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Document 52000PC0845
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3911/92 on the export of cultural goods
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali
/* COM/2000/0845 def. - CNS 2000/0333 */
GU C 120E del 24.4.2001, pp. 184–185
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali /* COM/2000/0845 def. - CNS 2000/0333 */
Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0184 - 0185
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, costituiscono misure di accompagnamento all'istituzione del mercato interno che mirano a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con quello della protezione del patrimonio nazionale. Il regolamento stabilisce un controllo preventivo uniforme delle esportazioni dei beni culturali alle frontiere esterne della Comunità che permette alle autorità competenti degli Stati membri (Cultura e Dogane) a partire dai quali i beni culturali saranno esportati verso un paese terzo di tenere conto degli interessi degli altri Stati membri. La direttiva funge da complemento a questo strumento preventivo prevedendo meccanismi e una procedura di restituzione dei tesori nazionali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Allo scopo di delimitare il loro campo di applicazione, il regolamento (CEE) n. 3911/92 e la direttiva 93/7/CEE elencano, in allegati dal contenuto identico, una serie di categorie di beni culturali. Si tratta di categorie stabilite in funzione di criteri relativi alla natura stessa dei beni in questione e alla loro età a cui si aggiunge un valore economico espresso in ecu. Tali allegati segnalano che la data di conversione nelle monete nazionali di questi valori espressi in ecu è il 1° gennaio 1993. 2. L'impatto del passaggio all'euro sul diritto comunitario In virtù del regolamento (CE) n. 1103/97, qualsiasi riferimento all'ecu negli strumenti giuridici è diventato, a partire dal 1° gennaio 1999, un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Nella sua comunicazione "Gli effetti del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e la legislazione comunitarie" del 5 novembre 1997 (COM(97) 560 def.), la Commissione ha rilevato che tale adattamento, relativamente semplice, diventa più complesso quando la cifra, espressa in ecu e presente in uno strumento giuridico della Comunità, è accompagnata da una clausola riguardante la conversione nelle rispettive monete nazionali. Infatti, nel caso degli Stati membri partecipanti all'Unione economica e monetaria (UEM), sembrerebbe logico garantire che tutte le differenze fra riferimenti monetari nel diritto comunitario e i riferimenti nel diritto nazionale, derivanti unicamente da fluttuazioni anteriori dei tassi di cambio o da operazioni di arrotondamento, siano eliminate entro un termine ragionevole e, in ogni caso, entro la fine del periodo di transizione (1° gennaio 2002) grazie a un adattamento degli importi. 3. La proposta di regolamento che modifica l'allegato al regolamento (cee) n. 3911/92 Nell'allegato 8 della comunicazione "Gli effetti del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e la legislazione comunitarie" del 5 novembre 1997, la Commissione ha constatato che a meno di una modifica dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 (e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993), gli Stati membri partecipanti all'UEM continueranno ad applicare importi diversi (convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999), e che questa situazione continuerà fino a quando la norma di conversione costituirà parte integrante del regolamento. Essa indicava inoltre che la Commissione avrebbe potuto proporre di modificare il regolamento in modo tale che a partire dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti applicassero direttamente le soglie in euro previste dalla legislazione comunitaria. Gli altri Stati membri avrebbero continuato a convertire tali soglie nella moneta nazionale in base a un tasso di cambio fissato a una data appropriata (ancora da scegliere), prima dell'entrata in vigore delle nuove soglie, ossia il 1° gennaio 2002 (questa data avrebbe sostituito il 1° gennaio 1993 che attualmente serve da riferimento per la conversione in ecu). Riferendosi a questa comunicazione, i servizi della Commissione hanno esposto le linee da seguire per adattare l'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 in occasione dell'ottava riunione del comitato consultivo dei beni culturali (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92 e articolo 17 della direttiva 93/7/CEE), tenutasi a Bruxelles il 30 novembre 1999. In virtù di tali orientamenti, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri partecipanti all'UEM applicheranno direttamente le soglie in euro previste dalla legislazione comunitaria, mentre gli altri Stati membri continueranno a convertire tali soglie nelle monete nazionali in base a un tasso di cambio fissato a una data appropriata entro il 1° gennaio 2002, il quale sarà periodicamente adattato per compensare le variazioni dei tassi di cambio verificatesi tra queste monete nazionali e l'euro. Tranne che per alcune riserve di verifica, tali orientamenti non hanno suscitato obiezioni da parte degli Stati membri. La Commissione ha richiamato questi orientamenti nella sua relazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE, del 25 maggio 2000 (COM(2000) 325 def.). Questa ottava riunione del comitato consultivo dei beni culturali ha segnalato inoltre la necessità di sostituire la cifra 0 applicabile ad alcune categorie dell'allegato per evitare divergenze di interpretazione. La Commissione ha annunciato in questa occasione e ricordato nella relazione del 25 maggio 2000 la sua intenzione di proporre una modifica dell'allegato per sostituire la cifra 0 con l'espressione "qualunque sia il valore". La proposta della Commissione mira dunque ad introdurre le due modifiche tecniche dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 annunciate nella relazione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7: - da un lato, la sostituzione della cifra 0, che è uno dei valori espressi nella rubrica B, con il testo "qualunque sia il valore", - dall'altro, modificare la nota a piè di pagina che compare nella rubrica B, fissando, per gli Stati che non partecipano all'UEM, una data di conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in euro e un adattamento periodico degli importi nelle monete nazionali ogni due anni. La data di riferimento scelta è il 31 dicembre 2001, ultimo giorno del periodo di transizione verso l'euro. Per l'adattamento periodico ogni due anni il sistema prescelto segue il modello degli adattamenti periodici stabilito dalle direttive sugli appalti pubblici. 2000/0333 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni dell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 [4], che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica il regolamento. Detto comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993. [4] GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9). (2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [5], qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica del regolamento (CEE) n. 3911/92 e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante del regolamento. [5] GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. (3) È necessario quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 affinché, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1° gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro. (4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, poteva essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione del regolamento. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi del regolamento, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dal regolamento. (5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 la rubrica B è così modificata: 1) Il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da: "VALORI: qualunque ne sia il valore". 2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente: "Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí Per il Consiglio Il Presidente