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Document 52001PC0077

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche d'acquisto recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2001/0077 def. - COD 95/0341 */

52001PC0077

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche d'acquisto recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0077 def. - COD 95/0341 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI DIRITTO DELLE SOCIETÀ CONCERNENTE LE OFFERTE PUBBLICHE D'ACQUISTO RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1995/0341 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI DIRITTO DELLE SOCIETà CONCERNENTE LE OFFERTE PUBBLICHE D'ACQUISTO

1. Iter

Il 19 gennaio 1989 la Commissione adotta una prima proposta di tredicesima direttiva del Consiglio, in materia di diritto della società, concernente le offerte pubbliche d'acquisto (COM(88) 823 definitivo - SYN 0186) [1].

[1] GU C 64 del 14.3.1989, p. 8; con relazione, supplemento. 3/89 - Boll. CE.

Il 27 settembre 1989 [2] il Comitato economico e sociale emette il suo parere.

[2] GU C 298 del 27.11.1989, p. 56.

Il 17 gennaio 1990 il Parlamento europeo emette il suo parere [3].

[3] GU C 38 del 19.2.1990, p. 41.

Il 10 settembre 1990 [4] la Commissione adotta una proposta modificata che tiene conto dei due pareri (COM(90) 416 definitivo - SYN 0186).

[4] GU C 240 del 26.9.1990, p. 7; con relazione, COM(90) 416 def. - SYN 0186.

L'8 febbraio 1996 [5] la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una seconda proposta di tredicesima direttiva in materia di diritto della società concernente le offerte pubbliche d'acquisizione (COM(95)655 definitivo - 1995/0341 COD).

[5] GU C 162 del 6.6.1996, p. 5; con relazione, COM(95) 655 def.

L'11 luglio 1996 [6] il Comitato economico e sociale emette il suo parere.

[6] GU C 295 del 7.10.1996, p. 1.

Il 26 giugno 1997 [7] il Parlamento europeo emette il suo parere in prima lettura che approva la proposta a larga maggioranza, proponendo 20 emendamenti.

[7] GU C 222 del 21.7.1997, p. 20.

L'11 novembre 1997 [8] la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta modificata di direttiva che tiene conto della maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento e dei desideri del Comitato economico e sociale.

[8] GU C 378 del 13.12.1997.

Il 19 giugno 2000 il Consiglio adotta all'unanimità una posizione comune.

Il 26 luglio 2000 la Commissione accetta la posizione comune.

Il 7 settembre 2000 la posizione comune del Consiglio e il parere della Commissione sono trasmessi al Parlamento europeo.

Il 13 dicembre 2000 il Parlamento europeo vota in seconda lettura approvando la posizione comune con 15 emendamenti.

Nel presente parere la Commissione prende posizione sugli emendamenti depositati dal Parlamento europeo, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE.

2. Obiettivo della direttiva

Il progetto di direttiva quadro prevede taluni principi fondamentali comuni per le offerte pubbliche d'acquisizione, lasciando agli Stati membri la competenza dei dettagli d'applicazione, e ha due obiettivi essenziali:

- armonizzare i regimi nazionali relativi alle offerte pubbliche d'acquisizione (OPA), in particolare per quel che riguarda la trasparenza della procedura, per facilitare le ristrutturazioni in Europa e

- garantire in tutta l'Unione una tutela equivalente degli azionisti di minoranza in caso di cambiamenti nel controllo della loro società, in particolare imponendo un'offerta obbligatoria per tutte le azioni residue.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento ha adottato in seconda lettura 15 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

La Commissione ne ha recepiti 3, parte di un altro e ha respinto gli altri.

3.1. Emendamenti recepiti dalla Commissione

L'emendamento 7 modifica l'articolo 4, paragrafo 5 della posizione comune per limitare le deroghe sopprimendo "in appropriati casi specifici".

La Commissione può accogliere l'emendamento per chiarezza della direttiva.

L'emendamento 14 aggiunge un punto l bis) all'articolo 6, paragrafo 3 per precisare nel documento d'offerta "la legislazione che disciplina i contratti fra l'offerente e i detentori di titoli di una società emittente che risultano dall'offerta".

La Commissione può accogliere l'emendamento che non modifica lo spirito della direttiva.

L'emendamento 18 modifica l'articolo 15, paragrafo 1, per ridurre a 2 anni il periodo entro il quale recepire la direttiva.

La Commissione può accogliere l'emendamento che riprende la sua proposta originale.

L'emendamento 20, 1ª parte modifica l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) per estendere l'applicazione del "principio di neutralità" a partire dal momento in cui i dirigenti della società interessata sono venuti a conoscenza, attraverso qualsiasi mezzo, dell'esistenza dell'offerta.

La Commissione può accogliere l'emendamento che rafforza il principio di neutralità.

3.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

3.1.1. Emendamenti su considerando e definizioni

L'emendamento 1 apporta due modifiche al considerando 5: la soppressione dell'espressione "di minoranza" che qualifica gli azionisti da tutelare e la soppressione delle ultime due frasi che fanno riferimento ad un periodo transitorio.

La Commissione non può accogliere questo emendamento nel suo insieme, poiché la prima modifica potrebbe alterare tutto il significato della direttiva e la seconda non è giustificata in quanto le due frasi in questione sono legate all'articolo 5, paragrafo 3 che non è soppresso.

L'emendamento 2 apporta due modifiche all'articolo 2, lettera a) sopprimendo da un lato l'aggettivo "pubblica" che qualifica l'offerta contemplata dalla direttiva, e dall'altro le espressioni "obbligatoria o volontaria" e "deve essere successiva o .....", limitando così i tipi d'offerta cui si riferisce la direttiva.

La Commissione non può accogliere l'emendamento nel suo insieme perché da un lato modificherebbe il campo d'applicazione della direttiva che, come indica il suo titolo, riguarda solamente le offerte pubbliche, però tutte le offerte pubbliche, obbligatorie o volontarie, e d'altro lato renderebbe la definizione meno precisa.

L'emendamento 3 completa l'articolo 2, lettera e), per estendere il campo d'applicazione della direttiva ai titoli convertibili in titoli con diritto di voto.

La Commissione non può accogliere l'emendamento, quantunque interessante, perché le sue conseguenze pratiche sono difficilmente prevedibili e al di là degli attuali mezzi di controllo dei mercati.

3.1.2. Emendamenti che apportano precisazioni nella direttiva.

L'emendamento 8 modifica l'articolo 5, paragrafo 1 aggiungendovi una definizione di "prezzo equo" e un obbligo di corrispettivo in contanti in caso d'acquisto di pacchetti d'azioni che rappresentano almeno il 5% dell'insieme.

La Commissione non può accogliere l'emendamento per i seguenti motivi. Per quanto riguarda il prezzo gli Stati membri non sono riusciti a scegliere una definizione più precisa, malgrado due anni di negoziati, non avendo saputo stabilire quale, tra le varie definizioni applicate nei diversi Stati, potrebbe essere la migliore per l'insieme degli Stati membri; è stato quindi ritenuto saggio lasciare questa definizione al giudizio delle competenti autorità di vigilanza. Il Parlamento contesta questa posizione ma non ha dimostrato in che cosa la sua definizione sia migliore di un'altra. Per quanto riguarda il corrispettivo in contanti, la formula proposta non ha alcuna giustificazione.

3.1.3. Emendamenti che apportano idee nuove

L'emendamento 12 inserisce un nuovo articolo 5 bis che prevede un meccanismo di consolidamento della posizione dell'offerente.

La Commissione non può accoglierlo perché l'idea, sebbene interessante, non riguarda soltanto il settore delle offerte pubbliche d'acquisizione, bensì quello più ampio del funzionamento della società. L'idea si potrebbe riprendere invece nel quadro di una revisione del diritto delle società.

3.1.4. Emendamenti riguardanti i diritti dei lavoratori

L'emendamento 4 modifica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) per associare i lavoratori della società interessata, o i loro rappresentanti, alla decisione sull'offerta. L'emendamento 15 modifica l'articolo 6, paragrafo 4 per associare i lavoratori della società interessata, o i loro rappresentanti, all'informazione da fornire alle autorità di vigilanza.

La Commissione non può accogliere questi emendamenti in quanto non hanno posto nelle disposizioni in oggetto. Riguardo al primo emendamento, solo i proprietari di titoli possono decidere di venderli o di non venderli; essi sono dunque gli unici interessati dalla disposizione. Riguardo al secondo emendamento, si tratta del sistema introdotto per assicurare l'informazione delle autorità incaricate della vigilanza dell'operazione, che sono pertanto le sole interessate.

L'emendamento 5 completa l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) con una lista "di interessi" da prendere in considerazione. Analogamente l'emendamento 13 completa l'articolo 6, paragrafo 3, lettera h), con una lista di informazioni da fornire.

La Commissione non può accogliere detti emendamenti per le seguenti ragioni: una lista troppo dettagliata non può figurare in una direttiva quadro, poiché comporta sempre il rischio che non sia esaustiva. Inoltre mentre l'obiettivo della direttiva è l'armonizzazione del diritto delle società, l'emendamento 13 fa riferimento al diritto sociale che è già disciplinato da altre direttive (in particolare: direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26; direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22.9.1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, GU L 254 del 30.9.1994 pag. 64; direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20.7.1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16; direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14.10.1991 relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

L'emendamento 20, 3ª parte aggiunge all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la pubblicazione del parere dei rappresentanti del personale.

La Commissione non può accogliere questo emendamento per gli stessi motivi indicati al precedente paragrafo.

3.1.5. Emendamenti di principio.

L'emendamento 16 modifica l'articolo 7 su tre punti: 1) il termine di accettazione dell'offerta non può essere superiore a tre mesi, invece che dieci settimane; 2) è soppressa l'ultima frase del paragrafo 1 che prevede la possibilità di proroga del termine; 3) il paragrafo 2 non prevede più che una sola possibilità di proroga, nel caso di un'offerta concorrente.

La Commissione non può accogliere questo emendamento nel suo insieme in quanto la formula della posizione comune è il risultato di un delicato compromesso per conciliare la necessità di non ostacolare oltre misura il funzionamento delle società interessate tenendo conto dei termini di procedura, talvolta più lunghi, in particolare nel Regno Unito. La limitazione dei casi di deroga non si giustifica, soprattutto quanto si tratta di organizzare un'assemblea generale; poiché, infatti, la relativa convocazione può essere lunga e onerosa, questa possibilità di deroga sembra perfettamente giustificata.

L'emendamento 20, 2ª parte modifica l'articolo 9, paragrafo 1 e vi aggiunge l'obbligo di chiedere al "comitato di vigilanza", se esiste, l'autorizzazione ad adottare misure difensive.

La Commissione non può accogliere questo emendamento perché il comitato di vigilanza, che esiste in alcune società, è un organo di direzione o d'amministrazione soggetto, come gli altri dirigenti, al "principio di neutralità".

L'emendamento 17, 2ª parte, aggiunge un paragrafo 2 bis all'articolo 9 per inserire un elenco di altri casi in cui le autorità di vigilanza o i tribunali possono autorizzare misure difensive.

La Commissione non può accogliere l'emendamento per i seguenti motivi: 1) è contrario allo spirito della disposizione secondo cui solo gli azionisti possono decidere le sorti della società; 2) l'autorità di vigilanza deve agire da arbitro del gioco e non è suo ruolo schierarsi tra due società; 3) l'implicazione dei tribunali può comportare termini inaccettabili per tutte le parti all'offerta e andrebbe invece evitata.

4. Conclusione

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.

La Commissione si augura che il Consiglio e il Parlamento riescano a trovare un terreno d'intesa in modo che la direttiva, tanto attesa dalle società europee e dai mercati finanziari, sia immediatamente adottata.

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