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Document 52000PC0800
Proposal for a Council Regulation concerning the export of certain ECSC steel products from Poland to the Community for the period from 1 January to 31 December 2001 (extension of the double-checking system)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)
/* COM/2000/0800 def. - ACC 2000/0322 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo) /* COM/2000/0800 def. - ACC 2000/0322 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi. Esso si basa sulla disposizione dell'accordo europeo CE-Polonia [1] che permette alle parti di introdurre una procedura amministrativa il cui scopo è quello di fornire tempestivamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Con decisione n. 2/99 [2] del Consiglio di associazione, le parti hanno concordato l'introduzione nel 1999 di tale sistema per taluni prodotti di acciaio CECA. Con decisione n. 1/2000 [3] del Consiglio di associazione, la durata del sistema è stata prorogata per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000. Il regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio [4], prorogato dal regolamento (CE) n. 541/2000 del Consiglio [5], fissa la corrispondente normativa di attuazione per quanto riguarda la Comunità. [1] GU L 348 del 31.12.93, pag. 2. [2] GU L 133 del 28.5.99, pag. 44. [3] GU L 67 del 15.3.00, pag. 34. [4] GU L 133 del 28.5.99, pag. 6. [5] GU L 67 del 15.3.00, pag. 1. Durante la riunione del 21 settembre 2000, il gruppo di contatto ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione la proroga del sistema di duplice controllo per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001. L'allegata proposta ha quindi l'obiettivo di prorogare per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 il regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio. 2000/0322 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) il 1° febbraio 1994 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra [6]; [6] GU L 348 del 31.12.93, pag. 2. (2) con decisione n. .../2000 [7] del Consiglio di associazione, le parti hanno deciso di prorogare per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 2/99 [8] del Consiglio di associazione; [7] Vedi pag. ..... della presente Gazzetta ufficiale. [8] GU L 133 del 28.5.99, pag. 44. (3) è pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio [9] del 30 marzo 1999 che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999, [9] GU L 133 del 28.5.99, pag. 6. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio resta applicabile per il periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2001, ai sensi della decisione n. ..../2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra. Articolo 2 Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, i riferimenti al periodo "1° gennaio-31 dicembre 2000" sono sostituiti dalla dicitura "1° gennaio - 31 dicembre 2001". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente