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Document 52000PC0759

Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a transparent system of harmonised rules for restrictions on heavy goods vehicles involved in international transport on designated roads (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) the EC Treaty)

GU C 120E del 24.4.2001, pp. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0759

/* COM/2000/0759 def. - COD 98/0096 */

Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0003 - 0011


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 25 maggio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (COM(1998)115 def. -SYN 98/0096) [1].

[1] GU C 198 del 24.6.1998, pag.17.

Benché sostenuta dalla maggioranza degli Stati membri, la proposta ha suscitato molte polemiche da parte di alcuni Stati. Secondo la Commissione, questa opposizione è parzialmente dovuta ad una non esatta comprensione della proposta originale.

Data la forte opposizione nei confronti della proposta originale, sia da parte dei cittadini in generale che in sede di Parlamento europeo e di Comitato delle regioni, e poiché è necessario disporre di un testo assolutamente chiaro e privo di ambiguità, la Commissione intende presentare una proposta modificata che possa essere accettata dalla maggior parte degli Stati membri e che sia comprensibile per la grande maggioranza dei cittadini europei.

Nella proposta modificata si afferma anzitutto in maniera più esplicita che essa riguarda soltanto i trasporti internazionali effettuati con autocarri sulla rete stradale transeuropea (TEN). Gli Stati membri manterranno il diritto di fissare divieti di circolazione illimitati su tutte le strade che non fanno parte della rete TEN, nonché sulla totalità dei trasporti nazionali.

In secondo luogo, il periodo durante il quale i divieti alla circolazione saranno automaticamente autorizzati sulla rete stradale transeuropea viene prolungato a 24 ore. Tale periodo sarà esteso nei mesi estivi per consentire agli Stati membri di vietare la circolazione sulla rete stradale transeuropea a partire dalle ore 7 del sabato e, se lo desiderano, di mantenere un divieto ininterrotto fino alle ore 22 della domenica. Adottando tali limitazioni si eviterà che la proposta entri in conflitto con la maggior parte dei divieti di circolazione nazionali e si stabilizzerà inoltre la situazione in materia di divieti alla circolazione nell'Unione europea. Viene inoltre evidenziata la necessità di esaminare i divieti alla circolazione in sede di negoziati di adesione con gli eventuali futuri Stati membri.

In un allegato della proposta modificata sono inoltre chiaramente precisati i giorni festivi nazionali che rientrano automaticamente nei divieti di circolazione. Naturalmente non è però rimessa in questione la competenza esclusiva degli Stati membri nella scelta delle festività nazionali. Questo allegato sarà automaticamente riveduto dopo ogni notifica da parte degli Stati membri.

La proposta sarà inoltre modificata per tener conto delle nuove procedure conseguenti all'adozione del trattato di Amsterdam.

La parte della proposta volta ad armonizzare i tipi di trasporto non soggetti ai divieti di circolazione non è stata modificata. Spetterà quindi alla Commissione, insieme agli Stati membri nell'ambito di un comitato regolamentare, aggiornare, se e quando necessario, l'allegato contenente l'elenco dei tipi di trasporti esenti da questi divieti.

1998/0096 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali

La proposta della Commissione di cui al documento COM(98)115 def.- 98/0096 (SYN) è modificata come segue:

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [2] ,

[2] GU C .. pag.

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C .. pag.

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C .. pag.

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [5] ,

[5] GU C

considerando quanto segue:

(1) Attualmente non esistono regole armonizzate in tutta la Comunità che limitino la circolazione, la domenica e giorni festivi, dei veicoli commerciali pesanti.

(2) L'assenza di tali regole implica differenze nella durata delle limitazioni alla circolazione e nella definizione dei veicoli esenti.

(3) Ciò si ripercuote negativamente sulla libera prestazione dei servizi di trasporto nella Comunità.

(4) L'esistenza di divieti alla circolazione diversi nei vari Stati membri impone interruzioni eccessive per le lunghe percorrenze di andata e ritorno; le regioni periferiche della Comunità, a causa della loro ubicazione geografica, risultano penalizzate in modo sproporzionato dalle limitazioni alla circolazione.

(5) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo d'istituire il presente sistema trasparente e armonizzato di limitazioni alla circolazione, riducendo per quanto possibile gli effetti negativi sulla libera prestazione dei servizi di trasporto, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni di tale intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo.

(6) È auspicabile, soprattutto nel caso dei trasporti internazionali, ridurre al minimo l'impatto negativo delle limitazioni alla circolazione e lasciare aperte al traffico internazionale determinate strade, indicate all'allegato I, sezione 2 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [6]. Tali strade devono pertanto essere soggette a nuovi divieti di circolazione esclusivamente in certe fasce orarie dei fine settimana, dei giorni festivi e della vigilia delle festività; tali limitazioni alla circolazione devono essere notificate alla Commissione. Gli attuali divieti di circolazione che si prolungano oltre i limiti proposti possono restare in vigore.

[6] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1, e rettifica in GU L 15 del 17.1.1997, pag. 1.

(7) La durata massima autorizzata può essere prolungata in casi eccezionali se ciò è giustificato da motivi ambientali, sociali e di sicurezza stradale; le domande di prolungamento devono essere esaminate senza indugio dalla Commissione, assistita da un comitato.

(8) Gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti nelle ore notturne, qualora le emissioni sonore dei veicoli superino i livelli ammessi dalla legislazione comunitaria. Gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti anche nei casi in cui si prevede un'elevata intensità di traffico, ad esempio in corrispondenza dei periodi delle ferie estive. Tali limitazioni alla circolazione devono essere notificate alla Commissione.

(9) In particolari situazioni ambientali o meteorologiche, gli Stati membri devono poter limitare la circolazione dei veicoli commerciali pesanti per ragioni di protezione dell'ambiente o di sicurezza stradale. Per motivi pratici, devono poter adottare tali limitazioni senza notificarle alla Commissione.

(10) Occorre armonizzare in tutti gli Stati membri i tipi di veicoli o di operazioni di trasporto esenti dai divieti.

(11) Attualmente le limitazioni alla circolazione a livello nazionale, regionale e locale sono introdotte in modo non coordinato ed è pertanto necessario istituire un sistema di notificazione delle fasce orarie e dell'estensione di tali limitazioni. Sulla base di dette notificazioni, la Commissione deve elaborare una relazione annuale destinata agli Stati membri.

(12) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 99/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione [7], esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della medesima decisione.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni per le violazioni delle norme di attuazione della presente direttiva.

(14) Per motivi di trasparenza, è opportuno pubblicare in allegato un elenco dei giorni festivi nazionali in cui sono attualmente applicati divieti di circolazione. La Commissione modificherà tale allegato su richiesta degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva istituisce un sistema armonizzato e trasparente di limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali, in determinati periodi e su determinate strade della Comunità europea.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica esclusivamente alla rete stradale TEN.

2. Gli Stati membri non impongono ai veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto internazionale limitazioni più severe di quelle applicate ai medesimi veicoli adibiti al trasporto nazionale.

3. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli commerciali pesanti :

*dal 16 settembre al 14 giugno, tra le ore 22.00 del sabato e le ore 22.00 della domenica, e tra le ore 22.00 della vigilia del giorno festivo e le ore 22.00 del giorno festivo medesimo;

*dal 15 giugno al 15 settembre, tra le ore 7.00 del sabato e le ore 22.00 della domenica, e tra le ore 22.00 della vigilia del giorno festivo e le ore 22.00 del giorno festivo medesimo.

4. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 5.00) di tutti i veicoli commerciali pesanti non conformi alle norme sulle emissioni sonore prescritte dalla direttiva 96/20/CE [8].

[8] GU L 92 del 13.4.96, pag. 23.

4a. Gli Stati membri in cui, alla data del 1° novembre 2000, siano in vigore restrizioni che si prolungano oltre i limiti di cui al precedente punto 3 possono continuare ad applicarle. Se uno Stato membro intende modificare le restrizioni al traffico in questione può farlo solo allineandole a quelle di cui al punto 3. 5. Gli Stati membri possono imporre limitazioni alla circolazione supplementari rispetto a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4, purché i veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali ne siano esenti.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono, in casi eccezionali, imporre ai veicoli commerciali pesanti, compresi quelli adibiti ai trasporti internazionali, limitazioni alla circolazione che prolungano quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 , purché provino che la misura è giustificata da motivazioni di carattere ambientale, sociale o di sicurezza stradale, e previo accordo della Commissione ottenuto secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 8.

Gli elementi di prova comprendono un'analisi da cui risulti che le limitazioni rappresentano un intervento proporzionato agli obiettivi rispetto ad altre misure di gestione del traffico.

Essi indicano una quantificazione dell'effetto delle misure supplementari in base ad uno o più dei criteri seguenti:

a) statistiche e/o stime, effettuate comprendendo e poi escludendo la circolazione dei veicoli commerciali pesanti, relative alla densità del traffico nei fine settimana in diversi periodi dell'anno (estate, inverno, periodi di ferie) e dei possibili effetti sul congestionamento stradale;

b) statistiche e/o stime, effettuate comprendendo e poi escludendo la circolazione dei veicoli commerciali pesanti, relative al tasso di incidenti durante i periodi in cui si applicherebbero le limitazioni supplementari e in quelli senza restrizioni;

c) dati e/o stime relativi alla riduzione delle emissioni gassose o sonore ottenuta mediante le limitazioni supplementari, tenendo conto del possibile aumento delle emissioni causato dal traffico deviato o concentrato nei giorni della settimana liberi da restrizioni;

d) un'analisi dell'impatto sociale delle limitazioni supplementari sulle normali condizioni di lavoro dei conducenti di veicoli commerciali pesanti, immatricolati sia negli Stati membri in cui vigono tali limitazioni che negli altri Stati membri, tenendo conto della normativa comunitaria vigente in questo settore.

7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare limitazioni speciali ai veicoli commerciali pesanti, compresi quelli adibiti al trasporto internazionale, sulle strade e nei giorni in cui:

a) si prevede una densità di traffico eccezionalmente elevata, per esempio in corrispondenza dei periodi di ferie;

b) sono applicati divieti provvisori di circolazione per le autovetture, generalmente per motivi di carattere ambientale;

c) sono ritenute necessarie limitazioni per permettere lavori di manutenzione dell'infrastruttura;

d) sono necessarie limitazioni a causa di particolari condizioni meteorologiche.

Articolo 4

I veicoli commerciali pesanti e le particolari operazioni di trasporto di cui all'allegato I sono esenti dalle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 5, 6 e 7, lettera a).

Articolo 5

1. Gli Stati membri che intendono imporre limitazioni più estese in virtù dell'articolo 3, paragrafo 6, presentano una domanda alla Commissione.

La Commissione decide entro due mesi dalla ricezione di ciascuna domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 8.

2. Gli Stati membri che intendono applicare le limitazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 o 7, lettera a), li notificano alla Commissione con un preavviso di almeno 60 giorni, precisandone la portata esatta.

3. Gli Stati membri che intendono modificare l'elenco dei giorni festivi nazionali durante i quali applicano le limitazioni alla circolazione, di cui all'allegato II, lo notificano alla Commissione con un preavviso di almeno 60 giorni. La Commissione modifica in conseguenza l'allegato II.

Articolo 6

Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione redige ogni anno, entro il 30 novembre, una relazione sulle limitazioni alla circolazione consentite per l'anno successivo in forza dell'articolo 3, paragrafi 3, 4, 6 e 7, lettera a) e relative ai veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali sulla rete TEN.

Articolo 7

La Commissione adotta le eventuali modificazioni di adeguamento dell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 99/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 99/468/CE è di tre [3] mesi.

Articolo 9

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 10, primo comma, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il [31 dicembre 2000]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano le tali disposizioni a decorrere dal [1º luglio 2001].

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I Operazioni di trasporto / tipi di veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione

Veicoli che effettuano le operazioni di trasporto combinato di cui alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio;

Veicoli per il trasporto di carichi di derrate deperibili conformemente all'accordo ATP [9];

[9] Conformemente all'accordo UN/ECE sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da impiegare per tali trasporti (ATP).

Veicoli a cisterna adibiti al trasporto di latte liquido a temperatura controllata conformemente all'accordo ATP;

Veicoli per il trasporto di carichi di ortofrutticoli deperibili;

Veicoli per il trasporto di carichi eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 96/53/CE del Consiglio [10].

[10] GU L 235 del 17.9.1996, pag.59.

ALLEGATO II

Giorni festivi nazionali durante i quali gli Stati membri applicano i divieti di circolazione

Festività nazionali in Austria

Capodanno

Epifania

Lunedì di Pasqua

Festa del Lavoro

Ascensione

Lunedì di Pentecoste

Corpus Domini

Assunzione

Festa nazionale (26 ottobre)

Ognissanti

Immacolata concezione

Natale

Santo Stefano

Festività nazionali in Francia

Capodanno

Lunedì di Pasqua

Anniversario della Liberazione (8 maggio)

Ascensione

Lunedì di Pentecoste

Anniversario della presa della Bastiglia (14 luglio)

Assunzione

Ognissanti

Armistizio (11 novembre)

Natale

Festività nazionali in Germania

Capodanno

Venerdì santo

Lunedì di Pasqua

Festa del Lavoro

Ascensione

Lunedì di Pentecoste

Giorno dell'unificazione tedesca (3 ottobre)

Natale

Santo Stefano

Festività nazionali in Italia

Capodanno

Epifania

Venerdì santo

Lunedì di Pasqua

Anniversario della liberazione (25 aprile)

Festa del Lavoro

Ognissanti

Immacolata concezione

Natale

Festività nazionali in Lussemburgo

Capodanno

Lunedì di Pasqua

Festa del Lavoro

Ascensione

Lunedì di Pentecoste

Festa nazionale (23 giugno)

Assunzione

Ognissanti

Natale

Santo Stefano

Festività nazionali in Spagna

Capodanno

Epifania

Giovedì santo

Venerdì santo

Festa del Lavoro

Ognissanti

Giorno della Costituzione (6 dicembre)

Immacolata concezione

Natale

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