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Document 52000PC0593
Proposal for a Council Decision establishing a Community mechanism for the coordination of Civil Protection intervention in the event of emergencies
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza
/* COM/2000/0593 def. - CNS 2000/0248 */
GU C 29E del 30.1.2001, pp. 287–290
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza /* COM/2000/0593 def. - CNS 2000/0248 */
Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0287 - 0290
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione 1.1. Una sequela di calamità naturali e di catastrofi tecnologiche e ambientali ha recentemente provocato gravissimi danni in vari Stati membri e nei paesi vicini: terremoti, marea nera lungo le coste della Bretagna, tempeste devastanti e alluvioni disastrose in alcuni Stati candidati all'adesione. Alcune dighe nel bacino danubiano hanno ceduto provocando un gravissimo inquinamento, mentre la recente esplosione di una fabbrica di fuochi artificiali nei Paesi Bassi ha imposto un pesante tributo di vite umane. 1.2. Questi eventi hanno suscitato dappertutto una richiesta di urgenti provvedimenti per rendere più efficaci gli interventi della protezione civile a livello comunitario. Il Parlamento europeo ha anche adottato una serie di risoluzioni in cui invita la Commissione ad assumere iniziative in questo senso. Il dato fondamentale comune a tutte queste sollecitazioni è l'esigenza che - quando si verifica una catastrofe all'interno dell'UE - i singoli interventi delle squadre di Protezione Civile degli Stati membri vengano coordinate con maggiore efficacia. La proposta che qui si presenta ha pertanto lo scopo di migliorare il coordinamento degli interventi in caso di disastri naturali, tecnologici e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. La proposta tiene anche conto delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira (Portogallo) del 19 e 20 giugno 2000, nelle quali si afferma che la Commissione avrebbe preparato entro breve alcune proposte nel settore della protezione civile. 1.3. La presente proposta di un meccanismo comunitario rafforzato per gli interventi della protezione civile va ad integrare l'attuale programma di azione comunitaria a favore della protezione civile (2000-2004) [1]. Tuttavia, quest'ultimo non contempla alcune delle azioni che vengono proposte nel presente documento, come la notifica tempestiva, l'identificazione delle squadre di intervento, la creazione di squadre di valutazione e coordinamento e la fissazione di regole comuni per gli interventi congiunti. Va poi osservato che i gruppi destinatari dei programmi di formazione per migliorare le reciproche capacità di intervento sono ben diversi da quelli contemplati dall'attuale programma di azione. Infine, giova ricordare che le azioni proposte in questa decisione non potrebbero trovare spazio nell'attuale programma di azione a motivo delle limitatissime risorse che a quest'ultimo sono state conferite. La coerenza e la complementarità tra l'attuale programma di azione e le iniziative che verranno assunte in forza del meccanismo qui proposto verranno garantite, tra l'altro, dal ricorso allo stesso Comitato di gestione. [1] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53. 1.4. In attesa dell'esito delle discussioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla futura decisione, la Commissione è disposta a procedere alla fusione dell'attuale programma di azione col meccanismo qui proposto. 1.5. La risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche [2] costituisce il fondamento del sistema con il quale l'Unione europea affronta le emergenze. Centrale è il ruolo del Manuale operativo della Protezione civile nell'Unione europea (Operational Manual of Civil Protection in the European Union), che consiste essenzialmente in: [2] GU C 198 dell'8.7.1991, pag. 1. * un registro di tutte le autorità competenti, compresi i punti di contatto attivi 24 ore su 24, * un inventario delle risorse della Protezione civile disponibili negli Stati membri. Attraverso il Manuale è stata istituita una rete che consente agli Stati membri di contattarsi reciprocamente o direttamente o attraverso la Commissione. Tuttavia, la risoluzione del 1991 non richiede in realtà agli Stati membri di attivare il sistema comunitario nel caso che sopravvenga una catastrofe. Il sistema viene attivato unicamente in base ad una richiesta provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo colpiti da una emergenza. Nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, è attivo fin dai primi anni Ottanta un sistema analogo che agevola l'assistenza reciproca e comprende un apposito sistema informativo comunitario. 1.6. Esiste poi tutta una serie di altre attività comunitarie che presentano connessioni con la Protezione civile. Di esse si dà una descrizione nell'Allegato alla presente relazione. 2. Dispositivi comunitari attualmente in vigore per affrontare le emergenze Quando si verifica una grave emergenza, e su richiesta di uno Stato membro o richiesta di un paese terzo, l'attuale sistema comunitario di protezione civile garantisce l'attivazione immediata della struttura operativa della Protezione civile attiva 24 ore su 24 in seno alla Direzione generale "Ambiente". Questa struttura è a disposizione per garantire o coordinare i soccorsi prestati da altri Stati membri allo Stato membro che ne fa richiesta. In tal modo, gli esperti e le altre occorrenti risorse che possono essere rapidamente mobilitate e messe a disposizione vengono richiesti tramite la rete di protezione civile già costituita, che è formata dalle autorità nazionali competenti e dai servizi della Commissione. Ad esempio, dopo il terremoto che ha colpito la città di Assisi nel 1997, l'Italia ha fatto ricorso a questa struttura operativa di protezione civile chiedendo aiuto per accogliere i senzatetto dell'Umbria e delle Marche. Nel giro di poche ore l'Austria ha fornito una tendopoli per 3 300 persone e altre attrezzature. Subito dopo altri Stati membri hanno offerto altre risorse significative. Un altro esempio è rappresentato dalla marea nera fuoruscita dalla petroliera Erika nel dicembre 1999: in questo caso la Commissione ha, tra l'altro, inviato sui luoghi un funzionario di collegamento, un coordinatore e tre esperti con l'incarico di fornire assistenza alle autorità francesi ed ha rivolto richieste di attrezzature varie agli altri Stati membri. Un'altra funzione fondamentale della struttura operativa sopra ricordata è quella che consiste nella raccolta di informazioni ufficiali e nella loro trasmissione agli altri Stati membri. L'esperienza acquisita con gli ultimi gravi incidenti ha confermato che per gli Stati membri è di importanza politica cruciale ottenere tali informazioni. 3. L'esperienza acquisita con i meccanismi attuali Il vantaggio essenziale che presenta il sistema attualmente in vigore è quello di essere una struttura molto leggera, per il cui funzionamento occorrono risorse umane e finanziariamente relativamente limitate. Tuttavia, l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che il sistema vigente non ha la capacità di mobilitare risorse significative sufficienti presso gli Stati membri e di coordinare gli interventi come sarebbe necessario. Inoltre, non sempre gli Stati membri utilizzano sufficientemente la struttura esistente ed il potenziale di sostegno e coordinamento che essa offre. Si è anche constatato che gli Stati membri non sempre sono al corrente che in altri Stati membri sono disponibili risorse operative, utilizzabili per i soccorsi, né della possibilità di mobilitarle in una fase precoce dell'emergenza. Per di più, nel sistema vigente è realmente difficile organizzare soccorsi congiunti provenienti da Stati membri diversi: le squadre di intervento non si conoscono né conoscono le tecniche impiegate dai loro colleghi negli altri Stati membri. Di qui la scarsa efficienza del loro intervento quando sono chiamate a lavorare insieme in un'emergenza. Infine la comunicazione con uno Stato membro colpito da un'emergenza è sempre estremamente difficile e non facilita la prestazione di soccorsi da parte di altri Stati membri. Di conseguenza, il sistema attualmente in vigore non sembra in grado di soddisfare la reale esigenza di un miglior coordinamento degli interventi degli squadre degli Stati membri. Da questa constatazione scaturisce la necessità di rafforzare in modo significativo il meccanismo, come è stato chiesto a livello politico. 4. La proposta di un meccanismo rafforzato 4.1. Per raggiungere i suoi obiettivi il nuovo meccanismo rafforzato dovrà fondarsi su quattro elementi: * Identificazione preventiva delle risorse di intervento. Obiettivo: individuare in anticipo le squadre d'intervento disponibili con brevissimo preavviso (in genere nel giro di 2-24 ore dopo l'emergenza) presso i servizi di protezione civile degli Stati membri e che possono essere mobilitate per l'intervento (la loro composizione può variare a seconda del tipo di emergenza e delle particolari esigenze che essa presenta). * Programma di formazione/addestramento per migliorare le capacità di risposta. Obiettivo: organizzare un programma di formazione/addestramento finalizzato a migliorare la capacità delle squadre di operare congiuntamente ed a promuovere la miglior possibile complementarità fra di esse. Il programma si articolerà in corsi teorici ed esercitazioni pratiche svolti congiuntamente e fornirà ai componenti delle squadre l'occasione di essere distaccati per brevi periodi presso squadre operanti in altri Stati membri. * Squadre di valutazione e coordinamento. Obiettivo: creare la possibilità di mobilitare una piccola squadra di valutazione e coordinamento e inviarla immediatamente sul campo in modo da migliorare l'efficienza e il coordinamento sul terreno e determinare quali risorse siano più adeguate per affrontare l'emergenza nonché - se del caso - istituire collegamenti con le autorità competenti del paese che ha chiesto l'assistenza. * Creazione di un sistema comune di comunicazione per le emergenze. Obiettivo: mettere a punto un sistema comune per le comunicazioni di emergenza che operi fra le amministrazioni della Protezione civile degli Stati membri e i servizi competenti della Commissione. 4.2. Il perno del sistema sarà costituito dalle squadre d'intervento. Tuttavia, poiché nella gestione delle emergenze occorre sempre garantire una certa flessibilità, gli Stati membri ed i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere aiuti anche sotto forma di invio di personale specializzato e dei materiali e attrezzature specifici necessari per affrontare un particolare tipo di emergenza. Queste risorse potrebbero essere fornite dalle autorità nazionali della protezione civile, come pure da organizzazioni non governative ed altri soggetti. Oltre a ciò sarà necessario poter contare su una rete tecnico-scientifica che dia il suo contributo alla valutazione degli incidenti e dei rischi 5. Le emergenze nell'Unione europea Quando nell'Unione si verifica un'emergenza, il meccanismo verrà attivato dallo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'evento. Questo Stato membro ha l'obbligo notificare l'emergenza e - se necessario - ha facoltà di chiedere l'aiuto di altri Stati membri. Le richieste possono essere inoltrate direttamente agli altri Stati membri o, indirettamente, attraverso la struttura operativa 24 ore su 24 della DG Ambiente, mediante il sistema di comunicazione delle emergenze istituito dalla presente proposta. La struttura operativa della DG Ambiente si attiverà appena ricevuta la notificazione, procederà immediatamente ad una valutazione iniziale della situazione e, se necessario, ne informerà gli altri Stati membri. Successivamente potrà richiedere l'invio di squadre di intervento, attrezzature od altre risorse specializzate. La struttura può inoltre mettere a disposizione dello Stato membro colpito dall'emergenza una squadra di valutazione e coordinamento. Quest'ultima potrà istituire i necessari contatti con la struttura e con gli Stati membri che prestano la loro assistenza in modo da mettere congiuntamente in campo i miglior strumenti di intervento possibili. Va sottolineato a questo proposito che tutte le decisioni saranno prese esclusivamente dagli Stati membri che chiedono o forniscono l'assistenza. 6. Le emergenze fuori dell'Unione europea Quando si verifica una catastrofe naturale o tecnologica al di fuori dell'Unione uno Stato terzo può chiedere assistenza alla Comunità e/o ai suoi Stati membri. Queste richieste possono essere rivolte direttamente alla Commissione o tramite uno Stato membro oppure tramite altri canali. Una volta ricevuta la richiesta, la struttura operativa della DG Ambiente attiverà il meccanismo e procederà nello stesso modo in cui procede per le emergenze che si verificano all'interno dell'UE, coordinando gli interventi delle squadre degli Stati membri disposti a fornire assistenza. Questo intervento durante la fase iniziale della catastrofe comprende le operazioni di salvataggio e le necessità umanitarie più immediate. L'intervento verrebbe effettuato in stretta cooperazione con ECHO, l'Ufficio per gli aiuti umanitari delle Comunità europee, in modo da garantire una ordinata transizione fino al momento in cui ECHO fornisce direttamente l'aiuto umanitario. Il meccanismo rafforzato di protezione civile potrebbe inoltre fornire un contributo alla risposta non militare dell'UE alle crisi nei paesi terzi nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune, secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Helsinki. 7. La necessità di un impegno a livello politico Per garantire efficacia ad una cooperazione rafforzata dell'UE in questo settore è necessario risolvere a livello politico due importanti questioni e precisamente: * l'impegno politico degli Stati membri a partecipare al meccanismo rafforzato per il coordinamento degli interventi; * l'invito ai paesi candidati ad impegnarsi anch'essi in questo senso. Questi due aspetti sono fondamentali: l'esperienza recentemente maturata in occasione delle gravi catastrofi ha dimostrato i limiti tecnici del sistema attualmente in vigore. Solo una chiara volontà politica, espressa a livello più elevato, di fare un uso effettivo del meccanismo qui proposto potrà garantirne l'efficacia a lungo termine. 8. Fondamento giuridico L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce, tra l'altro, che la Comunità ha il compito, mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui all'articolo 3, di promuovere la coesione sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera u) del trattato precisa che queste attività comprendono misure nella sfera della protezione civile. L'articolo 308 CE fornisce la relativa base giuridica. L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica sancisce, all'articolo 2, lettera b) che, per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione. Nel Capo 3 del trattato EURATOM ((Protezione sanitaria»), sono previste disposizioni intese a proteggere la salute e la sicurezza della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per conseguire uno degli obiettivi della Comunità, il trattato Euratom ha individuato quale base giuridica l'articolo 203. 9. Altre questioni Oltre alle consultazioni del Comitato economico e sociale, la presente proposta verrà, trasmessa, per parere, al Comitato delle Regioni poiché il meccanismo del tipo qui delineato assume rilievo anche per le autorità locali e regionali. Allegato Rassegna delle altre attività comunitarie nel campo della protezione civile Per spiegare gli antecedenti e il contesto della presente proposta è opportuno procedere a una breve rassegna delle attività comunitarie in questo settore. In generale, si può definire la protezione civile come attività interdipartimentale o interministeriale, che ha come scopo la protezione dei cittadini, dell'ambiente e dei beni e che comprende quattro fasi principali: * prevenzione degli incidenti; * preparativi per una reazione immediata in caso di emergenza; * intervento sul luogo dell'emergenza; * misure di ripristino della normalità dopo le catastrofi. A parte i sistemi comunitari descritti sopra, creati per facilitare l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, gli elementi fondamentali delle attività dell'UE che assumono rilievo in materia di protezione civile si possono dividere in tre ambiti: * Protezione civile: il 9 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato un programma quinquennale (2000-2004) di azione comunitario a favore della protezione civile [3], il cui scopo non è quello di sostituirsi agli sforzi degli Stati membri, ma piuttosto di sostenerli e integrarli, secondo il principio di sussidiarietà. I due obiettivi prioritari del programma sono la prevenzione dei disastri e la divulgazione di informazioni al pubblico, ma sono previste anche numerose altre azioni, come workshop, scambi di esperti ed esercitazioni, in modo da scambiare le esperienze nel settore e migliorare la rapidità degli interventi all'interno della Comunità. [3] Decisione del Consiglio 1999/847/CE, GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53. * Inquinamento marino dovuto a cause accidentali: dal 1978 in questo campo esiste una cooperazione comunitaria e tra breve è prevista l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che definirà un programma quadro settennale (2000-2006) di cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (Dossier inter-instituzionale 98/0350(COD)). Le iniziative previste da tale programma comprendono corsi di formazione, progetti pilota per migliorare le tecniche di risanamento e la creazione di un sistema di informazione europeo. Obiettivo di fondo dell'azione comunitaria in questo settore è offrire un aiuto e un contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la propria capacità di reazione in caso di inquinamento marino accidentale. * Seveso II: la direttiva 96/82/CE [4] del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (direttiva "Seveso II") mira a prevenire gli incidenti di vaste proporzioni in cui siano coinvolte sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze sull'uomo e sull'ambiente. Tale direttiva ha introdotto nuovi requisiti nel campo dei sistemi di gestione della sicurezza, dei piani di emergenza e della pianificazione territoriale, nonché disposizioni in merito alle ispezioni che devono essere svolte dagli Stati membri. [4] GU L 10 del 14.01.1997, pag. 13. Molte altre politiche della Commissione comprendono iniziative che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della protezione civile (la protezione dei cittadini, dell'ambiente e dei beni). Ne sono un esempio le attività svolte nei seguenti settori: * La protezione contro le radiazioni: tale materia viene trattata nella decisione 87/600/Euratom [5] del Consiglio concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva. Il sistema ECURIE, attivo 24 ore su 24, viene regolarmente testato in collaborazione con i punti di contatto degli Stati membri e aggiornato dal punto di vista tecnico con il sostegno del Centro comune di ricerca di Ispra. Inoltre, il regolamento del Consiglio (Euratom) n.3954/87 [6] richiede che la Commissione adotti, se necessario, un livello massimo ammissibile di radioattività per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali. [5] GU L 371 del 30.12.1987, pagg. 76-78. [6] GU L 281 del 14.10.1988, pag. 55. * Fondi strutturali: un altro elemento importante della politica comunitaria nel campo della protezione civile è costituito dal notevole sostegno finanziario fornito alle regioni maggiormente a rischio di catastrofi, qualora esse rientrino negli obiettivi dei Fondi strutturali. Infatti, i programmi cofinanziati da tali fondi consentono un certo margine di manovra per rispondere a situazioni di emergenza, e in passato sono stati utilizzati in questo senso secondo diverse modalità; ad esempio, operando trasferimenti di finanziamenti tra diverse misure previste dallo stesso programma oppure tra programmi diversi all'interno dello stesso Stato membro (quest'ultima possibilità può essere però adottata solo in determinate circostanze). Le nuove linee guida per il cofinanziamento dei programmi da parte del FESR nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG III contemplano espressamente la protezione civile e la prevenzione delle catastrofi. L'attività di prevenzione è prevista sia nella parte relativa alla cooperazione transfrontaliera sia in quella relativa alla cooperazione transnazionale all'interno dell'iniziativa comunitaria INTERREG III. * Impresa: la direttiva 89/106/CEE [7] del Consiglio concernente i prodotti da costruzione mira a garantire la qualità di tali prodotti, in modo che gli edifici ed altre costruzioni con essi costruiti rispondano a requisiti essenziali di stabilità meccanica, sicurezza d'impiego e resistenza agli incendi. Viene fornito anche sostegno finanziario per la relativa attività di normalizzazione e per lo sviluppo di codici europei di design strutturale (Eurocodes), che tengano conto tra le altre cose del comportamento delle costruzioni in caso di catastrofi naturali, come incendi, terremoti e forti nevicate. [7] GU L 40 del 11.02.1989, pag. 12. * Agricoltura: il regolamento (CEE) n.2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 [8], relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi appoggia gli sforzi degli Stati membri per la prevenzione degli incendi forestali, garantendo anche che le misure di politica forestale finanziate da altre fonti (come lo sviluppo rurale nelle aree a rischio di incendi) siano collegate a sistemi di protezione tramite la realizzazione di piani integrati di protezione contro gli incendi forestali. Inoltre, tale regolamento ha istituito un sistema di informazione su scala comunitaria che consenta un agevole scambio di dati tra le organizzazioni nazionali e soprannazionali operanti in tale settore. [8] GU L 217 del 31.07.1992, pag. 3. * Energia e trasporti: per quanto riguarda la sicurezza dei trasporti stradali, la legislazione comunitaria in materia prevede numerose misure tecniche e politiche. Esistono disposizioni in tema di requisiti per ottenere la patente di guida, norme relative alle ore di guida e ai periodi di riposo per i conducenti di veicoli commerciali, nonché l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. Sul piano tecnico è previsto il controllo tecnico dei veicoli e molte norme tecniche per l'omologazione dei veicoli. Esistono anche norme per il trasporto di merci pericolose, che stabiliscono limiti di velocità, peso e dimensioni dei veicoli commerciali. Sono previste anche iniziative per migliorare la cultura della sicurezza stradale, come la comunicazione relativa alla sicurezza sulle strade recentemente adottata. In campo marittimo, l'intervento della Comunità mira a prevenire gli incidenti e a proteggere la vita umana, l'ambiente e la sicurezza della navigazione, con particolare riguardo alla sicurezza delle petroliere, mediante l'adozione fra le altre misure di un pacchetto di proposte per impedire il ripetersi di disastri come quello della petroliera Erika. Inoltre, nell'ambito della iniziativa "Galileo", la Commissione sta preparando iniziative comunitarie, che avranno un forte impatto sull'organizzazione delle operazioni di ricerca e salvataggio, specie per l'individuazione delle vittime di incidenti. E' possibile che lo stesso si verifichi per la preparazione di norme comunitarie nel contesto del "cielo unico europeo". Per quanto riguarda la sicurezza nel settore nucleare, tale compito spetta principalmente alle strutture nazionali, ma esistono accordi internazionali in materia di comunicazioni rapide ed assistenza in caso di incidenti nucleari o emergenza radioattiva. * Ricerca: nel contesto del Quinto programma quadro, attraverso la sezione relativa alle attività generiche del programma di ricerca ambientale, viene offerto un sostegno a progetti per la lotta contro i grandi rischi naturali e tecnologici. Le priorità nel campo dei rischi naturali riguardano i terremoti, le inondazioni e gli incendi, i disastri di origine idrogeologica e vulcanica, mentre le attività relative ai rischi tecnologici riguardano prevalentemente la comprensione delle cause e la valutazione, la previsione, la riduzione e la gestione dei rischi legati al funzionamento di strutture create dall'uomo e di impianti industriali. * Centro comune di ricerca: nel contesto del Quinto programma quadro, il Centro comune di ricerca ha già fornito sostegno scientifico e tecnico alla cooperazione comunitaria nel campo della protezione civile, anche con il monitoraggio di alluvioni e incendi boschivi, la creazione di un sistema europeo di scambio di informazioni sui disastri, con tecniche di supporto decisionale, valutazione dei rischi, prevenzione di disastri tecnologici e valutazioni di qualità ambientale. Il Centro comune di ricerca può anche offrire sostegno tecnico nel campo delle catastrofi naturali e tecnologiche, compresa la valutazione dei rischi e l'ideazione di misure preventive. * Società dell'informazione: il programma sulle reti di telecomunicazione transeuropee (TEN-Telecom) sostiene progetti nel campo della gestione dei rischi e delle emergenze, come ad esempio le inondazioni, gli incendi boschivi, i sismi, la gestione dei rischi industriali, il controllo dei ghiacci marini e delle acque costiere e la supervisione di punti non sorvegliati. Il programma TSI sostiene da parte sua progetti di protezione ambientale e di sminamento, oltre a provvedere all'attuazione della decisione del Consiglio del 29 luglio 1991 relativa all'istituzione di un numero unico europeo per le chiamate d'emergenza (112). [9] E' stato recentemente istituito un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti dell'industria e delle autorità preposte alle emergenze, con lo scopo di studiare le modalità con cui i servizi di emergenza potrebbero ottenere informazioni sulle località da cui provengono le chiamate d'emergenza. [9] GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31. * Istruzione e cultura: numerosi progetti toccano la sfera della protezione civile, in particolare nell'ambito del programma "Leonardo" e del servizio volontario europeo. * Relazioni esterne: nel quadro della PESC, l'Unione sta sviluppando delle strutture per la gestione delle crisi di carattere non militare. La Comunità ha già un ruolo nel settore della politica estera, che viene esercitato dalla Commissione mediante una vasta gamma di strumenti, con diverse finalità e destinazioni geografiche. Per consentire alla Commissione di affrontare con prontezza ed efficacia qualunque crisi, potenziale ed attuale, occorrerà procedere a un vasto processo di adattamento degli strumenti già esistenti. A questo proposito, la proposta della Commissione di istituire un Dispositivo di reazione rapida - proposta che è attualmente all'esame del Consiglio - è intesa a sostenere azioni, nell'ambito del primo pilastro, legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi che richiedono finanziamenti urgenti, non disponibili secondo l'attuale prassi di bilancio. Tale dispositivo di reazione rapida e l'Unità per la gestione delle crisi, la quale è in via di istituzione presso la Commissione, dovrebbero essere considerati due componenti che si prestano sostegno reciproco. E' prevista anche l'adozione di ulteriori misure, e occorrerà studiare come mettere a punto una strategia finalizzata a promuovere l'intervento preventivo della Commissione e ad accrescere la sua visibilità nelle questioni legate alla sicurezza. Gli accordi di associazione tra gli Stati ACP e la Comunità contengono disposizioni specifiche e possibilità di finanziamento per la prevenzione dei disastri e l'assistenza nelle emergenze. * Salute e tutela dei consumatori: il programma d'azione sulla prevenzione degli infortuni darà un forte impulso alle iniziative nel settore della salute pubblica che mirano a ridurre l'incidenza degli infortuni. Inoltre, è stato istituito un gruppo interservizi per le questioni che riguardano le norme di sicurezza anti-incendio negli hotel, argomento in merito al quale si prevede la pubblicazione di una relazione entro la fine del 2000. A questo proposito, il tema della prevenzione anti-incendio verrà esaminato nel quadro della sicurezza di certi servizi, come parte delle attività sulla sicurezza dei servizi preannunciate dalla Commissione nel piano d'azione in materia di politica dei consumatori 1999-2000. * ECHO: ECHO è una delle prime agenzie di aiuto umanitario. Negli ultimi anni ECHO ha erogato ogni anno 500-800 milioni di euro in aiuti a più di 60 Paesi; nel 1999 ben 64 milioni di euro sono andati in assistenza umanitaria alle vittime di catastrofi naturali nei Paesi terzi. Il programma di ECHO per la prevenzione delle catastrofi ("DIPECHO") finanzia progetti pilota in numerose zone del pianeta a rischio di catastrofe. Basato sul regolamento (CE) n.1257/96 sugli aiuti umanitari, ai sensi del quale uno dei principali obiettivi umanitari consiste nell'"assicurare la preparazione preventiva al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga ed utilizzare un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento" (art. 2, lettera f)), DIPECHO dispone per l'anno 2000 di stanziamenti per 7,5 milioni di euro. Per migliorare l'efficienza del sistema di allarme rapido, ECHO sta al momento sviluppando un sistema informativo basato su Internet che possa monitorare costantemente le zone a rischio di disastro in ogni parte del globo e fornire un'analisi quotidiana della situazione mondiale attraverso l'esame di siti web specializzati e selezionati con cura, di immagini via satellite e di banche dati. * GAI (Giustizia e Affari interni): il ruolo delle forze di polizia sul piano della protezione civile comprende l'identificazione delle vittime da parte dei medici legali e gli aspetti legati all'ordine pubblico e alla sicurezza. Oltre a ciò, la polizia civile svolgerà una funzione importante nella struttura di gestione delle crisi non militari sopra menzionata. Le questioni inerenti la cooperazione tra le forze di polizia sono contemplate dal trattato UE, il quale attribuisce alla Commissione le necessarie competenze. 2000/0248 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenze IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione [10], [10] GU C [...], [...], p. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [11], [11] GU C [...], [...], p. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale [12], [12] GU C [...], [...], p. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [13], [13] GU C [...], [...], p. [...]. considerando quando segue: (1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione. (2) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, che contiene disposizioni sulla prevenzione, sulla preparazione alle situazioni di emergenza, sulla informazione e partecipazione del pubblico, i meccanismi per notificare gli incidenti industriali, la risposta e l'assistenza reciproca, è entrata in vigore il 19 aprile 2000. La Convenzione è stata approvata dalla Comunità con decisione del Consiglio del 23 marzo 1998 [14]. [14] GU L 326 del 17.7.1998, pag. 1. Il testo della convenzione è alle pagg. 6-33. (3) Il meccanismo che qui si propone va ad integrare il programma di azione comunitario a favore della protezione civile. Questo meccanismo mette a disposizione mezzi di assistenza nei casi di emergenza, facilita il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Il meccanismo offre anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri. (4) Il meccanismo terrà nella dovuta considerazione la pertinente normativa della Comunità europea e gli impegni internazionali da questa assunti in materia. (5) In caso di emergenza grave o imminente nell'Unione, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l'emergenza venga notificata tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze. (6) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario per garantire che i soccorsi vengano mobilitati e coordinati con la necessaria flessibilità e per garantire che le squadre di intervento possano offrire una capacità di reazione efficace e complementare ed eventualmente le altre risorse. (7) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornisce un valore aggiunto sostenendo ed integrando le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve rendere possibile la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi, in modo da limitare il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici, rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. (8) Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo e determinano particolari necessità di assistenza quando si verifica una grave emergenza. Il meccanismo comunitario proposto consentirà di meglio soddisfare queste necessità. (9) Vi è l'esigenza di migliorare la trasparenza e consolidare e rafforzare le varie azioni già intraprese nel campo della protezione civile nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato. (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente strumento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999 [15] recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (11) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità. (12) Il trattato che istituisce la Comunità europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica non prevedono altri poteri di azione se non quelli di cui ai rispettivi articoli 308 e 203, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È istituito un meccanismo comunitario per gli interventi della protezione civile nel caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel proseguio "il meccanismo"). 2. Il meccanismo intende contribuire a garantire una migliore protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno nei casi di emergenza e agevolare il coordinamento degli interventi di soccorso. 3. Il meccanismo comprende una serie di azioni, ed in particolare: * l'individuazione delle risorse disponibili, in caso di emergenza, per gli interventi coordinati di soccorso; * l'elaborazione di un programma di formazione e addestramento; * la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento; * la creazione di un sistema di comunicazione per le emergenze. Articolo 2 1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che provochi o sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia: a) agli Stati membri che rischiano di essere interessati dalla emergenza, e b) alla Commissione, in modo che quest'ultima, ove necessario, possa informare gli altri Stati membri ed attivare i servizi competenti. 2. La notificazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata mediante il sistema di comunicazione delle emergenze. Articolo 3 Per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza, gli Stati membri: (a) identificano, all'interno dei rispettivi servizi della protezione civile, le squadre di intervento che sono disponibili o che possono essere costituite per intervenire con brevissimo preavviso, in genere nello spazio di 2-24 ore successive alla richiesta di aiuto, tenendo conto del fatto che la composizione delle squadra dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza e dalle sue particolari necessità; (b) trasmettono tali informazioni alla Commissione nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento; (c) prendono in considerazione la possibilità di fornire anche, a seconda delle necessità, altri tipi di aiuto, come la messa a disposizione di personale specializzato e di attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile. Articolo 4 Ai fini del coordinamento degli interventi di protezione civile in caso di emergenza e al fine di garantire la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento, la Commissione: (a) istituisce un programma di formazione e addestramento per le squadre di intervento, che comprende corsi ed esercitazioni comuni, nonché un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri; (b) predispone i mezzi necessari per mobilitare piccole squadre di valutazione e coordinamento e per inviarle immediatamente sul luogo in cui si è verificato l'evento in modo da rendere l'intervento più efficace e, se necessario, provvedere ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto l'aiuto; (c) definisce un programma per la valutazione e la diffusione dell'esperienza acquisita; Articolo 5 1. Quando nella Comunità si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso: (a) tramite i servizi competenti della Commissione. Appena ricevuta tale richiesta la Commissione, a seconda dei casi e senza indugio: - inoltra la richiesta attraverso la rete dei corrispondenti nazionali degli Stati membri; - agevola la mobilitazione di squadre di personale specializzato e di altri mezzi di soccorso; - raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all'emergenza e le comunica agli altri Stati membri. (b) direttamente ad altri Stati membri. 2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto decide in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente, direttamente o tramite i competenti servizi della Commissione, se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica il livello e le condizioni dell'aiuto che può prestare . 3. I principi fondamentali che disciplinano gli interventi di soccorso effettuati nella Comunità sono definiti nell'allegato della presente decisione. 4. Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi, a richiesta, agli interventi effettuati fuori della Comunità. Articolo 6 Il meccanismo è aperto alla partecipazione : - dell'Europa centrale ed orientale, dunque in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dai loro protocolli addizionali, e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione, - di Cipro, Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi. Articolo 7 La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 8. Articolo 8 1. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 2. La Commissione è assistita dallo stesso comitato di gestione istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile [16]. [16] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53. 3. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione detta regole comuni, soprattutto nei seguenti settori: (a) identificazione delle risorse disponibili per il coordinamento dei soccorsi nel caso di emergenze; (b) l'elaborazione di un programma di formazione-addestramento; (c) la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento; (d) istituzione di un sistema di comunicazione per le emergenze; nonché, per quanto riguarda la direzione dei soccorsi, tenuto conto dei tradizionali contatti esistenti fra gli Stati, della specializzazione delle squadre, ad esempio in talune discipline o nell'affrontare determinati rischi; Articolo 9 Le spese risultanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari. Articolo 10 La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Articolo 11 La presente decisione entra in vigore il 1º luglio 2001. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] per il Consiglio il Presidente [...] ALLEGATO Principi fondamentali degli interventi di soccorso [17] [17] Questi principi sono applicabili anche ai paesi candidati che parteciperanno al meccanismo. 1. L'aiuto viene in genere fornito mediante il tempestivo invio, sui luoghi dove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso dotate dell'equipaggiamento e del materiale di assistenza, per il salvataggio e la tutela delle persone dei beni e dell'ambiente. 2. Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza funzionale sul posto per almeno 48 ore. Per il periodo successivo, dal momento in cui le loro scorte sono esaurite, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonché il normale rifornimento del loro equipaggiamento saranno assicurati dallo Stato membro richiedente. 3. La direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, la quale resta affidata al responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza. 4. Lo Stato membro richiedente adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale della squadra di soccorso dello Stato membro offerente. 5. Per prestare una assistenza efficace le squadre di soccorso devono avere accesso a ogni luogo in cui la loro cooperazione sia necessaria, secondo le indicazioni delle autorità incaricate delle operazioni. Lo Stato membro richiedente deve creare condizioni che consentano la messa in opera dei mezzi necessari all'assistenza e garantiscano le comunicazioni. 6. Lo Stato membro che richiede l'assistenza deve istituire le procedure che consentono il rapido rilascio delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali e fissa le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture soggette al pagamento di diritti di transito o di pedaggio o di diritti di accesso ai porti e aeroporti. 7. Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità dei soccorsi, lo Stato membro richiedente e, se del caso, gli Stati membri di transito, si impegnano a ridurre al minimo i controlli e le formalità di ingresso sul loro territorio alle squadre di intervento, al loro equipaggiamento e al loro materiale d'assistenza, ivi compresi il materiale medico e i medicinali destinati all'assolvimento della missione. A tale scopo verranno presentati, ove possibile all'ingresso del territorio dello Stato membro interessato al più tardi un mese dopo la data di ingresso, un certificato collettivo attestante la missione e la composizione della squadra di soccorso, rilasciato dall'autorità dello Stato membro offerente, nonché una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. Ogni Stato membro autorizza gli aeromobili degli altri Stati membri che partecipano direttamente alle operazioni di soccorso o che trasportano il materiale a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti predeterminati. I voli devono essere organizzati e effettuati nell'osservanza delle normative di navigazione e di utilizzazione dello spazio aereo in vigore nello Stato membro interessato. 8. Salvo accordo contrario tra gli Stati membri interessati, i costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso dello Stato membro offerente sono a carico dello Stato membro richiedente. Gli Stati membri possono prestare un'assistenza totalmente o parzialmente gratuita, tenuto conto in particolare della natura della catastrofe e della gravità dei danni subiti dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro offerente può inoltre, rinunciare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al rimborso delle spese. Per tutta la durata degli interventi di soccorso le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo. 9. Salvi i casi di dolo o di colpa grave debitamente provati, ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti di un altro Stato membro per i danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di soccorso previste dalla presente decisione. In caso di danni subiti da terzi in conseguenza delle operazioni di soccorso, lo Stato membro richiedente e lo Stato membro offerente cooperano per agevolare il risarcimento dei suddetti danni. 10. Al termine delle operazioni di soccorso lo Stato membro offerente e lo Stato membro richiedente trasmettono alla Commissione un rapporto sull'accaduto e sulle misure adottate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza. 2. Linea di bilancio B4-3300 3. Base giuridica Articolo 308 del trattato CE ed articolo 203 del trattato Euratom 4. Descrizione dell'azione 4.1. Obiettivo generale L'obiettivo generale del meccanismo è prestare assistenza nel caso di emergenze (catastrofi naturali, tecnologiche ed ambientali) e facilitare il coordinamento dei soccorsi. Attraverso questo meccanismo la Commissione agevolerà la mobilitazione delle squadre di intervento, di personale specializzato e di altri strumenti di soccorso. Tutte queste risorse, che possono essere mobilitate e messe a disposizione in tempi rapidissimi, possono essere chieste o tramite il servizio competente della Commissione o tramite la rete della protezione civile costituita dai punti di contatto nazionali. Per conseguire questi obiettivi mediante il meccanismo rafforzato sono necessarie quattro condizioni: * Identificazione del risorse disponibili per il coordinamento dei soccorsi in caso di emergenza; * La definizione di un programma di formazione-addestramento; * La creazione di squadre di valutazione e coordinamento; * La creazione di un sistema di comunicazioni di emergenza. Il perno del meccanismo sarà costituito dalle squadre di soccorso. Tuttavia, data la necessità di garantire una certa flessibilità nella gestione delle emergenza, gli Stati membri e i paesi terzi avranno la possibilità di chiedere altri tipi di aiuto, compreso l'invio di personale specializzato e di materiali e attrezzature specifiche, secondo le esigenze di ogni singola emergenza. La Commissione dovrà creare le condizioni per mobilitare piccole squadre di valutazione e coordinamento e di inviarle immediatamente sul terreno per rendere più efficace l'intervento di soccorso. I paesi candidati saranno invitati a partecipare al meccanismo comunitario rafforzato. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga Il meccanismo comunitario per gli interventi della protezione civile nel caso di emergenza avrà natura permanente. 5. Classificazione delle spese/entrate 5.1. Spese non obbligatorie 5.2. Stanziamenti dissociati 5.3. Tipi di entrate previste L'importo massimo previsto per questo meccanismo è di 1,5 milioni di euro all'anno. 6. Natura delle spese o delle entrate Le spese relative all'attività della Commissione nell'ambito del presente meccanismo comunitario saranno integralmente coperte da stanziamenti comunitari. Le spese sono le seguenti: * Per il personale specializzato, compresi gli onorari, le spese di viaggio e di sussistenza; affitto e utilizzazione di materiali ed attrezzature; spese per la messa in rete di tutti i ministeri competenti nella Comunità; spese per analisi della situazione; spese per analisi economiche e statistiche; spese per corsi di formazione ed esercitazioni congiunte per le squadre di intervento, di un sistema di scambi che consenta ai componenti delle squadre di prestare la propria opera in squadre di altri Stati membri e spese per la valutazione e la diffusione della esperienza acquisita; spese per la traduzione e la stampa, nonché per la valutazione dei programmi. Inoltre, la spesa annuale per la rete di comunicazioni, a partire dal 2003, anno in cui si prevede che diverrà pienamente operativa, è stimata in 150 000 euro, sulla base delle spese della rete che usa l'infrastruttura (finanziata da IDA) (Trans-European Services for Telematics between Administrations (TESTA)). * Spese per fornire specialisti in qualità di supporto operativo in risposta a emergenza e per agevolare la prestazione di soccorsi tramite ricorso ad altre risorse; spesa per un servizio attivo 24 ore su 24. 7. Incidenza finanziaria 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi individuali e costi totali) Le spese per le singole attività o azioni variano ovviamente a seconda della loro natura, ma anche a seconda del modo in cui sono organizzate e, in generale, in base al numero dei partecipanti. Per le varie azioni è previsto uno stanziamento annuale di 1,5 milioni di euro. Segue una ripartizione indicativa delle spese. >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione Stanziamenti di impegno (milioni di euro ai prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.3. Spesa operativa per studi, esperti, ecc. di cui alla parte B del bilancio comunitario Stanziamenti di impegno (milioni di euro a prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.4. Scadenzario degli stanziamenti di impegno e di pagamento Milioni di euro >SPAZIO PER TABELLA> 8. Disposizioni antifrode - I pagamenti dovuti in forza dei contratti o in base a dichiarazioni rese dai beneficiari verranno effettuati sulla base della spesa effettiva previa verifica da parte dei servizi della Commissione; - Una stima della spesa verrà richiesta prima della sottoscrizione del contratto o prima della dichiarazione da parte del beneficiario; - I servizi della Commissione competenti per i contratti chiederanno e controlleranno la documentazione probatoria prima di effettuare il pagamento; - I contratti o le dichiarazioni rese dai beneficiari prevederanno espressamente ispezioni in loco (controllo permanente dei conti). 9. Elementi di analisi costo-efficacia 9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari Gli obiettivi specifici del meccanismo verranno raggiunti grazie alle seguenti azioni: * Mobilitazione di personale specializzato e che interverrà sul teatro in cui si è verificata l'emergenza, in modo da rafforzare il sistema istituito dalle autorità dello Stato membro (o di un paese terzo) che deve affrontare una catastrofe naturale o tecnologica, fornendo un aiuto nella valutazione della situazione nel coordinamento delle squadre di intervento; * Formazione congiunta per la preparazione agli interventi; * Esercitazioni congiunte; * Possibilità per i componenti delle squadre di intervento di operare scambievolmente in squadre di altri Stati membri. I beneficiari sono rappresentati dal personale delle competenti autorità pubbliche a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) e dal personale delle organizzazioni ed altri soggetti attivi nel settore della protezione civile nell'eventualità di emergenza naturali, tecnologiche o ambientali, ivi compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. 9.2. Giustificazione dell'azione Una struttura rafforzata assicurerà una migliore protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofi naturali, tecnologiche ed ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. Un meccanismo ben consolidato ed integrato potrà consentire di evitare carenze o ritardi nel prendere le iniziative necessarie. In secondo luogo, attraverso una cooperazione e di un coordinamento più efficaci - compreso il coordinamento degli aiuti degli Stati membri - sarà possibile migliorare decisamente l'incisività degli interventi. Il meccanismo aspira a precostituire le condizioni necessarie per mobilitare e coordinare gli interventi di soccorso necessari nelle diverse emergenze, tenendo conto della necessità di un certo margine di flessibilità per garantire la reazione tempestiva ed efficace delle squadre di intervento. 9.3. Controllo e valutazione dell'azione Le azioni dirette a garantire le capacità delle squadre di intervento e, che dovranno essere finanziate, saranno presentate, per parere, al comitato di cui all'articolo 8 della proposta di decisione. La proposta di decisione prevede che la Commissione proceda, ogni tre anni dalla sua entrata in vigore, ad una valutazione dell'applicazione della decisione. 10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio) La effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sulla destinazione delle risorse, tenuto conto dell'organico e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio. 10.1. Effetti sull'organico >SPAZIO PER TABELLA> Se sono necessarie risorse aggiuntive, si deve indicare a che ritmo verranno messe a disposizione. 10.2. Incidenza finanziaria generale di un incremento delle risorse umane Euro >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi indicati devono esprimere la spesa totale per i posti supplementari per l'intera durata dell'azione, se questa ha durata determinata, oppure per 12 mesi se essa ha durata indeterminata. 10.3. Aumento di altre spese amministrative per effetto dell'azione Euro >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi indicati devono esprimere la spesa complessiva occasionata dall'azione se la durata di questa è predeterminata o alla spesa per 12 mesi se la durata non è determinata.