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Document 52000PC0642
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
/* COM/2000/0642 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca /* COM/2000/0642 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Commissione, coadiuvata dal Gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri, comprese le richieste di rinnovo delle sospensioni attualmente in vigore. La proposta allegata riguarda taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati in allegato alla presente proposta di regolamento. Taluni prodotti, per i quali il mantenimento della sospensione non sia più giustificato nei confronti degli interessi economici della Comunità o che sono esenti da dazi a seguito dell'accordo GATT, sono stati eliminati dall'allegato. La durata della misura proposta è indeterminata in quanto modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, anch'esso valido a tempo indeterminato. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) E nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 [1]. [1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1297/2000 (GU L 153 del 26.6.2000, pag. 1). (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, che sono esenti da dazi a seguito dell'accordo GATT o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato. (3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione. (4) Per motivi di razionalizzazione amministrativa e di sicurezza per gli utilizzatori, conviene includere i prodotti della pesca in questo regolamento. (5) Tenuto conto del grande numero di modifiche con effetto dal 1° gennaio 2001, si deve procedere, per motivi di chiarezza per l'utilizzatore, a sostituire completamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue: 1. Nel titolo e nel quarto considerando, le parole "prodotti industriali e agricoli" sono sostituiti dalle parole "prodotti industriali, agricoli e della pesca". 2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorre dal 1° gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (a) // Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. (b) // La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti: - pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati, - selezionatura, - etichettatura, - condizionamento, - refrigerazione, - congelamento, - surgelamento, - decongelamento, separazione. La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano. (c) // Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni solo a condizione che il valore in dogana dichiarato sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento fissato o da fissare in conformità dellarticolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo allorganizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dellacquicoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). (d) // Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro. SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E Cap. 12, art. 120. 3. BASE GIURIDICA Art. 26 del trattato CE. 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i summenzionati prodotti. 7. INCIDENZA FINANZIARIA Nel regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, attualmente in vigore, non si è indicata una data di scadenza onde ridurre i problemi economici dovuti alla durata dei regolamenti precedenti. La presente proposta di regolamento del Consiglio riprende solo le modifiche dell'allegato del regolamento indispensabili per tener conto: 1. delle nuove richieste di sospensioni presentate e accettate; 2. degli sviluppi tecnici dei prodotti, dell'evoluzione economica del mercato e dell'accordo GATT che impongono di eliminare alcune delle sospensioni esistenti; 3. delle modifiche dei codici della nomenclatura. Tali modifiche figurano attualmente sotto forma di un allegato consolidato. Ovviamente, solo le modifiche di cui al punto 1. e 2. hanno un'incidenza finanziaria. Aggiunta Oltre alle modifiche dovute a un cambiamento del codice NC, questo allegato comprende 25 nuovi prodotti. Le sospensioni corrispondenti generano un importo di dazi non riscossi pari a 7,2 MEUR, calcolato in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il 2001. Dalle statistiche degli anni precedenti, tuttavia, risulta che detto importo deve essere maggiorato di un fattore medio stimato a 1,8 per tener conto delle importazioni effettuate negli altri Stati membri che applicano le stesse sospensioni. Ne consegue una perdita delle entrate di circa 12,9 MEUR. Inoltre, l'aggiunta in questo regolamento di 12 prodotti della pesca causa una perdita supplementare di 9 MEUR, ne consegue una perdita delle entrate di circa 21,9 MEUR. Eliminazione Il presente allegato prevede l'eliminazione di 4 prodotti corrispondenti a dazi nuovamente riscossi e quindi ad un aumento delle risorse di 0,6 MEUR, determinati sulla base di domande di sospensione o delle statistiche disponibili (1998). Costo previsionale della presente azione Il presente regolamento dovrebbe quindi comportare, sulla base delle statistiche disponibili (1998), una perdita di risorse proprie valutata, a 21,9 - 0,6 = 21,3 MEUR circa e cioè un aumento di perdita di risorse, per una perdita complessiva per il 2001 stimata a 596,7 + 21,3 = 618 MEUR. La corrispondente diminuzione di profitto delle risorse proprie tradizionali dovrà essere finanziata dagli Stati membri attraverso un ricorso supplementare al PNL. 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Il controllo della destinazione particolare di alcuni dei prodotti di cui al presente regolamento del Consiglio avverrà in conformità degli articoli 291-304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.