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Document 52000PC0762

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la sesta volta, il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

/* COM/2000/0762 def. */

52000PC0762

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la sesta volta, il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 /* COM/2000/0762 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica, per la sesta volta, il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 si impone a seguito delle decisioni recentemente adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, in base alle quali la Repubblica di Polonia ha trasferito 20 000 tonnellate di aringa del Mar Baltico alla Comunità, in seguito all'accordo tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia in base al quale 2 500 tonnellate di spratto sono state trasferite alla Svezia e nell'ambito dell'accordo sulle relazioni nel pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana, che prevede il trasferimento di 4 000 tonnellate di spratto alla Comunità.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica, per la sesta volta, il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico la Repubblica di Polonia ha trasferito 20 000 tonnellate di aringa del Mar Baltico alla Comunità;

(2) E' intervenuto un accordo tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia che prevede il trasferimento di 2 500 tonnellate di spratto del Mar Baltico alla Svezia;

(3) Nell'ambito dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana è previsto il trasferimento di 4 000 tonnellate di spratto alla Comunità;

(4) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 [3] dev'essere modificato di conseguenza.

[3] GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, la voce

Lituania // 546 200 EUR

è sostituita dalla voce

Lituania // 614 200 EUR

2. Le voci che figurano nell'allegato sostituiscono le corrispondenti voci dell'allegato IA.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la sesta volta, il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

2. Linea di bilancio

B7-800

3. Base giuridica

Articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

* Salvaguardare e promuovere l'attività tradizionale dei pescatori comunitari;

* Approvvigionare il mercato comunitario.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

1° gennaio-31 dicembre 2000

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

6. Natura delle spese/entrate

comtributo finanziario per le possibilità di pesca concesse dalla Lituania

7. Incidenza finanziaria

68 000 EUR

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

Il contributo finanziario previsto dall'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana è stato negoziato in base ai prezzi medi allo sbarco del 1998 nei porti comunitari del Mar Baltico. Sono state detratte le spese stimate di esercizio.

// SPRATTO

Contingente supplementare ottenuto (in tonnellate)

Prezzi medi allo sbarco 1998 (EUR/tonnellata) // 4.000

136

Valore di mercato (in EUR) // 544.000

Prezzi negoziati (percentuale)

In EUR // 12,5%

68.000

Contributo finanziario complessivo: 68 000 EUR Prezzo medio EUR/tonnellate:

8. Disposizioni antifrode previste

Il contributo finanziario concesso dalla Comunità è utilizzato dalla Lituania per sviluppare il proprio settore della pesca, conformemente all'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca. Il contributo è gestito dal Ministero dell'agricoltura della Repubblica lituana.

9. Elementi di analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

La flotta comunitaria nel Mar baltico è stata gravemente danneggiata dalla diminuzione delle possibilità di cattura. Un incremento delle possibilità di pesca rispetto agli attuali livelli critici di cattura contribuirà ad evitare il collasso e la scomparsa della flotta comunitaria, nonché delle industrie collegate e dei servizi a terra. Ciò servirà inoltre ad evitare, in una certa misura, esborsi nell'ambito di programmi di smantellamento o programmi sociali.

Il contributo finanziario, analogo a quello versato negli anni scorsi, è utilizzato dalla Lituania soprattutto per migliorare continuamente la ricerca scientifica sulla pesca, per formare i quadri del settore e per attività di controllo. Ciò comporta una migliore valutazione scientifica e applicazione delle misure nella zona di pesca della Lituania, contribuendo in tal modo ad uno sfruttamento più razionale degli stock, a beneficio di tutte le parti interessate nel Mar Baltico.

9.2 Giustificazione dell'azione

La politica della pesca è di esclusiva competenza comunitaria. Il contributo finanziario per le possibilità di pesca concesse da paesi terzi e negoziate in base alle disposizioni contenute in accordi di pesca bilaterali è pertanto a carico del bilancio comunitario.

Le spese proposte sono previste nella programmazione di bilancio per il periodo interessato.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

La Commissione riceve mensilmente le statistiche sulle catture e gli sbarchi. L'utilizzazione delle possibilità di pesca concordate viene pertanto valutata periodicamente.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

La proposta non implica un aumento dell'organico della Commissione nè costi amministrativi supplementari.

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