Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0303

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2001/0303 def. - COD 2000/0169 */

    GU C 240E del 28.8.2001, p. 289–294 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0303

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0303 def. - COD 2000/0169 */

    Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0289 - 0294


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    In data 14 marzo 2001 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti alla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'acceso del pubblico all'informazione ambientale (COM(402) def. del 29 giugno 2000).

    Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, fintanto che il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

    La Commissione formula pertanto il proprio parere sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

    1. ANTEFATTI

    Invio della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2000) 402 def.) conformemente all'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE 29 giugno 2000

    Parere del Comitato economico e sociale 29 novembre 2000

    Parere del Comitato delle regioni 15 febbraio 2000

    2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale intende sostituire la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Tale proposta è stata elaborata in conformità dell'articolo 8 della suddetta direttiva, ai sensi del quale la Commissione è tenuta a presentare eventuali proposte di revisione che dovesse ritenere opportune alla luce dell'esperienza acquisita sul funzionamento della direttiva. La proposta di direttiva (COM(2000) 400 def. del 29 giugno 2000) era accompagnata da una relazione della Commissione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio che illustrava l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/313/CEE.

    Le finalità della proposta di direttiva si articolano in tre obiettivi principali:

    1. Eliminare le carenze identificate in sede di applicazione della direttiva 90/313/CEE.

    2. Preparare il contesto necessario per la ratifica da parte della Comunità europea della convenzione ONU/ECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus) firmata nel 1998, allineando la proposta alle disposizioni della convenzione.

    3. Adattare la direttiva 90/313/CEE agli sviluppi subentrati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo da tenere conto delle innovazioni concernenti le modalità di creazione, raccolta, conservazione e trasmissione delle informazioni.

    Tenuto conto dei numerosi emendamenti proposti in riferimento alla direttiva 90/313/CEE del Consiglio e allo scopo di garantire la trasparenza e la certezza del diritto si è ritenuto opportuno sostituire tale direttiva, anziché modificarla. In questo modo gli interessati, e soprattutto il pubblico in generale, potranno disporre di un testo legislativo unico, chiaro e coerente. L'acquis comunitario non è comunque posto in discussione.

    La proposta si compone dei seguenti elementi fondamentali:

    - sancire il diritto di accesso all'informazione ambientale (anziché la libertà di accesso come stabilito della direttiva 90/313/CEE) e garantire che le informazioni ambientali siano messe a disposizione del pubblico e divulgate in particolare mediante le nuove tecnologie di informazione e comunicazione.

    - La proposta intende inoltre ampliare la definizione di informazione ambientale rispetto a quella della direttiva 90/313/CEE, oltre che precisare ulteriormente la definizione di autorità pubbliche.

    - La direttiva 90/313/CEE stabilisce che le autorità pubbliche sono tenute a fornire ai richiedenti le informazioni sollecitate entro un mese dalla richiesta. La proposta riduce i tempi di risposta ad un mese.

    - Vengono specificate ulteriormente le condizioni eccezionali alle quali le autorità pubbliche possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste. L'accesso all'informazione può infatti essere rifiutato solamente se la divulgazione delle informazioni può recare pregiudizio agli interessi tutelati dalle eccezioni previste. L'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni viene vagliato alla luce dell'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta di divulgazione. L'accesso all'informazione verrà dunque concesso se l'interesse di divulgazione delle informazioni è preponderante rispetto all'interesse di far valere un'eccezione.

    - Vengono inoltre stabilite disposizioni specifiche sui contributi (tasse) che le autorità pubbliche possono riscuotere per la fornitura di informazioni, che comunque non può essere soggetta a pagamento anticipato.

    - Sono previsti due tipi di procedure di revisione (una procedura amministrativa e una procedura giudiziaria) per ricorrere contro gli atti o le omissioni delle autorità pubbliche in relazione ad una richiesta di accesso ad informazioni ambientali.

    - La proposta prevede anche disposizioni dettagliate sulla cosiddetta fornitura volontaria di informazioni da parte delle autorità pubbliche che riguarda le informazioni divulgate spontaneamente dalle autorità, in particolare per mezzo delle tecnologie di informazione e comunicazione disponibili.

    - Trascorsi cinque anni dalla scadenza utile per l'attuazione della direttiva nel diritto nazionale dei singoli Stati membri si procede ad una sua revisione. Tale revisione dovrebbe tenere conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri nelle loro relazioni sulle esperienze acquisite in sede di applicazione della direttiva.

    3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

    In data 14 marzo 2001 il Parlamento europeo ha adottato tutti gli emendamenti presentati (complessivamente trenta).

    La Commissione ha accettato parzialmente i seguenti emendamenti 1 (2ª e 3ª parte), 11 (3ª e 4ª parte), 15 (8ª e 10ª parte), 19 (3ª parte), 21 (7ª parte), 24 (solo il riferimento all'articolo 3, paragrafo 5 e la 2ª parte), 25 (1ª e 2ª parte), 26 (3ª parte e 4ª parte sugli accordi ambientali) e 28 (3ª parte).

    Gli emendamenti 13 (1ª parte), 17, 19 (6ª parte), 20 (2ª e 3ª parte), 21 (1ª e 6ª parte), 23 (2ª parte) e 24 (ultima parte) sono stati accettati in linea di principio, previa riformulazione o riordinamento del testo.

    L'emendamento 3 è stato accettato interamente.

    Gli emendamenti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 27, 29 e 30 sono stati respinti.

    La Commissione definisce nella presente relazione la propria posizione riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo.

    3.1 Emendamenti che la Commissione accetta completamente

    La Commissione accetta l'emendamento 3 poiché consente di allineare la proposta alle disposizioni della Convenzione di Århus.

    3.2 Emendamenti che la Commissione accetta solo in parte

    La Commissione può accogliere le parti 2 e 3 dell'emendamento 1 concernente il considerando 1 della proposta che, di conseguenza, recherebbe il seguente testo:

    "Il rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse favorisce il libero scambio di pareri e un'informazione più completa, ed è essenziale per la buona amministrazione e per assicurare la fiducia e la sicurezza nelle autorità pubbliche e la partecipazione democratica dei cittadini, ai fini di un'applicazione completa ed effettiva della legislazione comunitaria in questo settore, per incrementare la sensibilizzazione del pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione e la qualità dell'ambiente in tutta la Comunità".

    La Commissione accetta le parti 3 e 4 dell'emendamento 11 concernente il considerando 21, il cui testo di conseguenza reciterebbe:

    " Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare entro limiti ragionevoli. Inoltre tale corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della riproduzione e non può includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche. Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario oltre che informazioni sulle condizioni alle quali può essere o non essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Non si possono chiedere pagamenti anticipati".

    La Commissione accoglie anche la parte dell'emendamento 15 relativa all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il cui testo reciterebbe come segue:

    "fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) o sulla salute e la sicurezza umana".

    Anche la parte dell'emendamento 15 riferita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) viene accettata dalla Commissione. Il testo reciterebbe dunque:

    "ogni persona giuridica o fisica che, ai sensi della legislazione nazionale, esercita funzioni amministrative pubbliche, comprese responsabilità, attività o sevizi specifici in relazione con l'ambiente ".

    Per motivi di coerenza è opportuno sopprimere il considerando 12 della proposta originale della Commissione.

    La Commissione accoglie anche la parte dell'emendamento 15 relativa all'articolo 2, paragrafo 3, nuovo il cui testo di conseguenza reciterebbe come segue:

    "«informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale ricevuta o prodotta da un'autorità pubblica".

    La parte dell'emendamento 19 riferita all'articolo 3, paragrafo 5 è accolta. Il testo reciterebbe:

    "Ai fini del presente articolo gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche per mettere effettivamente a disposizione l'informazione ambientale. Esse possono riguardare almeno:"

    La Commissione accoglie anche la parte dell'emendamento 21 concernente l'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma. Occorre dunque aggiungere la seguente frase all'inizio dell'ultimo comma:

    "I suddetti motivi per rifiutare la divulgazione di informazioni vanno interpretati in modo restrittivo".

    La Commissione accoglie anche parte dell'emendamento 24 riferito all'articolo 5, paragrafo 1, il cui testo di conseguenza reciterebbe come segue:

    "Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa dev'essere di importo ragionevole. Essa non deve eccedere il costo effettivo della riproduzione del materiale richiesto e non deve includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche. La fornitura di qualsiasi informazione non è soggetta a pagamenti anticipati".

    È accolta anche la parte dell'emendamento 24 riferita all'articolo 5, paragrafo 3, il cui testo reciterebbe come segue:

    "L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 è gratuito". Il restante testo rimane invariato.

    La Commissione ritiene di poter accettare le parti dell'emendamento 25 concernenti i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6, il cui testo reciterebbe, rispettivamente, come segue:

    "Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente il quale reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa presentare ricorso ad un organo giurisdizionale o di altra natura, istituito dalla legge, indipendente e imparziale, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni della pubblica autorità in questione.

    Oltre alla procedura di riesame dinanzi ad un organo giurisdizionale o all'altro organo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa pubblica autorità o in via amministrativa da un altro organo istituito dalla legge, indipendente e imparziale; in entrambi i casi i procedimenti sono rapidi e gratuiti o poco onerosi".

    La Commissione accetta le parti dell'emendamento 26 che riguardano l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e lettera f) nuova, i cui testi reciterebbero di conseguenza come segue:

    "L'informazione che deve essere diffusa dalle autorità pubbliche comprende almeno:

    (f) gli accordi in materia di ambiente".

    La Commissione accetta anche la parte dell'emendamento 28 che riguarda l'articolo 8, paragrafo 1, il cui testo reciterebbe come segue:

    "Entro un anno dall'adozione della presente direttiva la Commissione invia agli Stati membri un documento di orientamento che stabilisce con chiarezza le modalità in base alle quali essa auspica che gli Stati membri elaborino i propri rapporti".

    3.3 Emendamenti che la Commissione accetta in linea di principio

    La Commissione ritiene di poter accettare la proposta del Parlamento europeo di rivedere la direttiva quattro anni (anziché cinque come proposto in origine dalla Commissione) dopo la scadenza utile per l'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri nei rispettivi diritti nazionali, come indicato nell'emendamento 13. Il considerando 24 della proposta dovrebbe dunque recitare come segue:

    "Trascorsi quattro anni dalla scadenza utile per la sua attuazione la presente direttiva sarà oggetto di revisione alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione".

    Per motivi di coerenza l'articolo 8, paragrafo 1 della proposta dovrebbe essere modificato opportunamente e dunque recitare come segue:

    "Non più tardi del (inserire la data, cioè quattro anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 9), ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva".

    In linea di principio la Commissione accetta l'emendamento 17, tuttavia ritiene che esso possa risultare più efficace se collocato a conclusione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). La Commissione accetta in linea di principio anche la parte dell'emendamento 20 che riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della proposta originale, il cui testo, dopo accettazione parziale di questi emendamenti, reciterebbe come segue:

    "la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici. Qualora una richiesta di informazione sia formulata in termini troppo generici l'autorità pubblica interpellata invita l'interessato a chiarire la propria richiesta e lo assiste a tale scopo, lasciando trascorrere il minimo tempo possibile dal ricevimento della stessa".

    La Commissione accoglie anche la parte dell'emendamento 19 che aggiunge una frase all'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 5, sebbene ritenga che tale emendamento sarebbe più efficace se collocato nell'articolo 3, paragrafo 5, lettera c) (nuova) con una diversa formulazione, in modo da riflettere il testo della Convenzione di Århus. Pertanto, tale frase reciterebbe come segue:

    "l'obbligo per i funzionari delle autorità pubbliche di aiutare gli interessati ad accedere alle informazioni".

    La Commissione accetta in linea di principio la parte dell'emendamento 20 in base al quale le autorità pubbliche sarebbero tenute a valutare gli interessi contrapposti in sede di applicazione delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della proposta, a condizione che venga aggiunto un riferimento esplicito a tale articolo nel testo dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, che dunque reciterebbe come segue:

    "I suddetti motivi per rifiutare la divulgazione di informazioni vanno interpretati in modo restrittivo" (cfr. emendamento 21 al paragrafo 3.2). "In tutti i casi menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 lettere da a) a g) si pondera l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta. L'accesso all'informazione richiesta è concesso se l'interesse pubblico supera quest'ultimo interesse. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f) gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE".

    Di conseguenza l'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) che recita "In ciascuno di questi casi si tiene conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione" dovrebbe essere soppressa.

    La Commissione accetta in linea di principio anche la parte dell'emendamento 21 che riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 lettera a), a condizione che il testo venga riformulato come indicato qui di seguito per adeguarlo alla formulazione della Convenzione di Århus:

    "alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia imposta per legge".

    La Commissione accoglie anche la parte dell'emendamento 21 che riguarda l'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), a condizione che il testo venga riformulato come indicato qui di seguito per adeguarlo alla formulazione della Convenzione di Århus:

    "agli interessi di chiunque abbia fornito le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetto ad un obbligo giuridico in tal senso e qualora la persona interessata abbia espressamente rifiutato il suo assenso alla divulgazione delle informazioni".

    In linea di principio la Commissione accetta anche la parte dell'emendamento 23 che nella fattispecie contemplata dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) obbliga le autorità pubbliche a comunicare ai richiedenti il nome del funzionario incaricato di rispondere alla richiesta, fissando altresì una data approssimativa per l'evasione della stessa, a condizione che questo emendamento sia collocato nell'articolo citato. Pertanto la nuova formulazione sarebbe:

    "la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero comunicazioni interne. Nel primo caso, ove possibile, viene indicato il nome del funzionario o dell'autorità pubblica che ha preparato il materiale richiesto e indicata la data approssimativa entro la quale esso sarà pronto".

    In linea di principio la Commissione accetta anche l'ultima parte dell'emendamento 24. Tuttavia non ritiene che il testo debba essere ripetuto esplicitamente, poiché i concetti contenuti in questo emendamento sono già espressi nella parte dell'emendamento 24 che riguarda l'articolo 5, paragrafo 2 della proposta.

    3.4 Emendamenti che la Commissione respinge

    Le prime parti, rispettivamente, dell'emendamento 1 e dell'emendamento 2 non possono essere accolte poiché non esistono articoli corrispondenti nel dispositivo.

    La Commissione inoltre respinge l'emendamento 4 con il quale viene proposto di fare riferimento all'evoluzione futura nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. La Commissione ritiene infatti che non sia opportuno fare riferimento in un atto legislativo a tecnologie che non esistono ancora. In sede di revisione della direttiva si terrà conto di eventuali sviluppi subentrati nel frattempo. Va osservato inoltre che la proposta fa riferimento a tecnologie "disponibili". Pertanto, questa formulazione riflette sufficientemente il concetto dell'emendamento proposto.

    Scopo principale dell'emendamento 14 è aggiungere un ulteriore obiettivo alle finalità della proposta, ossia stabilire norme relative all'accesso all'informazione ambientale applicabili anche alle istituzioni dell'Unione europea. La Commissione non può accogliere questo emendamento poiché esula palesemente dalla portata della direttiva, che è destinata esclusivamente agli Stati membri.

    L'emendamento 15 riguarda le definizioni. Le parti di questo emendamento che riguardano la definizione dell'informazione ambientale non possono essere accettate dalla Commissione. Uno dei principali obiettivi della proposta, infatti, è la ratifica da parte della Comunità europea della Convenzione di Århus. Per motivi di coerenza, quindi, le definizioni dovrebbero essere più analoghe possibile a quelle della Convenzione. Per lo stesso motivo l'emendamento 5 che riguarda la parte corrispondente nel preambolo non può essere accettato.

    Gli emendamenti 16 e 30 con i quali il Parlamento europeo intende sostituire le scadenze di uno/due mesi (per le richieste più complesse) con scadenze fissate a due o sei settimane (per i casi più complessi) non sono accettabili. La Commissione ritiene infatti che i tempi proposti nell'emendamento siano troppo brevi. Viene respinto anche l'emendamento 6 riferito al corrispondente considerando, poiché la modifica proposta non trova riscontro nel dispositivo.

    Con l'emendamento 18 le autorità pubbliche sarebbero tenute a fornire informazioni nella forma o nel formato richiesti dal richiedente, senza alcuna eccezione. La Commissione non può accogliere questo emendamento poiché è del parere che le autorità pubbliche debbano disporre di un certo grado di flessibilità per poter decidere la forma o il formato con cui trasmettere le informazioni. Non si può negare, infatti, che l'introduzione di determinati obblighi potrebbe risultare troppo onerosa per le autorità pubbliche. Per lo stesso motivo viene respinto anche l'emendamento 7 riferito al corrispondente considerando.

    L'emendamento 19 definisce in maniera troppo dettagliata le modalità pratiche alle quali le informazioni sono messe effettivamente a disposizione dei richiedenti. La Commissione non accetta gran parte di questo emendamento poiché, in conformità del principio di sussidiarietà, spetta in definitiva agli Stati membri e non alla Commissione stabilire le modalità pratiche per l'evasione delle richieste. La presente è infatti una direttiva quadro e gli Stati membri dovrebbero godere di un certo grado di flessibilità nel trasporre la direttiva nei rispettivi diritti nazionali. Per lo stesso motivo viene respinto anche l'emendamento 8 che modifica il corrispondente considerando riferito a queste disposizioni.

    L'emendamento 20 riguarda i cosiddetti motivi di forma per rifiutare l'accesso ad informazioni riguardo l'ambiente. Per motivi di coerenza la Commissione non può accettare la prima parte del suddetto emendamento, poiché non è stato presentato analogo emendamento in riferimento ai cosiddetti motivi di sostanza per rifiutare l'accesso all'informazione.

    La Commissione non può accettare la parte dell'emendamento 20 che intende sopprimere l'eccezione che consente alle autorità pubbliche di rifiutare l'accesso alle comunicazioni interne. Questa eccezione è prevista infatti anche nella Convenzione di Århus. In determinati casi le autorità pubbliche dovrebbero avere il diritto di rifiutare l'accesso a documenti interni specifici.

    L'emendamento 21 riguarda i cosiddetti motivi di sostanza in base ai quali è possibile rifiutare l'accesso ad informazioni in materia di ambiente. La Commissione non può accogliere le parti degli emendamenti che si discostano troppo dall'elenco esaustivo delle eccezioni previste anche nella Convenzione di Århus. È utile ricordare che la proposta della Commissione intende allinearsi pienamente con la suddetta convenzione. Inoltre, l'accesso alle informazioni richieste viene negato solamente se la loro divulgazione porta pregiudizio agli interessi tutelati dalle eccezioni previste e solo previa valutazione degli interessi in gioco. Se l'interesse pubblico di divulgazione delle informazioni prevale sull'interesse tutelato dalle eccezioni, l'accesso alle informazioni richieste non può essere rifiutato. La Commissione ritiene pertanto che la proposta originale tuteli in maniera sufficiente contro eventuali rifiuti immotivati di divulgazione delle informazioni.

    Per le medesime ragioni la Commissione non può accettare la parte dell'emendamento 21 che impedirebbe alle autorità pubbliche di ricorrere alle eccezioni previste per rifiutare l'accesso alle informazioni concernenti emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente. In alcuni casi infatti le autorità pubbliche dovrebbero essere autorizzate a rifiutare l'accesso a questo tipo di informazioni, posto che vengano rispettate tutte le condizioni definite nella proposta. Vale la pena di ricordare che la proposta della Commissione impedisce già alle autorità pubbliche di rifiutare l'accesso alle informazioni su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente disciplinati dalla normativa comunitaria.

    La Commissione non può accettare la parte dell'emendamento 21 che sopprime l'eccezione relativa ai diritti di proprietà intellettuale.

    Analogamente la Commissione non accetta la parte dell'emendamento 21 che sopprime il riferimento alla direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali. Per motivi di chiarezza e a salvaguardia della certezza del diritto è opportuno menzionare le disposizioni comunitarie esistenti in questa materia.

    L'emendamento 22 obbligherebbe gli Stati membri a redigere un catalogo di criteri sui quali basarsi per decidere in merito all'applicazione delle eccezioni, catalogo che dovrebbe essere presentato alla Commissione per approvazione. La Commissione non può accettare questo emendamento; spetta infatti alle autorità giudiziarie e non alla Commissione dare un'interpretazione delle eccezioni previste nella proposta.

    L'emendamento 23 introdurrebbe il cosiddetto silenzio-assenso (ossia se le informazioni richieste non vengono comunicate entro la scadenza prevista nella proposta, la risposta è considerata positiva). La Commissione non può accettare questo emendamento, poiché la proposta già prevede che i richiedenti utilizzino i meccanismi di ricorso previsti in casi di mancata risposta entro le scadenze.

    La Commissione non può accettare nemmeno l'ultima parte dell'emendamento 23 che obbligherebbe le autorità pubbliche a divulgare informazioni fornite su base volontaria da terzi rispettandone l'anonimato. Questo emendamento non è completamente compatibile con la proposta della Commissione che invece dà il diritto alle autorità pubbliche di rifiutare l'accesso alle informazioni se la loro divulgazione dovesse arrecare pregiudizio agli interessi di chi le ha fornite volontariamente.

    La parte dell'emendamento 24 che invertirebbe l'ordine dei paragrafi della proposta originale della Commissione non produce alcun miglioramento. Pertanto la Commissione preferisce conservare il testo originale.

    La Commissione respinge la parte dell'emendamento 24 che impedirebbe alle autorità pubbliche di riscuotere contributi sulle informazioni richieste a fini educativi. La proposta della Commissione autorizza gli Stati membri a definire i casi in cui il richiedente può essere esonerato dal versamento di un contributo. È utile ribadire che il presente testo è una direttiva quadro. Pertanto, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo grado di flessibilità nel trasporre la direttiva nei rispettivi diritti nazionali.

    Le parti dell'emendamento 25 che aggiungerebbero due nuovi paragrafi all'articolo 6 della proposta della Commissione sulle modalità di ricorso sono respinti, poiché disciplinerebbero tale materia in modo troppo dettagliato. Conformemente al principio di sussidiarietà la definizione di questi aspetti dovrebbe essere a discrezione degli Stati membri, tenendo conto della specificità dei loro rispettivi sistemi giuridici nazionali.

    Le parti dell'emendamento 26 che la Commissione non ha accettato in parte o in linea di principio tendono a definire in maniera troppo dettagliata le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero curare la divulgazione delle informazioni ambientali in loro possesso. Di conseguenza non possono essere accettate. Scopo dell'articolo 7 della proposta originale della Commissione è di stabilire un obbligo generale di divulgazione delle informazioni ambientali da parte degli Stati membri. Tuttavia, trattandosi come si è detto di una direttiva quadro, la Commissione non aspira a regolamentare in modo troppo specifico le modalità con cui gli Stati membri devono adeguarsi a tale obbligo. La Commissione è del parere che gli Stati membri debbano godere di un certo grado di flessibilità in sede di attuazione della direttiva nei rispettivi diritti nazionali.

    L'emendamento 27 introdurrebbe un nuovo articolo sulla qualità dell'informazione che le autorità pubbliche dovrebbero divulgare spontaneamente presso il pubblico. Con questo nuovo articolo la Commissione sarebbe tenuta a presentare proposte relative all'armonizzazione dei procedimenti di misurazione delle emissioni. Tale emendamento non è accettabile perché impone alle autorità pubbliche oneri eccessivi ed inoltre esula in parte dalle finalità della proposta di direttiva. Per motivi di coerenza viene respinto anche l'emendamento 12 che inserisce un considerando relativo alle disposizioni proposte nell'emendamento 27.

    L'emendamento 28 imporrebbe a ciascuno Stato membro di presentare una relazione sull'esperienza acquisita in sede di applicazione della direttiva da trasmettere alla Commissione entro scadenze ben definite (31 dicembre 2005 e 30 giugno 2006, rispettivamente). La Commissione non può accettare tale emendamento poiché non può prevedere attualmente quando la direttiva verrà formalmente adottata. È dunque più prudente conservare la formulazione originale della Commissione ("x" anni e "x" anni più sei mesi dalla scadenza per l'attuazione della direttiva).

    Lo stesso emendamento imporrebbe inoltre alla Commissione di redigere una relazione sull'esperienza acquisita in sede di applicazione della direttiva e del regolamento recante applicazione dell'articolo 255 del trattato (sul diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione) e di presentare eventuali proposte di revisione che dovesse ritenere opportune. Questo emendamento non può essere accettato poiché il riferimento al regolamento di applicazione dell'articolo 255 del trattato CE esula senz'altro dalle finalità della direttiva.

    Con l'emendamento 29 il Parlamento europeo intende obbligare gli Stati membri ad attuare la direttiva nei rispettivi diritti nazionali entro 12 mesi dalla pubblicazione della stessa. La Commissione ritiene che tale lasso di tempo sia insufficiente e pertanto respinge l'emendamento 29.

    3.5 Proposta modificata

    Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta come indicato nel presente documento.

    Top