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Document 52000PC0684

Proposta di decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca

/* COM/2000/0684 def. - CNS 2000/0273 */

GU C 62E del 27.2.2001, pp. 276–287 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0684

Proposta di decisione del Consiglio relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2000/0684 def. - CNS 2000/0273 */

Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0276 - 0287


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il controllo delle attività di pesca è un elemento cruciale della politica comune della pesca (PCP). Come attestano i dibattiti svoltisi in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, i progressi in materia sono unanimemente avvertiti come una necessità. La questione richiede un approccio globale, già sviluppato in altra sede, di cui la presente proposta costituisce la parte finanziaria.

La responsabilità dei controlli spetta agli Stati membri. Un sostegno economico comunitario è tuttavia necessario per favorire le attività congiunte, per dare impulso a determinati ambiti e creare una dinamica innovatrice, nonché per evitare che le eventuali carenze di controllo in uno Stato membro si ripercuotano sugli sforzi degli altri, in particolare nell'ambito delle numerose attività di pesca che coinvolgono più Stati membri. Tale sostegno deve inoltre tener conto dei considerevoli costi connessi al controllo della pesca, dovuti in particolare agli interventi in mare. Il riconoscimento di questa situazione ha condotto alla redazione di due decisioni del Consiglio che autorizzano un sostegno comunitario alle spese di controllo degli Stati membri: la decisione 89/631/CEE per il periodo 1991-1995 e la decisione 95/527/CE per il periodo 1996-2000. L'analisi di queste decisioni mostra chiaramente che il programma di cofinanziamento ha avuto un impatto molto positivo sui sistemi di controllo degli Stati membri. Tuttavia, la necessità di un intervento finanziario su scala comunitaria persiste. È dunque necessaria una nuova decisione del Consiglio.

Ma la continuazione del programma non può risolversi in una semplice riconferma. Il contesto si è evoluto. Esigenze e priorità non sono più le stesse. I dispositivi precedenti hanno rivelato col tempo una serie di carenze a cui occorre rimediare. È attualmente in corso una riflessione, relativa da un lato all'evoluzione generale della PCP, su cui la Commissione deve riferire al Consiglio e al Parlamento europeo entro la fine del 2002, dall'altro alla ripartizione dei compiti di controllo tra le autorità nazionali e le istanze comunitarie. Occorre pertanto fornire una base alla continuazione degli interventi comunitari, salvi restando gli esiti delle riflessioni in corso e delle eventuali riforme future, adeguando gli interventi al contesto attuale e migliorandone il dispositivo. Da questa triplice constatazione nascono le linee direttrici del progetto.

1. La durata di applicazione proposta è di tre anni e non più di cinque come nelle decisioni precedenti. Ciò consente di garantire la continuità, senza la quale l'azione non può essere efficace, e di rispondere alle esigenze immediate, fissando nel contempo una scadenza coerente con i dibattiti futuri.

2. Priorità ed importi sono riadeguati.

Nell'ambito delle decisioni precedenti, la voce di spesa principale corrispondeva alle spese di investimento connesse agli interventi in mare. Questa voce manterrà necessariamente la sua importanza, ma in misura ridotta rispetto al passato poiché esistono ora ampie possibilità di recuperare gli eventuali ritardi in materia. La logica generale corrisponderà d'ora in poi ad una politica di rinnovo e di completamento, e non più di creazione delle strutture di base. Le spese dovranno concentrarsi sempre più sulle domande che presentano un'importanza preponderante per la Comunità e/o puntano a compensare squilibri persistenti.

Per quanto concerne la promozione di nuove tecnologie, gli interventi sul bilancio comunitario devono continuare a costituire un forte incentivo all'innovazione. Occorre tuttavia distinguere tra le varie voci. L'informatizzazione degli scambi di dati tra le amministrazioni nazionali e/o con i servizi della Commissione deve ricevere un impulso vigoroso affinché le possibilità offerte dalle reti informatiche possano essere sfruttate con la massima celerità. L'altra applicazione essenziale consiste nella sorveglianza via satellite delle navi da pesca (VMS: Vessel Monitoring System). La decisione anteriore prevedeva per questa voce un tasso di partecipazione comunitaria superiore al 50%, tenuto conto della necessità di gettare rapidamente le basi di un sistema comunitario pienamente operativo. L'obiettivo è stato essenzialmente raggiunto. Per questo motivo, la possibilità d'intervenire con un tasso superiore al 50% deve essere riservata ad eventuali estensioni del regime di VMS.

Il progetto non prevede la proroga degli interventi precedentemente disposti per le spese di funzionamento e che risultano ormai ingiustificati. Esso mantiene invece la possibilità di una partecipazione alle spese connesse alla formazione degli agenti responsabili del controllo e agli scambi di personale tra Stati membri. Tale settore presenta infatti carenze di notevole entità, nonché un'evidente dimensione comunitaria, e deve essere pertanto sovvenzionato. Una partecipazione è inoltre prevista per le spese connesse agli interventi nel quadro delle organizzazioni regionali per la pesca. Un intervento di questo tipo esiste da molti anni nel quadro della NAFO. Una precedente comunicazione della Commissione relativa alle ORP ("Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca", COM(1999) 613 dell'8.12.1999) incoraggiava la definizione di una norma applicabile all'insieme delle ORP. Tale norma limiterebbe il sostegno comunitario a un periodo transitorio, destinato all'attuazione delle misure, per sopperire alle necessità eventualmente incontrate dagli Stati membri nella rapida attuazione delle nuove disposizioni. L'inclusione nel presente progetto di disposizioni specifiche alle ORP è volta a un chiarimento delle basi giuridiche, fatte salve altre soluzioni a medio e lungo termine e tenuto conto del fatto che il periodo coperto si limita a tre anni. Il dibattito di fondo potrà essere condotto nel corso di questo periodo.

La riduzione del sostegno a determinati tipi di azione, combinata all'aumento di quello destinato ad altre voci, richiedono un adeguamento del bilancio necessario, che è stato in media di 41 milioni di EUR all'anno nel quadro della decisione precedente. L'importo annuo previsto per il periodo 2001-2003 è di 35 milioni di EUR.

3. Aumentano le garanzie di coerenza, pertinenza e trasparenza.

La valutazione dell'impatto delle decisioni finanziarie precedenti e dello sviluppo dei controlli nell'ambito della PCP conferma la necessità di migliori garanzie quanto alla pertinenza e al buon uso degli aiuti comunitari. Disposizioni specifiche sono previste per includere le decisioni annuali in un quadro pluriennale, per dare priorità alle spese più direttamente connesse a problemi comunitari, a cominciare dall'acquisto di mezzi che saranno messi a disposizione per interventi nell'ambito delle ORP, nonché per favorire l'attuazione di un approccio globale che includa in particolare la formazione del personale. In materia di trasparenza si propongono disposizioni che consentano di valutare la destinazione, l'uso esatto e l'impatto degli interventi finanziari della Comunità.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la presente proposta entro i più brevi termini.

2000/0273 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La politica comune della pesca, garante della perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, può raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso il rispetto delle sue norme e dunque un controllo efficace delle stesse.

(2) Gli obiettivi e le norme suddetti sono stabiliti in primo luogo dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [3], e dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [4].

[3] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

[4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(3) Gli Stati membri, quando attuano un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca, adempiono un obbligo di interesse comunitario.

(4) Per alcuni Stati membri, la mole del compito di controllo è particolarmente elevata e può talora costituire un onere eccessivamente gravoso.

(5) È quindi opportuno prevedere una partecipazione della Comunità alle spese di controllo, ispezione o sorveglianza sostenute da alcuni Stati membri.

(6) Visto l'impatto globalmente positivo della partecipazione finanziaria comunitaria, a norma della decisione 89/631/CEE del Consiglio [5], per il periodo 1991-1995, e della decisione 95/527/CE del Consiglio [6] per il periodo 1996-2000, è necessario proseguire la partecipazione stessa, senza tuttavia limitarsi ad una semplice riconferma. Alcune spese andrebbero pertanto ridotte per permettere una promozione più attiva di altri settori.

[5] GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64; decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/52/CE (GU L 301 del 14.12.1995, pag. 35).

[6] GU L 301 del 14.12.1995, pag. 30.

(7) Un periodo di tre anni d'applicazione della presente decisione, dal 2001 al 2003, consente di inserire la partecipazione finanziaria della Comunità in un arco di tempo sufficiente, lasciando impregiudicate le eventuali modificazioni della politica comune della pesca decise a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

(8) I mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

(9) La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa a condizione che il livello di controllo esercitato dagli Stati membri beneficiari raggiunga un livello soddisfacente, sia in mare che sulla terraferma.

(10) Gli Stati membri beneficiari devono valutare gli obiettivi e l'impatto delle spese sui propri programmi di controllo, sia annualmente che globalmente, al termine del periodo triennale (2001-2003),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni di cui alla presente decisione, la Comunità può concedere una partecipazione finanziaria ai programmi di controllo definiti dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca previsti dal regolamento (CEE) n. 2847/93.

I programmi di controllo specificano gli obiettivi, i mezzi di controllo e le spese previste, con particolare riguardo alle azioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 (in prosieguo: "la partecipazione finanziaria") può essere concessa per talune spese previste dai programmi di controllo, che siano destinate alle seguenti azioni:

a) creazione di reti informatiche e dei dispositivi necessari agli scambi di informazioni connesse al controllo;

b) sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività alieutiche;

c) formazione degli agenti dei servizi di controllo;

d) istituzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) di cui la Comunità europea è parte contraente;

e) acquisto o ammodernamento di attrezzature d'ispezione e di controllo.

Per i punti a), b), d) ed e), la partecipazione finanziaria è limitata alle spese di importo superiore a 13 200 euro.

Articolo 3

Sono considerate ammissibili le spese di cui alll'articolo 2 derivanti da impegni giuridici e finanziari contratti dalle autorità competenti degli Stati membri durante il periodo di applicazione della presente decisione e che non beneficiano di altri aiuti finanziari comunitari. L'IVA non è considerata una spesa ammissibile.

Esse sono ammissibili in quanto effettivamente destinate all'attuazione dei programmi di controllo.

Articolo 4

1. La partecipazione finanziaria riguarda le spese ammissibili sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio. La partecipazione finanziaria è concessa nel limite degli stanziamenti destinati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee.

3. Qualora gli stanziamenti disponibili nel bilancio generale delle Comunità europee non consentano la partecipazione finanziaria a tutte le spese ammissibili previste da uno Stato membro, tale partecipazione è concessa in via prioritaria alle spese destinate alle misure di controllo previste dalla normativa comunitaria.

Articolo 5

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 1, lettera a) riguarda le spese ammissibili destinate alla realizzazione di sistemi di registrazione, gestione e trasmissione di dati relativi ai controlli, comprese le applicazioni informatiche e i programmi.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 75% dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 6

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera b) riguarda le spese ammissibili destinate alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie volte a migliorare il controllo della pesca e delle attività connesse.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello previsto dal paragrafo 2 per consentire la partecipazione finanziaria alle spese ammissibili eventualmente destinate all'estensione del sistema VMS, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93, a navi non previste al paragrafo 2 di detto articolo, nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione e la creazione di giornali di bordo elettronici.

Articolo 7

1. La partecipazione finanziaria alle spese previste dall'articolo 2, lettera c) riguarda, secondo le modalità di cui all'allegato I, le spese ammissibili destinate alla formazione degli agenti nazionali impegnati in attività di controllo, in particolare in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, e risultanti dall'organizzazione di seminari e corsi di formazione di una durata minima di un giorno o da scambi di agenti nazionali.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 8

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera d) riguarda le spese ammissibili destinate all'introduzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatóri, adottati nell'ambito delle ORP di cui la Comunità europea è parte contraente, incluse le spese di funzionamento.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 9

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera e) riguarda le spese di investimento relative all'acquisto o all'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 30% dell'importo delle spese ammissibili.

3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello di cui al paragrafo 2 ma pari al massimo al 50% dell'importo delle spese ammissibili, nei casi seguenti:

a) a favore degli Stati membri che devono controllare una zona economica esclusiva o una piattaforma continentale di notevoli dimensioni e in grado di dimostrare che i mezzi disponibili a tal fine non consentono un controllo sufficientemente efficace,

b) a favore degli Stati membri che ogni anno, nel periodo 2001-2003, assegnano mezzi di controllo alla zona di regolamentazione di un'ORP di cui la Comunità europea è parte contraente, dove operano navi da pesca battenti la loro bandiera.

Le modalità di attuazione del primo comma, lettera b) sono adottate dalla Commissione sentiti gli Stati membri interessati.

Articolo 10

Una partecipazione finanziaria specifica di un tasso non superiore, per ogni Stato membro e per ogni anno, al 50% delle spese ammissibili, può essere accordata per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca. Tale partecipazione è destinata alle spese ammissibili connesse con la creazione e il funzionamento di un sistema di valutazione, compresa la realizzazione di un sistema di contabilità analitica che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di calcolare il costo delle varie azioni di controllo.

Articolo 11

Lo stanziamento annuo riservato alle azioni che beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria superiore al 50% è limitato al 20% della dotazione di bilancio.

Articolo 12

1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 31 marzo 2001, un programma di previsione delle spese annuali per gli anni 2001, 2002 e 2003 per le quali desiderano ottenere il contributo della Comunità, accompagnato da un programma triennale contenente una descrizione dei controlli che prevedono di esercitare nel corso del triennio.

Il programma di controllo presentato dagli Stati membri deve includere gli obiettivi delle azioni di controllo e di ispezione previste, le misure operative predisposte e i risultati attesi, e coprire tutti i settori che li concernono ai fini del controllo delle attività di pesca.

I programmi pervenuti dopo il 31 marzo 2001 sono presi in considerazione solo in casi eccezionali debitamente giustificati dagli Stati membri interessati.

2. I programmi contengono le informazioni precisate ai punti 1 e 2 dell'allegato II, parte A.

Articolo 13

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione decide di quanto segue, tenendo conto dei criteri di cui al punto 3, parte A dell'allegato II, entro il 30 giugno di ogni anno e secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92:

a) ammissibilità delle spese previste per l'esercizio finanziario in corso;

b) tasso di partecipazione finanziaria;

c) eventuali condizioni da apporre alla partecipazione finanziaria.

Articolo 14

1. Su domanda motivata dello Stato membro, la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 50% della partecipazione finanziaria annua. Tale anticipo è dedotto dall'importo definitivo della partecipazione alle spese ammissibili effettivamente sostenute.

2. L'impegno giuridico e finanziario delle spese degli Stati membri deve essere effettuato entro un anno dalla notificazione della decisione di cui all'articolo 13. Gli Stati membri eseguono le spese previste entro un anno a decorrere da tale impegno giuridico e finanziario. Qualora l'impegno giuridico e finanziario non sia stato effettuato entro il termine previsto, gli anticipi eventualmente concessi vengono immediatamente restituiti.

Articolo 15

Qualora uno Stato membro decida di non eseguire la totalità o una parte delle spese ammissibili per le quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, ne informa senza indugio la Commissione precisando le incidenze sul proprio programma di controllo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri presentano le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

2. All'atto della presentazione della domanda di rimborso, gli Stati membri accertano e certificano che le spese sono state eseguite nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente decisione nonché dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità di cui al punto 4, parte A dell'allegato II.

3. Qualora dalla domanda risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state rispettate, la Commissione procede ad un esame approfondito del caso chiedendo allo Stato membro di presentare osservazioni. Se l'esame conferma l'inosservanza delle suddette condizioni, la Commissione fissa un termine affinché lo Stato membro possa conformarvisi. Se allo scadere di tale termine lo Stato membro non ha dato seguito alle raccomandazioni, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere la partecipazione finanziaria nel settore di intervento di cui trattasi. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

4. Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

Articolo 17

Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma di spese nonché le domande di rimborso delle stesse e di versamento di anticipi, in euro. I programmi di spese non espressi in euro non sono ricevibili.

Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria precisano il tasso di conversione utilizzato.

Articolo 18

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che essa richiede ai fini dell'esercizio delle competenze d'esecuzione assegnatele dalla presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che permettono di verificare l'impiego dei mezzi di controllo, ispezione e sorveglianza oggetto di partecipazione finanziaria in forza della presente decisione. Essi tengono queste informazioni a disposizione della Commissione per almeno tre anni a decorrere dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

Qualora la Commissione ritenga che tali mezzi non sono utilizzati per i fini previsti o conformemente alle condizioni di cui alla presente decisione essa ne informa lo Stato membro interessato, che procede ad un'inchiesta amministrativa cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e i risultati dell'inchiesta e le trasmette quanto prima copia del rapporto d'inchiesta, nonché i principali elementi sui quali è fondato il rapporto. La Commissione può decidere di recuperare ogni importo indebitamente versato, maggiorato degli interessi di mora.

Articolo 19

La Commissione può procedere a tutte le verifiche che ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai funzionari a tal fine designati dalla Commissione.

Le disposizioni del primo comma non ostano all'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 20

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione intermedia relativo alle spese ammissibili dell'anno precedente che precisi i progressi realizzati rispetto alle previsioni e l'impatto delle spese sui programmi di controllo, compresa l'eventuale necessità di adattare tali programmi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 2004 e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione globale relativo all'impatto della partecipazione finanziaria sull'insieme del programma di controllo triennale.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono permettere alla Commissione di garantire l'adeguata sorveglianza dell'impiego della partecipazione finanziaria.

Articolo 21

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 un rapporto sull'applicazione della presente decisione, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte in merito alle azioni successive da intraprendere.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

MODALITÀ RELATIVE ALLE SPESE DI FORMAZIONE DEGLI AGENTI DI CONTROLLO

1. Le spese di organizzazione di corsi e seminari coprono in particolare l'affitto di una sala, l'acquisto o il noleggio del materiale didattico, il pagamento degli onorari dei formatori che non intervengono in qualità di agenti di un'amministrazione nazionale o comunitaria, nonché le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali che partecipano a corsi e seminari e quelle dei formatori.

2. Le spese relative agli scambi di agenti nazionali possono includere in particolare le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali interessati.

3. Le spese di viaggio corrispondono ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo di domicilio e quello di destinazione effettuato con mezzi di trasporto pubblici.

4. Le spese di soggiorno includono l'alloggio, i pasti e gli spostamenti locali.

5. Le spese di viaggio e di soggiorno sono fissate secondo le modalità di rimborso nazionali.

ALLEGATO II

Parte A

1. Il programma di spese annue di cui all'articolo 12 enumera le spese previste per gli anni 2001, 2002 e 2003. Esso precisa in particolare:

- lo scadenzario delle spese previste;

- le caratteristiche, la natura, il costo e gli obiettivi di controllo delle nuove tecnologie e delle reti informatiche;

- la natura, la durata, il numero dei partecipanti, il costo e gli obiettivi delle azioni di formazione degli agenti di controllo;

- le caratteristiche tecniche, il costo, le modalità di pagamento previste, gli obiettivi di controllo e l'utilizzazione prevista, compresa la data di entrata in funzione delle attrezzature di ispezione e di controllo.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative ai punti seguenti:

- gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle spese che essi intendono effettuare;

- i risultati attesi dalle spese previste;

- nel caso di spese riservate all'acquisto o all'ammodernamento di navi e aeromobili, una stima del tempo durante il quale saranno assegnati all'ispezione e alla sorveglianza della pesca;

- l'uso fatto dallo Stato membro, nel corso degli anni precedenti, della partecipazione finanziaria concessagli a norma della decisione 95/527/CE;

- il miglioramento nell'efficacia dei controlli della pesca effettuati in mare e a terra dallo Stato membro di cui trattasi, nel periodo anteriore alla domanda, e il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, debitamente compilati, i formulari i cui modelli figurano nella parte B.

3. Nel prendere una decisione in merito alla partecipazione finanziaria si terrà conto degli aspetti seguenti:

- l'entità e l'efficacia delle risorse umane e materiali effettivamente destinate dallo Stato membro al controllo della pesca;

- il grado di cooperazione dello Stato membro interessato con gli altri Stati membri e con la Commissione nel controllo della pesca;

- il contributo dello Stato membro al controllo della pesca e il rispetto degli obblighi derivanti dai regimi concernenti l'ispezione e gli osservatori, definiti nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca delle quali la Comunità è parte contraente;

- lo sforzo di controllo mobilitato dallo Stato membro con riguardo alle attività di pesca delle proprie navi in alto mare;

- i vari tipi di attività alieutiche esercitate nella zona di pesca dello Stato membro;

- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti;

- il grado di esecuzione, da parte dello Stato membro, delle spese imputabili per le quali una partecipazione finanziaria della Comunità è stata concessa in virtù della decisione 95/527/CE del Consiglio o della presente decisione;

- la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alla politica comune della pesca;

- la presenza nella normativa nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni, atte a scoraggiare efficacemente ulteriori infrazioni della stessa natura;

- il rispetto dell'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di condotta che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio.

4. I questionari relativi agli appalti pubblici, debitamente compilati, devono riferirsi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora gli avvisi non siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati nel rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione può richiedere qualsiasi informazione essa reputi necessaria per valutare se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi in duplice copia, che comprendano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e i prestatori di servizio, nonché le prove di pagamento corrispondenti. Per poter essere rimborsate, le singole spese debbono figurare su un estratto ricapitolativo che indichi esplicitamente per ciascuna spesa l'oggetto della medesima, il legame con il programma proposto e l'importo al netto dell'IVA.

Parte B

1. Inventario dei veicoli

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

nome/descrizione - Ove possibile, il nome del veicolo deve essere registrato. Se il veicolo non ha un nome, deve essere fornita una breve descrizione, p. es. la marca e il modello. Se l'autorità possiede più veicoli della stessa marca e dello stesso modello, a ciascuno deve essere assegnato un nome. Quale che sia il metodo utilizzato per descrivere il veicolo, esso deve essere impiegato in tutte le registrazioni o la corrispondenza relative al veicolo stesso.

a. - Nome dell'autorità competente / governativa che utilizza il veicolo.

b. - Età del veicolo, in anni.

c. - Vita utile presunta del veicolo nuovo, in anni.

d. - Vita utile residua del veicolo, in anni (c - b).

e. - Percentuale di tempo operativo impiegato dal veicolo in attività di controllo.

f. - Numero totale di navi di lunghezza inferiore a 10m o veicoli terrestri utilizzati da ciascuna autorità competente.

g. - ETP (equivalente tempo pieno) (percentuale di tempo di utilizzazione dedicata ad attività di controllo x 1). Il valore dovrebbe essere inferiore a 1.

Totale - La somma di tutti gli ETP, corrispondente al totale effettivo di veicoli impegnati in attività di controllo. Detto totale non deve superare il numero di veicoli utilizzati per MCS.

Navi < 10m - Numero di navi di lunghezza inferiore a 10m utilizzate da ciascuna autorità competente.

Veicoli terrestri - Numero di veicoli terrestri utilizzati da ciascuna autorità competente.

2. Inventario del personale

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

a. - Nome dell'autorità competente / governativa.

b. - Tipo di mansioni effettuate dal personale di controllo.

c. - Numero di funzionari, in equivalente tempo pieno, impiegati da ciascuna autorità competente in qualità di ispettori marittimi, aerei e a terra ed altro personale di terra.

d. - Percentuale di tempo totale dedicato alle attività di controllo dagli ispettori marittimi, aerei e a terra e da altro personale di terra.

e. - Numero di funzionari, in equivalente tempo pieno, impegnati in attività di controllo (d x c). Non deve superare il totale ETP di persone impiegate (c).

3. Attività dei veicoli

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

a. - Nome dell'autorità competente / governativa.

b. - Tipo di veicolo utilizzato per attività di controllo (nave <10m, nave >10m, aereo, elicottero).

c. - Numero totale di velivoli utilizzati per attività di controllo (in base ai tabulati elettronici dei veicoli).

d. - Numero totale ETP (equivalente tempo pieno) di veicoli utilizzati per attività di controllo (in base ai tabulati elettronici dei veicoli).

e. - Numero totale di giorni trascorsi in mare dalle navi per attività di controllo.

f. - Numero di giorni trascorsi in mare per attività di controllo, per nave (c / b).

g. - Numero totale di giorni trascorsi in mare dalle navi per attività di controllo.

h. - Numero di ore trascorse in mare per attività di controllo, per velivolo (e / b).

4. Bilancio

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

a. - Nome dell'autorità competente / governativa con obblighi di controllo nel settore della pesca.

b. - Bilancio globale per ciascuna autorità con mansioni di controllo nel settore della pesca.

c. - Bilancio investito in attività di controllo della pesca da parte di ciascuna autorità con mansioni di controllo.

c < o = b

5. Ispezioni*

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

a. - Numero di ispezioni effettuate per via aerea, per mare e da terra.

a1. - Numero di ispezioni visive effettuate.

a2. - Numero di ispezioni di altro tipo effettuate (p. es. imbarco sulla nave, controllo del giornale di bordo, ecc.).

b. - Numero di infrazioni individuate.

Tipo di ispezione - Numero di ispezioni svolte in mare, per via aerea e in porto.

Nazionalità delle navi ispezionate - Numero di ispezioni effettuate su navi nazionali, navi di altri Stati membri e navi di paesi terzi.

Zone CIEM ispezionate (per mare) - Numero di ispezioni effettuate in ciascuna zona CIEM da navi di controllo.

Zone CIEM ispezionate (ispezione aerea) - Numero di ispezioni effettuate in ciascuna zona CIEM da aerei / elicotteri di controllo.

6. Sforzo / Caratteristiche fisiche

STATO MEMBRO: // DATA :

// Numero

Lunghezza della costa (km) //

Dimensioni della ZEE (KM ) //

Numero di porti di sbarco //

Dimensioni della flotta //

Navi <10m //

Navi >10m //

Totale //

Sbarchi per nazionalità delle navi // Tonnellate

Navi nazionali //

Navi di altri Stati membri //

Navi di paesi terzi //

Totale //

Sbarchi per zona ICES (navi nazionali) // Tonnellate

II //

III //

Iva //

Ivb //

V //

Via //

Vib //

VIIa //

VIIb-k //

VIII //

IX //

X //

Med //

Altro //

Totale //

Note

Dimensioni della flotta - Numero di navi nazionali di ciascuna dimensione (< 10m e > 10m).

Sbarchi per nazionalità delle navi - Sbarchi nel proprio Stato da parte di navi nazionali, navi di altri Stati membri e navi di paesi terzi, in tonnellate.

Sbarchi per zona CIEM (navi nazionali) - Sbarchi nello Stato ispezionato da parte di navi nazionali per zona di cattura.

ALLEGATO III CONTENUTO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Obiettivi del programma

Mezzi impiegati

Spese reali

Risultati del programma

Impatto del programma

Rapporto costi/benefici

Effetto della partecipazione finanziaria della Comunità

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di controllo, ispezione e sorveglianza.

2. LINEA DI BILANCIO

B2-901

3. BASE GIURIDICA

Articolo 37 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Da quando è stata istituita la PCP si è posta la necessità di una solidarietà finanziaria per sostenere gli sforzi degli Stati membri in materia di controllo. Questo sostegno è stata attuato sulla base della decisione 89/631/CEE, che copre il periodo 1991-1995 per un importo di 110 milioni di euro, e della decisione 95/527/CE, che copre il periodo 1996 - 2000 per un importo di 205 milioni di euro.

Visto l'impatto globalmente molto positivo dell'applicazione di queste decisioni, è necessario dare seguito alla decisione 95/527/CE.

La continuazione dell'azione non può tuttavia risolversi in una semplice riconferma. Occorre ridurre talune spese per consentire una più attiva promozione di altri settori. Si propone dunque di diminuire il contributo finanziario comunitario destinato ai mezzi di controllo pesanti (navi e aeromobili) e di passare da una logica di creazione delle strutture di base a una logica di rinnovo e ammodernamento. In tal modo si potrebbero concedere stanziamenti più elevati ad altri settori, quali:

- le reti informatiche;

- le nuove tecnologie (escluse le reti informatiche);

- la formazione professionale degli agenti di controllo;

- il controllo delle attività di pesca nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca.

4.2 Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo

Una riduzione della durata di applicazione della nuova decisione rispetto ai programmi precedenti è giustificata dalla necessità di non pregiudicare l'analisi dell'evoluzione generale della PCP che la Commissione deve presentare al Consiglio e al Parlamento europeo entro la fine del 2002. Si prevede pertanto una durata di applicazione triennale (2001-2003).

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 nessuna entrata prevista

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato.

Sovvenzione sotto forma di rimborso. Possibilità di concedere anticipi.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra i costi unitari e il costo totale)

La partecipazione finanziaria alle spese sostenute dagli Stati membri in materia di controllo della pesca riguarda:

- la promozione dell'attuazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessarie agli scambi di informazioni legate al controllo; la partecipazione finanziaria non può superare il 75%;

- la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie per migliorare il controllo delle attività di pesca; la partecipazione finanziaria è limitata al 50% (finora poteva superare tale percentuale), in quanto le spese destinate all'attuazione del sistema VMS sono state in gran parte coperte dalla decisione 95/527/CE. Occorre tuttavia prevedere un tasso di partecipazione comunitario più elevato, qualora la sorveglianza via satellite venga estesa abbassando la soglia di lunghezza applicabile (attualmente 24 metri fuoritutto) o includendo altri parametri (velocità delle navi), compreso il giornale di bordo elettronico;

- la formazione professionale degli agenti nazionali responsabili delle attività di controllo; è prevista una partecipazione finanziaria massima del 50% per le spese di formazione, in particolare se questa si svolge in uno Stato membro diverso da quello a cui gli agenti sono assegnati;

- l'introduzione di nuovi regimi concernenti l'ispezione e gli osservatori nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca; la partecipazione finanziaria non può superare il 50%;

- l'acquisizione o l'ammodernamento di attrezzature di ispezione e di controllo; la partecipazione finanziaria è limitata al 30% (il tasso di partecipazione a norma della decisione 95/527/CE era compreso tra il 35% e il 50%), in quanto nel periodo 1996-2000 la Comunità ha contribuito principalmente al finanziamento dei mezzi di controllo pesanti in mare, soddisfacendo in larga misura le esigenze degli Stati membri al riguardo. È tuttavia necessario prevedere un premio per gli Stati membri che devono sorvegliare zone particolarmente estese o che, per un determinato periodo dell'anno, destinano mezzi di ispezione al controllo della zona di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca dalle quali sono interessati e di cui la Comunità è parte contraente.

È inoltre prevista una partecipazione specifica, limitata ad un massimo del 50%, destinata a finanziare l'attuazione da parte degli Stati membri di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo dell'attività alieutica.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

SI in mio EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

La ripartizione delle spese non può essere indicata in maniera più precisa in quanto l'iniziativa delle domande spetta agli Stati membri. Sarebbe tuttavia opportuno dare la priorità alle reti informatiche e alle nuove tecnologie.

7.3 Spese operative per studi, riunioni di esperti, ecc., incluse nella parte B del bilancio

La natura della linea di bilancio esclude spese operative di questo tipo.

7.4 Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento

SI in mio EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

L'azione prevede che la Commissione adotti annualmente una decisione relativa alla partecipazione comunitaria alle spese sostenute dagli Stati membri. Viene dapprima effettuata una valutazione a priori delle proposte presentate dagli Stati membri. La Commissione determina l'ammissibilità delle domande sulla base del programma previsionale degli Stati membri, riferito all'insieme delle spese relative agli anni 2001, 2002 e 2003. Le proposte prese in considerazione vengono esaminate, ogni anno e previa consultazione interservizi, nell'ambito del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura. In seguito la Commissione decide in merito all'ammissibilità e all'entità della partecipazione comunitaria.

I pagamenti relativi al contributo comunitario sono effettuati su presentazione delle fatture validamente quietanzate relative alle spese imputabili effettivamente sostenute e su presentazione del "questionario pubblici appalti" debitamente compilato.

Affinché venga fatto il miglior uso possibile degli aiuti concessi sul bilancio comunitario, gli Stati membri devono inoltre garantire l'efficacia dei regimi di controllo e di sanzione applicati e assicurare la massima trasparenza.

Va sottolineata l'importanza delle missioni effettuate negli Stati membri dai funzionari incaricati dalla Commissione. Esse consentono di accertare se le attrezzature siano conformi ai documenti amministrativi obbligatoriamente trasmessi alla Commissione dalle amministrazioni degli Stati membri e in che modo siano stati effettivamente impiegati tutti i cofinanziamenti comunitari. Per l'intero periodo di durata dell'azione saranno previste missioni in vari Stati membri.

Tutte queste iniziative permetteranno alla Commissione di valutare l'effettiva applicazione della decisione che farà seguito alla decisione 95/527/CE.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

- Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale

- porre in essere i dispositivi e le reti informatiche necessarie agli scambi di informazioni legate al controllo;

- promuovere le nuove tecnologie (escluse le reti informatiche);

- favorire la formazione degli agenti di controllo;

- contribuire all'introduzione di nuovi regimi concernenti l'ispezione e gli osservatori nell'ambito delle ORP;

- dotare i servizi d'ispezione di apparecchiature efficaci e moderne.

- Beneficiari: distinguere eventualmente per obiettivo, precisare i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari utilizzati.

Anche se le dirette interessate sono le amministrazioni nazionali incaricate del controllo della pesca, a beneficiare di un controllo efficace saranno tutti gli operatori economici coinvolti nell'esercizio della pesca e delle attività connesse, spesso stabiliti in regioni in cui le alternative economiche sono limitate. Le implicazioni vanno oltre lo stesso settore economico della pesca. L'impatto sull'ambiente di un'attività alieutica mal controllata riguarda tutta l'Unione, come pure le conseguenze diplomatiche negative risultanti dalla individuazione di carenze nel controllo della pesca nelle acque internazionali o in quelle di paesi terzi.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare per quanto attiene al principio della sussidiarietà.

Per rimediare alle carenze nel controllo della pesca è necessario un intervento politico, normativo e finanziario della Comunità. Non può mancare nessuna di queste tre componenti, tutte inscindibilmente legate. Si sono compiuti progressi in materia di disposizioni regolamentari, soprattutto per iniziativa della Commissione. Le decisioni politiche corrispondenti comportano conseguenze finanziarie alle quali la Comunità non può sottrarsi.

Il controllo della pesca è per definizione un problema comunitario, per l'esistenza stessa di una politica comune del settore, anche a prescindere dalle migrazioni dei pesci che rendono interdipendenti le attività di pesca dei vari Stati membri. Le analisi costi-benefici del controllo non possono essere effettuate solo a livello di uno Stato membro. È pertanto necessaria una solidarietà finanziaria a livello comunitario, di cui è espressione e strumento la linea di bilancio che permette di contribuire alle spese sostenute dagli Stati membri.

- Scelta delle modalità dell'intervento

* vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi);

* analisi delle azioni analoghe eventualmente attuate a livello comunitario o nazionale;

* effetti derivati e moltiplicatori attesi.

I finanziamenti necessari per instaurare un controllo efficace sono modesti rispetto al peso economico della pesca, se raffrontati alle perdite causate dalle frodi, e rispetto alle spese sostenute da altri paesi in questo settore.

Per le spese inerenti al controllo, la parte coperta dai contributi comunitari deve restare bassa rispetto a quella a carico degli Stati membri. Ciononostante, tali contributi costituiscono la chiave di volta di ogni possibile progresso nel settore.

Il costo globale del controllo della pesca nella Comunità è stimato in 300 milioni di EUR/anno, di cui all'incirca un terzo riservato agli investimenti e due terzi alle spese di funzionamento e di gestione. La partecipazione finanziaria della Comunità necessaria per attuare un controllo efficace è modesta, se paragonata al peso economico rappresentato dalla pesca e anche a fronte delle spese sostenute da altri paesi nel settore. Nel periodo 1996-2000 le domande di contributo finanziario degli Stati membri hanno comunque ampiamente superato gli stanziamenti disponibili.

Tuttavia, considerato l'utilizzo relativamente ridotto del contributo finanziario della Comunità da parte degli Stati membri nel periodo 1996-2000, sembra opportuno diminuire gli stanziamenti assegnati all'azione di cui trattasi da 41 milioni di EUR a 35 milioni di EUR annui, nella prospettiva di farne aumentare l'utilizzazione rispetto al passato.

Ne consegue peraltro che gli Stati membri dovranno seguire con maggiore attenzione le evoluzioni tecnologiche, ammodernare i propri strumenti di controllo e investire in nuovi. Nel settore dei servizi si manifestano inoltre nuove esigenze, in particolare al fine di migliorare le diverse formazioni e i meccanismi di cooperazione in materia di controllo tra Stati membri.

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

Il primo rischio è dato dalle eventuali difficoltà degli Stati membri ad onorare i loro impegni in materia di cofinanziamento e ad adottare le altre disposizioni (organizzazione, personale, sanzioni, ...).

Le questioni relative al bilancio di funzionamento, al personale, all'organizzazione amministrativa e alle sanzioni, salvo eccezioni, sono di competenza degli Stati membri. Se questi non adottano le disposizioni necessarie, gli aiuti comunitari non conseguiranno gli obiettivi attesi. I servizi nazionali, per quanto ben equipaggiati in materiale, continueranno ad essere poco efficienti.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia

* indicatori di output (misura delle attività intraprese)

* indicatori d'impatto secondo gli obiettivi perseguiti

La difficoltà maggiore è data dal fatto che i servizi che partecipano al controllo delle attività di pesca spesso hanno molteplici attribuzioni. L'esempio più evidente è quello degli interventi in mare. Quando essi comportano l'impiego dei mezzi delle forze armate e anche se una missione è incentrata sul controllo della pesca, possono essere presenti altre ripercussioni (assistenza in mare, affermazione della presenza della forza pubblica).

Quali che siano le difficoltà, l'importo delle spese necessarie per un controllo efficace è tale che per poterle quantificare si devono prendere disposizioni contabili.

I primi indicatori possibili sono dati dalla misura dei mezzi impiegati: numero dei giorni in mare delle navi di controllo o ore di volo degli aeromobili, numero di ispezioni in mare o a terra. Queste cifre costituiscono degli indicatori di attività e non una misura dell'efficacia.

Il secondo livello di analisi corrisponde al numero delle infrazioni apparenti constatate, completato dal seguito riservato in termini di sanzioni. Questi dati, messi a confronto con gli indicatori di attività di cui sopra, sono indispensabili per valutare il rigore dei controlli e delle sanzioni

Quanto alla politica di conservazione delle risorse, l'efficacia reale del controllo della PCP deve andare di pari passo con due preoccupazioni fondamentali: la limitazione dei tassi di sfruttamento e la protezione del novellame. Per ogni stock bisogna confrontare le catture effettive con le catture autorizzate e quantificare l'entità delle catture di pesce sotto taglia. Paradossalmente, questo compito è tecnicamente più semplice della dimostrazione di singole infrazioni su basi giuridicamente ammissibili. In termini di controllo, tuttavia, la possibilità di quantificare le frodi permette nell'immediato non solo di disporre di indicatori sintetici di efficacia, ma anche di orientare gli sforzi dei controllori verso i problemi più importanti. Diventa così possibile razionalizzare lo svolgimento delle ispezioni in modo da concentrare sui problemi più gravi i mezzi destinati alla prevenzione e alla dissuasione come pure alla raccolta delle prove necessarie per le sanzioni. In tal modo non solo si riuscirebbe a migliorare direttamente l'efficacia dei controlli, ma si renderebbero anche più credibili i controlli stessi agli occhi degli operatori del settore, spesso perfettamente informati sulle situazioni di frodi rilevanti e ricorrenti.

- Modalità e periodicità della valutazione prevista

È necessario ottenere dagli Stati membri beneficiari maggiori garanzie in materia di efficacia e trasparenza. Si prevede dunque:

- la presentazione alla Commissione, invece dei programmi annuali, del programma previsionale degli Stati membri relativo all'insieme delle spese sostenute negli anni 2001, 2002 e 2003;

- la valutazione ex-ante, intermedia ed ex-post, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e dell'impatto delle spese sui programmi di controllo, compresa la possibilità di un contributo finanziario per l'attuazione di un sistema di valutazione;

- l'esecuzione dei programmi da parte degli Stati membri entro il termine di un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario delle spese, che viene effettuato entro il termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della decisione annuale nella GU;

- la possibilità per la Commissione di recuperare i fondi indebitamente utilizzati dagli Stati membri.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilizzazione effettiva delle risorse amministrative necessarie verrà stabilita dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenuto conto in particolare del personale e degli importi supplementari concessi dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi esprimono il costo globale dei posti di lavoro per la durata totale dell'azione.

10.3 Altre spese di funzionamento risultanti dall'azione, in particolare i costi delle riunioni di comitati e di gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

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