitivo

Proposta

1. Tenendo presente il principio di sussidiarietà, perché la legislazione comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono gli obiettivi principali-

Al fine di trarre il massimo beneficio dal mercato unico e dall'unione monetaria, è essenziale che i privati cittadini e le imprese siano in grado di eseguire pagamenti fra due paesi dell'Unione con la stessa velocità, la stessa affidabilità e gli stessi costi dei pagamenti nazionali negli Stati membri. Il 1° gennaio 2002 in 12 paesi dell'Unione verranno introdotte banconote e monete in euro. A partire da allora esisterà una moneta unica in banconote e monete, ma potranno ancora restare ampie differenze di prezzo fra le operazioni di pagamento non in contanti nazionali e transfrontaliere.

L'obiettivo della proposta è accelerare l'allineamento delle commissioni e spese addebitate sulle operazioni transfrontaliere a quelle nazionali. Il punto di partenza è l'osservazione che i sistemi di pagamento nazionale funzionano bene, ma i sistemi transfrontalieri non altrettanto. Per questo motivo, il regolamento proposto comprende tre tipi di misure:

- un principio generale di non discriminazione tariffaria fra operazioni nazionali e transfrontaliere in euro. Tale principio è l'applicazione del concetto di un mercato unico dei pagamenti; la presenza o l'assenza di un confine non deve influire in alcun modo all'interno del mercato unico;

- misure concernenti l'informazione ai clienti sulle commissioni e spese applicate e in merito a ogni loro ritocco. È importante che gli utenti dei sistemi di pagamento siano informati chiaramente dei costi delle operazioni in modo che possano scegliere quello che fa più al loro caso. Ciò spingerà al ribasso le commissioni per questi servizi, ma soprattutto contribuirà a rendere più efficienti i servizi di pagamento;

- misure che promuovono l'automazione dei sistemi di pagamento. Se da una parte i sistemi nazionali sono largamente automatizzati, il che si traduce in costi di transazione molto bassi, i sistemi transfrontalieri, in modo particolare i bonifici bancari, sono ostacolati dall'assenza di normalizzazione o dall'obbligo di rispettare norme nazionali divergenti. Una serie di misure dovrebbe pertanto incoraggiare l'uso di standard comuni.

Impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta-

È importante distinguere fra i vincoli che la proposta pone al settore bancario e i benefici che essa porterà alle piccole imprese che devono eseguire pagamenti transfrontalieri.

- Quali settori economici-

La proposta si applica alle banche e agli altri enti finanziari che forniscono servizi di pagamento al pubblico. Si tratta i definitiva di enti bancari.

- Quale dimensione d'impresa (qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)-

Fra le banche o gli enti finanziari che offrono mezzi di pagamento al pubblico pochissimi si possono considerare di piccola o media dimensione.

- Queste imprese si trovano in qualche area geografica della Comunità in particolare-

3. Cosa dovranno fare le imprese per rispettare i termini della proposta-

Le banche e gli enti finanziari dovranno accelerare l'introduzione di sistemi di pagamento adeguati al mercato unico e all'area dell'euro. L'opera già avviata non è trascurabile, in particolare nel settore dei bonifici bancari, ma tutte le reti bancarie dovranno portare a compimento tali misure molto prima di quanto pianificato.

4. Quali effetti economici avrà probabilmente la proposta:

- sull'occupazione-

- sugli investimenti e la creazione di nuove imprese-

- sulla posizione delle imprese relativamente alla concorrenza-

Per le piccole imprese, una drastica diminuzione delle spese associate ai pagamenti transfrontalieri è un fattore importante nello sviluppo delle attività transnazionali e nell'integrazione al mercato interno. Lo stesso dicasi per tutte le imprese artigianali e per i lavoratori in proprio, in rapporto sia con i fornitori che con i clienti.

5. La proposta comprende misure che tengono conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti più morbidi o differenziati, ecc.)-

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni che sono state consultate in merito alla proposta e delineare le opinioni prevalenti.

La Commissione lavora da molti anni alla costruzione di un dialogo il più ampio possibile con tutte le parti al fine di stimolare gli operatori a introdurre le strutture necessarie per il miglioramento delle operazioni nel mercato dei mezzi di pagamento. Lo sviluppo di questa politica si può articolare in una serie di fasi:

- Il documento di discussione del 1990 intitolato "Il sistema dei pagamenti nel mercato interno europeo", [11] che articolava l'obiettivo della Commissione di rendere i pagamenti transfrontalieri efficienti ed economici come quelli nazionali.

[11] COM(90) 447 def.

- La creazione, nel marzo 1991, di due comitati consultivi permanenti sui sistemi di pagamento, accorpati poi nel 1999. Dalla loro istituzione, i comitati si sono riuniti almeno tre volte l'anno.

- Nel 1992 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro sulla trasparenza e l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri che comprendeva un programma di misure e rendeva nota l'intenzione della Commissione di ricorrere agli strumenti legislativi se gli obiettivi non venissero raggiunti volontariamente.

- Nel 1994 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sui bonifici transfrontalieri che ha fornito un quadro giuridico armonizzato teso a migliorare l'efficienza generale di questo tipo di pagamenti. La proposta è stata adottata come direttiva 97/5/CE.

- Nel 1995 la Commissione ha pubblicato un libro verde sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica [12] che poneva l'obiettivo di creare un'area unica dei pagamenti che sarebbe stata efficiente quanto i mercati di pagamento nazionali. Il lungo dibattito che è seguito alla pubblicazione del libro verde si è concentrato più sui costi associati all'introduzione dell'euro che sulle modifiche dei sistemi di pagamento.

[12] COM(95) 333 def. del 31 maggio 1995.

- Nel 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 974/98 che istituisce l'euro come moneta unica degli Stati membri, accompagnato da una raccomandazione che fissava le norme sulle commissioni bancarie per la conversione all'euro. Questa raccomandazione è stata il prodotto del lavoro di un gruppo di esperti composto principalmente da rappresentati del settore bancario.

- Nel 1999, con l'introduzione dell'euro e grazie all'utilizzo dei tassi di conversione, le commissioni che in precedenza erano celate all'interno del tasso di cambio sono venute allo scoperto. La trasparenza delle commissioni e spese sulle transazioni transfrontaliere ha provocato numerose proteste. La Commissione e la Banca centrale europea hanno avviato nuovamente il dibattito sull'istituzione di sistemi di pagamento a livello europeo.

- Nel 2000 la Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione (gennaio) e ha organizzato una tavola rotonda (novembre) per discutere del modo migliore di automatizzare i pagamenti transfrontalieri.

- Nel 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sugli aspetti pratici dell'introduzione delle banconote e delle monete in euro, nella quale indicava che il ritardo nella creazione di un'area unica dei pagamenti era divenuto intollerabile.

La proposta di regolamento è stata elaborata nel giugno 2001 e non è stata oggetto di consultazioni formali. Il settore bancario ha indicato la propria opposizione di principio a qualsiasi misura di controllo dei prezzi. Tuttavia sono stati avanzati suggerimenti da inserire nell'elenco delle misure intese a promuovere l'automazione dei sistemi di bonifico. Le organizzazioni dei consumatori sostengono completamente la proposta della Commissione.

La proposta della Commissione è stata accolta con favore dal Consiglio per il mercato interno, politica dei consumatori e del turismo del 30/31 maggio 2001.

Nel corso della riunione del GPSF (gruppo per la politica dei servizi finanziari) del 19 giugno 2001, il regolamento è stato presentato a grandi linee agli esperti degli Stati membri. Se da una parte gli esperti sottoscrivono pienamente l'idea di creare un'area comune dei pagamenti, la maggioranza ritiene tuttavia che il regolamento è prematuro.

SCHEDA FINANZIARIA

Settore(i) politico(i): Mercato interno

Attività: regolamento del PE e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

Denominazione dell'azione:

NEGOZIAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI IN EURO

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

N/A

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

Le implicazioni per la Commissione si riferiscono ai negoziati per l'adozione del regolamento e in particolare al seguito dell'attuazione pratica da parte del settore interessato, ossia quello dell'esecuzione dei pagamenti (bancario).

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI

N/A

2.2. Periodo di applicazione:

Il regolamento si applica su tutto il mercato interno una volta adottato. Il principio del mercato interno, quale ambito geografico cui si riferisce il livello delle commissioni, dovrebbe restare in vigore permanentemente. Il controllo del seguito e il rispetto delle disposizioni del regolamento dovranno essere svolti molto intensamente, segnatamente nelle prime fasi.

Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

N/A

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

N/A

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento

(cfr. punto 7)

2.3. La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

|X| La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

| | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie [13]

[13] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa distinta.

|X| Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

| | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

N/A

4. BASE GIURIDICA

Applicazione dell'articolo 95 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario [14]

[14] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa distinta.

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Il regolamento stabilisce il principio secondo il quale il prezzo di un pagamento transfrontaliero in euro eseguito entro l'Unione Europea non dovrebbe essere diverso da quello delle operazioni nazionali (eliminazione dell'effetto barriera). L'obiettivo è la creazione della fiducia attorno all'euro in un momento in cui esiste una moneta unica ma non esiste un'area di pagamento unica. Il perdurare di commissioni elevate per le transazioni dei pagamenti transfrontalieri (attualmente ancora superiori a 20 EUR in media) è inaccettabile nel mercato interno e per i cittadini europei. Nonostante gli appelli al cambiamento rivolti dalla Commissione al settore che esegue i pagamenti, non c'è segno che ciò avvenga. Pertanto, la Commissione ha deciso di agire con decisione tramite un regolamento per imporre l'allineamento di tali commissioni. Dopo l'adozione del regolamento, occorrerà controllarne e valutarne l'applicazione sul mercato nonché attivare, se necessario, i procedimenti delle eventuali denunce e di infrazione.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

N/A

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

N/A

5.2. Azione prevista e modalità dell'intervento di bilancio

Dopo la conclusione positiva delle trattative e l'adozione del regolamento, sarà necessario istituire un sistema di controllo e valutazione della situazione delle commissioni e spese applicate per i pagamenti transfrontalieri nel mercato interno. Saranno necessari sopralluoghi di ispezione periodici e indagini presso il settore che esegue i pagamenti negli Stati membri. Occorrerà inoltre trattare le numerose denunce che perverranno da parte dei cittadini, destinate ad aumentare in modo sostanziale. È assai probabile che si verifichino casi di infrazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella Parte B (per l'intero periodo di programmazione)

N/A

7. INCIDENZA SULLE SPESE PER IL PERSONALE ED AMMINISTRATIVE

Le necessarie risorse amministrative aggiuntive dovrebbero garantire la corretta applicazione del principio di regolazione del mercato. Il settore che esegue i pagamenti dovrà rendere trasparenti i propri prezzi al pubblico e alla Commissione, in modo che la Commissione possa svolgere verifiche e farli applicare tramite i procedimenti di infrazione. In particolare è necessario uno stanziamento supplementare di risorse in quanto il settore che esegue i pagamenti comprende un gran numero di operatori (circa 10.000 banche) ed è probabile che pervengano numerose denunce da parte dei cittadini europei e delle PMI.

La disponibilità effettiva delle necessarie risorse amministrative risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'allocazione delle risorse, tenendo conto in particolare del personale e dell'ammontare aggiuntivo che dovrà essere concesso dall'autorità di bilancio. Tuttavia, le risorse necessarie per l'applicazione del regolamento non sono state prese in considerazione al momento dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio 2002.

7.1 Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) //

237.000 EUR

non precisato

237.000 EUR

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

L'azione non è circoscritta ad un periodo limitato.

Nel 2004 si effettuerà una verifica per valutare il funzionamento del regolamento e il controllo dell'applicazione pratica. Verranno esaminati altresì i requisiti di applicazione nei paesi candidati all'allargamento.

8.1 Sistemi di controllo

N/A

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

N/A

9. MISURE ANTIFRODE

Data la natura dell'azione, non si prevedono misure specifiche di prevenzione delle frodi.

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