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Document 52001PC0249
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the fourth amendment to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
/* COM/2001/0249 def. - CNS 2001/0101 */
GU C 213E del 31.7.2001, pp. 251–254
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono /* COM/2001/0249 def. - CNS 2001/0101 */
Gazzetta ufficiale n. 213 E del 31/07/2001 pag. 0251 - 0254
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. La Commissione propone al Consiglio di approvare, per conto della Comunità, l'emendamento nel 1999 di Pechino al Protocollo di Montreal. 2. Il Protocollo di Montreal originario è stato adottato nel settembre 1987 e approvato dalla Comunità nel 1988. Ogniqualvolta le Parti desiderino inserire nel Protocollo nuove disposizioni è necessario un emendamento. Per poter entrare in vigore, ogni nuovo emendamento deve essere accettato da almeno 20 Parti; inoltre ogni Parte deve ratificarlo individualmente perché le disposizioni ivi contenute siano per essa vincolanti. La Comunità ha approvato l'emendamento di Londra nel 1991, l'emendamento di Copenhagen nel 1993 e l'emendamento di Montreal nel 2000. È ora giunto il momento di approvare l'emendamento di Pechino. 3. L'emendamento di Pechino inserisce nel regime istituito dal Protocollo di Montreal alcuni elementi nuovi: - un arresto della produzione di idroclorofluorocarburi (HCFC) nei paesi sviluppati entro il 2004; - un arresto della produzione di HCFC nei paesi in via di sviluppo entro il 2016; - il divieto del commercio di HCFC con Parti non aderenti al Protocollo; - il divieto del bromoclorometano, sostanza che da studi recenti risulta dannosa per la fascia di ozono; - la notifica obbligatoria delle quantità di metilbromuro usate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco. 4. La Commissione ha negoziato questi emendamenti per conto della Comunità europea nel corso dell'undicesima riunione delle Parti aderenti al Protocollo di Montreal, tenutasi nel dicembre 1999 a Pechino, attenendosi al mandato negoziale appositamente conferitole dal Consiglio. I contenuti dell'emendamento non si discostano dalla politica comunitaria sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare dalla nuova regolamentazione in materia. Le disposizioni necessarie per dare esecuzione ai nuovi controlli sono contenute nel regolamento comunitario n. CE 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1]. [1] GU L 244 del 29.9. 2000, pag. 1. 5. Nel merito l'emendamento di Pechino disciplina gli HCFC e le nuove sostanze introducendo restrizioni al commercio internazionale; queste ricadono chiaramente nell'ambito delle competenze comunitarie, non solo in base agli atti già adottati dalla Comunità nel campo della tutela ambientale ma anche in virtù della competenza esclusiva della Comunità nel regolare gli scambi con i paesi terzi. È pertanto opportuno e necessario che la Comunità approvi l'emendamento. Nel marzo 2001 solo cinque Parti avevano ratificato l'emendamento, ma un cospicuo numero di Stati membri sta procedendo alla ratifica ora che il regolamento CE è in vigore. L'approvazione comunitaria contribuirà a dare impulso alle 20 ratifiche necessarie perché l'emendamento possa entrare in vigore. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione del quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4 e l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] OJ reference when available. considerando quanto segue: (1) Sulla scorta delle proprie competenze in materia di ambiente, la Comunità aderiva, con la decisione 88/540/CEE [3], alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed approvava in seguito, con le decisioni 91/690/CEE [4], 94/68/CE [5] e 2000/646/CE [6], rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo emendamento a detto Protocollo. [3] GU L 297 del 31.10.1988, pag.8. [4] GU No L 377 del 31.12.1991, pag.28. [5] GU No L33 del 7.2.1994, pag.1. [6] GU No L 272 del 25.10.2000, pag.26. (2) Da dati recenti emerge che le restrizioni al commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono previste dal Protocollo di Montreal, come modificato nel 1997, non bastano a garantire un'adeguata protezione della fascia di ozono e andrebbero integrate da un controllo della produzione di tali sostanze, in particolare degli idroclorofluorocarburi e delle nuove sostanze. (3) Questo tipo di controllo è previsto nel quarto emendamento al Protocollo di Montreal, adottato dalle Parti nel dicembre 1999 a Pechino. (4) La Commissione ha preso parte ai negoziati e all'adozione dell'emendamento per conto della Comunità. (5) La Comunità ha adottato provvedimenti nel settore disciplinato dall'emendamento con il regolamento CE n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [7] e, data la sua competenza esclusiva in materia di scambi fra la Comunità e i paesi terzi, essa deve assumere gli impegni internazionali conclusi in questo settore. [7] GU L 244 del 29.9. 2000, pag.1. (6) È indispensabile che la Comunità approvi il quarto emendamento al Protocollo di Montreal perché le disposizioni ivi contenute riguardano la produzione delle sostanze controllate e il loro commercio fra la Comunità e altre Parti, e la loro attuazione rientra nelle competenze della Comunità, DECIDE: Articolo 1 È approvato per conto della Comunità il quarto emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il testo dell'emendamento è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, per conto della Comunità, lo strumento di approvazione del quarto emendamento, come stabilito dall'articolo 13 della Convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono in combinato disposto con l'articolo 3 del quarto emendamento al Protocollo di Montreal. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto in Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO Articolo 1: emendamento A. Articolo 2, paragrafo 5 Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, la menzione: articoli che vanno da 2A a 2E è sostituita dal testo seguente: articoli che vanno da 2A a 2F B. Articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 Al paragrafo 8, lettera a) e al paragrafo 11 dell'articolo 2 del Protocollo, la menzione: articoli che vanno da 2A a 2H è sostituita dal testo seguente: articoli che vanno da 2A a 2I C. Articolo 2F, paragrafo 8 Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo è aggiunto il seguente paragrafo 8: Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004, e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra: (a) i livelli calcolati di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, sommati al 2,8% dei livelli calcolati di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato A; e (b) i livelli calcolati di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, sommati al 2,8% dei livelli calcolati di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato A. Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno interno di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, i livelli calcolati di produzione di una Parte possono superare fino ad un massimo del 10% il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C di cui sopra. D. Articolo 2I Dopo l'articolo 2H del Protocollo è inserito il seguente articolo: Articolo 2I: Bromoclorometano Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2002, e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convegono di considerare essenziali. E. Articolo 3 All'articolo 3 del Protocollo, la menzione: articoli 2, 2A a 2H è sostituita dal testo seguente: articoli 2, da 2A a 2I F. Articolo 4, paragrafi 1 quinquies e 1 sexies I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 1 quater: 1 quinquies. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenentti al gruppo I dell'allegato C dagli Stati non aderenti al Protocollo. 1 sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C dagli Stati non aderenti al Protocollo. G. Articolo 4, paragrafi 2 quinquies e 2 sexies I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 2 quater: 2 quinquies. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenentti al gruppo I dell'allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo. 2 sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione della sostanza controllata appartenente al gruppo III dell'allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo. H. Articolo 4, paragrafi da 5 a 7 Ai paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, la menzione: Allegati A e B, gruppo II degli allegati C ed E è sostituita dal testo seguente: Annexes A, B, C ed E I. Articolo 4, paragrafo 8 Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, la menzione: articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H è sostituita dal testo seguente: articoli da 2A a 2I J. Articolo 5, paragrafo 4 Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, la menzione: articoli da 2A a 2H è sostituita dal testo seguente: articoli 2A a 2I K. Articolo 5, paragrafi 5 e 6 Ai paragrafi 5 and 6 dell'articolo 5 del Protocollo, la menzione: articoli che vanno da 2A a 2E è sostituita dal testo seguente: articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I L. Articolo 5, paragrafo 8 ter, lettera a) Alla fine del paragrafo 8 ter, lettera a) dell'articolo 5 del Protocollo è aggiunto il seguente comma: Dal 1° gennaio 2016 ogni Parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, a titolo di riferimento dell'ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e consumo nel 2015; M. Articolo 6 All'article 6 del Protocollo, la menzione: negli articoli da 2A a 2H è sostituita dal testo seguente: negli articoli da 2A a 2I N. Articolo 7, paragrafo 2 Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, la menzione: degli allegati B e C è sostituita dal testo seguente: dell'allegato B e dei gruppi I e II dell'allegato C O. Articolo 7, paragrafo 3 Dopo la prima fase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo è aggiunto il seguente comma: Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco. P. Articolo 10 Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, la menzione: articoli da 2A a 2E è sostituita dal testo seguente: articoli da 2A a 2E e articolo 2I Q. Articolo 17 All'articolo 17 del Protocollo, la menzione: articoli da 2A a 2H è sostituita dal testo seguente: articoli da 2A a 2I R. Allegato C All'allegato C del Protocollo è aggiunto il seguente gruppo: Gruppo Sostanza Numero di isomeri Potenziale di riduzione dell'ozono Gruppo III CH2BrCl bromoclorometano 1 0,12 Articolo 2: Collegamenti con l'emendamento del 1997 Nessuno Stato od organismo di integrazione economica regionale può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all'emendamento adottato in occasione della nona riunione delle parti tenutasi a Montreal il 17 settembre 1997. Articolo 3: Entrata in vigore 1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati od organismi di integrazione economica regionale aderenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dagli organismi di integrazione economica regionale non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati facenti parte dell'organismo stesso. 3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre parti del protocollo il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.