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Document 52001PC0273

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2001/0273 def. - COD 2000/0145 */

GU C 213E del 31.7.2001, pp. 298–305 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0273

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0273 def. - COD 2000/0145 */

Gazzetta ufficiale n. 213 E del 31/07/2001 pag. 0298 - 0305


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 6 giugno 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti [1]. La proposta di regolamento modificativo era finalizzata a:

[1] COM(2000) 340 def. del 6 giugno 2000.

- adeguare il regolamento (CE) n. 2027/97 alle disposizioni in materia di responsabilità della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal);

- introdurre diverse disposizioni aggiuntive a tutela dei passeggeri;

- estendere tali misure al trasporto aereo all'interno di uno Stato membro.

Nella seduta plenaria del 5 aprile 2001 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione apportandovi taluni emendamenti.

2. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione ha accolto i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1: in quanto rafforza la dichiarazione degli obiettivi del regolamento, contenuta nel primo considerando.

Emendamento n. 2: che introduce un nuovo considerando nel quale si precisa che, anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Montreal, la responsabilità di alcuni vettori di paesi terzi continuerà ad essere disciplinata dalla Convenzione di Varsavia (che offre scarsa protezione). Questa precisazione giustifica ulteriormente l'obbligo per i vettori dei paesi terzi di informare i passeggeri in merito alle disposizioni sulla responsabilità.

Emendamento n. 4: perché ribadisce, sin dai considerando, l'importanza di norme trasparenti sulla responsabilità per i passeggeri e i vettori aerei.

Emendamento n. 5: perché precisa l'oggetto della proposta di regolamento modificativo, ossia la responsabilità in relazione al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, e non del carico.

Emendamento n. 6: perché precisa i tre obiettivi del regolamento modificativo.

Emendamento n. 7: perché adegua il regolamento modificativo alla Convenzione di Montreal, ai sensi della quale sia le persone giuridiche che fisiche possono chiedere un risarcimento.

Emendamento n. 8: che introduce la definizione di "bagaglio", perché in tal modo si chiarisce che in tale definizione rientrano anche i bagagli non registrati e si adegua il regolamento modificativo al disposto della Convenzione di Montreal.

Emendamento n. 9: parte relativa all'articolo 3, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2027/97), in quanto chiarisce che, nell'ambito del regolamento, l'obbligo di copertura assicurativa riguarda la responsabilità per i passeggeri.

Emendamento n. 10: - parte relativa all'articolo 3 bis, paragrafo 2 (nuovo rispetto regolamento (CE) n. 2027/97), in quanto precisa che il paragrafo in questione si riferisce ad un vettore aereo, come del resto l'intero regolamento;

- parte relativa all'articolo 3 bis, paragrafo 3, perché l'obbligo di rispondere ad un reclamo non deve limitarsi alla responsabilità ma forma parte di una misura più ampia che interessa tutti i motivi di reclamo.

Emendamento n. 12: perché reintroduce nel regolamento modificativo una precisazione necessaria circa le condizioni di restituzione di un anticipo di pagamento effettuato per far fronte a difficoltà economiche in caso di morte o lesioni.

Emendamento n. 13: perché precisa e rafforza l'obbligo per i vettori aerei, stabilito dal regolamento modificativo, di mettere a disposizione presso i punti vendita una sintesi delle disposizioni in materia di responsabilità. L'emendamento precisa e rafforza la disposizione a) estendendo la misura a tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità, e non solo ai vettori comunitari; b) precisando alcuni elementi che devono figurare nell'avvertenza e c) facendo riferimento a tutti i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. Per i vettori aerei comunitari vige inoltre l'obbligo di fornire le informazioni avvalendosi dell'avvertenza allegata al regolamento modificativo (cfr. emendamento n. 18). Grazie a tali modifiche si garantisce che i vettori aerei forniscano informazioni complete in modo comprensibile, a prescindere dalle modalità di acquisto del biglietto.

Emendamento n. 14: perché fa obbligo ai vettori aerei di informare i clienti che acquistano servizi di trasporto aereo nella Comunità mediante un'indicazione scritta, e non più un'avvertenza ufficiale, sulle disposizioni in materia di responsabilità applicabili al loro volo. In tal modo i vettori possono fornire le informazioni necessarie in modo più semplice ed pratica.

Emendamento n. 15: perché apporta due utili modifiche ai summenzionati obblighi di informazione: innanzi tutto consente ai vettori della Comunità di indicare se applicano volontariamente limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dal regolamento modificativo proposto; in seguito autorizza i vettori aerei dei paesi terzi a fornire informazioni solo sui voli a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità, voli che interessano la maggior parte dei passeggeri della Comunità.

Emendamento n. 16: perché il paragrafo in questione è superfluo e può essere cancellato in quanto il regime di responsabilità è stabilito per legge e non per contratto.

Emendamento n. 17: perché anticipa la data entro la quale la Commissione deve riferire in merito all'applicazione del regolamento modificativo, consentendo così una più precoce valutazione dell'efficacia del regime di tutela dei passeggeri. L'emendamento collega inoltre la revisione dei limiti finanziari della responsabilità alle procedure stabilite dalla Convenzione di Montreal.

3. Emendamenti accolti previo adattamento redazionale

Emendamento n. 3: perché precisa il considerando nel senso che, per diventare parte della Convenzione di Montreal, la Comunità deve ratificarla. Tuttavia il termine corretto non è ratificare ma concludere.

Emendamento n. 18: che aggiunge in allegato al regolamento modificativo il testo dell'avvertenza sulle disposizioni in materia di responsabilità che i vettori aerei della Comunità sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico conformemente all'emendamento n. 13 e che precisa nel contempo che l'avvertenza in questione non può essere utilizzata per interpretare il regolamento. La nuova formulazione proposta dalla Commissione stabilisce in particolare le eccezioni che possono far valere i vettori nei confronti di una richiesta di risarcimento per morte o lesioni, precisa che gli anticipi di pagamento vanno effettuati sia in caso di morte che di lesioni, precisa le disposizioni di responsabilità per i bagagli, fissa i termini di reclamo in caso di errore nel trasferimento dei bagagli e chiarisce le condizioni della responsabilità quando il vettore contraente non è il vettore che opera effettivamente il volo.

4. Emendamenti respinti

Emendamento n. 9: parte relativa all'articolo 3, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 2027/97) e emendamento n. 10: parte relativa all'articolo 3 bis, paragrafo 1 (nuovo rispetto al Regolamento (CE) n. 2027/97). Entrambi gli emendamenti modificano il testo indicando che la responsabilità dei vettori aerei della Comunità è disciplinata da tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal e non dai singoli articoli, citati per numero nella proposta della Commissione. Questo rinvio generico a tutte le disposizioni pertinenti relative alla responsabilità comprenderebbe articoli ai quali non è necessario far riferimento ai fini dell'adeguamento del regolamento (CE) n. 2027/97 alla Convenzione di Montreal. Infatti, si attribuirebbe in tal modo alla Comunità una competenza superiore a quanto strettamente necessario per dare attuazione alle norme della suddetta Convenzione nella Comunità.

Emendamento n. 11: in quanto la Commissione non accetta un generico rinvio alla Convenzione di Montreal (cfr. paragrafo precedente). Questa disposizione prevede che un vettore aereo comunitario non è necessariamente l'unica parte tenuta a risarcire i danni e deve pertanto continuare a figurare nel regolamento modificativo.

2000/0145(COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C [...], [...], pag. [...].

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [5],

[5] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di compensazione ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei.

(2) Una nuova Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 29 maggio 1999; essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella Convenzione di Varsavia del 1929 e nelle sue successive modifiche.

(3) Per alcuni vettori aerei di paesi terzi la Convenzione di Varsavia continuerà ad esistere accanto alla Convenzione di Montreal per un periodo indeterminato.

(4) La Convenzione di Montreal prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei.

(5) La Comunità ha firmato la Convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventarne parte concludendo l'accordo.

(6) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti [6] per allinearlo con le disposizioni sulla Convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.

[6] GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

(7) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere nella Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale che per quello nazionale.

(8) Conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità.

(9) Nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.

(10) I limiti di responsabilità uniformi per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici e chiare per i passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di stabilire quando occorre un'assicurazione complementare.

(11) L'applicazione da parte dei vettori aerei della Comunità di regimi di responsabilità diversi sulle varie rotte delle loro reti non sarebbe pratica e creerebbe confusione per i passeggeri.

(12) È opportuno alleviare le difficoltà finanziarie a breve termine delle vittime di incidenti e degli aventi diritto nel periodo immediatamente successivo ad un incidente.

(13) L'articolo 50 della Convenzione di Montreal impone alle parti di garantire che i vettori aerei siano debitamente assicurati e bisogna tener conto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori [7] aerei nel conformarsi a questa disposizione.

[7] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(14) Le norme applicabili in materia di responsabilità in caso di incidente devono essere incluse in tutte le condizioni di trasporto delle compagnie aeree ed è opportuno rendere questa informazione facilmente accessibile ai passeggeri.

(15) È opportuno fornire informazioni di base sulle norme di responsabilità applicabili a tutti i passeggeri in modo che essi possano stipulare coperture assicurative supplementari prima del viaggio, se necessario.

(16) Sarà necessario rivedere gli importi finanziari figuranti nel presente regolamento per tener conto dell'inflazione e di qualsiasi revisione dei limiti di responsabilità nella Convenzione di Montreal,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio è modificato come segue:

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli"

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il presente regolamento dà attuazione alle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo di passeggeri e bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati nell'ambito di un unico Stato membro ."

3. L'articolo 2 è modificato come segue:

i) La lettera c) è sostituita dal testo seguente:

" c) 'persona avente diritto ad indennizzo', il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a chiedere il risarcimento per quel passeggero, in conformità alla legge applicabile."

ii) La lettera d) è sostituita dal testo seguente:

" d) 'bagaglio', salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato che quello non registrato, conformemente alla definizione che figura nell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione di Montreal."

iii) La lettera f) è sostituita dal testo seguente:

" f) 'Convenzione di Varsavia', la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, la Convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la Convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961."

iv) È inserita la seguente lettera g):

"g) 'Convenzione di Montreal', la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999."

v) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella Convenzione di Montreal."

4. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario per danno subito in caso di decesso o lesione personale di un passeggero è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 20 e 21 della Convenzione di Montreal.

2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92, nella misura in cui riguarda la responsabilità per i passeggeri, è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello sufficiente a garantire che tutte le persone fisiche aventi diritto ad un indennizzo ricevano l'importo completo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento."

5. È inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario per danno causato da ritardo e nel caso di distruzione, perdita, danno o ritardo durante il trasporto del bagaglio è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 22 paragrafi 1, 2, 5 e 6 31 della Convenzione di Montreal.

2. L'importo supplementare che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione di Montreal, può essere chiesto da un vettore aereo comunitario se un passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse per la consegna a destinazione del proprio bagaglio, è basato su una tariffa che è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di responsabilità. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda.

6. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Nessuna disposizione del presente regolamento:

- implica che un vettore aereo comunitario sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni;

- limita il diritto di una persona responsabile del danno ai sensi delle sue disposizioni di ricorrere contro qualsiasi altra persona."

7. L'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

(2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16.000 diritti speciali di prelievo per passeggero.

8. L'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona avente titolo all'indennizzo."

9 L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

1. Le disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 5 sono inserite nelle condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario.

2. Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio - ivi comprese la notifica dei termini previsti per la presentazione di una richiesta di indennizzo e la possibilità di stipulare un'assicurazione complementare per il bagaglio - sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato al presente regolamento .

3. Oltre all'obbligo di informazione di cui al paragrafo 2, tutti i vettori aerei forniscono ad ogni cliente nella Comunità che acquista servizi di trasporto aereo un'indicazione scritta riguardante:

- il limite applicabile per tali voli alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste;

- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra deve essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero prima del volo;

- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo.

4. In tutti i trasporti effettuati da vettori aerei comunitari i limiti indicati in conformità dell'obbligo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono quelli stabiliti dal presente regolamento, a meno che il vettore aereo comunitario applichi volontariamente limiti più alti. Nel caso di tutti i trasporti effettuati da vettori aerei non comunitari, i paragrafi 2 e 3 si applicano solo per quanto concerne il trasporto verso o dalla Comunità o all'interno di essa.

10. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sull'applicazione del regolamento. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [.....]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

[...] [...]

ALLEGATO

Avvertenza prevista dall'articolo 6, paragrafo 2:

Responsabilità del vettore aereo per quanto riguarda i passeggeri

La presente avvertenza riassume le norme di responsabilità a cui sono soggetti i vettori aerei della Comunità in conformità del diritto UE e della Convenzione di Montreal.

Le norme si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, posta in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97 (quale modificato). Queste informazioni sono una sintesi e non possono essere utilizzate per interpretare la legislazione cui si fa riferimento. In caso di divergenza tra la presente avvertenza e le disposizioni di legge, prevalgono queste ultime

Si consiglia ai viaggiatori di sottoscrivere un'adeguata assicurazione complementare che integri i diritti loro conferiti per legge.

Risarcimento per morte o lesioni

Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesione o morte di un passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP - diritti speciali di prelievo (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non può far valere eccezioni o limitazioni alla propria responsabilità. Oltre tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento dimostrando di aver avuto un comportamento esente da colpa o colpa grave.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore è tenuto a versare un anticipo di pagamento per far fronte ad immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Bagagli

Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita, danno o ritardo durante il trasporto del bagaglio fino a 1000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo se il danno è riconducibile ad un difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno è dovuto ad un suo comportamento colpevole.

Per i bagagli registrati, i passeggeri possono concordare con il vettore aereo un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale e pagando un supplemento.

Reclami relativi ai bagagli

Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto al vettore entro sette giorni dalla data di ricevimento del bagaglio. In caso di ritardo del bagaglio, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto al vettore entro 21 giorni dal ricevimento del bagaglio.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore che opera il volo non è il vettore contraente il cui nome o codice figura sul biglietto, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo effettiva o dalla data di arrivo prevista del volo."

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