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Document 52001PC0235

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo a che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

/* COM/2001/0235 def. */

52001PC0235

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo a che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone /* COM/2001/0235 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (nella forma modificata successivamente) [1] del Consiglio, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui al suddetto regolamento, ma che non possono essere considerate come sistemi di telecamere.

[1] GU L 111 del 30.4.1994, pag.106 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag.1).

Nel settembre 2000, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2042/2000 [2], ha confermato i suddetti dazi antidumping definitivi istituiti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [3].

[2] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38.

[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

Successivamente, la Commissione ha ricevuto una richiesta, da parte di un produttore esportatore giapponese di sistemi di telecamere, per l'aggiunta di alcuni modelli di sistemi di telecamere professionali all'allegato del regolamento 2042/2000 del Consiglio e per la conseguente esenzione delle stesse dall'applicazione del dazio.

L'allegato regolamento del Consiglio contiene informazioni più dettagliate, che dimostrano che in realtà i modelli in questione vengono utilizzati principalmente nel settore delle videocamere professionali e rappresentano dei modelli successivi dei sistemi di telecamere professionali precedentemente esclusi dall'applicazione del dazio e che dovrebbero essere inclusi nel sopracitato allegato.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [4],

[4] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo.

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) Il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94 [5], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in appresso denominati STC) originari del Giappone.

[5] GU L 111 del 30.4.1994, pag.106 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 198/2001 (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1).

(2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento ("l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 [6], ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[6] GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

(4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 [7], ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il "regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

[7] GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

(5) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 [8], ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 (nella forma modificata) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

[8] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38.

(6) Nel gennaio 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001 [9], ha modificato recentemente l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio aggiungendo taluni modelli successivi di telecamere professionali all'allegato, escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[9] GU L 30 dell'1.02.2001, pag. 1.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Richiesta

(7) Un produttore esportatore giapponese, la Sony Corporation ("Sony"), ha comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

(8) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:

- corpo camera DXC-D35PH

- corpo camera DXC-D35PL

- corpo camera DXC-D35PK

- corpo camera DXC-D35WSPL

- corpo camera DSR-135PL

- mirino DXF-801CE

- unità di controllo CCU-M5AP

Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

3. Inchiesta e risultanze

(9) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta presentata dalla Sony invitandola a presentare le proprie osservazioni.

(10) L'industria comunitaria ha dichiarato che i sopracitati modelli non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore. A tal riguardo, è stato affermato che i modelli in questione possono essere facilmente collegati ad un sistema o ad un'unità triax e che quindi possono essere utilizzati come telecamere per la telediffusione.

(11) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che i modelli in questione potevano effettivamente essere collegati ad un adattatore triax e che quindi potevano essere utilizzati, in linea di principio, per una serie di applicazioni relative alla telediffusione. Tuttavia, le informazioni supplementari fornite dalla Sony su richiesta della Commissione hanno dimostrato che gran parte degli utilizzatori dei modelli in questione erano professionisti e che le principali applicazioni di tali modelli riguardavano il settore delle telecamere professionali.

(12) L'inchiesta della Commissione ha inoltre confermato che i modelli in questione rappresentavano in realtà delle nuove versioni di modelli precedenti già figuranti nell'allegato ed ha constatato che essi erano in gran parte identici.

(13) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso che, da un punto di vista generale, i sopracitati modelli di telecamere dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore, ad eccezione di quei casi in cui il corrispondente sistema o adattatore triax è venduto sul mercato comunitario.

(14) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Un produttore comunitario ha continuato ad opporsi all'esclusione dei modelli di telecamera in questione dall'applicazione del dazio antidumping, senza tuttavia fornire alcuna prova nuova a conferma della propria dichiarazione in base alla quale le telecamere in questione venivano vendute sul mercato comunitario come telecamere per la telediffusione.

(15) Ne consegue che tutti i modelli e le relative attrezzature figuranti al sopracitato punto (8) dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping riguardante gli STC originari del Giappone e che l'allegato dovrebbe essere opportunamente modificato.

(16) Data la complessità del caso e considerando le prove e le informazioni fornite e le continue consultazioni delle parti interessate (rese necessarie in virtù degli aspetti principalmente tecnici del caso), la Commissione non è stata in grado di completare la presente inchiesta con maggiore anticipo. Alla luce di tali circostanze, si è ritenuto opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo ai modelli di telecamere elencati al punto (8), a prescindere dalla relativa data di importazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento. I seguenti modelli di telecamere vengono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio:

- corpo camera DXC-D35PH

- corpo camera DXC-D35PL

- corpo camera DXC-D35PK

- corpo camera DXC-D35WSPL

- corpo camera DSR-135PL

- mirino DXF-801CE

- unità di controllo CCU-M5AP

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica ai modelli di telecamere elencati all'articolo 1, a prescindere dalla relativa data di importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

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