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Document 52001DC0726
Communication from the Commission - Simplifying and improving the regulatory environment.
Comunicazione della Commissione - Semplificare e migliorare la regolamentazione.
Comunicazione della Commissione - Semplificare e migliorare la regolamentazione.
/* COM/2001/0726 def. */
Comunicazione della Commissione - Semplificare e migliorare la regolamentazione. /* COM/2001/0726 def. */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Semplificare e migliorare la regolamentazione. Introduzione 1. Il Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992, ha riconosciuto la semplificazione e il miglioramento della regolamentazione come una delle principali priorità della Comunità. Nove anni dopo, occorre riconoscere che gli sforzi compiuti non hanno dato risultati in rapporto agli obiettivi, per la complessità del compito e la mancanza di un reale sostegno politico. Di conseguenza, l'essenziale in materia è ancora da compiere. Tale constatazione è condivisa dai due rami dell'autorità legislativa, come hanno sottolineato, ad esempio, numerosi dibattiti al Parlamento europeo nel corso degli ultimi due anni. Il miglioramento e la semplificazione regolamentare rimangono quindi una necessità assoluta per l'avvenire dell'Unione, le cui motivazioni sono state sviluppate nel Libro bianco sulla Governance europea, adottata dalla Commissione il 25 luglio scorso: * il rafforzamento della legittimità democratica del progetto europeo deve portare l'Unione ad operare per una migliore legislazione, più semplice, più adeguata ai problemi incontrati ed anche più accessibile. Si tratta di una condizione sine qua non affinché l'azione dell'Unione sia meglio compresa, meglio applicata e quindi meglio accettata dai cittadini europei; * lo sviluppo economico e sociale dell'Unione esige, conformemente alla strategia definita al Consiglio europeo di Lisbona, un quadro regolamentare chiaro ed efficace, per garantire la protezione dei cittadini e la competitività delle imprese, migliorando la sicurezza giuridica e limitando i costi della cattiva qualità regolamentare [1]; [1] Secondo lo studio realizzato da EOS/Gallup, le imprese europee si dichiarano eccessivamente ostacolate dalla cattiva qualità della regolamentazione. Sempre secondo questo studio, il costo della regolamentazione sarebbe uguale al 4% del PIL comunitario. Il 15% di questo costo potrebbe essere evitato attraverso una migliore regolamentazione, che consentirebbe anche di ottenere economie valutate a 50 miliardi di euro * la prospettiva dell'allargamento ai paesi candidati rende necessaria la semplificazione della regolamentazione e un miglioramento qualitativo del modo di regolamentare, se si vuole che l'acquis comunitario sia pienamente applicato nell'Europa allargata alle capacità d'azione mantenute. 2. La necessità di una reale mobilitazione delle Istituzioni e degli Stati membri si è espressa da due anni al più alto livello e a più riprese: * le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, confermate e mantenute da quelle di Stoccolma e di Göteborg, richiedono la definizione « entro il 2001 » di una « strategia volta a semplificare la regolamentazione attraverso una nuova azione coordinata » [2]; [2] Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 « definire, entro il 2001, una strategia volta a semplificare l'ambiente regolamentare attraverso una nuova azione coordinata, compreso il funzionamento dell'amministrazione pubblica, sia a livello nazionale che a livello comunitario.»; conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma dei giorni 23 e 24 marzo 2001 « La Commissione, in collaborazione con tutte le istanze competenti, presenterà entro la fine del 2001 una strategia volta a semplificare le regolamentazioni e a regolarne la qualità » ; conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg dei giorni 15 e 16 giugno 2001 : « la Commissione integrerà nel suo piano d'azione per migliorare la regolamentazione che deve essere presentata al Consiglio europeo di Laeken, una serie di meccanismi volti a garantire che tutte le grandi proposte comprendano una valutazione del loro impatto sullo sviluppo sostenibile, analizzando le possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali ». * i dibattiti al Parlamento europeo nel 1999 e nel 2000 sulla valutazione dei programmi SLIM e BEST hanno messo in evidenza il bisogno di destinare, a tutti i livelli, le risorse necessarie per disporre di una buona legislazione, semplice e comprensibile; * il Gruppo consultivo di alto livello, creato dai Ministri della Funzione pubblica nel novembre 2000, ha appena presentato un contributo importante e di eccellente qualità relativo all'insieme di questa problematica. La relazione del gruppo presieduta dal Sig. Mandelkern contiene un'analisi approfondita delle buone prassi da utilizzare per garantire, attraverso l'insieme del ciclo legislativo, la qualità delle regolamentazioni. La relazione contiene inoltre un numero estremamente importante di raccomandazioni concrete volte a migliorare la qualità degli atti legislativi (sia nazionali che comunitari), anche se la responsabilità degli Stati membri non è sufficientemente sottolineata. La qualità della legislazione nazionale e comunitaria sarebbe migliorata se gli Stati e le Istituzioni comunitarie - ciascuno per cio' che lo riguarda - attuassero le raccomandazioni della relazione. La Commissione ritiene tuttavia che l'attuazione di queste raccomandazioni dovrebbe tenere conto delle specificità del processo di decisione nell'ambito della Comunità e delle competenze di ciascuna Istituzione [3]. [3] A titolo d'esempio, alcune raccomandazioni proposte dal Gruppo Mandelkern potrebbero essere difficilmente compatibili con talune prassi del Legislatore comunitario, in particolare quando decide in molti casi di adottare una regolamentazione alla condizione esplicita che una nuova regolamentazione sia proposta al fine di completare per altri aspetti l'atto in via d'adozione. La Commissione è convinta che non sarà possibile compiere ulteriori progressi senza una riforma congiunta dei comportamenti di tutti gli attori: Istituzioni europee e autorità nazionali. Tale riforma non richiede nuove modifiche dei trattati. D'altro canto, la Commissione ritiene che una discussione interistituzionale sulla semplificazione e il miglioramento regolamentare sia necessaria e dovrebbe fissare il quadro politico di una strategia comune. 3. La Commissione ha già presentato al Consiglio europeo di Stoccolma una relazione intermedia [4] che delinea il bilancio della situazione ed individua i principi direttivi e le linee di riflessione. Inoltre, il Libro bianco sulla Governance europea [5], adottato dalla Commissione il 25 luglio 2001, propone orientamenti sui quali è aperta un'ampia consultazione sino al mese di marzo 2002. La Commissione prende nota inoltre con molto interesse del primo parere espresso dal Parlamento europeo su questo Libro bianco. [6]E' ormai importante che questi elementi si integrino in una strategia coordinata e operativa. Questa strategia comporta: [4] COM (2001) 130 [5] COM (2001) 428 [6] Risoluzione del Parlamento europeo, contenuta nella relazione della Sig.ra KAUFMANN, adottata il 28 novembre 2001 * una definizione comune degli obiettivi: per la Commissione, si tratterebbe di migliorare completamente le pratiche e i dispositivi attuali di regolamentazione, lungo tutto l'arco del ciclo legislativo, e di semplificare qualitativamente e quantitativamente la legislazione esistente. Non si tratta di deregolamentare o di intaccare le prerogative dell'esecutivo o del Legislativo, e ancora meno di limitare la capacità d'azione della Comunità; * un sostegno politico forte e reale degli Stati membri e delle Istituzioni, che si traduca in particolare in adeguati mezzi umani e di bilancio e in nuovi metodi e culture di lavoro; * l'identificazione delle azioni concrete, realiste e mobilitatrici, in grado di inviare un messaggio politico forte agli europei. Di conseguenza, la traduzione pratica dei principi e del contenuto di questa strategia dovrebbe essere oggetto di un dialogo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 4. La presente comunicazione della Commissione si propone quindi di consultare le altre Istituzioni e gli Stati membri in merito a questa strategia e alle azioni che le sembrano prioritarie in questo contesto, vale a dire: (1) semplificare e migliorare l'acquis comunitario; (2) une legislazione meglio preparata e più adeguata; (3) una nuova cultura nell'ambito delle Istituzioni; (4) un migliore recepimento e una migliore applicazione del diritto comunitario [7]. [7] La Commissione ricorda di aver proposto altre misure nel quadro della sua relazione intermedia per il Consiglio europeo di Stoccolma. Sulla base delle reazioni del Consiglio e del Parlamento europeo a tale comunicazione e tenendo conto anche della consultazione più ampia avviata dal Libro bianco sulla Governance sino a marzo 2002, la Commissione proporrà un piano d'azione particolareggiato per semplificare e migliorare la regolamentazione nel giugno 2002. 1. Semplificare e migliorare l'acquis comunitario Occorre in primo luogo uscire dall'attuale contraddizione politica: l'acquis comunitario è al tempo stesso valorizzato per il nucleo di diritti e di integrazione che rappresenta e, al tempo stesso, criticato per la sua complessità d'accesso, di comprensione e d'applicazione. L'acquis comunitario rappresenta - già - più di 80.000 pagine, e cio' comporta evidentemente un pesante fardello sia per gli operatori che per i cittadini. Queste difficoltà cresceranno certamente con l'adesione di nuovi Stati che devono integrare questo patrimonio normativo. Una azione di semplificazione e di riduzione del volume dei testi è indispensabile, accompagnata da un obiettivo quantificato e da una chiara scadenza politica. Esistono numerosi metodi [8] per realizzare questo obiettivo e alcune azioni puntuali sono state realizzate in questi ultimi anni (ad esempio, l'iniziativa SLIM). Malgrado gli sforzi intrapresi, i risultati sono rimasti estremamente limitati. Le Istituzioni e gli Stati membri devono trarne le conseguenze per definire un'azione di semplificazione legislativa coerente, efficace e coordinata. [8] La consolidazione consiste nel raggruppare in un testo unico non vincolante, al solo scopo di informazione, le disposizioni vigenti di una data regolamentazione, che sono sparse nel primo atto giuridico in materia e nei successivi atti modificativi. La codificazione consiste nell'adozione di un atto giuridico nuovo che integra in un testo unico, senza cambiarne la sostanza, un atto di base precedente e le successive modifiche; il nuovo atto giuridico sostituisce ed abroga l'atto precedente. Un accordo interistituzionale che istituisce un metodo di lavoro accelerato in vista della codificazione ufficiale dei testi legislativi è stato concluso il 20 dicembre 1994. La rifusione consente di adottare un atto giuridico unico che, al tempo stesso, apporta le modifiche sostanziali volute, procede alla codificazione di queste ultime con le disposizioni dell'atto precedente che rimangono invariate e abroga quest'ultimo atto. L'accordo interistituzionale per un ricorso più strutturato alla tecnica della diffusione degli atti giuridici è stato recentemente concluso per consentire di applicare meglio questo metodo. Infine, la semplificazione è un'attività volta, sulla base dell'esperienza, a rendere la sostanza della regolamentazione più semplice e adeguata alle esigenze degli utilizzatori (il metodo SLIM ne costituisce il miglior esempio). La Commissione propone di definire tra le Istituzioni un programma integrato di semplificazione dell'acquis comunitario. Questo obiettivo potrebbe essere realizzato in particolare attraverso una riduzione del numero di atti utilizzando i metodi della codificazione o della rifusione di un insieme di regolamentazioni successive, nonché attraverso una riduzione del numero totale di pagine utilizzando questi stessi metodi e la semplificazione della sostanza della regolamentazione [9]. Questo programma, che completa il programma di codificazione già adottato dalla Commissione, potrebbe avere l'effetto di ridurre in modo significativo, e se possibile di almeno il 25%, il volume dei testi esistenti al termine del mandato della presente Commissione, nel gennaio 2005. Alla fine di questa prima tappa del processo, le istituzioni definirebbero la metodologia della seconda fase sulla base del bilancio realizzato. [9] Conformemente ai principi definiti dall'accordo interistituzionale sulla rifusione adottato dalle Istituzioni nel 2001. Ciascuno deve essere consapevole del fatto che un tale piano deve poter disporre dei mezzi adeguati e portare alla definizione dei nuovi metodi di lavoro. [10] [10] Cfr. la parte 3 del documento, pag. 10. In parallelo, è indispensabile alleggerire il sistema legislativo delle proposte di atti che non rivestono un carattere di attualità. Al fine di inviare un messaggio politico forte, la Commissione intende ritirare un centinaio di proposte pendenti precedenti al 1999 e che non rivestono più questo carattere di attualità. 2. Una legislazione meglio preparata e più adeguata La legislazione comunitaria è spesso criticata per la pretesa inadeguatezza delle soluzioni proposte dalla Commissione, e successivamente adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione ritiene che rientri nella sua responsabilità vigilare al miglioramento permanente della qualità della legislazione comunitaria [11]. Si tratta di un tema fondamentale per il rafforzamento delle strutture democratiche comunitarie. [11] Conformemente all'Accordo interistituzionale sulla qualità redazionale del 1999, pubblicato nella GU C 73 del 17.3.1999. In quest'ottica, e senza pregiudicare i risultati della presente consultazione, la Commissione propone due azioni prioritarie. A - Rafforzare le consultazioni e le analisi d'impatto preliminari Ciascuna proposta di atto impegna la Commissione. Avendo presente il rispetto dell'interesse comunitario, la Commissione effettua in primo luogo una previa valutazione del problema posto al fine di giudicare in merito all'opportunità di agire a livello comunitario. In seguito, procede alle consultazioni delle parti interessate e alle analisi d'impatto destinate a valutare quale soluzione è la più efficace per ottenere gli obiettivi auspicati, quale strumento più adeguato ed eventualmente quali sarebbero i costi e i benefici di una proposta. In questa fase, può risultare che l'intervento a livello comunitario non sia necessario. Al fine di garantire ai cittadini europei una maggiore efficacia e trasparenza della loro legislazione, conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità [12], la Commissione intende migliorare tali pratiche. [12] Cfr. punto 9 del Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. 1) A livello delle consultazioni La Commissione dispone già di strumenti adeguati (Libro verde, Libro bianco, consultazioni delle parti sociali, fori, consultazioni interattive sempre più frequenti attraverso Internet, ecc.....) e di numerose istanze (gruppi di esperti e comitati consultivi) per portare a compimento con successo una consultazione. La Commissione si impegna a pubblicarne quanto prima l'elenco completo a fini di trasparenza. D'altro canto, la Commissione si basa per quanto possibile sui pareri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Cio' costituisce un acquis unico e prezioso per la Commissione, e il miglioramento del funzionamento di tali procedure costituirà un'ulteriore garanzia per i cittadini. Ma occorre andare più lontano. La Commissione intende intensificare tali consultazioni, in particolare con le varie componenti della società civile e attraverso il Comitato economico e sociale e sviluppando l'accesso del pubblico alle basi di dati che consentano una consultazione on line (via Eur-Lex e Pre-Lex) [13] [13] EUR-LEX è la base di dati interisituzionale nella quale è raggruppata la legislazione vigente, PRE-LEX è un sito specializzato che contiene una parte della legislazione in preparazione. Potrebbe essere avviata una riflessione al fine di fare di EUR-LEX un portale d'accesso a tutti i siti legislativi. Inoltre, Eur-Lex contiene già CELEX sulle misure nazionali di recepimento. 2) Per le analisi d'impatto La Commissione effettua sin da ora uno studio preliminare (pre-assessment) dei suoi progetti di proposte, al fine di giudicare in merito all'opportunità d'intervenire a livello dell'Unione. Se un tale intervento risulta necessario, questo studio preliminare dovrebbe anche consentire di aiutare a definire quali proposte devono essere soggette a un'analisi d'impatto particolareggiata. Questa decisione sarebbe adottata dalla Commissione al momento dell'adozione del Programma di lavoro. In questa prospettiva, e conformemente al mandato del Consiglio europeo di Göteborg, la Commissione ha l'intenzione di stabilire, al più tardi entro la fine del 2002, un metodo coerente di analisi d'impatto che consenta di garantire che tutte le proposte più importanti integrino, in modo proporzionato e adeguato al loro contenuto, una valutazione delle componenti economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. La Commissione presenterà una comunicazione in questo senso quanto prima possibile. Questo sistema sarà basato su una valutazione costi/benefici che sottolinei gli impatti economici, sociali e ambientali. La Valutazione d'Impatto definirà il problema da affrontare, analizzerà le opzioni disponibili e i loro impatti e le modalità di attuazione delle politiche. La Commissione auspica che, conformemente alle raccomandazioni del Gruppo Mandelkern, gli Stati membri accompagnino sistematicamente la regolamentazione notificata alla Commissione e agli altri Stati membri con il relativo studio d'impatto regolamentare nazionale, ogni volta che tale studio sarà stato realizzato. Lo stabilimento di queste prassi, esigenti ma necessarie, non deve portare ad allungare in modo eccessivo lo svolgimento del ciclo legislativo, né costituire un ostacolo alla capacità d'azione dell'Unione. [14]La Commissione ritiene che una regolamentazione meglio preparata, basata su consultazioni e analisi di impatto solide, debba consentire un'adozione più agevole e più rapida da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. [14] E' evidente inoltre che queste analisi di impatto particolareggiate non verteranno sulle proposte urgenti, né sulle proposte minime o di gestione corrente o volte ad una semplice modifica o aggiornamento di un atto, né sugli atti direttamente previsti dal Trattato. B - Meglio utilizzare gli strumenti disponibili Nel Libro bianco sulla Governance europea, adottato nel luglio 2001, la Commissione ha voluto lanciare una riflessione comune sull'adeguamento degli strumenti legislativi e dei metodi d'azione complementari della Comunità. Con ogni evidenza, si impone un chiarimento degli strumenti per una maggiore efficacia. La Commissione intende rispettare le disposizioni del Trattato sulla scelta dello strumento quando questo è specificato. Il ventaglio disponibile è ormai ampio: regolamento, direttiva, decisione, decisione- quadro, convenzione e raccomandazione. Il metodo aperto di coordinamento e gli accordi tra le parti sociali sono strumenti complementari. La distinzione tra il regolamento e la direttiva deve essere meglio compresa: il regolamento deve essere utilizzato solo per un'azione che richiede un'uniformità di applicazione negli Stati membri; la direttiva deve ridiventare, negli altri casi, uno strumento che definisce un quadro giuridico e gli obiettivi da raggiungere, conformemente al Trattato e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità [15]. [15] Cfr. punto 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nello spirito di un maggiore ricorso a direttive meno particolareggiate, sarebbe opportuno attribuire alla Commissione, nei casi opportuni, ulteriori competenze di esecuzione. Parallelamente, si tratterebbe di riesaminare le procedure esistenti in materia di comitatologia e di controllo degli atti di esecuzione da parte del Legislatore. D'altro canto, occorre trarre profitto da tutte le possibilità offerte dalle tipologie d'azione a disposizione per raggiungere gli obiettivi posti dal trattato: azioni regolamentari, di coordinamento, di sostegno finanziario a carattere vincolante o non vincolante. Inoltre, con riferimento a talune esigenze nuove in settori specifici, è opportuno a volte attribuire un ruolo più importante alle stesse parti interessate (operatori economici, parti sociali, altri attori), al fine di responsabilizzarli ed evitare un inutile appesantimento della legislazione, conformemente ai principi sopracitati e nel rispetto delle esigenze di trasparenza e di difesa dell'interesse generale. La coregolamentazione può consentire di raggiungere questi obiettivi di flessibilità e di maggiore efficacia. Essa associa misure legislative o regolamentari vincolanti, che costituiscono il quadro giuridico e politico principale dell'azione, a misure adottate dagli attori più coinvolti per l'applicazione di questa azione. La coregolamentazione dovrebbe inoltre essere accompagnata da meccanismi di sanzioni comunitarie, al fine di garantire la continuità del diritto e la coerenza della legislazione in materia. La coregolamentazione non si propone di aggirare le prerogative del Legislatore, né di rinunciare a regolamentare. Spetterà al Legislatore, in ciascun caso, valutare in che misura sia opportuno fare ricorso a questo strumento. Le modalità di tale ricorso potranno essere precisate nel corso del dialogo interistituzionale. Il Trattato ha quindi previsto il meccanismo degli accordi tra parti sociali a livello europeo, che possono essere attuati sia attraverso un atto vincolante del Consiglio sia secondo procedure e prassi proprie alle parti sociali e agli Stati membri (vedi artt. 138 e 139 del Trattato). La produzione di norme comunitarie attraverso questi accordi consente di rispettare meglio i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. La Commissione ricorrerà pertanto, nei casi opportuni, a questi molteplici strumenti e metodi al fine di proporre una risposta esattamente - e meglio - adeguata alle situazioni che si pongono. La Commissione rileva che l'autoregolamentazione, in condizioni ben definite, puo' consentire a sua volta di raggiungere gli obiettivi del trattato evitando il ricorso ad una regolamentazione eccessiva. Il Libro bianco sulla Governance europea proponeva a tal fine una riflessione collettiva sul contesto generale di questi usi. La Commissione attende su questo punto la reazione delle altre Istituzioni e degli Stati membri. 3. Una nuova cultura nell'ambito delle istituzioni Come è stato possibile constatare a partire dal 1992, la semplificazione regolamentare non si ottiene per decreto. Occorre non solo dedicarle gli strumenti umani e di bilancio necessari, ma anche adeguare le strutture esistenti per far nascere una nuova cultura amministrativa e politica [16]. [16] La Commissione si riserva di identificare nell'APS per il 2003 le risorse necessarie all'applicazione del Piano d'azione. Ha già preso decisioni relative alle risorse attribuite al programma di codificazione. Un tale cambiamento comporta uno sforzo collettivo della Commissione, delle altre istituzioni e degli Stati membri. La Commissione intende dare l'esempio creando una rete legislativa interna volta a promuovere le buone prassi e ad applicare i principi di qualità legislativa che sarebbero determinati nel quadro del dialogo interistituzionale. Questa rete dovrebbe consentire inoltre di individuare in uno stadio più precoce di elaborazione dei progetti di atti legislativi le eventuali iniziative che non fossero conformi ai criteri di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Segretariato generale sarà incaricato di animare e di coordinare questa rete legislativa e di investire l'intero Collegio delle proposte ritenute potenzialmente contrarie ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione si riserva la possibilità di ritirare le sue proposte se i compromessi previsti dal Consiglio o dal Parlamento europeo introducessero un livello di complicazione legislativa incompatibile con questi stessi principi. Dal momento che la legislazione comunitaria rientra anche nell'ambito di responsabilità del Parlamento europeo e del Consiglio, sarebbe necessario creare in parallelo una rete interistituzionale, sotto l'egida della Commissione, incaricata di vigilare sulla qualità legislativa dei testi. Parallelamente, una nuova cultura comporta nuovi metodi di lavoro. Ad esempio, non sarabbe opportuno affidare la codificazione, la rifusione o la semplificazione unicamente agli esperti che hanno contribuito all'adozione degli atti originali. Per questo motivo, sarebbe probabilmente auspicabile creare nell'ambito del Consiglio un gruppo ad hoc incaricato di svolgere questa funzione. Inoltre, l'adizione da parte del Consiglio e del Parlamento dei testi semplificati dovrebbe seguire procedure accelerate. 4. Un miglior recepimento ed una migliore applicazione del diritto comunitario Gli Stati membri, da cui dipende il 90% della legislazione europea, hanno anche una responsabilità politica nella qualità dell'ambiente regolamentare, poiché sono incaricati dell'applicazione e dell'eventuale recepimento della regolamentazione. Si tratta di un'azione essenziale che è opportuno rafforzare. La Commissione dal canto suo, controlla il corretto recepimento e deve garantire, con gli Stati membri, gli effetti concreti della legislazione. La Commissione auspica pertanto che gli Stati membri si impegnino a recepire fedelmente ed entro i termini previsti gli atti comunitari nella propria legislazione, raggiungendo in tal modo l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona. Anche le procedure di notifica delle misure di recepimento alla Commissione devono essere modernizzate e accelerate. Nello stesso spirito, ciascuno Stato membro dovrebbe designare corrispondenti per il recepimento e l'applicazione che garantirebbero il collegamento tra, da un lato, i servizi della Commissione e, d'altro lato, le amministrazioni nazionali. Questa struttura dovrà inoltre consentire, attraverso un'accresciuta collaborazione, di stabilire un migliore feed-back per giudicare dell'utilità e dell'efficacia di una legislazione. Infine, e fatto salvo il suo ruolo di custode dei Trattati, la Commissione dovrebbe esaminare con gli Stati membri la possibilità di definire un approccio comune in materia di controllo e di applicazione pratica della legislazione comunitaria. Questo approccio richiederebbe la definizione di obiettivi, principi e criteri comuni, l'attuazione di una cooperazione amministrativa, scambi di informazioni, un'assistenza reciproca e una sorveglianza coordinata del settore interessato. Conclusione La semplificazione e il miglioramento della regolamentazione richiede un'azione coordinata delle Istituzioni e degli Stati membri. Sino ad oggi, sono stati compiuti scarsi progressi. La Commissione auspica la mobilitazione di tutti, per definire questa strategia comune al servizio della legislazione, e quindi degli stessi cittadini europei. In funzione delle reazioni al presente documento, la Commissione propone di aprire quanto prima possibile una discussione comune con il Parlamento europeo e il Consiglio, al fine di definire i principi e il contenuto di questa strategia che sfocerà in un Piano d'azione nel giugno 2002, o eventualmente in un accordo interistituzionale.