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Document 52001PC0388

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi , all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi

    /* COM/2001/0388 def. - CNS 2001/0155 */

    GU C 270E del 25.9.2001, p. 244–250 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0388

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi , all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi /* COM/2001/0388 def. - CNS 2001/0155 */

    Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0244 - 0250


    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi , all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi

    (presentata dalla Commissione)

    INDICE

    1. Osservazioni generali

    2. Regime giuridico risultante dalla cooperazione intergovernativa di Schengen

    3. Perché una nuova proposta di direttiva e con quale contenuto -

    4. Una nuova direttiva per quali Stati-

    4.1. Danimarca:

    4.2. Regno Unito e Irlanda:

    4.3. Norvegia e Islanda :

    5. Base giuridica

    6. Sussidiarietà e proporzionalità

    7. Commento agli articoli

    8. Proposta di direttiva del Consiglio

    RELAZIONE

    1. Osservazioni generali

    Ai sensi dell'articolo 62, punto 3) del trattato CE, è previsto che il Consiglio adotti, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, "misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi". Tali misure d'esecuzione dell'articolo 62, punto 3), devono tuttavia prendere in considerazione le disposizioni in vigore dell'acquis di Schengen integrato nell'Unione, che contemplano la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi per un breve periodo (capitolo 4 del titolo II della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, articoli dal 19 al 24).

    Il "Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio "di libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea" menziona la proposta e l'adozione di misure riguardanti la libera circolazione sul territorio degli Stati membri nel corso dell'anno 2001. La Commissione e gli Stati membri dispongono di un diritto d'iniziativa in materia.

    Nonostante gli Stati membri abbiano preso iniziative puntuali in materia su alcuni aspetti della libera circolazione dei cittadini di paesi terzi [1], di cui una, l'iniziativa francese, è stata adottata dal Consiglio GAI nei giorni 28/29 maggio [2], la Commissione ha considerato, facendolo presente in una dichiarazione emanata in occasione dell'adozione di tale iniziativa, che sia opportuno presentare una proposta che riunisca, in un unico strumento giuridico, tutti gli elementi frammentari che definiscono le condizioni di tale libera circolazione per una durata non superiore a tre mesi nell'arco di un semestre e, rispettivamente, per una durata non superiore a sei mesi all'interno del territorio degli Stati membri, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'arco di un periodo di dodici mesi. Una proposta siffatta:

    [1] Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri (GU C 164 del 14.6.2000, pag. 6). Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU C 200 del 13.7.2000, pag. 4). L'iniziativa portoghese è stata respinta dal Parlamento europeo (PE 294.313).

    [2] GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4, regolamento n. 1091/2001 del Consiglio.

    - risponde in particolar modo alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (punto 22) nella misura in cui contribuisce allo sviluppo di una "attiva politica comune in materia di visti", e

    - costituisce una "comunitarizzazione" ed un adeguamento all'economia del trattato che istituisce la Comunità europea, oltreché lo sviluppo di un elemento fondamentale dell'acquis di Schengen.

    - rappresenta una soluzione, basata sul diritto comunitario, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un interesse legittimo ad entrare al fine di spostarsi per un periodo non superiore a sei mesi, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro.

    2. Regime giuridico risultante dalla cooperazione intergovernativa di Schengen

    Gli Stati membri che hanno operato nell'ambito di Schengen hanno sviluppato un'ampia cooperazione relativa alle condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono viaggiare all'interno di uno spazio senza frontiere interne durante un soggiorno di breve durata.

    In linea generale, l'acquis di Schengen comprende due categorie di disposizioni relative al soggiorno nello spazio senza frontiere:

    a) La prima categoria riguarda le disposizioni per un soggiorno di durata non superiore a tre mesi. Questa fattispecie è disciplinata per tre gruppi di cittadini di paesi terzi, ossia :

    - gli stranieri soggetti all'obbligo di visto, per un soggiorno di breve durata (articolo 19),

    - gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto, per un soggiorno di breve durata (articolo 20, paragrafo 1),

    - gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen (articolo 21).

    b) La seconda categoria concerne soggiorni di durata superiore a tre mesi.

    L'articolo 18 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede che i visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati conformemente alla legislazione nazionale.

    Per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo di visto, la disposizione dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede il diritto per gli Stati membri di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di un paese terzo (non sottoposto all'obbligo di visto) nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    Alcuni paesi terzi hanno, effettivamente, concluso accordi bilaterali con tutti o parte degli Stati Schengen. Di conseguenza, i cittadini di tali paesi terzi possono in pratica, se rimangono nello spazio Schengen, beneficiare del breve soggiorno che ognuno degli Stati membri concede su base bilaterale ai sensi del regime di esenzione dal visto e così cumulare uno dopo l'altro diversi soggiorni di breve durata. Possono quindi circolare per un periodo massimo di soggiorno (S) uguale a tre mesi moltiplicati per il numero di Stati membri (SM) con i quali esiste un siffatto accordo bilaterale di esenzione dall'obbligo di visto (S = SM x 3 mesi).

    3. Perché una nuova proposta di direttiva e con quale contenuto -

    La Commissione ritiene che le diverse disposizioni in vigore riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi all'interno del territorio degli Stati membri debbano essere trattate con un approccio comune in modo da costituire un insieme coerente tale che sia garantita un'interpretazione uniforme delle condizioni richieste per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi.

    Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2, che permette ad alcuni cittadini di paesi terzi di beneficiare di un soggiorno illimitato (S = SM x 3 mesi) in base ad accordi bilaterali, si deve notare che gli Stati Schengen hanno considerato tale situazione incompatibile con lo spirito di uno spazio senza frontiere: il Comitato esecutivo aveva approvato una decisione relativa all'armonizzazione degli accordi riguardanti l'esonero dall'obbligo del visto (SCH/Com ex (98) 24 [3] del 23.6.1998) al fine di armonizzare alcune disposizioni. Questa decisione del comitato esecutivo obbliga gli Stati membri ad introdurre alcune clausole uniformi negli accordi bilaterali di esonero dal visto che negozieranno e, in particolare, una clausola che limita a tre mesi per semestre la durata totale del soggiorno autorizzato con esonero dal visto, calcolata per tutto lo spazio Schengen.

    [3] Questa decisione figura nella lista degli elementi dell'acquis di Schengen che sono stati integrati nell'ambito dell'UE ma per cui il Consiglio ha deciso che non devono fare oggetto di ripartizione tra il primo ed il terzo pilastro per il fatto che "la disposizione riguarda un settore che non rientra nel campo di attività della Comunità né fa parte degli obiettivi dell'Unione europea e riguarda pertanto un settore nel quale gli Stati membri si riservano il diritto di agire singolarmente." (si veda l'allegato B terza parte ed il considerando 4, lettera f) della decisione n. 1999/435/CE del Consiglio).

    Da quanto precede, risulta che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli accordi bilaterali di esenzione dal visto non potranno più giustificare la possibilità di circolare de facto per più di tre mesi all'interno dello spazio senza frontiere. Ciò sarebbe contrario all'idea di creare un solo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e non sarebbe compatibile con la limitazione del soggiorno breve in regime di esenzione dal visto prevista all'articolo 62, punto 3) del trattato CE. Uno spazio senza frontiere esige una politica comune per quanto concerne la libera circolazione nei territori degli Stati membri.

    Tuttavia, diverse categorie di persone possono avere un interesse legittimo a rimanere, per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi nello spazio senza frontiere (turisti, studenti, musicisti in tournée, persone in visita a familiari...) senza per questo che la loro situazione sia assimilabile a un'immigrazione. La presente direttiva mira a disciplinare le condizioni d'ingresso in previsione di spostamenti di questo tipo.

    Considerata la situazione, s'impongono quindi le seguenti conclusioni:

    Ne deriva, in primo luogo, che si deve stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo che non superi i tre mesi.

    In secondo luogo, si deve constatare che la possibilità offerta agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen di concludere accordi bilaterali, è esclusa in considerazione dell'articolo 62, punto 3), del trattato.

    In queste circostanze, si deve pertanto prevedere una disposizione comunitaria relativa alle persone che intendono spostarsi all'interno dello spazio senza frontiere per un periodo di durata compresa tra i tre e i sei mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro.

    In terzo luogo, è necessario legiferare e rispettare il termine di cinque anni fissato dal trattato di Amsterdam per trasformare l'acquis di Schengen in uno strumento giuridico "classico" del trattato. L'iniziativa portoghese, citata al punto 1, concerne il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno facoltà di spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri [4]. Essa si limita ai soli cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e lascia in ombra un certo numero di aspetti comuni a tutte le categorie che hanno accesso allo "spazio Schengen" in vista di un soggiorno breve.

    [4] GU C 164 del 14.6.2000, pag. 6.

    La proposta francese relativa al regolamento relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata, adottata dal Consiglio nei giorni 28/29 maggio 2001 [5], mira a conferire al visto per soggiorno di lunga durata il valore aggiuntivo di permesso di soggiorno per tre mesi, in attesa del rilascio di un permesso di soggiorno. In effetti, prima, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata poteva unicamente transitare per il territorio degli altri Stati Schengen, onde recarsi nel paese che gli aveva rilasciato il visto. Al fine di assicurare un'impostazione globale, la presente direttiva riprende l'obiettivo del regolamento, ossia quello di offrire al titolare di un visto per soggiorno di lunga durata la possibilità di circolare liberamente per un periodo di tre mesi.

    [5] GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4

    Tutti gli elementi enumerati sopra hanno condotto la Commissione a ritenere che sia necessario integrare in un unico strumento le disposizioni relative alla circolazione dei cittadini di paesi terzi in uno spazio senza frontiere, onde garantire la trasparenza necessaria e la certezza del diritto.

    La presente proposta di direttiva prevede, in sintesi, le seguenti misure :

    a) fissare quali condizioni debbano soddisfare, per poter circolare liberamente per un periodo di durata non superiore a tre mesi nell'arco di un semestre, i cittadini di paesi terzi che si trovano legalmente nel territorio di uno Stato membro e che, rispettivamente:

    - sono soggetti all'obbligo di visto;

    - sono esenti dall'obbligo di visto;

    - sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro (per queste persone il permesso di soggiorno equivale al visto per un soggiorno di breve durata nel caso in cui siano soggette al regime del visto);

    - sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata, rilasciato da uno Stato membro, in attesa di ottenere un permesso di soggiorno;

    b) introdurre un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini dei paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo di durata non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, fissando le relative condizioni e procedure amministrative. I beneficiari di tale autorizzazione specifica di viaggio non possono soffermarsi nel territorio dello stesso Stato membro per più di tre mesi;

    c) rispondere alla necessità di trasformare in uno strumento giuridico "classico" del trattato le disposizioni relative all'allontanamento, nel caso in cui il cittadino di un paese terzo non soddisfi più le condizioni per circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri o le condizioni per essere beneficiario di un'autorizzazione specifica di viaggio;

    d) tenere conto della disposizione relativa alla dichiarazione della presenza di cittadini di paesi terzi prevista all'articolo 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, trasformandola in una disposizione facoltativa. Infatti, gli Stati membri sono nella posizione migliore per valutare l'opportunità o meno d'imporre ai cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza e, in caso affermativo, stabilire le condizioni di applicazione di tale misura;

    e) riprendere l'obiettivo del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione con un visto per soggiorno di lunga durata;

    f) considerare le modifiche da apportare all'Istruzione consolare comune ed al Manuale comune.

    A questo proposito, è opportuno evidenziare i seguenti due elementi :

    In primo luogo, considerata la natura dell'autorizzazione specifica di viaggio, è necessario integrare nel presente strumento gli elementi di base relativi alle procedure ed al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio, e, segnatamente, rendere ad essa applicabili, mutatis mutandis, le istruzioni relativamente alle procedure ed al rilascio del visto per soggiorno di breve durata, stabilite dall'Istruzione consolare comune.

    Ne consegue, in secondo luogo, la necessità di adattare l'Istruzione consolare comune ed il Manuale comune alle disposizioni a carattere normativo relative all'autorizzazione specifica di viaggio. Tali modifiche sono operate dalle disposizioni riportate negli allegati.

    A ciò si aggiunge la necessità di adeguare questi due strumenti alle disposizioni relative alla libera circolazione dei cittadini di paesi terzi titolari di un visto per un soggiorno di lunga durata, che hanno carattere normativo.

    Infine, la Commissione sottolinea che si deve tenere conto degli obiettivi definiti a Tampere, ossia, da una parte, la volontà di offrire ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea e, d'altra parte, la necessità di definire, a termine, uno status uniforme per le persone a cui è concesso l'asilo [6].

    [6] Si veda la comunicazione della Commissione COM (2000) 755 def. del 22.11.2000 e, segnatamente, il punto 3.3.

    4. Una nuova direttiva per quali Stati-

    Le basi giuridiche della presente proposta fanno parte del titolo IV del trattato e costituiscono uno sviluppo dell'acquis di "Schengen". La proposta deve pertanto essere presentata ed adottata nel rispetto dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam.

    Conseguenze legate ai diversi protocolli :

    4.1. Danimarca:

    In linea di principio, la Danimarca, ai sensi del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca, non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE. Tuttavia, giacché si tratta di una proposta o di un'iniziativa che mira a sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV, la Danimarca può decidere, a norma dell'articolo 5 del protocollo citato, di recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Tale decisione creerà un obbligo di diritto pubblico internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

    Per quanto riguarda l'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi, si deve notare che tale misura mira a disciplinare la fattispecie di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, in conformità con le disposizioni del trattato CE (articolo 62, punto 2) e articolo 63, punto 3)). Come già menzionato, questa fattispecie esiste in pratica sotto il regime Schengen. Infatti, molti paesi terzi hanno concluso accordi bilaterali in proposito con tutti gli Stati Schengen. I cittadini di questi paesi terzi possono quindi, per il momento, rimanere nello spazio Schengen per un periodo praticamente illimitato (S = SM x 3 mesi) in regime di esenzione dall'obbligo del visto per soggiorno breve, beneficiando di un soggiorno breve in ognuno di tali Stati membri e cumulando così uno dopo l'altro vari soggiorni di breve durata.

    La presente proposta costituisce pertanto una misura che mira a sviluppare l'acquis di Schengen.

    4.2. Regno Unito e Irlanda:

    Il titolo IV del trattato CE non è applicabile al regno Unito né all'Irlanda, a meno che questi due paesi non decidano altrimenti, secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati.

    4.3. Norvegia e Islanda:

    In virtù dell'articolo 6, comma 1, del protocollo Schengen, il Consiglio ha concluso, il 17 maggio 1999, un accordo con l'Islanda e la Norvegia riguardante la loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [7]. Ai sensi dell'articolo 1 di tale accordo, l'Islanda e la Norvegia sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni di cui agli allegati A e B dell'accordo e al loro ulteriore sviluppo. L'allegato A riporta le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen relative alle condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva dovrà essere trattata nell'ambito del comitato misto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dell'accordo. Si deve notare che gli articoli 4 e 8 del suddetto accordo troveranno applicazione dal momento della sua adozione da parte del Consiglio.

    [7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35

    5. Base giuridica

    Nella sua decisione recante la ripartizione dell'acquis di Schengen tra il primo ed il terzo pilastro (decisione 1999/436/CE), il Consiglio ha individuato negli articoli 62, punto 3), e 63, punto 3), del trattato CE la base giuridica adeguata, nei trattati, per le disposizioni del capitolo "condizioni di circolazione degli stranieri" [8].

    [8] Si noti che l'articolo 19 paragrafo 2 che comportava una disposizione di natura transitoria non è stato oggetto di ripartizione per il fatto che tale disposizione era nel frattempo diventata obsoleta.

    L'articolo 62, punto 3), costituisce quindi la base giuridica per le misure relative alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri dei cittadini di paesi terzi per un periodo non superiore ai tre mesi.

    Per quanto riguarda la proposta che autorizza i cittadini di paesi terzi ad entrare e spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri durante un periodo che non supera i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro, è opportuno analizzare più approfonditamente l'obiettivo che la Commissione si prefigge.

    L'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen indica chiaramente che la durata massima di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi si applica per tutto il "territorio Schengen", dimodoché i periodi trascorsi nei diversi Stati membri si sommano. Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 2, consente a uno Stato membro di "prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale ...". Il Consiglio ha individuato nell'articolo 62, punto 3), la base giuridica nel trattato di Amsterdam, e tale articolo prevede un periodo della durata massima di tre mesi. Se ne può quindi dedurre che:

    - il Consiglio non può adottare nuove misure che consentano ai cittadini di paesi terzi di viaggiare liberamente all'interno del territorio degli Stati Schengen per un periodo di durata superiore a tre mesi;

    - gli accordi bilaterali di cui all'articolo 20 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen devono essere rinegoziati/denunciati in conformità con quanto disposto dall'articolo 307 del trattato CE.

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha preso atto del desiderio di alcuni Stati membri e di alcuni paesi terzi di permettere ai cittadini di paesi terzi di entrare e di spostarsi per un periodo superiore ai tre mesi, fino a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, in qualità di destinatari (ad esempio turisti o beneficiari di cure termali) o di prestatori (ad esempio artisti o musicisti in tournée) di servizi.

    L'articolo 62, punto 3) del trattato CE non osta, in linea di principio, a questo obiettivo, che è realizzato attraverso l'istituzione di un'autorizzazione specifica di ingresso in previsione di uno spostamento, a condizione che il beneficiario non rimanga per oltre tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro.

    Tuttavia, trattandosi di un periodo superiore ai tre mesi, si deve ricorrere ad un'altra base giuridica, ossia all'articolo 63, punto 3), del trattato CE, il quale mira a disciplinare il soggiorno all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi, e più specificamente, nello stesso Stato membro. Questo articolo contempla essenzialmente le misure relative alla politica d'immigrazione, laddove l'immigrato intende risiedere nello Stato membro per un lungo periodo e, di solito, integrarvisi. Ma si deve pensare che esso escluda la possibilità di disciplinare la situazione intermedia e "sui generis" che qui interessa- In effetti, si tratta qui di regolamentare una situazione che comporta l'ingresso nell'intento di viaggiare per un periodo superiore ai tre mesi e che può arrivare fino a sei mesi, ma senza per questo soffermarsi in un medesimo Stato membro per oltre tre mesi. L'articolo 63 punto 3), non osta a questa nozione di ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri in qualità di destinatari di servizi, in particolare per motivi turistici, e, d'altra parte, questo articolo costituisce l'unica base giuridica disponibile per un'autorizzazione specifica di viaggio quale quella prevista. Peraltro, sarebbe curioso che la Comunità non fosse in grado di regolamentare una situazione come quella descritta, quando invece è in grado di regolamentare l'ingresso ed il soggiorno a lungo termine in uno stesso Stato membro.

    Costituendo quindi l'articolo 63, punto 3) la base giuridica per l'istituzione di un permesso per un soggiorno di lunga durata, se ne può dedurre che esso consenta, allo stesso modo, di disciplinare l'ingresso di cittadini di paesi terzi che intendano spostarsi tra Stati membri per un periodo della durata di sei mesi, ingresso che si concretizza nell'istituzione di un'autorizzazione specifica.

    Per le disposizioni che riguardano l'allontanamento degli stranieri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per circolare liberamente, ossia l'articolo 23, paragrafi da 2 a 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, il Consiglio ha adottato una doppia base giuridica: l'articolo 62, punto 3), e l'articolo 63, punto 3) (che prevedono la medesima procedura di decisione ).

    Da tutto quanto precede, discende che si devono assumere entrambe le basi giuridiche per la presente direttiva.

    6. Sussidiarietà e proporzionalità

    L'articolo 67, paragrafo 1, conferisce alla Comunità la competenza ad adottare uno strumento giuridico basato sull'articolo 62, punto 3), che miri a stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi hanno facoltà di spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi. Tali misure devono essere adottate entro i cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

    L'articolo 63, punto 3), fa parte delle disposizioni che non sono sottoposte al periodo di cinque anni. Tuttavia, esiste uno stretto legame tra:

    - da una parte, le disposizioni relative alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi e

    - d'altra parte, l'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi.

    Il collegamento tra questi due termini giustifica, nell'ottica di un approccio globale sulla materia che è propria alla presente direttiva, che si agisca fin d'ora anche per quanto concerne le misure che devono basarsi sull'articolo 63, punto 3).

    Gli Stati membri hanno convenuto sul fatto che una stretta cooperazione tra loro è indispensabile in uno spazio senza frontiere e, di conseguenza, hanno introdotto delle disposizioni comuni che armonizzano la circolazione dei cittadini di paesi terzi.

    L'articolo 5 del trattato CE dispone che "l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato".

    La forma dell'azione comunitaria deve essere la più semplice possibile per raggiungere l'obiettivo della proposta e porla in atto il più efficacemente possibile. In questo spirito, lo strumento giuridico scelto è una direttiva, in quanto essa lascia agli Stati membri che ne sono i destinatari la scelta della forma e dei mezzi più appropriati per attuarne gli obiettivi nel loro quadro giuridico e nel loro contesto nazionale.

    La proposta faciliterà sia la libera circolazione all'interno dello spazio senza frontiere sia i controlli alle frontiere esterne. Delle azioni puramente nazionali non potrebbero dare origine a norme che, come auspicato, siano applicabili a tutti gli Stati membri.

    7. Commento agli articoli

    Articolo 1:

    L'articolo 1 punto a) definisce l'obiettivo della direttiva, ossia quello di fissare a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi possono spostarsi liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri.

    Nonostante l'articolo 62 punto 3) del trattato menzioni unicamente una durata di tre mesi, senza inquadrarla in un periodo di sei mesi, si deve tenere conto del fatto che secondo le disposizioni dell'acquis di Schengen e le norme di diritto internazionale vigenti in materia, s'intende per soggiorno di breve durata un soggiorno di tre mesi nell'arco di un semestre. Allo stesso modo, tale restrizione ad un periodo di sei mesi si ritrova nella legislazione della maggior parte degli Stati membri.

    Se tale inquadramento non esistesse, si potrebbe giungere alla situazione estrema in cui un cittadino di un paese terzo lasci il territorio degli Stati membri per qualche ora e poi vi ritorni per effettuarvi un soggiorno di breve durata o in possesso di un'autorizzazione specifica di viaggio, il che condurrebbe di fatto ad un'immigrazione che non è prevista dal presente strumento.

    L'articolo precisa che solo le persone la cui presenza nel territorio è legale hanno facoltà di circolare liberamente. Coloro che sono entrati o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri dell'Unione non hanno tale facoltà.

    Il punto b) contempla l'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi che intendono entrare al fine di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo che non supera i sei mesi. Lo spostamento con un'autorizzazione specifica è sottoposto alle condizioni fissate dalla direttiva.

    Articolo 2:

    L'articolo 2 definisce le varie nozioni utilizzate :

    Chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE è un "cittadino di paese terzo". Tale definizione comprende dunque anche gli apolidi.

    L'articolo 10 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen istituisce un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme degli Stati membri. L'articolo 11 definisce i due tipi di visto uniforme: il visto di viaggio (lettera a) e il visto di transito (lettera b). Solo il visto di viaggio permette di circolare liberamente. Tale visto è valido per uno o più ingressi purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi ecceda la durata di tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso.

    Per "permesso di soggiorno" s'intende qualsiasi autorizzazione o titolo rilasciato dalle autorità di uno Stato membro e che consenta ad una persona di soggiornare in tale Stato membro.

    Tali permessi di soggiorno presentano grandi differenze tra loro. Di conseguenza, il comitato esecutivo Schengen ha formato una tabella riassuntiva e l'ha allegata all'Istruzione consolare comune (allegato 4) ed al Manuale comune (allegato 11) ai quali la presente disposizione fa riferimento. Le modifiche di tali allegati si applicheranno dunque nell'ambito della presente direttiva.

    Articolo 3:

    Possono beneficiare della presente direttiva solo i cittadini di paesi terzi che non dispongono già di un diritto d'ingresso e di soggiorno (di breve o lunga durata) nel territorio di un altro Stato membro.

    Di conseguenza, la direttiva non pregiudica i diritti dei familiari dei cittadini dell'Unione, di qualsiasi nazionalità siano, che dispongano già di un diritto d'ingresso e di soggiorno qualora accompagnino il cittadino dell'Unione con cui hanno un legame di parentela; il legame di parentela è definito dall'articolo 10 del regolamento n. 1612/68 [9].

    [9] GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2

    La direttiva non pregiudica neanche i diritti di cui sono beneficiari altri cittadini di paesi terzi e i loro familiari in virtù di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri con paesi terzi (ad esempio, l'accordo sullo Spazio economico europeo).

    È opportuno precisare che i cittadini di paesi terzi che hanno un legame di parentela con cittadini dell'Unione possono, in virtù dell'acquis di Schengen in materia e, di conseguenza, anche in forza della presente direttiva, entrare autonomamente per effettuare un soggiorno di breve durata, purché soddisfino le condizioni della presente direttiva.

    Il paragrafo 2 indica esplicitamente che la presente direttiva non incide sul regime di soggiorno di lunga durata né sul regime di accesso all'esercizio di attività economiche applicabili ai cittadini di paesi terzi. Tali regimi sono stabiliti, a seconda delle categorie di stranieri interessati, dalla legislazione nazionale o da quella comunitaria.

    Articolo 4:

    Questa disposizione tipo si riconduce al rispetto del principio di non discriminazione nell'attuazione delle obbligazioni previste dalla presente direttiva. Tale disposizione è conforme all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Articolo 5:

    Questo articolo è redatto sulla falsariga dell'articolo 19 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che regola la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto. La presente disposizione contempla la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi che già si trovano regolarmente nel territorio di uno Stato membro. Perciò, il riferimento dell'articolo 19 alla regolarità dell'ingresso non deve essere richiamato.

    Si evidenzia inoltre che il cittadino di un paese terzo può beneficiare della libera circolazione solo se soddisfa, durante il suo soggiorno, l'insieme delle condizioni previste al paragrafo 1, punti da a) a e). Tali condizioni sono le condizioni d'ingresso stabilite dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Esse sono riportate nel presente dispositivo per maggiore chiarezza e trasparenza per i beneficiari della presente direttiva.

    I documenti che permettono l'attraversamento della frontiera sono individuati dalla decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (98) 56 del 16.12.1998 [10]. Qualora il cittadino di un paese terzo sia in possesso di un documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri, potrà circolare unicamente nel territorio degli Stati membri che hanno riconosciuto tale documento di viaggio come valido per l'attraversamento della frontiera.

    [10] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207

    La complessità che esisteva per i cittadini di paesi terzi che erano soggetti all'obbligo di visto solo in alcuni Stati membri (lista grigia) ma non in tutti, e che, conseguentemente, erano costretti ad ottenere un visto per poter entrare in alcuni Stati membri, anche qualora provenissero da uno Stato membro che non li sottoponeva a tale obbligo, è venuta meno. Infatti, l'adozione della proposta della Commissione di "Regolamento del Consiglio recante fissazione della lista dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto per attraversare le frontiere esterne e la lista di quelli i cui cittadini sono esentati da tale obbligo" ha definitivamente armonizzato la lista delle esigenze degli Stati membri in materia.

    Il paragrafo 2 tiene conto dell'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che dispone che in caso di bisogno, nel corso del semestre considerato, uno Stato membro può rilasciare un nuovo visto la cui validità è limitata al suo territorio.

    Articolo 6:

    Questo articolo riporta le condizioni di libera circolazione dei cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo di visto così come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    Viene evidenziato il fatto che un cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo di visto può beneficiare del diritto di circolare liberamente solo se soddisfa durante il suo soggiorno nel territorio degli Stati membri l'insieme delle condizioni previste dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen riportate al paragrafo 5, punti a), c), d) ed e).

    Il paragrafo 2 prevede che, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può prorogare il diritto di un cittadino di un paese terzo a soffermarsi nel suo territorio. Si deve precisare che tale proroga non può comportare una proroga della libera circolazione nel territorio degli altri Stati membri. Tale disposizione è identica a quella di cui all'articolo 20 paragrafo 2 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevista per questi casi.

    La disposizione dell'articolo 20 paragrafo 2 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguarda gli accordi bilaterali non è ripresa, in quanto un soggiorno di più di tre mesi nello spazio senza frontiere sulla base degli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi non ha più ragion d'essere dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (si veda il punto 3).

    Articolo 7:

    Questo articolo mira a disciplinare tutte le questioni relative alla libera circolazione dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno. L'articolo riprende le disposizioni degli articoli 21 e 25 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno possono circolare liberamente per un periodo di tre mesi all'interno del territorio degli altri Stati membri. Questo periodo di tre mesi costituisce una durata massima e può essere abbreviato se il periodo di validità del permesso di soggiorno scade prima. Il paragrafo 3 consente al titolare di un visto per soggiorno di lunga durata di circolare liberamente per un periodo non superiore ai tre mesi. Tali visti sono visti nazionali per soggiorno di lunga durata redatti in conformità con l'articolo 18 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen (visti D). Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, quale redatto al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e che sarà riformulato dall'articolo 17 della presente direttiva, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata può soltanto transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Per evitare un'eventuale contraddizione, si precisa che la presente proposta fa salvo l'articolo 18 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    L'obiettivo della presente disposizione è quello di mettere sullo stesso piano da una parte i titolari di un visto per soggiorno di lunga durata che si trovano già nel territorio degli Stati membri e che aspettano il rilascio del loro permesso di soggiorno e, dall'altra parte, coloro che sono già in possesso di un permesso di soggiorno. La proposta prevede quindi la possibilità di circolare liberamente per un periodo di tre mesi. Da quanto precede emerge la necessità di precisare che la libera circolazione è accordata solo dopo la presentazione della domanda di permesso di soggiorno presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Questa disposizione dimostra che la libera circolazione con un visto per soggiorno di lunga durata è di natura transitoria in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

    La presentazione della domanda deve essere confermata dall'apposizione, da parte dell'autorità alla quale la domanda stessa è stata inoltrata, di un timbro sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo.

    La legislazione comunitaria in vigore in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione consente agli Stati membri d'imporre l'obbligo di visto ai membri della famiglia che hanno la nazionalità di un paese terzo. Ai sensi delle disposizioni dell'acquis di Schengen, e, di conseguenza, ai sensi delle disposizioni della presente proposta, gli Stati membri non possono più imporre l'obbligo di visto per soggiorno di breve durata ai familiari di un cittadino dell'Unione titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato membro. Per ragioni di coerenza con le disposizioni relative alla libera circolazione, e, in particolare con quelle che riguardano i titolari di un permesso di soggiorno, i paragrafi 4 e 5 riprendono le disposizioni dell'articolo 25 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen per mettere in evidenza la responsabilità dello Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno che consente di circolare liberamente all'interno del territorio degli altri Stati membri.

    Il riferimento alla legislazione comunitaria mira a prendere in considerazione gli sviluppi in atto, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare.

    Articolo 8:

    Il paragrafo 1 fissa le condizioni dell'ingresso finalizzato allo spostamento all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi dalla data del primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di un solo Stato membro. Il beneficiario dev'essere munito della sua autorizzazione specifica di viaggio. Ciò conferma chiaramente che il possesso previo dell'autorizzazione è una condizione necessaria per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

    Il paragrafo riporta le condizioni d'ingresso contemplate dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, riprese all'articolo 5, paragrafo 1, punti a), c), d) ed e) della presente direttiva.

    Ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ogni Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio in circostanze eccezionali. Questa disposizione riprende, per quanto attiene alla categoria di persone qui contemplata, la disposizione dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    Articolo 9:

    L'articolo 9 fissa le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio. Tenuto conto dell'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e della natura di tale autorizzazione, le procedure e le condizioni per il suo rilascio si pongono in linea con le disposizioni sul rilascio del visto per soggiorno di breve durata, quali previste dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    Il paragrafo 1 fissa le condizioni e la procedura di rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio. L'autorizzazione è rilasciata, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri.

    Al paragrafo 2, è prevista la possibilità di rilasciare un'autorizzazione di viaggio per uno o più ingressi, a seconda delle necessità del cittadino di un paese terzo, alla stregua del visto per soggiorno di breve durata.

    Il paragrafo 3 esclude il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio alla frontiera. Invece la possibilità di rilasciare alla frontiera un visto per soggiorno di breve durata esiste, ma solo in casi eccezionali giustificati da motivi imperiosi e qualora una richiesta preventiva non sia stata possibile per mancanza di tempo. In questi casi, il rilascio di un visto per un soggiorno di breve durata rimane possibile, il che sembra sufficiente per coprire le esigenze di questo tipo di situazioni. Il paragrafo 4 segue i criteri per determinare quale sia lo Stato membro responsabile per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata.

    Il paragrafo 5 mette in evidenza che qualora gli Stati membri abbiano previsto una consultazione preventiva al rilascio del visto per cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto per soggiorno di breve durata, tale procedura si applica, nei confronti di questi stessi cittadini, anche in caso di richiesta di autorizzazione specifica di viaggio.

    Articolo 10:

    Il paragrafo 1 esclude che l'autorizzazione specifica sia apposta su un documento di viaggio scaduto. Inoltre, il paragrafo 2 dispone che la durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore alla validità dell'autorizzazione specifica. Nel caso in cui il documento non fosse riconosciuto come valido da tutti gli Stati membri, il paragrafo 3 dispone che almeno due Stati membri devono riconoscere il documento come valido. Se due o più Stati membri riconoscono come valido il documento di viaggio, la possibilità di spostarsi è limitata al territorio di questi Stati membri. Infatti, l'apposizione dell'autorizzazione di viaggio su un documento riconosciuto come valido da un solo Stato membro non ha senso in questo caso. Considerate le limitazioni nella durata massima di presenza nel territorio di uno Stato membro imposta dall'autorizzazione specifica di viaggio, si dovrebbe quindi rilasciare un visto per soggiorno di breve durata.

    Questi paragrafi riprendono i criteri stabiliti per il rilascio del visto per soggiorno di breve durata.

    Articolo 11:

    L'autorizzazione specifica di viaggio è redatta sotto forma di un modello uniforme (adesivo) analogo a quello utilizzato per il rilascio dei visti, secondo (mutatis mutandis) le norme e in conformità con le prescrizioni tecniche fissate dal regolamento (CE) n.1683/95 del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti [11]. In questo modo, si assicura un livello elevato di protezione contro la contraffazione. Tutte le disposizioni e le modifiche relative al modello uniforme di visto per soggiorno di breve durata adottate dal comitato previsto dal regolamento citato si applicheranno anche all'autorizzazione specifica di viaggio.

    [11] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

    Per quanto riguarda l'aspetto dell'adesivo, si devono segnalare solo le seguenti differenze rispetto al modello di visto uniforme:

    Sotto la rubrica "tipo di visto" l'autorità emittente appone la lettera "E" seguita dalla menzione "viaggio". Questo consente di individuare a prima vista la differenza rispetto ad un visto per soggiorno di breve o di lunga durata.

    Articolo 12:

    Considerata la natura dell'autorizzazione specifica le istruzioni relative alla sua procedura di rilascio devono essere, in linea di principio, identiche alle disposizioni previste dall'Istruzione consolare comune per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata. In tal modo, si utilizza un meccanismo già esistente per disciplinare le questioni pratiche della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione. Basterà quindi rendere applicabili mutatis mutandis le disposizioni dell'Istruzione consolare comune e di alcuni allegati pertinenti.

    Articolo 13:

    La presente direttiva contempla due diverse forme di libera circolazione: la libera circolazione per una durata massima di tre mesi e lo spostamento per un periodo della durata massima di sei mesi all'interno del territorio degli Stati membri. Ognuna delle due forme di circolazione è subordinata ad alcune condizioni, e, in particolare, ad una condizione che ne limita la durata entro un certo arco temporale. È necessario, pertanto, disciplinare il rapporto tra questi due diversi aspetti.

    Secondo il principio generale di Schengen ed il diritto internazionale vigente in materia, un cittadino di un paese terzo può soffermarsi nel territorio degli Stati membri per un periodo la cui durata totale non superi i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. L'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio non intende modificare tale durata totale. Ne consegue che un cittadino di un paese terzo che abbia viaggiato coperto da un'autorizzazione specifica di viaggio non può entrare nel territorio degli Stati membri immediatamente dopo tale viaggio, avvalendosi delle disposizioni relative al soggiorno breve, e viceversa. La durata massima di sei mesi deve sempre essere rispettata.

    Articolo 14:

    La presente proposta prevede la possibilità per gli Stati membri d'imporre ai beneficiari della direttiva di dichiarare la loro presenza nel territorio. L'articolo 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen relativo a tale dichiarazione era obbligatorio. Tuttavia, la presente disposizione è facoltativa considerato che, secondo le informazioni in possesso della Commissione, gli Stati membri hanno dei dubbi in quanto all'opportunità di tale sistema, soprattutto in ragione delle difficoltà poste dalla sua attuazione pratica e dal controllo dell'osservanza di tale obbligo. Inoltre, la possibilità materiale di dichiarare la propria presenza all'ingresso nel territorio di uno Stato membro venendo da un altro Stato membro non è compatibile con il principio della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

    La proposta prevede una dichiarazione fatta nel termine di 7 giorni lavorativi. Questo per evitare che i cittadini di paesi terzi che effettuino dei viaggi per un fine settimana o un fine settimana prolungato siano soggetti a degli obblighi le cui conseguenze pratiche sarebbero sproporzionate. Appare sufficiente infatti esigere tale dichiarazione di presenza da parte dei cittadini di paesi terzi che rimangono per un soggiorno di una certa durata nel territorio di uno Stato membro.

    La valutazione dell'opportunità d'introdurre un tale regime di dichiarazione di presenza spetta agli Stati membri. Qualora essi decidano d'introdurlo, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le modalità previste per la dichiarazione (ad esempio l'autorità competente). La Commissione pubblicherà tali informazioni nella Gazzetta ufficiale in modo da rendere trasparenti gli obblighi dei beneficiari della libera circolazione.

    Articolo 15:

    L'articolo 15 riprende le disposizioni dell'articolo 23 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen aggiungendovi il visto per soggiorno di lunga durata.

    Un beneficiario della presente direttiva deve lasciare senza indugio il territorio degli Stati membri qualora non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per potersi spostare liberamente o viaggiare con la copertura di un'autorizzazione specifica. Il secondo capoverso del paragrafo 1 evidenzia il principio secondo cui lo Stato membro che ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata è il primo responsabile della presenza all'interno del territorio degli Stati membri del titolare del documento rilasciato.

    Se, in occasione di un controllo all'interno del territorio, le autorità competenti constatano che una persona non soddisfa una o più di tali condizioni, la persona può essere allontanata dal territorio di tale Stato membro qualora ci si possa aspettare che non ne lascerà spontaneamente il territorio.

    Per quanto riguarda i motivi che possono giustificare l'allontanamento di una persona beneficiaria della presente direttiva, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, questa direttiva non pregiudica i diritti riconosciuti dal diritto comunitario ai cittadini di paesi terzi che siano membri della famiglia di un cittadino dell'Unione.

    È opportuno rilevare che l'ammissione di un cittadino di paese terzo per un soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in questione, non ne fosse permesso l'allontanamento, non costituisce una misura relativa alla politica d'immigrazione.

    Il paragrafo 4 fa riferimento all'obbligo di non respingimento per tenere conto della giurisprudenza sviluppata nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e riprende il dettato della disposizione della convenzione di Dublino che ha sostituito il paragrafo 1 dell'articolo 33 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    Articolo 16:

    Si tratta di una disposizione tipo, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando agli Stati membri la competenza discrezionale di determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva.

    Articolo 17:

    Questo articolo abroga gli articoli della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che sono resi obsoleti a causa della presente proposta.

    L'abrogazione del regolamento (CE) n.1091/2001 del Consiglio, prevista all'articolo 20 della presente proposta, comporta, come conseguenza, la necessità di riformulare l'articolo 18 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen come redatto al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, adeguandolo al linguaggio comunitario.

    Articolo 18:

    Questo articolo istituisce un meccanismo di rinvio all'allegato I della direttiva in cui sono riunite tutte le modifiche di natura normativa dell'Istruzione consolare comune rese necessarie dalla presente direttiva.

    Articolo 19:

    Questo articolo istituisce un meccanismo di rinvio all'allegato II della direttiva in cui sono riunite tutte le modifiche di natura normativa del Manuale comune rese necessarie dalla presente direttiva.

    Articolo 20:

    L'abrogazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio ha natura meramente tecnica e non rimette in questione l'obiettivo di tale regolamento, il quale viene ripreso nella presente direttiva.

    Articoli 21, 22, 23:

    Si tratta di disposizioni tipo.

    Allegato I:

    L'allegato I riprende le modifiche dell'Istruzione consolare comune derivanti dalla presente direttiva che hanno effetto normativo.

    Allegato II:

    L'allegato II riprende le modifiche del Manuale comune derivanti della presente direttiva che hanno effetto normativo.

    2001/0155 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 3), e l'articolo 63, punto 3),

    vista la proposta della Commissione [12],

    [12] GU C del , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [13],

    [13] GU C del , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) Allo scopo d'istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 61 del trattato prevede l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14 del trattato, insieme a misure di accompagnamento, direttamente collegate alla libera circolazione, segnatamente in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.

    (2) L'articolo 61, punto a) del trattato fa, in particolare, riferimento alle misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

    (3) Alcune condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi fanno già da ora parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

    (4) Le misure previste all'articolo 62, punto 3), del trattato si sostituiscono agli elementi pertinenti dell'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea. La presente direttiva prevede un'armonizzazione complessiva delle condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è il caso di sostituire le disposizioni dell'acquis di Schengen esistenti in materia.

    (5) È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi, siano essi soggetti all'obbligo di visto o meno, o siano essi in possesso o meno di un permesso di soggiorno, hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

    (6) La convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede inoltre la possibilità di prolungare il soggiorno nel territorio di un solo Stato membro oltre i tre mesi in circostanze eccezionali o in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso anteriormente all'entrata in vigore della convenzione stessa.

    (7) Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli accordi bilaterali d'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen non possono più giustificare un soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi nello spazio senza frontiere sulla base di un regime di esenzione dall'obbligo di visto per soggiorno di breve durata.

    (8) È tuttavia opportuno stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi possono recarsi nello spazio senza frontiere per un periodo di durata compresa tra i tre e i sei mesi, senza trascorrere più di tre mesi nel territorio di uno degli Stati membri visitati.

    (9) È pertanto opportuno introdurre un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi - siano essi soggetti o meno all'obbligo di visto - che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro.

    (10) Nei confronti della Danimarca, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato di Amsterdam. Nei confronti della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati [14]. Una volta terminate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati.

    [14] In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta deve essere trattata nell'ambito del comitato misto ai sensi dell'articolo 4 di tale accordo.

    (11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (12) In conformità con il principio di sussidiarietà e con il principio di proporzionalità quali consacrati nell'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia la fissazione delle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di questo obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva ha come oggetto quello di stabilire a quali condizioni

    a) i cittadini di paesi terzi, che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi;

    b) i cittadini di paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi, possono ottenere un'autorizzazione specifica di viaggio che permetta loro di entrare al fine di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, s'intende per :

    "cittadino di paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

    "visto uniforme": il visto di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, punto a) della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

    "permesso di soggiorno": qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che permette ad una persona di soggiornare nel suo territorio, e riportato nell'elenco che figura all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune [15] e all'allegato 11 del Manuale comune [16].

    [15] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317, modificata da ultimo dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio del 24 aprile 2001, GU L 116 del 26.4.2001.

    [16] GU [...] del [...] , pag.[...].

    Articolo 3

    Campo d'applicazione

    1. La presente direttiva non pregiudica i diritti :

    a) in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nel caso dei cittadini di paesi terzi che sono membri della famiglia di un cittadino dell'Unione,

    b) accordati ai cittadini di paesi terzi ed ai membri delle loro famiglie, di qualsiasi nazionalità essi siano, i quali, in virtù di accordi stipulati tra la Comunità e tali paesi godono, per quanto riguarda l'ingresso ed il soggiorno all'interno di uno Stato membro, di diritti identici a quelli dei cittadini dell'Unione.

    2. La presente direttiva non incide sulle disposizioni, di diritto comunitario o di diritto interno, applicabili ai cittadini di paesi terzi e relative :

    a) al soggiorno di lunga durata

    b) all'accesso alle attività economiche ed al loro esercizio.

    Articolo 4

    Non discriminazione

    Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare alcuna discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, eventuali handicap, l'età o le tendenze sessuali.

    Capo II

    Condizioni da soddisfare per circolare per un periodo non superiore a tre mesi

    Articolo 5

    Cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto

    1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

    a) essere in possesso di un documento o di documenti di viaggio validi per varcare le frontiere esterne,

    b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,

    c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,

    d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,

    e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di paesi terzi che dispongano di un visto la cui validità è stata oggetto di una limitazione territoriale ai sensi delle disposizioni del capitolo 3 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

    Articolo 6

    Cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto

    1. I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paesi terzi nel suo territorio in circostanze eccezionali.

    Articolo 7

    Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno

    1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno degli Stati membri possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri, purché siano muniti del loro permesso di soggiorno, soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro interessato.

    2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un'autorizzazione temporanea di soggiorno, rilasciata da uno Stato membro e di un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro.

    3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno degli Stati membri. Tali cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente solo dopo il deposito della domanda di permesso di soggiorno presso lo Stato membro che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Tale deposito è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio dall'autorità presso cui è stata introdotta la domanda.

    4. Qualora uno Stato membro preveda di rilasciare un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato soltanto per motivi seri, in particolare di ordine umanitario, o in conseguenza di obblighi internazionali o derivanti dal diritto comunitario.

    Se il permesso di soggiorno viene rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

    5. Qualora si constati che un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro è segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il permesso di soggiorno.

    Se il permesso di soggiorno non viene ritirato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

    Capo III

    Autorizzazione specifica di viaggio

    Articolo 8

    Condizioni

    1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:

    - essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,

    - soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non fanno ostacolo al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare al di là dei tre mesi il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sul proprio territorio in circostanze eccezionali.

    Articolo 9

    Rilascio

    1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e)

    2. L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata per uno o più ingressi nel territorio degli Stati membri.

    3. L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera.

    4. Lo Stato membro competente a rilasciare l'autorizzazione specifica di viaggio è quello della destinazione principale. Se quest'ultima non può essere determinata, il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di primo ingresso.

    5. Se la domanda di visto introdotta da una persona è sottoposta alla procedura di consultazione preliminare degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, anche la domanda di autorizzazione specifica di viaggio introdotta dalla stessa persona è sottoposta a tale procedura di consultazione preliminare.

    Articolo 10

    Modalità di rilascio

    1. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio scaduto.

    2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella dell'autorizzazione specifica di viaggio, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultima. La durata di validità del documento di viaggio deve permettere al cittadino di paese terzo di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

    3. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuno degli Stati membri o se è valido soltanto per uno Stato membro. Se il documento di viaggio è valido soltanto per due o più Stati membri, l'autorizzazione specifica di viaggio da apporre sarà limitata a quegli Stati membri.

    Articolo 11

    Modello

    1. L'autorizzazione specifica di viaggio rilasciata dagli Stati membri è redatta sotto forma di un modello uniforme per i visti (adesivo) conforme, mutatis mutandis, alle regole e alle specifiche tecniche di cui al regolamento (CE) 1683/95 del Consiglio [17].

    [17] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

    2. Il modello uniforme rilasciato a tal fine riporta, nella rubrica 11 "tipo di visto", la lettera distintiva "E", seguita dalla menzione "viaggio".

    Articolo 12

    Applicazione dell'Istruzione consolare comune

    1. Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 della presente direttiva, le disposizioni dell'Istruzione consolare comune, nonché gli allegati 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della stessa, si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.

    2. I diritti da riscuotere per il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio sono identici, per importo, a quelli per il rilascio del "visto per ingressi multipli, durata di validità di un anno" come previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.

    Capo IV

    Disposizioni comuni

    Articolo 13

    Collegamento tra "condizioni da soddisfare per poter circolare liberamente per un periodo che non supera i tre mesi" e "autorizzazione specifica di viaggio"

    L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere cumulata con l'esercizio della libera circolazione ai sensi del capo II, al fine di evitare una presenza complessiva all'interno del territorio degli Stati membri che risulterebbe superiore alla durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.

    Articolo 14

    Dichiarazione di presenza

    1. Gli Stati membri possono imporre ai beneficiari della presente direttiva di dichiarare la loro presenza, nel termine di sette giorni lavorativi, presso un'autorità situata all'interno del proprio territorio.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni e le modalità della dichiarazione di cui al paragrafo 1 nonché qualsiasi ulteriore modifica. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 15

    Allontanamento

    1. Il cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste per beneficiare, a seconda dei casi, di un soggiorno di breve durata o di un'autorizzazione specifica di viaggio deve lasciare senza indugio il territorio degli Stati membri.

    Se il cittadino di paese terzo dispone di un titolo di soggiorno, di un'autorizzazione temporanea di soggiorno o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciati da un altro Stato membro, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Stato membro.

    2. Qualora il cittadino di paese terzo non lasci spontaneamente il territorio o qualora si possa presumere che non lo farà oppure qualora motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongano la sua immediata partenza, il cittadino di paese terzo in questione deve essere allontanato dal territorio dello Stato membro all'interno del quale è stato fermato, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Se, in applicazione di tale legislazione, l'allontanamento non è consentito, lo Stato membro interessato può ammettere l'interessato a rimanere nel suo territorio.

    3. L'allontanamento può avvenire verso il paese d'origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale possa essere ammessa, in applicazione, in particolare, delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalla Comunità o dagli Stati membri con il paese terzo interessato. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non ostano alle disposizioni del paragrafo 1, secondo capoverso, alle disposizioni relative al diritto d'asilo, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di non respingimento, all'applicazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di riammissione o di ripresa in carico, ai sensi delle disposizioni pertinenti, di un richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova, senza averne ottenuto il permesso, in un altro Stato membro.

    Capo V

    Disposizioni finali

    Articolo 16

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la sua attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e le notificano al più presto qualsiasi ulteriore modifica al riguardo.

    Articolo 17

    Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

    La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è modificata come segue:

    1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo :

    "Articolo 18

    1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Tale visto permette al titolare di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare."

    2. Gli articoli da 19 a 23 e l'articolo 25 sono abrogati e sostituiti.

    Articolo 18

    Modifica dell'Istruzione consolare comune

    L'Istruzione consolare comune è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

    Articolo 19

    Modifica del Manuale comune

    Il Manuale comune è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

    Articolo 20

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio è abrogato.

    Articolo 21

    Attuazione

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [.....] le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [....]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri applicano tali disposizioni entro il [...].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 23

    Destinatari

    Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    L'Istruzione consolare comune è modificata come segue :

    1) Nella parte I, al punto 1, è aggiunto il seguente paragrafo :

    "Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata"

    2) Nella parte I, il punto 2.2, è sostituito dal seguente testo :

    "Il visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi è un visto nazionale rilasciato da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione.

    Questo visto ha valore di visto uniforme di transito per consentire il raggiungimento, entro i cinque giorni successivi alla data di ingresso, del territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni di ingresso o figuri nell'elenco nazionale delle persone non ammissibili dello Stato o degli Stati membri nel cui territorio desidera transitare.

    Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda".

    3) Nella parte I, al punto 2, è aggiunto il seguente punto :

    " 2.5. Autorizzazione specifica di viaggio: autorizzazione specifica di viaggio che permette ad un cittadino di un paese terzo di richiedere l'ingresso nel territorio degli Stati membri per motivi diversi dall'immigrazione, in previsione di uno spostamento ininterrotto o di più spostamenti la cui durata totale non supera i sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data del primo ingresso e senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro.

    Le disposizioni dell'Istruzione consolare comune e dei suoi allegati 1,5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.

    Questa autorizzazione può essere rilasciata per uno o più ingressi.

    4) Alla parte IV, è aggiunto il testo seguente :

    L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata solo se sono soddisfatte le condizioni previste dai seguenti articoli :

    Articolo 9

    1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

    Articolo 5

    1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

    a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,

    b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,

    c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,

    d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,

    e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

    ALLEGATO II

    Il Manuale comune è modificato come segue :

    1. Nella parte I, al punto 1.1, è aggiunto il seguente paragrafo :

    "Una persona munita di un'autorizzazione specifica di viaggio, ed entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna nel territorio di uno Stato membro, ha facoltà di spostarsi liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi su un periodo di dodici mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro"

    2. Al punto 3 della parte I, è aggiunto un trattino all'ultimo paragrafo :

    "autorizzazione specifica di viaggio"

    3. Al punto 3.3.1 della parte I è aggiunto il seguente paragrafo :

    "Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda."

    4. Alla parte I, è aggiunto il punto seguente :

    « 3.4. Autorizzazione specifica di viaggio:

    Questa autorizzazione specifica di viaggio permette al suo titolare di spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo della durata non superiore a sei mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro, purché egli soddisfi le condizioni fissate all'articolo 8 della direttiva relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.

    Articolo 8

    1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:

    - essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,

    - soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paese terzo nel suo territorio in circostanze eccezionali.

    Articolo 5

    1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:

    a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,

    b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,

    c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,

    d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,

    e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

    5. Nella parte II, al punto 5, è aggiunto il punto 5.7 :

    "5.7 Un'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera."

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