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Document 52001PC0345
Proposal for a Council Regulation laying down transitional measures to permit the change-over to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, and amending Annexes VII and XI of that Regulation
Proposta di Regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI
Proposta di Regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI
/* COM/2001/0345 def. */
Proposta di Regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI /* COM/2001/0345 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ("Regolamento EST") è stato adottato il 22 maggio e pubblicato il 31 maggio 2001. Entrato in vigore il giorno successivo, sarà applicabile a partire dal 1° luglio 2001. Il regolamento EST è un testo unico che riguarda tutti i rischi per la salute umana e animale provenienti da tutte le EST animali e disciplina l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. Esso inoltre consolida buona parte della legislazione esistente in materia di BSE e di EST, compresi i divieti riguardanti l'alimentazione degli animali, e introduce nuove disposizioni per alcuni settori non ancora disciplinati da norme dell'Unione europea, quali le norme per l'eradicazione delle EST oppure, sempre per quanto riguarda le EST, le norme relative all'immissione sul mercato, si tratti del mercato interno ai singoli paesi, di quello intracomunitario, delle importazioni o delle esportazioni. Il regolamento infine disciplina la procedura, i criteri e le categorie per la classificazione dei paesi in base alla loro situazione in ordine alla BSE. È possibile l'adozione di misure transitorie per un periodo massimo di due anni. Le disposizioni del regolamento relative al divieto di somministrazione, al materiale specifico a rischio (SRM), a ulteriori misure protettive per l'uso di materiale ottenuto dai ruminanti (in particolare gelatina e sego), nonché all'immissione sul mercato, alle importazioni e alle esportazioni, si basano sulla classificazione relativa alla BSE. L'articolo 5 del regolamento stabilisce la procedura e i criteri da osservare per effettuare la valutazione della situazione di un paese in ordine alla malattia e specifica che è necessario adottare, tramite un'opportuna procedura di comitato e dopo la necessaria valutazione, una decisione per inserire ciascun richiedente nell'opportuna categoria. Allo stato non sono ancora state adottate decisioni in questo senso. Occorre pertanto adottare le misure transitorie opportune per l'applicazione delle suddette disposizioni. Il Consiglio e il Parlamento hanno già concordato alcune misure transitorie per quanto riguarda gli SRM, misure previste dall'articolo 22 e dall'Allegato XI del regolamento. A fini di chiarezza dovrebbe essere adottato un approccio analogo, nell'ottica del passaggio dal sistema attuale a quello nuovo, per le altre disposizioni basate sulla classificazione. Dette misure transitorie prevedono che le esistenti norme della Comunità rimangano in vigore fino all'adozione di una decisione formale che inserisca ogni paese interessato in una determinata categoria. Da quel momento, diventeranno applicabili le disposizioni relative ai materiali specifici a rischio previste dal regolamento. La necessità di adottare misure transitorie relative al divieto di somministrazione deriva anche dalle conclusioni del Consiglio Agricoltura del 24 aprile 2001, che stabiliscono di prorogare la sospensione dell'utilizzo di proteine animali trasformate per i mangimi degli animali. In linea coi progressi compiuti sulla proposta parallela di regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale, detta sospensione dovrebbe rimanere in vigore fino a che il divieto di somministrare proteine di mammiferi ai ruminanti non sia effettivamente applicato. Risulta inoltre necessario modificare talune disposizioni del regolamento, alla luce degli sviluppi intervenuti successivamente all'adozione della posizione comune del Consiglio del febbraio 2001. Si tratta cioè di aggiornare le misure transitorie relative ai materiali specifici a rischio e le misure di eradicazione della BSE. Infine, si propone di abolire le decisioni superate dal nuovo regolamento. In considerazione dell'urgenza della materia, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e divenire applicabile a partire dal 1° luglio. Tuttavia, al fine di rispettare i nostri obblighi internazionali nel quadro dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare le procedure di notifica, le norme riguardanti le importazioni non entreranno in vigore prima del 1° ottobre 2001. La proposta è stata sottoposta al parere del Comitato veterinario permanente il 13 giugno 2001. Il voto ha dato i seguenti risultati: A favore: B, DK, EL, IRL, I, L, NL, P, FIN, S Contro: D, E, F, A Astenuti: UK La Commissione, in mancanza di un parere favorevole da parte del Comitato veterinario permanente, è tenuta, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 999/2001, a presentare immediatamente una proposta al Consiglio. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli Allegati VII e XI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [1], in particolare l'articolo 23, [1] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 7, 9 e 15-18 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono norme in materia di alimentazione degli animali e impongono ulteriori restrizioni per i prodotti ricavati dai ruminanti e l'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. Il disposto di tali articoli varia a seconda della classificazione che riguarda la situazione sanitaria in relazione alla BSE degli Stati membri o dei paesi terzi interessati. La classificazione per determinare la situazione di un paese in rapporto alla BSE dev'essere stabilita conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. Allo stato non sono ancora state adottate decisioni volte a inserire uno Stato membro o un paese terzo in una categoria sulla base delle nuove disposizioni di cui all'articolo 5. Le disposizioni del regolamento diventeranno applicabili nella loro interezza a partire dal 1° luglio 2001, a meno che non siano adottate misure transitorie sulla base dell'articolo 23. In mancanza di decisioni in merito alla classificazione, gli articoli 7, 9 e 15-18 non possono essere applicati, per cui risulta indispensabile adottare misure transitorie. (2) Misure transitorie per determinate norme basate sulla classificazione, vale a dire quelle relative ai materiali specifici a rischio, sono già introdotte dall'articolo 22, il quale dispone anche che la loro validità si protragga almeno fino al 1° gennaio 2002, e venga a scadere subito dopo la data d'adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità dell'articolo 5, data alla quale anche l'articolo 8, relativo ai materiali specifici a rischio, dovrà essere applicato. A fini di chiarezza, le stesse norme per il passaggio dalle norme transitorie a quelle del regolamento si devono applicare agli altri articoli basati sulla classificazione. (3) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile recanti divieti di somministrazione dei mangimi e in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali [2] e dalla decisione 2001/9/CE della Commissione concernente certe misure di protezione necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE [3] del Consiglio. La decisione 2000/766 sospende, con poche eccezioni, la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali d'allevamento fino al 30 giugno 2001. Il 24 aprile 2001 il Consiglio ha concluso che il periodo d'applicazione della decisione dovrebbe essere prolungato: essa pertanto va opportunamente modificata in via transitoria. Ogni altra modifica dipenderà da una decisione relativa alla classificazione degli Stati membri, nonché dall'efficacia delle misure di controllo messe in opera dai singoli Stati membri. [2] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32. [3] GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32. (4) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano l'immissione sul mercato e l'esportazione di bovini vivi e di taluni prodotti di origine bovina in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito [4], alla decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE [5], alla decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio [6], alla decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio [7], alla decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE [8], alla decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE [9], alla decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE [10], nonché alla decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica [11]. Tali decisioni pertanto rimarranno in vigore durante il periodo di transizione. [4] GU L 152 del 4.6.1992, pag. 37. [5] GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32. [6] GU L 157 del 30.5.1998, pag. 110. [7] GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42. [8] GU L 121 del 23.5.2000, pag. 9. [9] GU L 134 del 7.6.2000, pag. 34. [10] GU L 134 del 7.6.2000, pag. 35. [11] GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17. (5) Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano i materiali specifici a rischio in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE [12]. La decisione è stata modificata per quanto riguarda la colonna vertebrale dei bovini, la carne separata meccanicamente e le importazioni dai paesi terzi, dopo l'adozione da parte del Consiglio, il 12 febbraio 2001, della posizione comune (CE) n. 8/2001 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [13]. L'Allegato XI di tale regolamento stabilisce norme sui materiali specifici a rischio da applicare durante il periodo transitorio. La sezione A dello stesso Allegato deve pertanto essere aggiornata, con l'inserzione delle disposizioni sui materiali specifici a rischio adottate in seguito all'adozione della posizione comune del Consiglio. [12] GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76. [13] GU C 88 del 19.3.2001, pag. 1. (6) Fino a che non saranno state adottate decisioni sulla classificazione per i paesi terzi è opportuno stabilire, a fini precauzionali, l'applicazione delle misure minime di protezione previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 a tutte le importazioni di bovini vivi, embrioni e ovuli da tutti i paesi terzi non considerati liberi da BSE. Inoltre, la rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta la misura più importante a tutela della salute pubblica. È dunque opportuno estendere, in via transitoria, l'elenco dei prodotti di cui è ristretta l'importazione ai sensi della decisione 2000/418/CE, in modo da includere tutti i prodotti contenenti materiale di origine bovina, ovina o caprina cui si applicano certificati sanitari della Comunità. Tuttavia, i paesi terzi che godono di una deroga alla decisione 2000/418/CE devono anche poter beneficiare di una deroga alle misure transitorie. Per rispettare gli obblighi internazionali contratti nel quadro dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare per quanto riguarda le procedure di notifica, le disposizioni relative alle importazioni non saranno applicate prima del 1° ottobre 2001. (7) L'Allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme dettagliate per i provvedimenti da attuare una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). Tali norme devono essere aggiornate, affinché siano in linea con le disposizioni tecniche dettagliate di eradicazione applicate dagli Stati membri, tenendo conto del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD), del 15 settembre 2000, sull'eliminazione dei bovini per motivi di BSE. Nel suo parere, il CSD conclude che l'abbattimento dell'intera mandria sta già facendo effetto per quanto riguarda l'eliminazione di casi altrimenti non individuati e in termini di prevenzione del ripresentarsi di casi futuri. Tuttavia, praticamente lo stesso effetto potrebbe essere raggiunto abbattendo tutti gli animali nati e/o allevati nella stessa mandria del caso confermato in un periodo di 12 mesi prima e dopo la data di nascita del caso stesso (uccisione della coorte di nascita). Il CSD raccomanda l'uccisione almeno della coorte di nascita ogniqualvolta si manifesti un caso indigeno di BSE, indipendentemente dalla situazione epidemiologica complessiva. È dunque opportuno modificare di conseguenza le norme dettagliate relative all'eradicazione, rendendo opzionale l'uccisione dell'intero branco qualora la situazione locale complessiva lo consenta. (8) A fini di chiarezza, la decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE [14], la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi [15], e la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE, devono essere revocate. [14] GU L 194 del 29.7.1994, pag. 96. [15] GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23. (9) Il Comitato veterinario permanente ha emesso parere sfavorevole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Mediante misura transitoria che reca deroga al regolamento (CE) n. 999/2001, 1. le disposizioni di tale regolamento elencate all'Allegato I del presente regolamento non si applicano a uno Stato membro o paese terzo fino all'entrata in vigore della decisione relativa alla situazione di quello Stato membro o paese terzo in ordine alla BSE, adottata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. L'Allegato XI, Sezione D, si applica allo Stato membro o paese terzo interessato fino a quella data. Nessuna decisione del genere può entrare in vigore prima del 1° gennaio 2002. 2. L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, non si applica a uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione determinante la situazione di quello Stato membro in ordine alla BSE, e fino a che le disposizioni comunitarie relative all'alimentazione degli animali riguardanti le encefalopatie spongiformi trasmissibili non saranno applicate correttamente da quel paese. L'Allegato XI, Sezione C, si applica a quello Stato membro fino al momento in cui diventa applicabile l'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 2 1. Sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo dell'articolo 4 della decisione 2000/766/CE. 2. Sono abolite le decisioni 94/381/CE, 94/474/CE e 2000/418/CE. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato: 1. il testo dell'Allegato VII è sostituito dal testo dell'Allegato II del presente regolamento; 2. il testo dell'Allegato XI, Capitolo A, è sostituito dal testo dell'Allegato III del presente regolamento. 3. il testo dell'Allegato XI è completato dal testo dell'Allegato IV del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001. Tuttavia, le disposizioni di cui all'Allegato XI, Sezione A, punto 5, dal quarto al settimo trattino e nono e decimo trattino, e Sezione D, punti 2-3 del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal presente regolamento, si applicano a partire dal 1° ottobre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I - Articolo 9, relativo a taluni prodotti di origine animale ottenuti da ruminanti; - articolo 15, paragrafo 1, relativo all'immissione sul mercato di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli; - articolo 16, paragrafi 2, 3, 4 e 6, relativo all'immissione sul mercato di prodotti di origine animale; - articolo 17, relativo ai certificati sanitari o ai documenti commerciali riguardanti il commercio; - articolo 18, relativo ai certificati sanitari riguardanti le importazioni; - Allegato VIII, Capitolo A, Sezione II, relativo all'immissione sul mercato di bovini vivi all'interno delle Comunità; - Allegato VIII, Capitolo C, relativo all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini all'interno delle Comunità; - Allegato IX, Capitoli A, B, C, D, F e G, relativo all'importazione da paesi terzi di bovini vivi, prodotti di origine bovina, embrioni e ovuli di bovini, nonché altri prodotti ottenuti dai ruminanti. ALLEGATO II "ALLEGATO VII ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE 1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) riguarda: a) per i bovini: - l'identificazione di tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - qualora la malattia sia confermata per un animale di sesso femminile, tutti i suoi embrioni, ovuli o progenie, raccolti o nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia, - tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - la possibile origine della malattia, - gli altri animali, embrioni e ovuli presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno della EST o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione, - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della EST nell'azienda o dall'azienda in questione; b) per gli ovini e i caprini: - tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - nella misura in cui sono reperibili, i genitori, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - tutti gli animali della coorte, da definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, - tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo e terzo trattino, - la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della EST o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione, - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia che possano aver trasmesso l'agente patogeno della BSE nell'azienda o dall'azienda in questione. 2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) riguardano almeno: a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l'uccisione e la completa distruzione dei bovini e la distruzione degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, ai sensi del primo trattino del punto 1, lettera a), a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda; b) nel caso di conferma della BSE in un ovino o in un caprino, l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al sesto trattino". ALLEGATO III "ALLEGATO XI A. Relativamente alla rimozione del materiale specifico a rischio 1. Gli Stati membri devono garantire la rimozione e distruzione del materiale specifico a rischio sotto specificato, conformemente ai punti da 7 a 11. a) I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio: i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre lombari ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto dei bovini di qualunque età; ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, la milza di ovini e caprini di qualunque età. È possibile adottare una decisione in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in particolare allo scopo di adattare l'età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini alla luce della probabilità statistica di un manifestarsi della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dal monitoraggio della malattia, con particolare riferimento ai test sui bovini, a norma dell'Allegato III. b) Oltre al materiale specifico a rischio di cui alla lettera a), devono essere considerati materiale specifico a rischio, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e in Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti: - l'intera testa, esclusa la lingua, e includendo il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi. 2. I materiali specifici a rischio o il materiale trattato da essi derivato possono essere spediti solo a scopo di incenerimento, a norma del punto 11 o, se del caso, del punto 7, lettera b). 3. Gli Stati membri devono garantire che le ossa di bovini, ovini e caprini non siano utilizzate per la produzione di carne separata meccanicamente. 4. Gli Stati membri devono garantire che la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica non avvenga sul loro territorio sui bovini, ovini e caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale. 5. Il materiale specifico a rischio di cui al punto 1, lettera a), non può essere importato sul territorio della Comunità a partire dal 31 marzo 2001. I prodotti di origine animale sotto elencati sono soggetti a restrizioni delle importazioni sul territorio della Comunità: - carni fresche: le carni quali definite dalla direttiva 64/433/CEE; - carni macinate e preparazioni di carni, quali definite dalla direttiva 94/65/CE [16]; [16] Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10). - prodotti a base di carne, quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE [17]; [17] Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25). - altri prodotti di origine animale, quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE; - grassi fusi, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE; - gelatina, quale definita dalla direttiva 92/118/CEE; - alimenti per animali da compagnia, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE; - proteine animali trasformate, quali definite dalla direttiva 92/118/CEE; - ossa e prodotti a base di ossa, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE; - materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali, quale definito dalla direttiva 92/118/CEE; - intestini di bovini, quali definiti dall'articolo 2, lettere b) e v), della direttiva 77/99/CEE. a) Quando i summenzionati prodotti di origine animale, contenenti materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, sono importati nella Comunità da paesi terzi o loro regioni, i certificati sanitari devono essere accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese produttore, secondo la seguente formulazione: "Il prodotto d'origine animale non contiene e non deriva da materiale specifico a rischio, quale definito dall'Allegato XI, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne separata meccanicamente ottenuta dalle ossa di bovini, ovini o caprini dopo il 31 marzo 2001. Dopo tale data, la macellazione degli animali non ha comportato lo stordimento o l'abbattimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica. Le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse possono contenere la colonna vertebrale al momento dell'importazione". b) Qualunque riferimento a "prodotti di origine animale" riguarda i prodotti di origine animale elencati in questo punto e non altri prodotti contenenti tali prodotti o da essi derivanti. 6. Il punto 5 non si applica alle importazioni dai seguenti paesi: Australia Argentina Botswana Brasile Cile Costa Rica Namibia Nuova Zelanda Nicaragua Paraguay Uruguay Singapore Swaziland 7. Gli Stati membri effettuano frequenti ispezioni ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione della presente Sezione e adottano provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, gli impianti di trasformazione dei rifiuti animali e gli impianti o le strutture di trasformazione ad alto rischio autorizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 della direttiva 90/667/CEE, nonché presso i punti di vendita al consumatore, le discariche e altri servizi di stoccaggio o incenerimento. Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che: a) il materiale specifico a rischio utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia usato solo per gli scopi autorizzati; b) il materiale specifico a rischio, soprattutto qualora la sua rimozione avvenga presso impianti o strutture diversi dai macelli, sia separato completamente dagli altri rifiuti non destinati all'incenerimento, sia raccolto separatamente e smaltito a norma del punto 1 e dei punti da 8 a 11. Gli Stati membri possono decidere di consentire la spedizione di teste o carcasse contenenti materiale specifico a rischio a un altro Stato membro, dopo che lo stesso ha acconsentito a ricevere tale materiale e ha approvato le condizioni specifici applicabili al trasporto. Tuttavia, le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importate in uno Stato membro o spedite a un altro Stato membro senza che questo abbia preventivamente espresso il proprio consenso. 8. Gli Stati membri garantiscono che il materiale specifico a rischio sia rimosso presso: a) i macelli; b) i laboratori di sezionamento, gli impianti o le strutture ad alto rischio di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 90/667/CEE, sotto la supervisione di un operatore appositamente nominato dall'autorità competente. Tali stabilimenti devono essere a tal fine riconosciuti dall'autorità competente. Gli Stati membri possono però disporre la rimozione della colonna vertebrale presso i punti di vendita al consumatore. Qualora i materiali specifici a rischio non siano rimossi dagli animali morti non macellati per il consumo umano, le parti del corpo contenenti materiale specifico a rischio o l'intero corpo devono essere trattati come materiale specifico a rischio. 9. Gli Stati membri devono garantire che tutto il materiale specifico a rischio sia trattato con un colorante e, se del caso, immediatamente marcato al momento della rimozione e completamente distrutto: a) tramite incenerimento e senza pretrattamento; oppure, b) purché il colorante o la marcatura restino identificabili, dopo il pretrattamento: i) in conformità dei sistemi di cui ai Capitoli da I a IV, VI e VII dell'Allegato della decisione 92/562/CEE: - mediante incenerimento; - mediante coincenerimento; ii) in conformità almeno delle norme di cui all'Allegato I della decisione 1999/534/CE del Consiglio, mediante sotterramento in una discarica autorizzata. 10. Gli Stati membri possono, in deroga alle disposizioni di cui ai punti 8 e 9, consentire l'incenerimento o il sotterramento di materiale specifico a rischio o di interi corpi non sottoposti a colorazione o, se del caso, a rimozione del materiale specifico a rischio, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, in base a un metodo che escluda ogni rischio di trasmissione di una EST e sia stato approvato e verificato dalla competente autorità, in particolare qualora gli animali siano morti o siano stati abbattuti nel contesto di misure di controllo di una malattia. 11. Se del caso, gli Stati membri possono spedire materiale specifico a rischio o il materiale trattato da esso derivante ad altri Stati membri per l'incenerimento a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/735/CE della Commissione. Questo punto può essere modificato su richiesta di uno Stato membro, in modo da consentire la spedizione di materiale specifico a rischio o del materiale trattato da esso derivante a paesi terzi per l'incenerimento, una volta adottate norme relative a tali esportazioni. 12. In deroga al punto 1, lettera a), punto i), può essere deciso, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini: a) nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa; oppure, b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile. Il Regno Unito, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e l'Austria possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui ai punti a) o b), rispettivamente. Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate all'Allegato III, Capitolo A, Sezione I, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati all'Allegato X, Capitolo C, punto 4 sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi: a) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile; b) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano. La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre. Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate ai sensi dell'articolo 21." ALLEGATO IV "C. Relativamente ai divieti in materia di alimentazione degli animali La decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e la decisione 2001/9/CE della Commissione in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio restano in vigore. È possibile adottare una decisione in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per adattare la decisione 2000/766/CE alla situazione di ciascuno Stato membro alla luce dei risultati delle ispezioni della Commissione e dell'incidenza della BSE, quale risulta dal monitoraggio della malattia, con particolare riferimento ai testi sui bovini, a norma dell'Allegato III. D. Relativamente all'immissione sul mercato e all'esportazione 1. Le seguenti disposizioni restano in vigore in via transitoria: decisione 29/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito; decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE; decisione 98/351/CE della Commissione del 29 maggio 1998 che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio; decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio; decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE; decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE; decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE; decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica. 2. Le importazioni di bovini devono essere condizionate alla presentazione di un certificato veterinario internazionale attestante che: a) è stata vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine ottenute da mammiferi e tale divieto è stato effettivamente applicato; b) i bovini destinati all'esportazione verso paesi della Comunità sono contrassegnati mediante un sistema d'identificazione permanente che ne consente la rintracciabilità fino alla madre e al branco d'origine e non appartengono alla progenie di femmine sospette di infezione da BSE. 3. Le importazioni di embrioni e ovuli di bovini sono condizionate alla presentazione di un certificato veterinario internazionale attestante che è stata vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine ottenute da mammiferi e tale divieto è stato effettivamente applicato. 4. I punti 2 e 3 non si applicano alle importazioni dai seguenti paesi: Australia Argentina Botswana Brasile Cile Costa Rica Namibia Nuova Zelanda Nicaragua Paraguay Uruguay Singapore Swaziland".