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Document 52001PC0379

    Proposta di regolamento del Consiglio relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata Dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni

    /* COM/2001/0379 def. – ACC 2001/0146 */

    GU C 270E del 25.9.2001, p. 242–243 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0379

    Proposta di regolamento del Consiglio relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata Dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni /* COM/2001/0379 def. – ACC 2001/0146 */

    Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0242 - 0243


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La presente proposta di regolamento del Consiglio viene presentata allo scopo di predisporre per la Comunità il necessario quadro normativo inteso ad attuare le raccomandazioni formulate nelle relazioni adottate dall'Organo di conciliazione (Dispute Settlement Body - DSB) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo delle misure antidumping e antisovvenzioni, nella misura in cui le istituzioni comunitarie ritengono opportuna tale iniziativa.

    Le azioni antidumping e antisovvenzioni sono disciplinate da specifici regolamenti del Consiglio ("regolamenti di base") [1] che traspongono nell'ordinamento comunitario l'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT e l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tuttavia, questi regolamenti di base non specificano le azioni che è possibile intraprendere e le procedure da seguire per attuare le relazioni adottate dal DSB dell'OMC.

    [1] Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio per le misure antidumping e regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio per le misure antisovvenzioni.

    Fino a oggi, l'assenza di norme specifiche per questo tipo di attuazione non ha avuto alcuna conseguenza pratica. Tuttavia, il 12 marzo 2001, il DSB dell'OMC ha adottato una relazione di un panel OMC, così come era stata modificata dall'Organo di appello, sul caso "Comunità europee - dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone proveniente dall'India". La Comunità ritiene opportuno, in questo caso, conformare un certo numero di misure vigenti a una serie di conclusioni contenute in tale relazione.

    Benché le norme dell'OMC non le impongano di attuare una relazione adottata dal DSB, in talune circostanze la Comunità può ritenere appropriato modificare regolamenti antidumping o antisovvenzioni allo scopo di renderli conformi alle relazioni adottate dall'Organo di conciliazione. Con la presente proposta si prevede di consentire al Consiglio, ove lo si ritenga opportuno, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, di conformare una misura adottata in forza dei regolamenti di base alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB. A seconda delle circostanze riguardanti la misura in questione e delle raccomandazioni e decisioni formulate dal DSB, le modalità di azione appropriate possono consistere nel modificare, abrogare, sospendere o riesaminare la misura stessa. Nella proposta viene inoltre specificato che il Consiglio può adottare qualsiasi misura speciale che ritenga appropriata date le circostanze.

    La proposta illustra inoltre le norme e procedure da seguire nel caso in cui si ritenga che la modalità più appropriata per attuare la relazione consista in un riesame.

    Contrariamente a tutti i tipi di ricorso presentati dinanzi alle Corti europee, il ricorso all'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie non è soggetto a limiti temporali. Pertanto, le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall'Organo di conciliazione non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, nella proposta si specifica che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

    Pertanto, si propone che il Consiglio adotti la presente proposta di regolamento del Consiglio relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni.

    2001/0146 (ACC)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni.

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) con regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 [2], il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

    [2] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (2) Con regolamento (CE) n. 2026/97 del 6 ottobre 1997 [3], il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea.

    [3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (3) Nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), è stata raggiunta un'intesa sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("Dispute Settlement Understanding - DSU"). Ai sensi della DSU, è stato istituito l'Organo di conciliazione ("Dispute Settlement Body - DSB").

    (4) Al fine di consentire alla Comunità, ove lo ritenga opportuno, di conformare una misura adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97 alle raccomandazioni e decisioni contenute in una relazione adottata dal DSB, è necessario introdurre disposizioni specifiche.

    (5) Al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB, le istituzioni comunitarie possono ritenere opportuno abrogare o modificare le misure adottate in forza del regolamento (CE) n. 384/96 o del regolamento (CE) n. 2026/97, o adottare qualsiasi altra misura speciale al riguardo, anche nei confronti di quelle misure che non abbiano formato oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro della DSU. Inoltre, le istituzioni comunitarie devono, se del caso, poter sospendere o riesaminare tali misure.

    (6) Il ricorso alla DSU non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ogniqualvolta l'Organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio o del presente regolamento ("misura contestata"), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio o dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ("comitato consultivo"), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:

    a. abrogare o modificare la misura contestata o;

    b. adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.

    2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura contestata.

    3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

    4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo..

    Articolo 2

    1. Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.

    2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura non contestata.

    3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima di adottare o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

    4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo.

    Articolo 3

    Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle relazioni adottate dopo il 1° gennaio 2001 dall'Organo di conciliazione dell'OMC ("DSB").

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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