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Document 52001PC0044
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3677/90 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
/* COM/2001/0044 def. - ACC 2001/0034 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope /* COM/2001/0044 def. - ACC 2001/0034 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Con il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990 sono state fissate misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 2. Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come un miscuglio contenente safrolo ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di "sostanze classificate" di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette quindi di applicare i controlli all'olio di sassofrasso; rientrano tuttavia nella definizione soltanto i prodotti naturali da cui si possono facilmente estrarre sostanze classificate. 3. Appare opportuno aggiungere una disposizione relativa all'elaborazione di linee direttrici intese a sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla regolamentazione sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi. L'instaurazione di una procedura di cooperazione è in effetti prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000. 4. La modifica del regolamento del Consiglio dovrebbe essere utilizzata per tener conto delle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 5. Il Consiglio è invitato ad approvare la proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3677/90. 2001/0034 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio [2] ha fissato misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. [2] GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione del 21 dicembre 1992 (GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17). (2) Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come una miscela contenente safrolo, ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di "sostanze classificate" di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette così di applicare controlli all'olio di sassofrasso. La definizione deve ricomprendere soltanto i prodotti naturali da cui si possano facilmente estrarre sostanze classificate. (3) L'istituzione di un procedimento di cooperazione è prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e del 20 giugno 2000. Al fine di sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla normativa sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi, la Commissione deve essere incaricata di elaborare linee direttrici intese a coadiuvare tale industria. (4) Appare inoltre necessario aggiornare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3677/90 relative alla procedura del comitato, in considerazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3]. [3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3677/90, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato: 1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera a), è sostituito dal seguente: "a) "sostanze classificate": le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti;". 2. È inserito il seguente articolo 3 bis: Articolo 3 bis "1. Per agevolare la cooperazione di cui all'articolo 3 ed estenderla alle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica. 2. Le linee direttrici forniscono in particolare: a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette; b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di controllare spontaneamente il commercio di tali sostanze; c) altre informazioni eventualmente ritenute utili. 3. Gli Stati membri provvedono a che le linee direttrici e l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera b) siano regolarmente diffusi nel modo ritenuto appropriato dalle autorità competenti ed in conformità agli obiettivi delle linee direttrici stesse." 3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: Articolo 10 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentate della Commissione. 2. Nel caso in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 della stessa decisione. 3. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 4) È inserito il seguente articolo 10 bis "Articolo 10 bis Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 2. Tale procedura si applica in particolare per: a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate nella categoria 3 e dei miscugli contenenti sostanze classificate nella categoria 3, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma; b) la determinazione dei paesi e delle sostanze, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo di cui trattasi; d) l'adozione del modello di formulario d'autorizzazione d'esportazione, di cui all'articolo 4, nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso formulario e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte, di cui agli articoli 5 e 5 bis; e) la modifica dell'allegato del presente regolamento, qualora risultino modificate le tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente