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Document 52001DC0064
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on progress in implementation of the specific measures for the smaller Aegean islands in 1996 and 1997
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di attuazione delle misure specifiche per le isole minori del Mar Egeo - 1996 e 1997
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di attuazione delle misure specifiche per le isole minori del Mar Egeo - 1996 e 1997
/* COM/2001/0064 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di attuazione delle misure specifiche per le isole minori del Mar Egeo - 1996 e 1997 /* COM/2001/0064 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sullo stato di attuazione delle misure specifiche per le isole minori del Mar Egeo - 1996 e 1997 INDICE 1. Introduzione 2. Misure previste dal Regolamento (CEE) n. 2019/93 3. Stato di attuazione delle misure 3.1. Regime specifico di approvvigionamento 1) Iogurt 2) Zucchero 3) Farina di frumento 4) Alimenti per animali 5) Ortofrutticoli 3.2. Misure di sostegno dei prodotti locali 1) Settore dell'allevamento 2) Prodotti lattiero-caseari 3) Ortofrutticoli e fiori 4) Patate 5) Settore vitivinicolo 6) Oliveti 7) Miele 4. Spese del FEAOG-Garanzia per l'applicazione delle misure 5. Misure derogatorie in campo strutturale 6. Sistema nazionale di controllo 7. Relazione di valutazione 8. Impatto economico 9. Conclusioni ALLEGATO 1 Normativa al 31.12.1995 1. Regolamento quadro 2. Modalità d'applicazione 1) Regime specifico di approvvigionamento 2) Misure di sostegno dei prodotti locali 3. Deroghe in campo strutturale ALLEGATO 2 Elenco degli atti amministrativi adottati per l'attuazione delle misure previste 1. Regime specifico d'approvvigionamento 2. Misure di sostegno dei prodotti locali 3. Misure derogatorie in campo strutturale ALLEGATO 3 Aiuto all'approvvigionamento - tabella riassuntiva ALLEGATO 4 Tabella riassuntiva - aiuto alla produzione locale PREFAZIONE Il presente documento include sia la relazione annuale sull'attuazione delle misure agricole specifiche applicate nelle isole minori del Mar Egeo nel 1996 e 1997 sia una relazione generale sull'impatto che tali misure hanno avuto sulla situazione economica delle isole. Queste due relazioni sono previste dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93. 1. Introduzione Il Consiglio europeo di Rodi del 2 e 3 dicembre 1988 ha riconosciuto i problemi socioeconomici specifici che contraddistinguono alcune regioni insulari della Comunità. In linea con le conclusioni di detto Consiglio e conformemente ai propri impegni, la Commissione ha intrapreso, di concerto con le autorità elleniche, uno studio globale dei problemi specifici delle isole del Mar Egeo: una sintesi dello stato d'avanzamento dell'esame figura nella relazione intermedia della Commissione [1]. Questa fase di esame ha permesso alla Commissione di presentare una relazione finale [2], corredata di opportune proposte, che definisce la strategia globale e gli strumenti operativi per risolvere i problemi delle isole del Mar Egeo. [1] DOC. SEC (92) 36 def. del 13 gennaio 1992. [2] COM (92) 569 def. del 23 dicembre 1992. Detta relazione ha definito gli orientamenti della risposta comunitaria e, nel settore agricolo, ha permesso alla Commissione di presentare una serie di proposte normative volte a definire le misure agricole da finanziare tramite il FEAOG, sezioni "Garanzia" e "Orientamento". Scopo delle misure proposte era di favorire lo sviluppo socioeconomico delle isole minori (meno di 100 000 abitanti), caratterizzate da una situazione geografica difficile e da un ritardo strutturale rispetto alle altre regioni della Comunità. Lo sviluppo socioeconomico di dette isole è ostacolato da problemi specifici connessi con l'insularità, la distanza, la superficie ridotta e l'ostilità del rilievo e del clima. Tenuto conto di tali problemi, la proposta della Commissione prevedeva una serie di misure, a carattere pluriennale e multisettoriale, volte a facilitare i rifornimenti, ad offrire un sostegno finanziario alla produzione al fine di migliorare il livello di autoapprovvigionamento delle strutture agricole delle isole e le condizioni di vita degli abitanti. Il Consiglio ha dato seguito alle proposte della Commissione adottando il regolamento (CEE) n. 2019/93 [3]. [3] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. La rapida adozione da parte della Commissione di tutti i regolamenti di applicazione ha permesso l'attuazione delle misure previste a partire dal 1993. Tuttavia, a causa delle procedure amministrative di esecuzione e del necessario adattamento degli operatori economici ai nuovi meccanismi istituiti, nel 1993 ha potuto essere attuato solo un numero ridotto di misure a sostegno dei prodotti locali. Nel 1994 tutte le misure hanno potuto essere applicate ad eccezione di quella relativa allo sviluppo e/o alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento della qualità degli ortofrutticoli e dei fiori, rimasta inapplicata anche nel 1995 a causa della carenza di personale dell'amministrazione nazionale. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2019/93, la Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale sull'attuazione delle misure previste. La prima relazione riguardante il periodo di attuazione 1993-1994 è stata presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 1996 (COM(96) 387 def.). La seconda relazione riguardante il periodo di attuazione 1995 è stata presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 1998 (COM(1998) 292 def.). La presente relazione riguarda il periodo di attuazione 1996-1997. Il ritardo nell'elaborazione delle relazioni è dovuto alle difficoltà incontrate dall'amministrazione nazionale per raccogliere e sintetizzare le necessarie informazioni in possesso dei servizi regionali presenti nelle isole. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, la Commissione è tenuta a presentare una relazione generale sulla situazione economica delle isole del Mar Egeo, in grado di mostrare l'impatto delle misure attuate. A tal fine è stata commissionata una relazione di valutazione, svolta da un consulente indipendente (Speed Ltd), i cui risultati sono descritti in appresso (punti 7 e 8). 2. Misure previste dal Regolamento (CEE) n. 2019/93 Il regolamento ha istituito: - un insieme di misure specifiche di mercato a carico del FEAOG "Garanzia" (soprattutto un regime specifico di approvvigionamenti e aiuti per talune produzioni locali), per il cui finanziamento sono state previste linee specifiche nel bilancio comunitario per importi globali di 25 e 24,3 Mio di EUR nel 1996 e 1997, rispettivamente (21 e 20,4 Mio di EUR sulla linea B1-1833 per i prodotti vegetali nel 1996 e 1997, rispettivamente e 4 e 3,9 Mio di EUR sulla linea B1-2513 per i prodotti animali nel 1996 e 1997, rispettivamente), - una serie di deroghe necessarie nel settore strutturale, per agevolare gli interventi del FEAOG "Orientamento"; per tali deroghe non è stato tuttavia previsto alcun fondo supplementare, poiché le relative spese erano coperte dalla dotazione del FEAOG "Orientamento" nell'ambito del QCS. 3. Stato di attuazione delle misure 3.1. Regime specifico di approvvigionamento L'obiettivo del regime di approvvigionamento è di compensare i costi aggiuntivi imputabili alla situazione geografica delle isole nella fornitura di una serie di prodotti destinati al consumo corrente e provenienti dal resto della Comunità, al fine di permetterne la disponibilità a condizioni eque. I quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del suddetto regime sono determinati sulla base di bilanci di previsione rivisti periodicamente in funzione del fabbisogno dei mercati. Un'attenzione particolare è rivolta agli effetti economici indotti dal regime, in particolare per quanto concerne la ripercussione effettiva dei vantaggi concessi fino all'utilizzatore finale. Per l'applicazione del regime di approvvigionamento, le isole sono state classificate in due gruppi (A e B) in funzione della loro distanza dal continente e gli aiuti sono determinati sulla base dei costi di trasporto calcolati a partire dai porti della Grecia continentale da cui vengono spediti gli approvvigionamenti abituali. Le isole e i "nomi" (dipartimenti) appartenenti al gruppo A (isole vicine al continente) sono: Taso, Samotracia, Sporadi, Citira, Anticitira, Amoliani, le isole del nomos dell'Evia, esclusa l'Evia, e le seguenti isole del nomos delle Cicladi: Chea, Chitnos, Giaro, Andro, Tino, Siro, Micono, Dilo e Rinia. Le isole e i "nomi" del gruppo B (isole distanti) sono: Dodecaneso, Chio, Lesbo, Samo e le isole del nomos delle Cicladi, escluse le isole appartenenti al gruppo A. Il contributo comunitario rappresenta il 90% del costo totale delle misure, mentre il restante 10% è a carico dello Stato membro. L'aiuto all'approvvigionamento è stato fissato a 15 e 30 EUR/t [4] rispettivamente per i gruppi A e B. Un aumento dell'aiuto in ragione del 50% è stato previsto per il 1993 al fine di incitare gli operatori ad una rapida applicazione della misura. [4] A decorrere dal 1° febbraio 1995, a seguito della soppressione del coefficiente correttore (allora pari a 1,207509) dei tassi di conversione agricoli, l'aiuto ammonta rispettivamente a 18,11 e 36,22 EUR/t. Per l'approvvigionamento di ortofrutticoli è stata prevista un'applicazione temporanea (dal 1993 al 1997) e decrescente. Per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 l'aiuto è fissato rispettivamente all'80%, 60%, 40% e 20% dell'importo applicabile nel 1993. L'applicazione della misura ha avuto inizio solo nel 1994, dati i tempi richiesti dall'approvazione dei necessari atti amministrativi e dall'adeguamento dell'amministrazione greca e degli operatori alla nuova procedura. L'evoluzione degli approvvigionamenti per prodotto è la seguente: 1) Iogurt Stato di attuazione: Tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2958/93 del 27 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 1802/95 del 25 luglio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 3004/94 del 9 dicembre 1994. (4) Regolamento (CE) n. 206/97 del 3 febbraio 1997. I fornitori di prodotti lattiero-caseari non hanno mostrato interesse per la misura nel 1996 e 1997. Tale risultato era atteso a seguito dello scarso livello di attuazione durante i due anni precedenti. L'industria sostiene che il costo assai elevato dell'etichettatura speciale su ciascun vasetto (requisito previsto da una disposizione nazionale per indicare che il prodotto è sovvenzionato dal FEAOG) e la modesta aliquota dell'aiuto rispetto al valore del prodotto non le consentono di garantire la ripercussione dell'aiuto sul consumatore finale. Le autorità elleniche ritengono che un aumento dell'aiuto unitario per compensare i costi supplementari dell'etichettatura, unitamente all'introduzione di una certa flessibilità al momento dell'approvazione dei certificati di aiuto potrebbe contribuire a migliorare la misura in questione. 2) Zucchero Stato di attuazione: Tabella 2 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2958/93 del 27 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 1160/96 del 28 giugno 1996. (4) Regolamento (CE) n. 1274/97 del 1° luglio 1997. Lo zuccherificio ellenico (GSI) è il principale fornitore di zucchero (92% nel 1995 rispetto all'8% degli zuccherifici minori). Lo scarso utilizzo del bilancio fissato produzione locale/fabbisogno nel 1996 è dovuto all'astensione del GSI dal regime di aiuto. Secondo l'opinione delle autorità greche la situazione è migliorata nel 1997 dopo che il GSI ha riorganizzato il proprio sistema di approvvigionamento ed ha intensificato la propria partecipazione al regime di aiuto (67,55%), malgrado gli scarsi approvvigionamenti destinati alle isole del gruppo A. Si ritiene, sempre secondo la stessa ottica, che esistano le potenzialità per un aumento degli approvvigionamenti alle isole del gruppo A, data la presenza su tali isole di piccoli produttori di prodotti a base di zucchero particolarmente noti. 3) Farina di frumento Stato di attuazione: Tabella 3 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2958/93 del 27 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 2949/95 del 20 dicembre 1995. (4) Regolamento (CE) n. 24161/96 del 18 dicembre 1996. L'attuazione della misura registra un andamento soddisfacente anche se le isole del gruppo A presentano un tasso di utilizzazione (58%) del bilancio del 1997 inferiore a quello del 1996. Secondo le autorità greche il successo dell'attuazione della misura è da attribuire alla sana concorrenza tra i grandi fornitori continentali che partecipano al presente regime di aiuto nonché all'efficiente fattore che caratterizza il trasporto delle merci ad elevato peso specifico quali la farina e lo zucchero. 4) Alimenti per animali Come risulta dalla tabella riportata qui di seguito, l'attuazione di questa misura presenta un andamento del tutto positivo, soprattutto per le isole del gruppo B; per taluni prodotti registra un tasso di attuazione del 99% rispetto al bilancio previsionale di approvvigionamento. L'orzo prodotto nell'isola di Limno rientra nel regime di approvvigionamento che beneficia dell'aiuto previsto per le isole del gruppo A, indipendentemente dall'isola di destinazione. Gli importi risultano modesti a causa della riduzione degli approvvigionamenti di Lesbo da Limno poiché, secondo le autorità greche, gli approvvigionamenti di orzo dai porti continentali settentrionali di Alexandroupoli e Kavála a Lesbo sono più competitivi, in quanto beneficiano dell'aliquota dell'aiuto del gruppo B. Tabella 4 (migliaia di EUR) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2958/93 del 27 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) dei tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 2949/95 del 20 dicembre 1995. (4) Regolamento (CE) n. 258/96 del 12 febbraio 1996. (5) Regolamento (CE) n. 2416/96 del 18 dicembre 1996. (6) Regolamento (CE) n. 87/97 del 20 gennaio 1997. 5) Ortofrutticoli Stato di attuazione: >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2958/93 del 27 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) dei tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 2995/95 del 19 dicembre 1995. (4) Regolamento (CE) n. 2432/96 del 18 dicembre 1996. Per quanto concerne gli ortofrutticoli era previsto un aiuto decrescente e limitato nel tempo (fino al 1997) destinato a facilitare l'approvvigionamento delle isole per un determinato periodo; nel frattempo una serie di incentivi specifici previsti dal programma avrebbero consentito un adeguamento della produzione locale. Come dimostra la tabella 5, il livello di attuazione della misura rimane basso. Ciò è riconducibile al fatto che l'approvvigionamento delle isole in ortofrutticoli è affidato a piccoli operatori che trattano quantitativi modesti e che non dispongono di strutture atte ad espletare le procedure amministrative necessarie per beneficiare dell'aiuto. 3.2. Misure di sostegno dei prodotti locali 1) Settore dell'allevamento Per il sostegno del suddetto settore sono concessi i seguenti aiuti: - un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in un complemento di 40 EUR/capo al premio speciale di cui all'articolo 4b del regolamento n. 805/68/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, - un complemento al premio per il mantenimento delle vacche nutrici di cui all'articolo 4d del regolamento 805/68/CEE, versato ai produttori di carni bovine; l'importo di detto complemento è pari a 40 EUR per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda, entro il limite di 40 vacche per azienda. Stato di attuazione: Tabella 6 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamenti (CEE) n. 2019/93 del 19 luglio 1993 e (CEE) n. 2889/93 del 21 ottobre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 2417/95 del 13 ottobre 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. L'attuazione della misura procede in modo soddisfacente. Il 21-23% dei bovini beneficia inoltre ogni anno del secondo versamento dell'aiuto previsto per l'ingrasso di bovini maschi. 2) Prodotti lattiero-caseari È concesso un aiuto di 2,28 EUR/t/giorno per l'ammasso privato di taluni formaggi di fabbricazione locale (feta, graviera e ladotyri). Il quantitativo massimo è fissato a 5 000 t/anno e la durata minima di ammasso è di 60 giorni. L'importo dell'aiuto non deve superare quello corrispondente a un ammasso convenzionale di 150 giorni. Stato di attuazione: Tabella 7 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CE) n. 3393/93 del 10 dicembre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 1802/95 del 25 luglio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. L'attuazione della misura è stata modesta a causa del rapido smaltimento della produzione. 3) Ortofrutticoli e fiori Un aiuto all'ettaro è concesso ai produttori e alle organizzazioni riconosciute che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti, finalizzato all'incremento e/o al miglioramento qualitativo di ortofrutticoli e fiori. Le iniziative incentivate devono tendere in particolar modo a promuovere la produzione e la qualità dei prodotti, segnatamente tramite una riconversione varietale e miglioramenti colturali. Esse devono rientrare in programmi della durata minima di tre anni, che interessino una superficie di almeno 0,3 ha. Dal programma sono esclusi i pomodori. L'importo dell'aiuto, versato annualmente per non oltre tre anni, ammonta al massimo a 500 EUR/ha, purché il finanziamento pubblico dello Stato membro sia almeno pari a 300 EUR /ha e l'apporto dei produttori, singoli o associati, raggiunga almeno 200 EUR /ha. Qualora la partecipazione dello Stato membro e/o l'apporto dei produttori siano inferiori agli importi sopra indicati, l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente. L'aiuto è maggiorato di 100 EUR/ha qualora il programma di iniziative sia presentato e realizzato da un'associazione o da un'organizzazione di produttori, preveda per la sua attuazione una struttura di assistenza tecnica e riguardi una superficie minima di 2 ha. A decorrere dal 1995, gli importi citati sopra sono stati portati rispettivamente a 603,75, 362,25, 241,50 e 120,75 EUR /ha, a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli. La misura, la cui attuazione era prevista per la fine del 1995, non è stata in realtà ancora applicata per i seguenti motivi: mancanza di personale dell'amministrazione locale che potesse realizzarne la divulgazione e mobilitare gli agricoltori; mancata costituzione di associazioni di produttori e conseguente mancanza di elaborazione di programmi di iniziative; mancanza di interesse delle società specializzate in assistenza tecnica; ridotte dimensioni delle aziende, spesso inferiori alla superficie minima necessaria ai fini dell'applicazione della misura. 4) Patate Un aiuto forfettario di 494 EUR/ha è concesso ogni anno per la coltivazione delle patate da semina e da consumo in parcelle di almeno 0,2 ha, limitatamente ad una superficie massima di coltivazione e raccolta pari 3 200 ha/anno. Stato di attuazione: Tabella 8 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamenti (CEE) n. 2019/93 del 19 luglio 1993 e (CE) n. 3404/93 del 10 dicembre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. L'attuazione della misura presenta un andamento abbastanza soddisfacente e nel 1996 e 1997 ha raggiunto rispettivamente il 48,25% e 50,5% del massimo previsto. Non è stato possibile conseguire l'obiettivo di 3.200 ha, probabilmente a causa del limite minimo di 0,2 ha, fissato per beneficiare della misura. 5) Settore vitivinicolo - Vigneti È concesso un aiuto forfettario di 394,83 EUR/ha per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione locale di vini V.Q.P.R.D. Stato di attuazione: Tabella 9 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 3112/93 del 10 novembre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 2537/95 del 30 ottobre 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. L'attuazione della misura presenta un andamento positivo. A partire dalla campagna 1997/98, l'aiuto è stato concesso esclusivamente alle associazioni o alle organizzazioni di produttori che attuavano un intervento finalizzato al miglioramento qualitativo dei vini prodotti secondo un programma approvato dalle autorità nazionali, comprendente in particolare azioni destinate a migliorare le condizioni di vinificazione, di ammasso e di distribuzione. - Ammasso privato di vini liquorosi È concesso un aiuto per l'invecchiamento della produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti tradizionalmente, il cui processo di invecchiamento non sia inferiore a due anni. Tale aiuto è versato nel corso del secondo anno di invecchiamento nel limite di un quantitativo annuo massimo di 40 000 hl. Stato di attuazione: Tabella 10 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CE) n. 3112/93 del 10 novembre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 2537/95 del 30 ottobre 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. L'attuazione della misura progredisce molto lentamente a causa del rapido smaltimento della produzione locale sul mercato. Nel 1996 non è stato versato alcun aiuto a causa dell'interruzione dell'ammasso. Un quantitativo di 67,5hl è stato conferito all'ammasso nel marzo 1997. L'aiuto viene pagato al termine del periodo di ammasso della durata di due anni. I costi riportati nella tabella rappresentano il costo corrispondente al periodo dell'anno civile durante il quale un determinato quantitativo di vino è stato conferito all'ammasso. 6) Oliveti È concesso un aiuto forfettario di 120 EUR/ha/anno per la cura degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti sia tale da garantire buone condizioni di produzione. Fissata inizialmente a 50 alberi/ha, la densità minima per l'erogazione dell'aiuto è stata portata a 80 alberi/ha a partire dal 1995. Stato di attuazione: Tabella 11 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del 19 luglio 1993. (2) Regolamento (CE) n. 150/95 del 23 gennaio 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. (3) Regolamento (CE) n. 2813/94 del 18 novembre 1994. Densità: 80 alberi/ha. L'attuazione della misura risulta assai soddisfacente. 7) Miele È concesso un aiuto per alveare in produzione alle associazioni di produttori di miele riconosciute che mettano in atto programmi di iniziative annuali intesi a migliorare le condizioni di commercializzazione e a promuovere il miele di qualità. L'aiuto riguarda la produzione di miele di una qualità specifica, contenente un'elevata percentuale di miele di timo. L'importo dell'aiuto è di 10 EUR all'anno per alveare sino ad un massimo di 50 000 alveari/anno. Per un periodo transitorio di due anni (1993, 1994), in attesa che vengano costituite e riconosciute le associazioni di produttori, un aiuto di 7 EUR per alveare è stato versato ad ogni apicoltore avente almeno dieci alveari in produzione, sino ad un massimo di 100 000 alveari. Stato di attuazione: Tabella 12 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Regolamento (CE) n. 3063/93 del 5 novembre 1993. (2) Regolamento (CE) n. 2362/95 del 9 ottobre 1995: dal 1° febbraio 1995 è stato abolito il coefficiente correttore (1,207509) per i tassi di conversione agricoli e di conseguenza sono stati adeguati gli importi fissati in ecu. Si osserva che in entrambi gli anni i quantitativi approvati hanno superato i bilanci stabiliti, rendendo necessaria l'applicazione di un coefficiente di riduzione (pari a 0,311048 per il 1996 e a 0,337757 per il 1997). Nel 1996 sei associazioni comprendenti 912 membri hanno beneficiato dell'aiuto a seguito all'approvazione dei rispettivi programmi da parte delle autorità nazionali. Nel 1997 nove associazioni hanno presentato programmi con relativa richiesta di aiuto. 4. Spese del FEAOG-Garanzia per l'applicazione delle misure I costi indicati nel capitolo 3 e che figurano nelle tabelle riepilogative degli allegati 3 e 4 sono stati calcolati per anno civile a partire dai dati quantitativi forniti dalle autorità greche. Tenuto conto, da un lato, dei termini per il controllo delle spese da parte dell'amministrazione nazionale e la dichiarazione delle medesime alla Commissione e, dall'altro, dello scarto tra l'anno civile previsto per la realizzazione delle misure e l'esercizio finanziario per l'effettuazione dei pagamenti da parte del FEAOG Garanzia (dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo), le spese dichiarate e imputate al FEAOG-Garanzia relativamente a ciascun esercizio finanziario per il periodo 1996-1997 sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Va segnalato che, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, la partecipazione del FEAOG rispetto al costo totale di cui all'allegato 3 è pari al 90%. 5. Misure derogatorie in campo strutturale 1) In deroga agli articoli 5, 6, 7, 10 e 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 [5] relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, gli aiuti agli investimenti a favore delle isole minori del Mar Egeo sono concessi alle condizioni seguenti: [5] GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 950/97 (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1). - il regime di aiuti agli investimenti può essere applicato agli imprenditori agricoli che non esercitano l'attività agricola a titolo principale ma traggono almeno il 25% del reddito globale da tale attività nella loro azienda, purché il volume di lavoro di quest'ultima richieda non più dell'equivalente di una unità di lavoro umano (ULU) e sempreché gli investimenti previsti non superino 25 000 EUR; ad eccezione dei prodotti tipici locali, tutta la produzione alimentare deve essere limitata al consumo locale, - possibilità di tenere una contabilità semplificata, - per la suinicoltura praticata in aziende familiari non occorre rispettare i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 2328/91; tuttavia, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 10% del quantitativo di alimenti consumati dai suini deve essere prodotto dall'azienda, - per la produzione di uova e di pollame, sono autorizzati investimenti a favore delle aziende agricole a conduzione familiare, - il valore massimo dell'aiuto agli investimenti è portato al 55%, indipendentemente dal tipo di investimenti, - l'indennità compensativa può essere portata a 180,5 EUR/UBA nel limite di un massimale di 3.540 EUR/azienda per il 1993 e può essere concessa per tutte le colture vegetali, purché praticate compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente, - ai fini del calcolo dell'indennità compensativa per tutte le zone svantaggiate possono essere prese in considerazione le vacche il cui latte è destinato al mercato interno della regione in questione. 2) In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 4253/88, è possibile aumentare il tasso di partecipazione comunitaria oltre il limite del 50% per gli investimenti in taluni settori della trasformazione/ commercializzazione dei prodotti agricoli destinati a migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Stato di attuazione: Tabella 14 >SPAZIO PER TABELLA> 6. Sistema nazionale di controllo Per garantire un controllo efficace degli aiuti concessi a favore dell'approvvigionamento è stata pubblicata una decisione interministeriale (n. 443.790 del 22.12.1993) che stabilisce quali documenti giustificativi devono accompagnare i prodotti e indica i servizi responsabili dei controlli, il modo di pagamento e le modalità per verificare che gli aiuti concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale. Questa procedura viene applicata in ogni caso per i documenti giustificativi. I servizi regionali del ministero dell'Agricoltura effettuano inoltre controlli per sondaggio. Per le misure di sostegno dei prodotti locali sono stati pubblicati degli atti amministrativi specifici per ogni attività che riguardano l'attuazione delle misure e la procedura di attribuzione degli aiuti. Vengono effettuati controlli amministrativi generali e controlli per sondaggio in loco. I controlli effettuati e i relativi risultati figurano nella tabella 15 riportata qui di seguito: Tabella 15 >SPAZIO PER TABELLA> Quanto alle misure strutturali, viene seguita la stessa procedura di controllo prevista per la normale applicazione delle misure, e più precisamente: - per i piani di miglioramento si attuano controlli per tutti gli investimenti, - per i giovani agricoltori viene esaminata ogni singola pratica per verificare se il beneficiario soddisfa tutte le condizioni necessarie, - per l'indennità compensativa si applicano sia il sistema dei controlli amministrativi generali che i controlli per sondaggio in loco. 7. Relazione di valutazione La relazione di valutazione del consulente indipendente giunge alle seguenti conclusioni. "Regime specifico di approvvigionamento" (SSA). L'aiuto relativo alle farine di frumento e agli alimenti per animali ha mostrato un elevato livello di attuazione ed ha avuto un impatto significativo sui prezzi, contribuendo a mantenere i prezzi competitivi anche per gli approvvigionamenti che non beneficiano del regime di aiuto. L'applicazione della misura di aiuto nei settori dello zucchero, degli ortofrutticoli e dello iogurt è stata rispettivamente irregolare, scarsa e nulla. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e lo iogurt il motivo principale per il quale l'utilizzo del regime di aiuto è stato modesto o nullo è riconducibile al fatto che tali prodotti sono considerati prodotti di consumo ad elevato valore aggiunto; di conseguenza l'aiuto risulta estremamente modesto. Un ulteriore motivo per il quale gli ortofrutticoli hanno beneficiato scarsamente del regime di aiuto è rappresentato dalla struttura del commercio al dettaglio e all'ingrosso. Analogamente, lo zucchero rappresenta una parte troppo piccola dei prodotti ad alto valore aggiunto, come il settore dei dolci turchi di Siro o delle caramelle di zucchero bollito di Chio, per esercitare un impatto sul prezzo finale del prodotto. Per quanto riguarda questa misura, va osservato a titolo generale, che le differenze nei costi di trasporto non sembrano essere commisurate alle distanze effettive e in nessun caso corrispondono alla differenza tra le sovvenzioni previste per il gruppo A e il gruppo B di isole. Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune piccole isole che non beneficiavano mai dei contributi quando i prodotti venivano trasportati dai principali porti insulari. Per questa misura vengono proposte, tra l'altro, le seguenti raccomandazioni. Sostituire la suddivisione delle isole in due gruppi (A e B) con un sistema basato sui costi effettivi di trasporto a seconda dell'isola di destinazione. Riesaminare i prodotti sovvenzionati, individuando i prodotti indispensabili per il consumo umano e animale, in funzione dei "modelli" di produzione e/o consumo più diffusi nelle isole. Al fine di promuovere la distribuzione di ortofrutticoli nelle isole, è consigliabile prevedere incentivi specifici per associazioni di produttori continentali che intendono distribuire i propri prodotti nelle isole. "Sostegno dei prodotti locali" (SLA) Per le misure relative alle attività agricole tradizionali (allevamento, olivicoltura, vigneti per la produzione di vini VQPRD, apicoltura) è stato registrato un elevato livello di attuazione. È invece risultata modesta l'attuazione delle misure relative all'ammasso dei prodotti (ammasso privato di formaggi e invecchiamento di vini) e agli ortofrutticoli, a causa delle condizioni di mercato (in particolare, la rapida circolazione dei prodotti o la copertura marginale dei costi di ammasso mediante l'aiuto), nel primo caso, e della superficie minima richiesta per beneficiare dell'aiuto nonché dell'assenza di associazioni di produttori, nel secondo caso. L'aiuto fornito mediante le azioni di sostegno della produzione locale, sebbene non eccessivamente elevato, copre tuttavia una percentuale significativa dei costi dei prodotti. Raccomandazioni proposte per queste misure Continuare a sovvenzionare il settore vitivinicolo nonché l'olivicoltura, la zootecnia e l'apicoltura. Riesaminare o limitare la misura relativa all'ammasso privato di formaggi e vini. Introdurre criteri più flessibili per il sovvenzionamento dei produttori ortofrutticoli e riesaminare le modalità di costituzione delle associazioni di produttori. "Deroghe in campo strutturale" L'attuazione delle misure sembra aver avuto un effetto molto più dinamico del previsto a livello di aziende agricole, mediante l'attuazione in massa dei piani di miglioramento. Raccomandazioni proposte per queste misure Il successo dell'attuazione della deroga applicabile al Fondo strutturale (piani di miglioramento, indennità compensative, giovani agricoltori) indica chiaramente la necessità di non interrompere l'applicazione della misura in oggetto. Pubblica amministrazione e controllo Per quanto riguarda la pubblica amministrazione e la sorveglianza del regolamento (CEE) n. 2019/93, la principale carenza individuata è la mancanza di un efficace sistema di esecuzione dei controlli. In particolare, si raccomanda di istituire un segretariato responsabile della sorveglianza che si occupi di verificare l'attuazione del regolamento mediante procedure specifiche, l'utilizzo di dati e "file" informatizzati. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti dal regolamento necessitano di un miglioramento soprattutto per quanto riguarda la certificazione dei pagamenti nel regime di approvvigionamento nonché la valutazione e la selezione dei beneficiari (registro dei beneficiari, semplificazione delle procedure di certificazione, come evitare le riduzioni ex post delle sovvenzioni). 8. Impatto economico È chiaro che per quanto riguarda le due misure attuate, SSA e SLA, data la relativa specificità e il modesto importo dell'aiuto, gli indicatori dell'impatto economico sulle isole del Mar Egeo sono rappresentati dai prezzi nel primo caso e dai costi di produzione nel secondo caso. Mentre nel caso delle misure derogatorie, la cui applicazione ha superato le previsioni iniziali, l'indicatore è rappresentato dall'elevata percentuale di aziende agricole delle isole che hanno beneficiato di tali misure e dalla loro rilevanza. La ricerca è stata effettuata in quattro città insulari, ovvero nei capoluoghi dei "nomi" di Siro, Rodi, Chio e Mitilene. Il regime specifico di approvvigionamento sembra influenzare i mercati locali sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le relative strutture. Secondo l'indagine sul campo svolta da SPEED LTD, l'attuazione della misura SSA influisce sul livello dei prezzi provocando una diminuzione dei prezzi anche dei prodotti non sovvenzionati, come mostrato in appresso. Alimenti per animali Le due tabelle indicano la tendenza degli operatori commerciali privati a modificare i loro prezzi (con o senza sovvenzioni) per rimanere in linea con i prezzi corrispondenti dell'Unione delle cooperative, dalla quale vengono distribuiti i maggiori quantitativi di alimenti per animali. Tabella 16 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 17 >SPAZIO PER TABELLA> A = Andros, K = Kea, M = Milos Farine: La misura in cui la riduzione si ripercuote sul consumatore finale può essere calcolata soltanto in modo indiretto. Da un controllo per sondaggio dei prezzi dei prodotti da forno finali è emersa un'interessante constatazione, ovvero che in tutte e quattro le città considerate i prezzi erano uguali o inferiori a quelli di Atene. La seguente tabella è un esempio dell'evoluzione dei prezzi al consumo delle farine nella zona di Atene, Chio e Lesbo. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Come si può osservare dalla tabella, i prezzi medi al consumo a Chio e Lesbo sembrano superare sistematicamente (del 5% in media), sebbene in misura diversa, i prezzi registrati nella zona di Atene-Pireo. L'esistenza di tali prezzi più elevati a Chio e a Lesbo giustifica la quota aggiuntiva sui prezzi al consumo dovuta ai costi di trasporto. L'andamento dei prezzi al dettaglio delle farine, in termini di tassi annui di cambio, è simile e abbastanza omogeneo nelle zone considerate (Atene-Pireo, Chio e Lesbo) con una tendenza al ribasso conseguente al tasso di inflazione in diminuzione registrato in Grecia nel corso degli ultimi anni. Dalle discussioni tra Speed Ltd e operatori commerciali locali del settore delle farine è emerso che uno degli effetti positivi dell'applicazione della misura SSA è che nei periodi in cui non sono previste sovvenzioni, l'industria non può tornare al prezzo originario praticato prima dell'introduzione della sovvenzione. L'industria, a causa dell'intensa concorrenza, è obbligata a mantenere i propri prezzi al livello dei prodotti sovvenzionati. La presenza della concorrenza è confermata dai differenziali di prezzo mostrati dalla precedente tabella. La concorrenza nella zona di Atene-Pireo è più intensa per via delle politiche dei prezzi applicate dalle grandi catene di supermercati. Zucchero: Nel caso dello zucchero, emerge una contraddizione tra le condizioni prevalenti del mercato e i dati riportati nella seguente tabella sull'andamento dei prezzi al consumo a livello regionale; da tale constatazione si evince che non sono i costi di trasporto a influenzare direttamente i prezzi al dettaglio. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Dalla tabella emerge che il prezzo al dettaglio dello zucchero non differisce significativamente tra le due città insulari (Chio e Lesbo) e la zona di Atene-Pireo. Da ciò è possibile concludere che il sovvenzionamento dei prezzi mediante il regolamento svolge un ruolo positivo in termini di riduzione dei costi di trasporto nelle isole del Mar Egeo. Tale considerazione non è tuttavia valida se viene tenuto conto delle seguenti condizioni di mercato: - in Grecia è presente un solo produttore e distributore di zucchero: lo Zuccherificio ellenico (HSI), situato nella Grecia settentrionale, - Speed Ltd ha rilevato che poiché l'HSI attuava una propria politica di sconto, era difficile dimostrare che il beneficio del sostegno si ripercuoteva sul consumatore, - nel 1996 è stato assorbito soltanto il 4,81% delle dotazioni assegnate e il prezzo non è stato influenzato. Iogurt: La dotazione non è stata affatto utilizzata. Per quanto riguarda il sostegno ai prodotti locali, è stato registrato un ampio livello di attuazione delle misure nel settore dell'allevamento, dell'olivicoltura, dei vigneti per la produzione di vini VQPRD e dell'apicoltura, mentre per l'ammasso dei prodotti (formaggi e invecchiamento di vini) e la coltivazione di ortofrutticoli, il tasso di attuazione è risultato modesto. Le sovvenzioni versate nel periodo 1993-1996 sono apparentemente servite a coprire gran parte della produzione locale e hanno fornito un contributo decisivo a sostegno dell'attività agricola nella maggior parte delle regioni insulari. La misura è stata valutata mettendo in relazione le sovvenzioni con i costi effettivi di produzione. Naturalmente non è facile calcolare un costo di produzione medio o rappresentativo nelle isole. Le condizioni di coltivazione differiscono considerevolmente, soprattutto nelle isole. La ricerca a livello locale svolta nelle isole di Rodi e Coo ha mostrato che le sovvenzioni coprono il 5,5% dei costi di produzione di olio d'oliva, il 14,9% dei costi di produzione delle uve da vino, il 4,1% dei costi dell'allevamento di bovini e il 12,6% dei costi di produzione di miele di timo. Tabella 20 >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Indagine in loco. Le sovvenzioni per il mantenimento dell'olivicoltura hanno riscosso successo a Chio e Lesbo (regioni importanti per la produzione di olive); in due zone olivicole di Lesbo il contributo delle sovvenzioni ai costi di produzione è rispettivamente pari al 12,5% e al 19,8%. La percentuale elevata dimostra l'importanza dell'aiuto all'isola più specializzata nell'olivicoltura. Nelle Cicladi (regione nella quale viene prodotto un quantitativo estremamente limitato di olive) la sovvenzione non è stata ritenuta adeguata per il mantenimento dell'olivicoltura. Nel dipartimento del Dodecaneso la sovvenzione è stata ritenuta leggermente più efficace, rispetto alle Cicladi, per il miglioramento del reddito dei coltivatori e della conservazione degli oliveti. Le sovvenzioni per il mantenimento dei vigneti per la produzione di vini VQPRD hanno avuto un riscontro positivo nei dipartimenti di Lesbo e delle Cicladi. Il contributo della sovvenzione per il mantenimento dei vigneti e il sostegno dei redditi dei viticoltori si è rivelato decisivo nel dipartimento di Lesbo (VQPRD di Limno). Le misure di sostegno al settore dell'allevamento hanno apparentemente contribuito in maniera significativa al mantenimento del patrimonio zootecnico delle isole. Nel dipartimento di Lesbo, il contributo è stato giudicato "decisivo" mentre, per quanto riguarda Chio, le Cicladi e il Dodecaneso, esso è stato "abbastanza importante". Le sovvenzioni alle associazioni di apicoltori sembrano contribuire in modo ragionevole al miglioramento delle condizioni degli scambi e alla promozione del miele. L'apicoltura e la produzione di miele sono risultati in crescita nei dipartimenti di Chio, Lesbo e Cicladi. A Lesbo l'impulso è stato decisivo una volta effettuato il pagamento della sovvenzione. Sebbene le indagini abbiano interessato unità di produzione isolate, la loro selezione sulla base del carattere sistematico delle rispettive attività porta a concludere che l'aiuto fornito tramite le misure del regolamento (CEE) 2019/93 a sostegno della produzione locale, sebbene non elevatissimo, copre una parte considerevole dei costi di produzione, il che per un gran numero di aziende agricole può significare dissesto finanziario o sopravvivenza. La misura derogatoria in campo strutturale così come attuata nelle isole del Mar Egeo nel periodo 1994-1997, ha consentito di gettare le fondamenta non solo per il mantenimento della popolazione agricola e la conservazione dell'attività agricola nelle isole, ma anche per lo sviluppo di un'efficace iniziativa finalizzata a invertire la tendenza della popolazione all'abbandono delle regioni rurali. Questo particolare impatto economico qualitativo sulle isole del Mar Egeo è confermato dall'ampio numero di piani di investimento approvati e dall'altissimo numero di imprese che hanno beneficiato dell'aiuto rispetto all'insieme delle tredici regioni della Grecia. Tabella 21 >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Ricerca sui Piani di miglioramento (1997). >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Le precedenti tabelle mostrano che nel periodo 1994-1997, nei cinque dipartimenti dell'Egeo settentrionale e dell'Egeo meridionale, il numero di investimenti in programmi di miglioramento rappresenta il 16,4% del numero complessivo di programmi approvati per l'intero del paese. Le isole del Mar Egeo, con la crescita degli incentivi (aumento del sostegno agli investimenti fino al 55% e al 68% per i giovani agricoltori) e l'applicazione flessibile dei criteri di accettazione (sono ammessi a beneficiare dell'aiuto gli agricoltori che traggono almeno il 25% del proprio reddito dall'attività agricola), come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2019/93, sono la regione della Grecia con la più alta percentuale di aziende agricole che attuano piani di miglioramento. Più specificamente, nell'insieme della regione il 44,64% dei programmi di miglioramento interessa i giovani agricoltori (con meno di 40 anni). Analogamente, il 49,25% dei programmi viene realizzato da agricoltori con meno di 10 anni di attività agricola. Per quanto riguarda l'entità della dotazione dei programmi di miglioramento, nel 49,6% dei casi si tratta di programmi con un bilancio contenuto (23 000 EUR), come è prevedibile tenuto conto delle dimensioni delle aziende presenti nelle isole. Tuttavia, vi è anche una discreta percentuale di programmi (20,2%) per i quali è prevista una dotazione più consistente (oltre 57 000 EUR). La maggior parte dei programmi attuati nelle isole riguarda investimenti per coltivazioni (42%), edifici e attrezzature agricole (13,2%) e attività agrituristica (11%). Rispetto al paese nel suo insieme, le isole del Mar Egeo mostrano un interesse relativamente modesto per la realizzazione di programmi che prevedono l'impiego di trattori e attrezzature zootecniche. 9. Conclusioni Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è stato adottato dal Consiglio il 18.07.93 e fin dal 1993 ha potuto essere attuato un certo numero di misure di sostegno dei prodotti locali (misure a favore dell'allevamento, per il mantenimento della viticoltura e dell'olivicoltura e per la produzione di miele). Le misure per l'approvvigionamento hanno potuto essere applicate soltanto a partire dal 1994, nonostante un aumento del 50% dell'aiuto destinato a favorirne una rapida attuazione. Le misure per l'approvvigionamento hanno raggiunto nel 1996 e 1997 un tasso medio di attuazione rispettivamente del 64% e 84,3% rispetto ai bilanci previsionali e del 74,8% e 90,3% rispetto al costo previsto per gli stessi periodi. Tuttavia il tasso di realizzazione varia considerevolmente in funzione dei prodotti. Il tasso più elevato è stato raggiunto per gli alimenti per animali e le farine. Le percentuali più basse sono state registrate per gli ortofrutticoli e le patate, mentre per lo iogurt è stato registrato un tasso di attuazione pari a zero durante i due anni in questione. Nel complesso l'attuazione delle misure per il sostegno dei prodotti locali può considerarsi soddisfacente, tranne nel caso della misura per la produzione di ortofrutticoli e fiori, nonostante sia stata prevista la degressività dell'aiuto all'approvvigionamento di tali prodotti onde favorire la rapida progressione della produzione locale di questi prodotti e migliorare l'approvvigionamento del mercato locale. I migliori risultati sono stati conseguiti per le misure a favore del mantenimento degli oliveti (per il quale è stato applicato, a decorrere dal 1995, un aumento della densità minima prevista per la concessione dell'aiuto, passata da 50 ad 80 alberi/ha) e dei vigneti per la produzione di vini V.Q.P.R.D., nonché per la produzione di miele. Le misure a favore dell'ingrasso dei bovini maschi e del mantenimento delle vacche nutrici e quelle per la produzione di patate da semina e da consumo presentano un andamento abbastanza positivo, mentre le misure per l'ammasso privato di taluni formaggi e di vini liquorosi hanno registrato un basso tasso di attuazione a causa del rapido smaltimento della produzione locale negli anni in questione. Per quanto riguarda le deroghe in materia strutturale, le disposizioni riguardanti le deroghe al regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie sono state adottate nel 1993, consentendo a 15 000 agricoltori di beneficiare della deroga concernente l'indennità compensativa. Tuttavia, per la misura relativa alla deroga per la trasformazione/distribuzione dei prodotti agricoli, durante il periodo in questione non è stato ancora completato alcun progetto da presentare, tranne l'approvazione di quattro investimenti previsti per la realizzazione di unità di stoccaggio e refrigerazione. Nel 1996 e 1997 sono stati effettuati numerosi controlli da parte delle autorità nazionali al fine di verificare la corretta applicazione delle misure. È inoltre importante che il coordinamento nella gestione e nel controllo del programma venga rafforzato e che i controlli della ripercussione dell'aiuto sul consumatore vengano intensificati. Sebbene l'andamento generale del programma appaia soddisfacente, le precedenti osservazioni, unitamente a quelle del valutatore indipendente, suggeriscono di apportare alcuni adeguamenti al regolamento (CEE) n. 2019/93. Le autorità elleniche hanno chiesto l'adeguamento di talune misure. La Commissione dopo aver preso atto di alcune di queste richieste e tenuto conto della propria valutazione sull'attuazione del regolamento, esaminerà la possibilità di apportare alcuni adeguamenti che dipenderanno dalle seguenti condizioni: per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento: - revisione delle due aliquote di aiuto per i gruppi A e B, - revisione della classificazione delle isole in tali gruppi, - possibilità di introdurre un terzo gruppo o una terza aliquota di aiuto per i costi di trasporto dai principali porti insulari ai porti delle isole minori, - revisione dell'elenco dei prodotti per decidere, in particolare, se eliminare o mantenere taluni prodotti come lo iogurt, lo zucchero e gli ortofrutticoli o aggiungere la paglia nell'approvvigionamento del foraggio; per quanto riguarda l'aiuto ai prodotti locali: - revisione dell'elenco dei prodotti per decidere, in particolare, se eliminare o mantenere taluni prodotti come i prodotti lattiero-caseari (ammasso di formaggi), gli ortofrutticoli, i fiori e, nel settore enologico, l'ammasso di vini/vini liquorosi, - revisione dell'elenco delle isole per valutare la possibilità di inserire nel sistema di aiuto all'approvvigionamento e nel sistema di aiuto al mantenimento degli oliveti l'isola di Gavdos (35 miglia a sud-ovest di Creta) dove oltre ai 60 abitanti, sono presenti 2000 pecore e oliveti mentre mancano l'acqua potabile e l'elettricità. Nel nuovo periodo 2000-2006, la misura derogatoria in campo strutturale viene abrogata non essendo più previste condizioni specifiche per le isole del Mar Egeo ai sensi del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (1257/1999). La realizzazione di questa misura nelle isole del Mar Egeo, tuttavia, ha registrato un ampio successo. In conformità del 53° considerando del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, le autorità greche possono presentare richieste ampiamente giustificate alla Commissione al fine di garantire un'ulteriore flessibilità o ulteriori deroghe a favore delle aziende agricole, investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e misure di diversificazione per la promozione della plurifunzionalità delle zone rurali nelle isole in questione. Comunque, un aumento dell'aliquota dell'aiuto è giustificato dai più alti costi di investimento nelle isole in relazione al resto del paese e da altri svantaggi naturali specifici di tali isole. ALLEGATO 1 Normativa al 31.12.1995 1. Regolamento quadro Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1). (1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. 2. Modalità d'applicazione 1) Regime specifico di approvvigionamento: - Regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante modalità comuni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli(1), (1) GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. - Regolamento (CEE) n. 3163/93 della Commissione, del 17 novembre 1993(1), modificato dal regolamento (CE) n. 3004/94 della Commissione, del 9 dicembre 1994(2), recante il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, (1) GU L 283 del 18.11.1993, pag. 18. (2) GU L 317 del 10.12.1994, pag. 4. - Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli(1), (1) GU L 174 del 26.7.1996, pag. 27. - Regolamento (CE) n. 1445/94 della Commissione, del 23 giugno 1994(1), e n. 1731/95, del 14 luglio 1995(2), recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 1994/1995 e 1995/1996 in zucchero delle isole minori del mar Egeo, (1) GU L 157 del 24.6.1994, pag. 7. (2) GU L 165 del 15.7.1995, pag. 4. - Regolamento (CEE) n. 3254/93 della Commissione, del 26 novembre 1993(1), modificato dai regolamenti (CE) n. 2747/94(2) e n. 3128/94(3) della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del Mar Egeo, (1) GU L 293 del 27.11.1993, pag. 34. (2) GU L 290 dell'11.11.1994, pag. 8. (3) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 45. - Regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che adegua i codici NC delle mele indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1), (1) GU L 95 del 14.4.1994, pag. 1. - Regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione, del 15 giugno 1995, che modifica i regolamenti del settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che fissano anteriormente al 1ºfebbraio 1995 alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli(1), (1) GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8. - Regolamento (CE) n. 825/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che adegua i codici NC delle mele indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 3254/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio(1), (1) GU L 95 del 14.4.1994, pag. 7. - Regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale(1), (1) GU L 274 del 6.11.1993, pag. 12. - Regolamento (CE) n. 3173/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati(1), (1) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 51. - Regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune(1). (1) GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1. 2) Misure di sostegno dei prodotti locali - Regolamento (CEE) n. 2889/93 della Commissione, del 21 ottobre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio riguardo integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici(1), (1) GU L 263 del 22.10.1993, pag. 8. - Regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione, del 13 ottobre 1995, che aggiorna e modifica i regolamenti del settore delle carni bovine che hanno fissato anteriormente al 1ºfebbraio 1995 taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli(1), (1) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39. - Regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni formaggi prodotti nelle isole minori del Mar Egeo(1), (1) GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 32. - Regolamento (CE) n. 3253/93 della Commissione, del 26 novembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda le misure di sostegno dei prodotti locali a favore delle isole minori del Mar Egeo nei settori degli ortofrutticoli e dei fiori(1), (1) GU L 293 del 27.11.1993, pag. 28. - Regolamento (CE) n. 3404/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura delle patate alimentari e da semina(1), (1) GU L 310 del 14.12.1993, pag. 7. - Regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi(1), (1) GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 52. - Regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica i regolamenti del settore vitivinicolo che fissano anteriormente al 1ºfebbraio 1995 alcuni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli(1), (1) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 10. - Regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993(1), modificato dai regolamenti (CE) n. 3499/93(2) e (CE) n. 2813/94(3) della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, (1) GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5. (2) GU L 319 del 21.12.1993, pag. 22. (3) GU L 298 del 19.11.1994, pag. 24. - Regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica(1), (1) GU L 274 del 6.11.1993, pag. 5. - Regolamento (CE) n. 2362/95 della Commissione, del 9 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio che ha fissato, anteriormente al 1ºfebbraio 1995, l'importo dell'aiuto per la produzione di miele a favore delle isole minori del Mar Egeo, il cui valore in ecu è stato adattato a seguito della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli(1). (1) GU L 241 del 10.10.1995, pag. 12. 3. Deroghe in campo strutturale - Decisione della Commissione del 4.5.1994 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Grecia (isole minori del Mar Egeo) conformemente al regolamento (CEE) n. 2328/91, - Decisione della Commissione del 28.3.1995 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Grecia conformemente al regolamento (CEE) n. 2328/91. ALLEGATO 2 Elenco degli atti amministrativi adottati per l'attuazione delle misure previste 1. Regime specifico d'approvvigionamento - Decisione ministeriale n. 443.790 del 22.12.1993 concernente i documenti giustificativi per il pagamento dell'aiuto all'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo (pubblicata nella Gazzetta ufficiale sezione B n. 927 del 23.12.1993), - Decisione ministeriale n. 186.854 del 19.07.1995 che modifica la decisione n. 443.790 del 22.12.1993 relativa alla fissazione delle procedure e dei documenti giustificativi per il pagamento degli aiuti all'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli delle isole del Mar Egeo, - Atto amministrativo n. 2/94, modificato e completato dagli atti amministrativi 4/94 e 8/94, che ha istituito norme severe in materia di trasporto e di commercializzazione normale dei prodotti sovvenzionati e relativo alla trascrizione del prezzo d'acquisto sul documento di spedizione (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 7.4.1944), - Atto amministrativo n. 4/94 relativo alle indicazioni da apporre sulla confezione degli iogurt che beneficiano di un aiuto al consumo nelle isole del Mar Egeo, - Atto amministrativo n. 5/95 del 19.5.1995 relativo alle indicazioni da apporre sulla confezione degli iogurt che beneficiano di un aiuto al consumo nelle isole del Mar Egeo (Gazzetta Ufficiale sezione 2 n. 489 del 1°.6.1995), - Decisione ministeriale n. A2-1292 del 22.3.1994 relativa alla commercializzazione degli alimenti per animali che beneficiano di un aiuto all'approvvigionamento nelle isole del Mar Egeo (Gazzetta ufficiale n. 244 del 7.4.1994), - Decisione ministeriale n. A2-2201 del 15.4.1994 relativa alla commercializzazione alla rinfusa degli alimenti per animali nelle isole del Mar Egeo (Gazzetta ufficiale n. 313 del 25.4.1994), - Circolare n. 145.348 del 26.1.1996 relativa al regime specifico di approvvigionamento in taluni prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo. 2. Misure di sostegno dei prodotti locali - Settore dell'allevamento Decisione ministeriale n. 190.019 del 1°.7.1994 relativa all'aiuto complementare per l'ingrasso dei bovini maschi e all'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici (Gazzetta Ufficiale n. 536 del 7.7.1994); - Ammasso privato di taluni formaggi di fabbricazione locale Decisione ministeriale n. 190.080 del 1°.7.1994 relativa ai documenti giustificativi di entrata e di uscita e alle procedure complementari per l'aiuto all'ammasso privato di taluni formaggi di fabbricazione locale, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2019/93 e 3393/93; - Produzione di patate alimentari e da semina Circolare n. 166.309 del 26.2.1994 relativa alle procedure per l'attribuzione dell'aiuto all'ettaro a favore dei produttori di patate nelle isole del Mar Egeo; - Mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini V.Q.P.R.D. nelle zone di produzione tradizionali Circolari n. 444.236 del 1°.12.1993 e n. 326.567 del 16.3.1994 relative all'attuazione del regime specifico di aiuto per i vigneti V.Q.P.R.D. nelle isole minori del Mar Egeo, nel quadro del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, Decisione ministeriale n. 328.321 del 14.3.1995 relativa alla concessione di un aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini V.Q.P.R.D. nelle isole minori del Mar Egeo, nel quadro del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (Gazzetta Ufficiale n. 211/B del 23.3.1995); - Invecchiamento della produzione locale di vini liquorosi Decisione ministeriale n. 189.304 del 28.6.1994 relativa alle procedure per l'attribuzione dell'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nelle isole minori del Mar Egeo; - Mantenimento degli oliveti Circolare n. 212.538 del 7.12.1993 relativa alle procedura per l'attribuzione dell'aiuto forfettario per il mantenimento degli oliveti nelle isole minori del Mar Egeo; - Miele Circolare n. 212.538 del 7.12.1993 relativa alle procedure di attribuzione dell'aiuto per arnia per la produzione di miele di qualità tipica (Gazzetta Ufficiale sezione B n. 215 del 1°.4.1994), Decisione n. 329.361 del 23.3.1994 concernente l'autorità responsabile, la procedura, i documenti giustificati ed i controlli per l'attuazione del regime specifico di attribuzione dell'aiuto per la produzione di miele di qualità tipica (timo) nelle isole minori del Mar Egeo (Gazzetta Ufficiale sezione B n. 215 del 1°.4.1994), Decisione ministeriale n. 344.487 del 17.4.1995 relativa all'approvazione dei programmi di iniziativa di associazioni di produttori di miele per il 1995; - Gestione e controlli Circolare n. 173.440 del 27.3.1995 del ministero dell'Agricoltura, relativa al sistema integrato di gestione e controllo e alle modalità di applicazione di taluni regimi di aiuto comunitari. 3. Misure derogatorie in campo strutturale - Decreto ministeriale n. 112 del 27.12.1993 per l'attuazione del regolamento 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo. Misure derogatorie in campo strutturale: piani di miglioramento, indennità compensativa, - Decreto ministeriale n. 149 del 30.11.1994 relativo al programma di aiuti a favore delle zone di montagna e delle zone svantaggiate per l'anno 1994 (indennità compensativa) in applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio relativo al miglioramento delle strutture agrarie, - Decisione ministeriale n. 415.312/6255 del 29.9.1994 relativa alle procedure per includere i piani d'investimento nel regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29.3.1991, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 3669/93, nonché alla procedura per l'attribuzione ai beneficiari degli aiuti nazionali e comunitari, - Circolare n. 432.922/7249 del 12.12.1994 relativa all'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 per il periodo 1994-1999, - Decisione ministeriale n. 372.828/10012 dell'11.12.1996 relativa agli incentivi volti a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori in applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91, - Decisione ministeriale n. 252 dell'11.12.1996 relativa agli incentivi e agli aiuti economici destinati ad accelerare l'adattamento delle strutture agricole nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91. ALLEGATO 3 Aiuto all'approvvigionamento - tabella riassuntiva (il FEAOG, sezione Garanzia copre il 90% degli importi indicati nella tabella) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 4 Tabella riassuntiva - aiuto alla produzione locale >SPAZIO PER TABELLA> (1) 384 t di Feta e 14 t di Graviera, per 150 giorni. (2) 320 t di Feta, per 150 giorni. (3) Invecchiamento inferiore a 2 anni. (4) Invecchiamento dal marzo 1997. SEC(92) 36 def. del 13 gennaio 1992. COM(92) 569 def. del 23 dicembre 1992. GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Dal 1995, quando il coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli è stato soppresso, l'aiuto è pari rispettivamente a 18 EUR/t e a 36 EUR/t. GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 950/97 (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1).