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Document 52000XG1229

Seconda relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

GU C 379 del 29.12.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XG1229

Seconda relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

Gazzetta ufficiale n. C 379 del 29/12/2000 pag. 0001 - 0006


Seconda relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

(2000/C 379/01)

Adottato l'8 giugno 1999, il codice di condotta europeo per le esportazioni di armi ha instaurato un meccanismo di scambio di informazioni e consultazioni tra gli Stati membri, fondato sui criteri comuni adottati dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel 1991 e di Lisbona nel 1992. Esso ha impegnato l'Unione europea in un processo di convergenza delle politiche nazionali di controllo sulle esportazioni di armi, che si affianca alla ristrutturazione delle industrie europee della difesa.

Il codice di condotta europeo prevede una procedura di bilancio annuale. La prima relazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 3 novembre 1999(1) dopo che il Consiglio aveva deciso di renderla pubblica secondo il desiderio degli Stati membri.

Il presente documento, seconda relazione annuale, traccia il bilancio del secondo anno di applicazione del codice di condotta, in cui l'acquis del primo anno è stato consolidato e nuovi progressi sono stati compiuti, segnatamente riguardo alle questioni prioritarie individuate nella prima relazione. Inoltre, poiché l'attuazione del codice di condotta si iscrive in un processo a lungo termine di convergenza e armonizzazione delle politiche di controllo sull'esportazione di armi, la presente relazione illustra gli orientamenti adottati per il futuro dagli Stati membri.

I. BILANCIO DEL SECONDO ANNO DI FUNZIONAMENTO DEL CODICE: CONSOLIDAMENTO DELL'ACQUIS

Nella prima relazione si riscontrava che era stato possibile compiere progressi significativi in poco tempo e che le esperienze di attuazione del codice durante il suo primo anno di vita erano già positive. Il secondo anno ha segnato un rafforzamento sensibile del codice e un consolidamento dell'acquis del primo anno. Si è verificato un aumento considerevole dei rifiuti notificati e delle consultazioni come riportato nella tabella qui allegata. Questo incremento attesta la volontà degli Stati membri di mettere in atto una trasparenza nuova in materia di controllo sulle esportazioni di armi e di agire, in questo settore, in modo più concertato.

L'attuazione del codice di condotta è andata di pari passo con lo sviluppo della concertazione tra Stati membri, sia sulle modalità pratiche di applicazione del codice stesso e sul loro miglioramento, sia sulle politiche di controllo sulle esportazioni di armi. La sede privilegiata di tale concertazione è stata il gruppo PESC "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM). Nel secondo anno di funzionamento del codice il gruppo si è concentrato in particolare sulle questioni prioritarie individuate dalla prima relazione. I risultati conseguiti al riguardo sono descritti in appresso. La progressione regolare delle notifiche e delle consultazioni, che rispecchia l'importanza crescente del codice di condotta, contribuisce ad accrescere il carattere fondamentale degli scambi di informazioni tra Stati membri nel quadro di detto gruppo.

La misura operativa n. 11 del codice di condotta dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del codice stesso. La prima relazione menzionava già l'allineamento a questi principi da parte dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo e del Canada. Ora anche la Turchia e Malta hanno dichiarato di sottoscriverli. A questo titolo i suddetti paesi si sono impegnati ad adeguare di conseguenza la loro politica di esportazione e, se necessario, la rispettiva regolamentazione. Gli Stati membri si compiacciono che i principi del codice siano riconosciuti in misura sempre più ampia e intendono continuare a promuovere questo processo.

Parallelamente all'attuazione del codice di condotta gli Stati membri si sono impegnati, a livello nazionale e ciascuno per le proprie competenze, a raggiungere l'obiettivo di una maggiore trasparenza. È per questa ragione che la maggior parte degli Stati membri pubblica ora relazioni nazionali sulle esportazioni di armi. L'elenco delle relazioni e l'indirizzo Internet, qualora siano consultabili in linea, sono riportati nell'allegato della presente relazione. Gli Stati membri si compiacciono di questa evoluzione che contribuisce a rafforzare il codice di condotta.

II. STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI PRIORITARIE INDIVIDUATE NELLA PRIMA RELAZIONE

Al fine di rafforzare il codice e realizzare una maggiore trasparenza la prima relazione annuale aveva indicato agli Stati membri quattro aree prioritarie di esame e di azione. Gli avanzamenti dei lavori congiunti in tali aree nel secondo anno di attuazione del codice sono illustrati qui di seguito.

Elenco comune di attrezzature militari

La prima relazione sottolineava che la compilazione di tale elenco, prevista dalla misura operativa n. 5 del codice, rappresenta la priorità fondamentale poiché l'elenco è la pietra miliare del codice di condotta.

Questo elenco è stato adottato il 13 giugno 2000 dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'8 luglio 2000. Infatti il Consiglio ha deciso, conformemente al principio di trasparenza sotteso all'attuazione del codice, di rendere pubblico l'elenco.

L'adozione dell'elenco comune di attrezzature militari è un significativo passo avanti, un contributo importante al rafforzamento dell'efficacia del codice di condotta e costituisce un progresso verso la convergenza delle prassi degli Stati membri nel settore del controllo sulle esportazioni di armi convenzionali. D'ora innanzi gli Stati membri utilizzeranno i riferimenti dell'elenco comune per le notifiche di rifiuto (con effetto retroattivo per i rifiuti già notificati), con maggior chiarezza e semplicità negli scambi reciproci su tali argomenti.

Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) l'elenco comune delle attrezzature militari si configura quale impegno politico. In tal senso, tutti gli Stati membri hanno assunto con esso l'impegno politico di far sì che le rispettive legislazioni nazionali consentano loro di controllare le esportazioni di tutti i beni inclusi nell'elenco. Detto elenco fungerà da riferimento per gli elenchi militari nazionali degli Stati membri, anziché sostituirli direttamente.

Dato il carattere evolutivo dell'elenco, gli Stati membri continueranno ad aggiornarlo periodicamente in sede di gruppo COARM.

Gli Stati membri hanno infine precisato che sosterrebbero qualsiasi sforzo inteso a proporre per un esame nel quadro dell'intesa di Wassenaar i beni dell'elenco comune di attrezzature militari non inseriti nell'elenco militare Wassenaar.

Concetto di "operazioni sostanzialmente identiche"

La seconda priorità individuata nella prima relazione riguardava lo sviluppo di punti di intesa su ciò che costituisce un'operazione sostanzialmente identica. Questo concetto è al centro delle misure operative del codice di condotta; l'esigenza di un'interpretazione del concetto di operazioni sostanzialmente identiche accettata da tutti gli Stati membri è pertanto evidente.

Gli Stati membri hanno proseguito le loro riflessioni su questo punto in sede di gruppo COARM, compiendo dei progressi ma non raggiungendo l'obiettivo di un'interpretazione comune. Si tratta in effetti di un concetto complesso e gli orientamenti adottati al riguardo avranno ripercussioni considerevoli sul futuro funzionamento del codice.

Gli Stati membri intendono continuare i lavori di scambio e armonizzazione in questo settore. L'esistenza di un elenco comune di attrezzature militari è ormai una base accettata che consentirà di progredire verso un'interpretazione comune del concetto di operazione sostanzialmente identica.

Livello di precisione dei rifiuti notificati

La prima relazione aveva altresì rilevato l'esigenza di una descrizione esauriente dei motivi del rifiuto nelle notifiche onde permettere agli Stati membri una migliore comprensione di detti motivi e decidere, se necessario, di avviare consultazioni.

A tal fine gli Stati membri hanno convenuto che le notifiche di decisioni di rifiuto dovrebbero recare i dati seguenti:

- paese destinatario,

- descrizione dettagliata del bene in questione (con relativo numero dell'elenco comune),

- compratore (con l'indicazione se si tratta di un'istituzione governativa, polizia, esercito, marina, aviazione, forze paramilitari, ovvero di un privato, persona fisica o giuridica e, nel caso di rifiuto fondato sul criterio n. 7, con il nome della persona fisica o giuridica),

- descrizione dell'uso finale,

- motivi del rifiuto (che dovrebbero comprendere non solo i numeri di criteri ma anche gli elementi su cui si fonda la valutazione),

- data del rifiuto (o informazione sulla data di entrata in vigore se il rifiuto non è ancora vigente).

Essi hanno inoltre convenuto che anche il rifiuto di rilasciare una licenza per un'operazione considerata sostanzialmente identica a un'operazione già oggetto di rifiuto notificato da un altro Stato membro dovrebbe essere a sua volta notificato.

Embargo sulle esportazioni di armi

La prima relazione sottolineava infine quanto sia importante che gli Stati membri continuino a scambiarsi informazioni sulle interpretazioni a livello nazionale delle decisioni di embargo decretate da ONU, UE e OSCE.

In parallelo gli Stati membri si concertano riguardo alle politiche nazionali di controllo sulle esportazioni di armi verso taluni paesi o regioni oggetto di sorveglianza particolare, indipendentemente dal fatto che siano o meno sottoposti a embargo (esistenza di conflitti interni o esterni, situazione dei diritti dell'uomo, ecc.)

III. ALTRE QUESTIONI TRATTATE IN SEDE DI GRUPPO COARM RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Gli Stati membri hanno continuato a migliorare e armonizzare le modalità di attuazione del meccanismo del codice di condotta.

Oltre alle questioni menzionate in precedenza hanno in particolare analizzato le modalità delle procedure di consultazione e, soprattutto, i problemi connessi alla necessaria riservatezza degli scambi che non deve peraltro essere in contraddizione con l'obiettivo di trasparenza insito nel codice di condotta.

Gli Stati membri si sono inoltre occupati delle attrezzature militari utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie, in particolare la rimozione delle mine, per le quali è stata vagliata la possibilità di stabilire deroghe mediante un atto giuridico.

Nel contesto dell'attuazione del codice di condotta gli Stati membri hanno dovuto esaminare la questione del controllo dell'intermediazione nel settore delle armi, sollevata più volte e oggetto di una riunione di esperti specificamente dedicata al problema. Gli Stati membri intendono proseguire e approfondire le discussioni sulle modalità con cui devono essere controllate le attività degli intermediari in tale settore per inserire questo aspetto particolare, ma di importanza riconosciuta, nel processo di convergenza delle politiche di controllo degli Stati membri stessi.

Infine in vista della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti prevista per il 2001 gli Stati membri hanno iniziato a definire gli orientamenti comuni e a rafforzare il loro coordinamento in materia di controllo sui trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro, basandosi sull'esperienza acquisita mediante l'attuazione del codice di condotta.

IV. ORIENTAMENTI DA PRIVILEGIARE NEL PROSSIMO FUTURO

L'attuazione del codice di condotta si iscrive in un processo a lungo termine di rafforzamento della cooperazione e di promozione della convergenza tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.

Come riscontrato nella prima relazione tale processo è a tutt'oggi unico. L'attuazione del codice è una pietra miliare per il futuro dell'Europa in materia di controllo delle esportazioni di armi, che si concreta nella promozione di una maggiore trasparenza tra gli Stati e nei confronti della società civile nonché nella progressiva elaborazione di politiche armonizzate.

I risultati raggiunti nello scambio di informazioni fra Stati membri dopo due anni di attuazione del codice sono fin d'ora significativi. Ciò non di meno l'applicazione del codice deve essere approfondita e consolidata per utilizzarne appieno tutte le potenzialità.

Per migliorare e rendere più incisiva l'attuazione del codice di condotta nella presente relazione sono già state menzionate varie questioni che devono continuare ad essere oggetto di riflessione.

Inoltre a completamento delle suddette questioni gli Stati membri hanno individuato un certo numero di orientamenti relativi ad aspetti che dovranno essere oggetto di decisioni o riflessioni nel prossimo futuro.

1. Messa a punto di un elenco comune di beni non militari utilizzabili per scopi di sicurezza e polizia

Secondo gli Stati membri le esportazioni di taluni beni non militari che possono essere utilizzati a fini di repressione interna dovrebbero essere controllati dalle autorità nazionali, in base a norme comunitarie qualora si tratti di beni civili, al fine di evitare che materiali originari dell'Unione europea possano essere utilizzati per atti di violazione dei diritti dell'uomo.

A tal fine il gruppo (COARM) si è impegnato ad elaborare un elenco comune di beni non militari utilizzabili per scopi di sicurezza e di polizia la cui esportazione dovrebbe essere controllata in base al criterio n. 2 del codice "rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale". L'elenco compilato dal gruppo sarà trasmesso alla Commissione, cui spetterà l'iniziativa di proporre un progetto di meccanismo comunitario di controllo sull'esportazione di attrezzature non militari che possono essere utilizzate a fini di repressione interna. Questo strumento sarà diverso dalle misure operative del codice di condotta, pur essendo in relazione con esse dato che il controllo sarà attuato in base al criterio n. 2 del codice.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare al più presto una proposta basata sull'elenco che consenta la creazione di un regime comunitario di controllo.

2. Sviluppo degli scambi di informazioni relativamente alle politiche nazionali di controllo sulle esportazioni di armi verso taluni paesi o regioni che si ritiene debbano essere oggetto di sorveglianza particolare

Tuttavia il consolidamento di un dialogo tra gli Stati membri sulle politiche nazionali di esportazioni di armi è al centro dell'obiettivo a cui mira il codice di condotta. Gli Stati membri intendono farlo progredire. L'insieme ormai sostanziale di rifiuti notificati nel quadro del meccanismo del codice di condotta costituisce il fondamento materiale di tali scambi.

3. Armonizzazione delle procedure messe in atto nel quadro del meccanismo operativo del codice

Gli Stati membri proseguiranno il lavoro di armonizzazione già avviato. Essi tenteranno in particolare di perfezionare e rafforzare il meccanismo di consultazione bilaterale, definire le modalità per la revoca di talune notifiche su richiesta dello Stato notificante (indipendentemente dai casi di cessazione dell'embargo già oggetto di procedure concertate) e, infine, riflettere sul concetto di soglia minima per le notifiche di esportazione.

4. Armonizzazione delle relazioni nazionali annuali sull'applicazione del codice di condotta

La relazione annuale sull'applicazione del codice di condotta è elaborata in base alle relazioni degli Stati membri. Tuttavia il carattere a volte difficilmente comparabile di taluni dati trasmessi, soprattutto quelli statistici, rende il lavoro di sintesi più complesso e può essere di ostacolo allo sforzo comune di trasparenza. Per migliorare quest'ultima e accrescere il valore informativo della relazione annuale gli Stati membri si sforzeranno, nella misura del possibile, di delineare un quadro armonizzato per le relazioni annuali, in particolare riguardo ai dati statistici.

5. Coordinamento delle posizioni nazionali degli Stati membri nelle sedi multilaterali che trattano questioni inerenti al controllo sulle esportazioni di armi

Per attuare la misura operativa n. 8 del codice di condotta gli Stati membri, insieme con la presidenza, si sforzeranno di rafforzare il coordinamento delle rispettive posizioni e di quella dell'Unione europea nelle istanze che trattano questioni inerenti al controllo sulle esportazioni di armi.

6. Promozione dei principi del codice di condotta nei paesi terzi

La misura operativa n. 11 del codice di condotta prevede che gli Stati membri si adoperino per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del codice. Gli Stati membri proseguiranno attivamente in questo intento e potenzieranno il dialogo con i paesi che hanno dichiarato di associarsi ai principi del codice. Saranno tra l'altro intraprese iniziative volte a prestare assistenza ai paesi che trovano difficoltà nell'applicazione di detti principi. Gli Stati membri hanno inoltre preso atto con interesse di una legge relativa alla "promozione di un codice di condotta internazionale per le esportazioni di armi", votata dal congresso degli Stati Uniti, e si compiacciono che questi ultimi abbiano imboccato una via in cui l'Unione europea ha fatto da battistrada. Secondo gli Stati membri sarebbe altamente auspicabile che gli Stati Uniti e l'Unione europea si adoperassero insieme per promuovere, nei paesi terzi, principi comuni relativi al controllo sulle esportazioni di armi.

(1) GU C 315 del 3.11.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

Informazioni sulle esportazioni di armi convenzionali e l'attuazione del codice di condotta negli Stati membri per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1999 (NB: Le cifre tra parentesi corrispondono al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2000).

La raccolta di informazioni statistiche varia in ciascuno Stato membro e non esiste uno standard uniforme. Inoltre non tutti gli Stati membri hanno potuto fornire queste informazioni a causa delle attuali procedure in materia di controllo sulle esportazioni di armi o della legislazione sulla protezione dei dati.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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