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Document 52001PC0020

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

/* COM/2001/0020 def. - CNS 2001/0021 */

GU C 154E del 29.5.2001, p. 114–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0020

/* COM/2001/0020 def. - CNS 2001/0021 */ Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0114 - 0116


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La protezione dei suini è di competenza comunitaria.

La direttiva 91/630/CEE del Consiglio stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

A norma dell'articolo 6 della direttiva citata, la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio, entro il 1° ottobre 1997, una relazione elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario sul/i sistema/i di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei suini da un punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi. Tale relazione dovrà in particolare prendere in considerazione il benessere delle scrofe allevate in maggiore o minore isolamento e in gruppo e sarà corredata delle opportune proposte della Commissione.

Il 30 settembre 1997 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali della Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" ha adottato il parere "Benessere dei suini negli allevamenti intensivi" ("Welfare of pigs kept in intensive conditions").

Tale parere evidenzia la necessità di prendere provvedimenti atti a migliorare le condizioni di benessere dei suini e, in particolare, di evitare in futuro l'impiego di box individuali per le scrofe gravide.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, negli ultimi anni cinque Stati membri hanno adottato una legislazione relativa alla protezione dei suini che introduce requisiti supplementari rispetto alla direttiva 91/630/CEE del Consiglio; in particolare vengono vietati i box individuali per le scrofe gravide e previste pavimentazioni più idonee nonché aree separate adibite alle diverse attività comportamentali degli animali.

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha elaborato una relazione da presentare al Consiglio corredata delle pertinenti proposte (cfr. articolo 6 della direttiva).

La proposta della Commissione è intesa a modificare la legislazione in vigore, onde adeguarla alle nuove risultanze scientifiche e all'esperienza acquisita in materia dagli Stati membri.

La proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/630/CEE, secondo quanto disposto dall'articolo 6, intende:

* vietare l'uso di box individuali e dell'attacco per scrofe gravide e scrofette;

* aumentare lo spazio disponibile per scrofe e scrofette;

* consentire a scrofe e scrofette l'accesso continuo a materiale che permette loro di grufolare;

* rendere necessarie una formazione più approfondita e una maggiore conoscenza in materia di benessere degli animali per gli allevatori e gli addetti;

* richiedere un nuovo parere scientifico in relazione a taluni aspetti dell'allevamento suino.

Le presenti proposte attueranno un quadro comunitario di norme accettabili in materia di benessere dei suini. Per dare all'industria il tempo necessario di adeguarsi a tali norme più rigorose è prevista un'introduzione graduale delle misure, che, una volta attuate, consentiranno all'industria delle carni suine di produrre e commercializzare i propri prodotti secondo modalità accettabili alla grande maggioranza dei consumatori, rafforzando così la propria immagine. In una fase successiva si potrà considerare l'introduzione di requisiti in materia di etichettatura intesi a evidenziare il miglioramento apportato e ad informare il consumatore.

La protezione degli animali svolge un ruolo centrale per il futuro sviluppo delle politiche dell'allevamento nell'UE al fine di conciliare un'immagine pubblica positiva con sistemi di allevamento efficienti. A tale scopo occorrerà adeguare le dimensioni degli impianti, la manodopera e la strategia di comunicazione, nonché evidenziare l'ampia portata dei benefici arrecati da una produzione programmata.

2001/0021 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato delle Regioni [4]

[4] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali annesso al trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che, nel formulare ed attuare le politiche agricole, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le usanze degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio culturale regionale.

(2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini [5], la Commissione era tenuta a presentare una relazione sui sistemi di allevamento intensivo dei suini, la quale doveva tener conto soprattutto del benessere delle scrofe allevate in maggiore o minore isolamento e in gruppo e doveva essere corredata delle opportune proposte di adeguamento di tali norme.

[5] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(3) In quanto animali vivi, i suini sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato.

(4) Secondo le conclusioni del parere del comitato scientifico veterinario del 30 settembre 1997, i suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di esplorazione e il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio.

(5) Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini; la prassi corrente di tenere le scrofe in isolamento continuo deve essere pertanto vietata. Occorre tuttavia concedere ai produttori tempo sufficiente per apportare i necessari cambiamenti strutturali ai loro impianti di produzione.

(6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.

(7) È opportuno che la Commissione presenti una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE.

(8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione,

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/630/CEE è modificata come segue.

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, occupato per non più del 10% dallo scarico. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.

Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, occupata per non più del 10% dallo scarico, deve essere almeno:

- 1,3 m per scrofa asciutta gravida;

- 0,95 m per scrofetta.

Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 30 mm.

3. È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.

5. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti:

- i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono comprendere zone di riposo comuni, oltre alla zona di defecazione e ad eventuali poste o box per l'alimentazione, con una superficie libera di almeno 1,3 m2 per scrofa (0,95 m2 per le scrofette);

- ove le scrofe siano allevate in gruppo, il lato più corto dei recinti deve avere una lunghezza pari almeno a 2,8 metri;

- tutte le scrofe devono avere accesso permanente a terra per grufolare o a materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato;

- le scrofe allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;

- tutte le scrofe devono ricevere mangime fibroso nonché mangime ad alto contenuto energetico al fine di essere saziate e di soddisfare il loro bisogno di masticare; il mangime ad alto contenuto energetico può essere somministrato una volta al giorno in un'unica razione, mentre il mangime fibroso deve essere disponibile per periodi più lunghi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui dal primo al quarto trattino del paragrafo 5 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe asciutte gravide."

2. E' aggiunto il seguente articolo 5bis:

"Articolo 5bis

1. Gli addetti agli animali hanno ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e comprendono tali disposizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali."

3. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Il 1° gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, che esamina in particolare i seguenti aspetti:

(1) effetti della densità in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;

(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;

(3) determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;

(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;

(5) messa a punto di tecniche che riducano la necessità della castrazione chirurgica.

(6) La relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.

Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte."

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE*, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentate della Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE**, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

- - -

* GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

** GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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