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Document 52000PC0887
Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Community, of an Agreement in the form of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on arrangements in the area of market access for textile and clothing products, and authorising its provisional application
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria
/* COM/2000/0887 def. - ACC 2000/0362 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria /* COM/2000/0887 def. - ACC 2000/0362 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Commissione ha negoziato, in base alle direttive del Consiglio del 9 novembre, un memorandum d'intesa con lo Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore dei tessili e dell'abbigliamento. A norma dell'accordo, lo Sri Lanka è tenuto a: - consolidare, in sede di OMC, i suoi dazi all'importazione per il settore dei tessili e dell'abbigliamento alle aliquote che l'Unione europea ritiene appropriate per i paesi in via di sviluppo, salvo qualche rara eccezione; - ridurre i suoi dazi, qualora siano superiori, a questi nuovi livelli consolidati; - impegnarsi a non applicare, in questo settore, dazi superiori alle aliquote vigenti ("standstill") quando queste ultime siano inferiori a quelle consolidate. Dal canto suo, la Comunità europea: - sospende l'applicazione delle quattro categorie di restrizioni quantitative attualmente in vigore (Categorie 6, 7, 8 e 21) dopo che lo Sri Lanka ha notificato all'OMC le aliquote consolidate concordate e fatto salvo il suo rispetto di dette aliquote; - conserva il diritto di ripristinare il regime contingentale ai livelli applicabili per l'anno in questione qualora lo Sri Lanka venga meno agli impegni suddetti o agli obblighi previsti dall'accordo (vedi più avanti). L'accordo assoggetta inoltre a un sistema di duplice controllo determinate categorie di tessili e capi di abbigliamento dello Sri Lanka importate nella Comunità europea (la gamma è superiore a quella dei contingenti precedenti). L'accordo impone inoltre alle Parti di non introdurre barriere non tariffarie di nessun tipo nel settore dei tessili e dell'abbigliamento. Sono previste consultazioni periodiche, o su richiesta, su una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo; le Parti sono tenute a collaborare attivamente per quanto riguarda tutte le notifiche da effettuare all'OMC o ad uno dei suoi organi. S'invita il Consiglio ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, e che ne autorizza l'applicazione provvisoria. 2000/0362 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... considerando quanto segue: (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con lo Sri Lanka; (2) l'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato il 5 dicembre 2000; (3) l'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità; (4) affinché entrambe le Parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti all'OMC, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° dicembre 2000, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità, DECIDE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento con lo Sri Lanka a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 3 L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1° dicembre 2000 in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità. Articolo 4 1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [2], l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti, previe consultazioni con lo Sri Lanka a norma del paragrafo 7 del memorandum d'intesa. [2] GU L 275 dell'8.11.1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio (GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1). 2. La Commissione può ripristinare il regime contingentale, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi2, qualora lo Sri Lanka venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 6 del memorandum d'intesa. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO MEMORANDUM D'INTESA tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento, siglato a Bruxelles il 5 dicembre 2000 1. Le delegazioni della Comunità europea e della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka si sono incontrate rispettivamente il 10 ottobre e il 22 novembre 2000 onde discutere di come migliorare l'accesso ai rispettivi mercati per i tessili e i capi di abbigliamento. 2. La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka accetta: 1. di consolidare i suoi dazi sui tessili e sui capi di abbigliamento alle aliquote riportate nella colonna 1 dell'allegato 1 mediante notifica all'Organizzazione mondiale del commercio. Lo Sri Lanka accetta inoltre di consultare la Comunità europea prima di procedere a detta notifica. 2. Qualora le aliquote applicate, che figurano nella colonna 2, siano inferiori alle aliquote dei dazi all'importazione indicate nella colonna 1 dell'allegato 1, lo Sri Lanka s'impegna a non applicare alle importazioni dalla Comunità europea aliquote superiori a quelle della colonna 2. 3. Qualora le aliquote applicate, che figurano nella colonna 2, siano superiori alle aliquote dei dazi all'importazione indicate nella colonna 1, lo Sri Lanka accetta di ridurre tali aliquote ai livelli consolidati riportati nella colonna 1. 3. Una volta che lo Sri Lanka le abbia confermato di aver effettuato la notifica di cui al paragrafo 2.1 e di aver applicato le disposizioni dei paragrafi 2.2 e 2.3, la Comunità europea sospende l'applicazione delle restrizioni quantitative in vigore sulle importazioni di tessili e capi di abbigliamento dallo Sri Lanka (categorie 6, 7, 8 e 21). 4. Le Parti decidono che, qualora lo Sri Lanka venga meno a uno degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 6 del presente accordo, la Comunità europea ha il diritto di ripristinare il regime contingentale al livello applicabile per l'anno in questione. La Comunità europea accetta di consultarsi con lo Sri Lanka, a norma del paragrafo 7, prima di esercitare questo diritto. 5. Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti decidono di assoggettare i prodotti di cui all'allegato 2 a tutte le procedure inerenti al sistema di duplice controllo di cui agli articoli 18-24 dell'allegato III del regolamento 3030/93 del Consiglio. L'introduzione del sistema di duplice controllo dovrà essere preceduta dalla conferma, da parte dello Sri Lanka, che la notifica di cui al paragrafo 2.1 è stata effettuata. Le Parti decidono di sorvegliare i prodotti soggetti al sistema di duplice controllo e possono proporre modifiche previe consultazioni a norma del paragrafo 7. 6. Le Parti decidono di non adottare né mantenere misure non tariffarie tali da ostacolare gli scambi di tessili e capi di abbigliamento. In tale contesto, le Parti decidono che i limiti quantitativi per i prodotti di cui al paragrafo 3 saranno introdotti solo qualora la Comunità europea eserciti il diritto di ripristinare il regime contingentale in conformità del paragrafo 4. 7. Le Parti ritengono che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche e decise liberamente, dipenda dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le clausole del memorandum d'intesa. Le Parti decidono quindi di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente memorandum d'intesa nonché di consultarsi, su richiesta di una di esse, su qualsiasi aspetto dello stesso. Qualora intenda esercitare il diritto di cui al paragrafo 4, la Comunità europea fornisce per iscritto allo Sri Lanka informazioni dettagliate sulla sua inadempienza. Salvo diverso accordo tra le Parti, si tengono consultazioni onde ovviare al problema entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le Parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, la Comunità europea ha il diritto di procedere in conformità del paragrafo 4. 8. Le Parti decidono di cooperare pienamente per tutte le necessarie notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio o a uno dei suoi organi. Salvo diversa decisione, le Parti effettuano congiuntamente tutte le notifiche suddette. 9. Le Parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicata la possibilità di negoziare concessioni reciproche sull'accesso al mercato con altri partner commerciali del settore. 10. Le Parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicato il loro diritto di invocare l'intesa dell'OMC sulla risoluzione delle controversie. 11. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni acclusi al presente memorandum d'intesa ne costituiscono parte integrante. 12. Le Parti decidono che il presente accordo in forma di memorandum d'intesa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si siano notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato provvisoriamente fatta salva la necessaria reciprocità. ALLEGATO 1 >SPAZIO PER TABELLA> Allegato 2 Prodotti soggetti al sistema di duplice controllo: Categorie 4, 5, 6, 7 e 26 Verbale concordato Nel quadro dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, siglato a Bruxelles il 5 dicembre 2000, e con particolare riferimento al paragrafo 6, le Parti stabiliscono il seguente elenco non esaustivo di barriere non tariffarie che ostacolano il commercio nel settore: * dazi supplementari sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari dell'UE oltre ai dazi doganali previsti dell'accordo, o altri oneri di effetto equivalente, superiori ai dazi o agli oneri istituiti sulla produzione o sulla vendita di prodotti nazionali equivalenti; * regolamenti o norme tecnici, norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati; * requisiti, formali o informali, riguardanti i prezzi minimi all'importazione o altre norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi; * norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti o troppo lunghe; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci che hanno subito ispezioni pre-imbarco; * norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione; * requisiti per la concessione non automatica o discrezionale delle licenze o norme, procedure e pratiche per la concessione automatica delle licenze che rappresentino un onere eccessivo o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni; * requisiti o pratiche riguardanti la marcatura, l'etichettatura, la descrizione/composizione dei prodotti o la descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione/applicazione risultino discriminatorie rispetto ai prodotti nazionali; * tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali troppo complesse o onerose, compresi i requisiti in materia di ispezioni, che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni; * sovvenzioni causa di pregiudizio per l'industria UE dei tessili e dell'abbigliamento. Dichiarazione Nel quadro dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, siglato a Bruxelles il 5 dicembre 2000, e con particolare riferimento all'eventuale ripristino dei contingenti qualora lo Sri Lanka venga meno agli obblighi di cui al paragrafo 6, le Parti dichiarano che gli impegni assunti in merito alle barriere non tariffarie sono impegni bilaterali assunti tra le Parti indipendentemente dagli eventuali impegni multilaterali ad esse applicabili. Le Parti confermano pertanto che l'applicazione di queste disposizioni è di natura puramente bilaterale. Esse confermano inoltre che detti impegni bilaterali non devono andare al di là degli impegni assunti dalle Parti in un contesto multilaterale né assoggettarle a norme o obblighi di portata superiore.