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Document 52001PC0210

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e meno avanzati (PMA) tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC

/* COM/2001/0210 def. */

52001PC0210

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e meno avanzati (PMA) tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC /* COM/2001/0210 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e meno avanzati (PMA) tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Al vertice dei G-7 di Colonia del giugno 1999 si è deciso di potenziare l'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati decisa nel 1996 al fine di approfondire, ampliare e accelerare la riduzione del debito estero. In questo contesto la Comunità e i paesi ACP hanno deciso nel dicembre 1999 di assegnare un contributo dell'ordine di 1 miliardo di EUR sulle risorse del FES a favore dell'iniziativa potenziata. In tal modo s'intendeva coprire, da un lato, il contributo della Comunità in quanto finanziatore ai primi paesi ACP aventi i requisiti per beneficiare dell'iniziativa (stimato ammontare a 320-380 milioni di EUR) e, dall'altro, un contributo in qualità di donatore a favore del fondo fiduciario HIPC gestito dalla Banca mondiale (fino a 680 milioni di EUR, di cui 670 destinati alla Banca africana di sviluppo e 10 destinati alla Guyana), che sarebbero stati entrambi sufficienti e proporzionati a garantire un'equa ripartizione degli oneri tra i donatori. Inoltre, il Consiglio ha deciso di concedere un contributo pari a 54 milioni di EUR a favore del fondo fiduciario HIPC per i paesi dell'America latina e dell'Asia ammissibili allo sgravio del debito HIPC.

La Comunità ha deciso di concedere un contributo così consistente al fondo fiduciario HIPC per mettere alcune banche di sviluppo multilaterali, e in special modo la Banca africana di sviluppo (AfDB), effettivamente in condizione di sostenere i notevoli aumenti dei costi connessi al potenziamento dell'iniziativa HIPC. La decisione della Comunità è stata fondamentale anche per consentire all"AfDB di offrire uno sgravio intermedio nel quadro dell'iniziativa. Considerando che i contributi dei donatori al fondo fiduciario erano e sono tuttora nel complesso insufficienti, la decisione della CE era di fondamentale importanza per ridurre efficacemente e rapidamente l'onere del debito e liberare così altre risorse per combattere la povertà e finanziare ulteriori spese in campo sociale. Ciò era particolarmente significativo per i paesi meno avanzati (PMA), che sono i più vulnerabili tra i paesi HIPC. Va notato che il contributo comunitario rappresenta circa un terzo dei contributi totali versati finora al fondo fiduciario HIPC.

Oltre ad essersi impegnata finanziariamente in modo così sostanziale nell'iniziativa sia come creditore che come donatore, la Comunità si è distinta anche nelle questioni più attinenti alla concezione, in particolare nel sottolineare la necessità di collegare l'assistenza per la riduzione del debito a progressi nella riduzione della povertà. Essa ha incrementato, ad esempio, i fondi destinati ai paesi HIPC nel quadro dello strumento di adeguamento strutturale molto prima del vertice di Colonia, collocandosi così tra i primi donatori a insistere sulla necessità di collegare la riduzione del debito e l'incremento della spesa sociale.

Da quando la Banca mondiale e il FMI hanno predisposto il quadro per l'attuazione dell'iniziativa HIPC potenziata sono stati compiuti importanti progressi in tale attuazione. Alla fine del 2000 erano divenuti ammissibili alla riduzione del debito per aver raggiunto i loro punti di decisione 22 paesi che potevano così beneficiare direttamente della riduzione del servizio del debito. Tuttavia, il calendario del G7 continua a prevedere tra le questioni prioritarie da discutere il conseguimento di ulteriori progressi nell'attuazione dell'iniziativa HIPC potenziata e delle misure di riduzione del debito dei paesi poveri ad essa connesse. In particolare, la maggior parte dei paesi industrializzati (Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, RU e USA) hanno annunciato l'intenzione di concedere ai paesi HIPC ammissibili allo sgravio del debito un abbuono fino al 100% di tutti i debiti contratti a livello bilaterale.

I paesi meno avanzati (PMA) costituiscono la maggioranza dei paesi HIPC e rappresentano 48 delle nazioni più povere della terra, con una popolazione totale di 610,5 milioni di abitanti. Questo gruppo di paesi costituisce una parte marginalizzata dell'economia mondiale, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti. Essi dispongono di risorse interne limitate e di capacità istituzionali esigue e dipendono fortemente dall'aiuto esterno. In sintesi, le loro economie sono estremamente fragili. La Commissione ha preso di recente varie iniziative concrete per aiutare questi paesi a raggiungere uno sviluppo sostenibile e a compiere progressi nella riduzione della povertà. Negli ultimi tempi la Comunità ha deciso d'intensificare le iniziative di lotta contro le malattie trasmissibili quali l'AIDS e la malaria, che rappresentano un grave problema per la maggior parte dei PMA. Un'altra iniziativa della Commissione, la proposta "Tutto fuorché le armi", attualmente all'esame, gioverebbe particolarmente ai PMA in quanto concederebbe loro praticamente il libero accesso ai mercati della Comunità.

Per dare ulteriore impulso al consenso internazionale relativo allo sgravio del debito e per rispondere alle preoccupazioni sempre più diffuse nella Comunità internazionale riguardo alla crescente marginalizzazione dei PMA nell'economia mondiale, la Comunità è pronta a proporre l'estinzione di tutti i prestiti speciali, concessi e definiti nel quadro delle prime tre convenzioni di Lomé ai paesi ACP meno avanzati, che restano da rimborsare dopo la riduzione concordata del debito nel quadro dell'iniziativa HIPC potenziata. La Comunità ha ritenuto che fosse il momento opportuno per una siffatta iniziativa, in vista della terza conferenza ONU sui PMA che si terrà a Bruxelles dal 14 al 20 maggio 2001, al fine di risolvere effettivamente il problema del debito nei paesi più poveri e come azione complementare ad altre iniziative che si stanno adottando a favore dei PMA. Questa decisione va considerata anche sullo sfondo del graduale abbandono dello strumento dei prestiti a condizioni speciali, al quale non si fa più ricorso a partire dalla Quarta convenzione di Lomé. Questa linea di condotta della CE andrebbe oltre l'attuale iniziativa HIPC potenziata pur rispettando i parametri fissati.

Per questi motivi la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione figurante in allegato relativa alla posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati e meno avanzati tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e meno avanzati (PMA) tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC

IL Consiglio DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5, stabilisce che "tutte le rimanenze non assegnate delle risorse programmabili vengono utilizzate per finanziare le azioni che rientrano nel campo d'azione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare quelle relative all'assistenza programmabile, salvo quanto altrimenti deciso dal Consiglio dei ministri";

(2) detta disposizione resta di applicazione in conformità della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa alle misure transitorie applicabili in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cotonou;

(3) è necessario stabilire la posizione della Comunità in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati e meno avanzati tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti gli altri meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE si basa sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

relativa all'estinzione di tutti i "prestiti speciali" accordati ai paesi poveri fortemente indebitati e meno avanzati tra i paesi ACP, ancora in essere dopo l'applicazione di tutti i meccanismi di riduzione del debito dell'iniziativa HIPC

IL Consiglio DEI MINISTRI acp-CE,

visto l'accordo di Cotonou, applicato anticipatamente con la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5,

considerzndo quanto segue:

(1) I paesi ACP hanno ripetutamente e fermamente insistito perché venissero prese iniziative più ambiziose per ridurre il loro debito estero e in particolare per un annullamento totale del loro debito pubblico.

(2) Al vertice dei G7 di Colonia del giugno 1999 i ministri hanno approvato il potenziamento dell'iniziativa HIPC al fine di approfondire, ampliare e accelerare la riduzione del debito estero. Dando seguito alle proposte di miglioramento, la Comunità ha deciso di accordare un significativo contributo comunitario all'iniziativa dei paesi poveri fortemente indebitati ("HIPC"), sia in quanto creditore (360 milioni di EUR e la rimanenza del precedente stanziamento di 40 milioni di EUR) che in quanto donatore (680 milioni di EUR sul Fondo europeo di sviluppo ("FES") e 54 milioni di EUR sul bilancio della Comunità).

(3) Benché una riduzione significativa del debito sia assicurata nel quadro dell'iniziativa HIPC per rendere sostenibile l'onere del debito, la concessione di risorse supplementari ai paesi ACP meno avanzati e fortemente indebitati darebbe slancio allo sviluppo e alla lotta contro la povertà.

(4) I prestiti speciali, consistenti in crediti agevolati a lungo termine, definiti e concessi ai sensi delle convenzioni di Lomé I, II e III ai paesi ACP non sono più utilizzati dall'entrata in vigore di Lomé IV.

(5) L'attuale partecipazione della Comunità all'iniziativa HIPC potenziata tiene conto l'esposizione debitoria relativa sia ai prestiti speciali che ai capitali di rischio, ma presuppone che i paesi HIPC usino i fondi messi loro a disposizione dalla Comunità nel quadro dell'iniziativa in primo luogo per rimborsare tutti i prestiti speciali ancora in sofferenza, prima d'iniziare a rimborsare i capitali di rischio.

(6) In numerosi ACP meno avanzati la riduzione standard del debito nell'ambito dell'iniziativa HIPC è sufficiente ad estinguere tutti i prestiti speciali, ma non sembra essere il caso di taluni paesi quali Guyana, Zambia, Benin, Ciad, Madagascar, Niger, Repubblica democratica del Congo e Togo.

(7) L'estinzione di tutti i prestiti speciali accordati ai paesi poveri fortemente indebitati e meno avanzati tra i paesi ACP, che restassero dopo l'applicazione totale del normale meccanismo HIPC dovrebbe costare approssimativamente 55-60 milioni di EUR, che andrebbero ad aggiungersi ai costi del già deciso contributo della CE in quanto creditore, stimati a 530 milioni di EUR (di cui 320+40 milioni di EUR sono già stati accantonati). Qualora il costo totale di questa misura supplementare di estinzione del debito superi i 60 milioni di EUR, dovranno essere prese adeguate disposizioni per prelevare i fondi necessari dalla dotazione del FES.

(8) Una tale decisione consentirebbe a tutti i paesi ACP meno avanzati che abbiano raggiunto il loro punto di decisione di beneficiare immediatamente di un'estinzione totale del servizio del debito relativo ai prestiti speciali, sempreché non siano interessati dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou.

(9) Per il finanziamento di questa iniziativa si utilizzeranno i meccanismi che disciplinano la partecipazione della Comunità all'iniziativa HIPC in qualità di creditore.

DECIDE:

Articolo 1

Ogni paese ACP meno avanzato che raggiunga il proprio punto di decisione nel quadro dell'iniziativa HIPC beneficierà di una riduzione provvisoria del debito nei confronti della Comunità corrispondente almeno alla totalità del servizio del debito sui prestiti speciali. Dopo il raggiungimento del punto di completamento la Comunità estinguerà tutti i prestiti speciali concessi ai paesi ACP meno avanzati nel quadro dell'iniziativa HIPC che resteranno dopo l'applicazione di tutti i meccanismi di sgravio dell'attuale iniziativa HIPC potenziata.

Articolo 2

Lo sgravio supplementare di cui all'articolo 1 sarà realizzato mediante il trasferimento, in una rata, di 60 milioni di EUR dalle risorse dell'ottavo FES o di FES precedenti o, dopo la sua entrata in vigore, del nono FES al fondo fiduciario della BEI riservato al finanziamento del contributo della Comunità all'iniziativa HIPC in quanto creditore. Tale somma servirà esclusivamente ad estinguere i prestiti speciali supplementari dei paesi ACP meno avanzati e riceverà pertanto un trattamento specifico all'interno del fondo fiduciario della BEI.

Articolo 3

L'esecuzione della riduzione supplementare del debito sarà così integrata nel meccanismo che disciplina l'attuale contributo della Comunità all'iniziativa HIPC in quanto creditore, definito nell'accordo di finanziamento tra la Commissione CE e gli Stati ACP. Per i paesi poveri fortemente indebitati e meno avanzati tra i paesi ACP si applicano le normali procedure dell'iniziativa HIPC con un fattore di riduzione comune che consentirà almeno di estinguere totalmente tutti i prestiti speciali: se il fattore di riduzione comune HIPC è sufficiente a tal fine, non vi sarà alcun cambiamento; se non è sufficiente, la Commissione fornirà unilateralmente uno sgravio supplementare fino all'estinzione totale del debito.

Articolo 4

Qualora l'importo di 60 milioni di EUR non sia utilizzato interamente, il saldo servirà a finanziare la normale riduzione del debito nel quadro dell'iniziativa HIPC.

Articolo 5

La Commissione è invitata ad adottare le misure necessarie per dar seguito alla presente decisione, che entra in vigore alla data della sua approvazione.

Fatto a

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

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