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Document 52001PC0393

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

/* COM/2001/0393 def. - ACC 2001/0150 */

52001PC0393

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra /* COM/2001/0393 def. - ACC 2001/0150 */


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha approvato il mandato necessario alla Commissione per intavolare negoziati con i PECO associati, compresa la Repubblica di Ungheria, riguardanti concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca. I negoziati del 13 ottobre e del 14 dicembre 2000 hanno permesso di dare veste definitiva a queste concessioni bilaterali, i cui particolari vengono precisati nei verbali concordati firmati a nome della Commissione e delle autorità ungheresi il 14 dicembre 2000. Le Parti hanno definito un modello per la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca.

La Comunità e l'Ungheria decidono di ridurre del 50%, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi tariffari applicati a tutti i pesci e a tutti i prodotti della pesca, con un'ulteriore riduzione del 25% l'anno successivo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca. Nel 2001 e nel 2002, inoltre, l'Ungheria aprirà per i prodotti della pesca originari della Comunità massimali pari, rispettivamente, a 40 e a 44 milioni di USD; i massimali e le licenze d'importazione corrispondenti saranno aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo sostituisce, per i prodotti di cui al codice NC ungherese ex 1902 2010 00, la concessione stabilita nell'allegato II del protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Ungheria e la Comunità.

I servizi della Commissione considerano l'esito dei negoziati tecnici un risultato equilibrato e accettabile grazie al quale si arriverà progressivamente, senza particolari difficoltà amministrative, al libero scambio, senza eccezioni, tra la Repubblica di Ungheria e la Comunità europea.

La presente proposta si aggiunge ad altre sei sulle quali si chiede alla Commissione di prendere una decisione. Le proposte vengono presentate separatamente perché non hanno esattamente lo stesso contenuto, anche se seguono il principio comune della graduale liberalizzazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca. La data prevista per l'entrata in vigore di ciascun protocollo, inoltre, non è necessariamente la stessa, in quanto viene fissata di comune accordo in funzione delle procedure amministrative interne di ciascuna Parte.

In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare la presente decisione onde aggiungere all'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria un protocollo sulle concessioni commerciali nel settore della pesca.

2001/0150 (ACC)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) è opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Ungheria e per l'importazione nella Repubblica di Ungheria di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità;

[1] GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

(2) a tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca;

(3) è necessario approvare l'accordo in forma di protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e della Repubblica di Ungheria, un accordo in forma di protocollo addizionale sui prodotti della pesca che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA SUI PRODOTTI DELLA PESCA IN FORMA DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE CHE COMPLETA L'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA DALL'ALTRA

PROTOCOLLO 8

CHE STABILISCE IL REGIME COMMERCIALE DA APPLICARE AGLI SCAMBI DI DETERMINATI PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità", da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, dall'altra,

CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in appresso denominato "accordo europeo", è stato firmato il 16 dicembre 1991 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994;

CONSIDERANDO CHE il capitolo III del titolo III dell'accordo europeo prevede negoziati volti a concordare concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO CHE al termine dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria, condotti in base all'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo europeo, si sono pertanto concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali previste dall'accordo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali dell'accordo;

CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Ungheria hanno deciso inoltre di semplificare al massimo, dal punto di vista amministrativo, l'applicazione graduale delle concessioni tariffarie concordate affinché possano entrare in vigore quanto prima;

HANNO DECISO di applicare le concessioni tariffarie concordate al fine di liberalizzare completamente tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca:

ARTICOLO 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo sul pesce e sui prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le Parti riducono del 50% i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dall'Ungheria a tutti i pesci e prodotti della pesca.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regime commerciale, le Parti applicano un'ulteriore riduzione del 25% ai dazi tariffari in vigore al momento della sua entrata in vigore.

Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente regime commerciale o prima di questa data, in caso di diverso accordo fra le Parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato conformemente all'articolo 6 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

(a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;

(b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;

(c) le Parti fissano automaticamente allo 0% tutti i dazi inferiori al 2%. Esse si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.

ARTICOLO 3

L'Ungheria apre per i prodotti della pesca originari della Comunità massimali pari, rispettivamente, a 40 e a 44 milioni di USD; i massimali e le licenze d'importazione corrispondenti vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo. I prodotti di questa categoria sono elencati in allegato al presente protocollo.

All'entrata in vigore del presente protocollo, l'Ungheria abolisce le licenze d'importazione per tutti i prodotti della pesca originari della Comunità non elencati nell'allegato.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo sostituisce, per il prodotto di cui al codice NC ungherese ex 19 02 20 10 00 (Pasta farcita solo con pesce), la concessione che figura nell'allegato II del protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure interne.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di protocollo addizionale all'accordo europeo con l'Ungheria riguardante un accordo sulle concessioni da applicare al pesce e ai prodotti della pesca. Le concessioni concordate saranno applicate per tre anni, fino alla liberalizzazione totale dei prodotti in questione.

2. Linea(e) di bilancio

Capitolo 12, Articolo 120

3. Base giuridica

Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea.

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.3 Tipo di entrate

Dazi all'importazione

6. Tipo di spesa o di entrata

- L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate- In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione.

- L'azione proposta ridurrà i dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Repubblica di Ungheria

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Il costo dell'azione è stato calcolato in base agli scambi commerciali del 1998, del 1999 e del 2000. Vista la natura imprevedibile dei flussi commerciali e la variabilità delle aliquote dei dazi applicati ai prodotti in questione, il dazio applicato nel 1998, nel 1999 e nel 2000 è stato calcolato in base a un dazio medio stimato al 12%. Analizzando i dazi all'importazione applicati si rilevano un aumento di poco inferiore al 4% nel 1999 rispetto al 1998 e un calo di quasi il 30% nel 2000 rispetto al 1999. Per la stima dei dazi all'importazione previsti, pertanto, non ci si è basati su alcun incremento del livello dei dazi. Il dazio stimato è stato ridotto del 50% per l'anno 1 e di un ulteriore 25% per l'anno 2.

Visto che il regime concordato dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2001, per la stima dei costi si considererà il 2001 come anno 1, il 2002 come anno 2 e il 2003 come anno 3.

7.2 Ripartizione del costo per voci

Stanziamenti d'impegno in mio EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

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