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Document 52000PC0785
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the nineteenth time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (azocolourants) (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2000/0785 def. - COD 99/0269 */
GU C 96E del 27.3.2001, pp. 269–271
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0785 def. - COD 99/0269 */
Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0269 - 0271
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Facendo seguito al parere espresso dal Parlamento europeo il 7 settembre 2000 in prima lettura la Commissione presenta al Consiglio la proposta modificata di direttiva, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE. Scopo di tale proposta modificata è chiarire la proposta originaria, senza modificarne la struttura generale e gli obiettivi. Delle cinque modifiche adottate dal Parlamento una è stata accettata, ed alcune parti di un'altra sono state accettate in linea di massima. La Commissione riconosce l'opportunità di prendere in considerazione i progressi tecnici compiuti nel campo dei metodi di sperimentazione ed ha quindi accettato d'introdurre un metodo di prova ancor più affidabile, quando esso sia disponibile (modifica del Parlamento n. 1). La Commissione può inoltre accettare in linea di massima alcune parti della modifica del Parlamento n. 3. La Commissione condivide il parere del Parlamento secondo il quale il rischio costituito dai tappeti orientali fatti a mano è verosimilmente basso ed ha dunque accettato di esonerare tali tappeti dall'elenco esemplificativo delle categorie di prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva. La Commissione non può tuttavia accettare che tale esenzione sia solo temporanea poiché non è previsto che il basso livello di rischio cambi col tempo. Per chiarire ulteriormente le finalità delle disposizioni della direttiva la Commissione può altresì accettare di aggiungere al suddetto elenco esemplificativo due ulteriori categorie di prodotti. La Commissione non ha accettato modifiche tali da ampliare il campo d'applicazione del proposto divieto. Alla base della sua proposta v'è il fatto che si sono individuati rischi per la salute derivanti dai coloranti azoici presenti in prodotti tessili e cuoio che vengano in stretto e prolungato contatto con la pelle. Tali rischi sono stati confermati dal comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA). La Commissione non può pertanto accettare le modifiche del Parlamento nn. 3 e 4, miranti a vietare i coloranti azoici in articoli diversi da quelli di tessili e cuoio ovvero ad includere altre ammine nel divieto. Tale modo di procedere non risulterebbe giustificato dalle attuali conoscenze in tema di rischi. Se però venissero individuati rischi del genere in questione sarebbe possibile adeguare la direttiva al progresso tecnico. La Commissione non ha neanche accettato di rendere esauriente l'elenco esemplificativo di categorie di prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva; un elenco esauriente vieterebbe infatti i coloranti azotati anche in singoli che possono non venire in stretto contatto con la pelle e non presentano dunque alcun rischio. Per motivi di chiarezza e trasparenza che riguardano soprattutto i fornitori del Terzo mondo la Commissione ha infine proposto i metodi di prova più ampiamente utilizzati ed accettati per verificare l'osservanza delle disposizioni. Non si è accettato d'includere altri metodi di prova (modifica del Parlamento n. 5). 1999/0269 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU [...] visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU [...] deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] GU [...] considerando quanto segue: (1) L'articolo 14 del trattato prescrive l'istituzione di uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. (2) Il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. I provvedimenti di cui alla presente direttiva assicurano un livello elevato di tutela della salute e dei consumatori. (3) I prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene. (4) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici ostacolano il completamento e il funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio [4]. [4] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18). (5) Il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione. (6) Per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze. (7) I metodi di prova da applicare per dimostrare la conformità alla presente direttiva sono definiti, per i tessuti comuni, nell'allegato della medesima. La Commissione seguirà con estrema attenzione lo sviluppo di ulteriori metodi di prova e provvederà ad adeguare l'allegato della direttiva 76/769 non appena siano disponibili metodi di prova ancor più affidabili. (8) La presente direttiva non deve recar pregiudizio alle norme comunitarie sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio [5] ed alle direttive particolari adottate in forza di essa, in particolare le direttive del Consiglio 90/394/CEE [6] e 98/24/CE [7], [5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [6] GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. [7] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 [un anno dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dall'1 luglio 2002 [18 mesi dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva]. 2. Quando sono adottate dagli Stati membri le disposizioni di cui al paragrafo 1 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto 43: "Coloranti azoici // 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare nel prodotto finito una o più delle ammine aromatiche elencate in appendice, in concentrazioni superiori a 30 ppm, secondo il metodo di calcolo specificato in appendice, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio potenzialmente destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana; ad esempio: - abbigliamento, sacchi a pelo, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, - calzature, borse portate attorno al collo, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, - giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, - tappeti (ad eccezione dei tappeti orientali fatti a mano). 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute." All'Appendice dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE è aggiunto quanto segue: Punto 43 Coloranti azoici A. Elenco delle ammine aromatiche >SPAZIO PER TABELLA> B. Metodi analitici Analisi // Metodo 1. Rilevamento dell'uso di coloranti azoici vietati nella fabbricazione e lavorazione di prodotti tessili tinti, soprattutto quelli composti da cellulosa e fibre proteiche (cotone, viscosa, lana, seta). // 1. La presenza delle ammine elencate alla sezione A va verificata mediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus textilen Bedarfsgegenständen" pubblicato in "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-2, Januar 19981". 2. Rilevamento dell'uso di coloranti azoici vietati nella fabbricazione e lavorazione di prodotti tinti in fibra di poliestere. // 2. La presenza delle ammine elencate alla sezione A deve essere verificata mediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus Polyesterfasern Bedarfsgegenständen" pubblicato in "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-4, Januar 19981". 3. Rilevamento dell'uso di coloranti azoici vietati nella fabbricazione e lavorazione di prodotti tinti in cuoio. // 3. La presenza delle ammine elencate alla sezione A deve essere verificata mediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder" pubblicato in "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 19971". 1 Ottenibile presso Beuth-Verlag GmbH, Berlino e Colonia.