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Document 52000PC0537

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

/* COM/2000/0537 def. - CNS 2000/0223 */

GU C 29E del 30.1.2001, p. 265–265 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0537

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto /* COM/2000/0537 def. - CNS 2000/0223 */

Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0265 - 0265


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE [1] statuisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano il livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000 pag. 24).

2. Tale disposizione si inserisce nell'ambito dell'articolo 93 del trattato CE che statuisce che il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. In tale prospettiva, la determinazione dell'aliquota normale è sempre apparsa indispensabile sia nell'ambito delle disposizioni transitorie attualmente in vigore che nella prospettiva del regime definitivo per il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

3. Già nel 1987, nell'ambito del programma di preparazione all'attuazione del mercato interno nel gennaio 1993, la Commissione ha presentato proposte miranti ad instaurare un regime di armonizzazione fiscale definitivo. Gli elementi essenziali di tali proposte, impostate in modo tale da realizzare un vero e proprio mercato interno mediante un'imposizione nel paese d'origine, erano, per quanto riguarda le aliquote, i seguenti: una struttura fiscale armonizzata con due categorie di aliquote e il ravvicinamento, all'interno di una forcella, delle aliquote applicate dagli Stati membri.

4. Dal 1989, tuttavia, è apparso chiaramente che sarebbe stato impossibile adottare le proposte della Commissione prima del 1°gennaio 1993 e il Consiglio ECOFIN ha pertanto deciso di adottare un sistema transitorio. In materia di aliquote è stata adottata la direttiva 92/77/CEE [2], relativa ad un ravvicinamento delle aliquote.

[2] Direttiva 92/77/CEE (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).

5. Tale direttiva, che instaura il sistema dell'aliquota minima, statuiva che a decorrere dal 1°gennaio 1993 l'aliquota normale non potesse essere inferiore al 15%. Gli Stati membri erano peraltro autorizzati ad applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, soltanto alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi elencate in allegato. Si sono previste anche talune deroghe transitorie per tenere conto di situazioni particolari.

6. Il Consiglio riaffermava tuttavia nel contempo politicamente e giuridicamente l'impegno preso nell'aprile 1967 di istituire un sistema definitivo basato sull'imposizione dei beni e dei servizi nello Stato membro d'origine, fissando al 31 dicembre 1996 la nuova scadenza per il conseguimento di tale obiettivo.

7. Nel luglio 1996, il programma adottato dalla Commissione prospettava un passaggio progressivo al regime definitivo. La prima tappa doveva consistere nella modernizzazione e nell'applicazione più uniforme del regime esistente da parte degli Stati membri nonché in una serie di modifiche che dovevano portare al regime definitivo. In tale occasione, la Commissione ha sottolineato la necessità di un ravvicinamento delle aliquote IVA nell'ambito di una struttura armonizzata. Inoltre, per garantire la neutralità dell'imposta rispetto alle condizioni di concorrenza fra le imprese è necessario anche un certo livello di armonizzazione delle aliquote. Come già accaduto nel 1987, tuttavia, è rapidamente apparsa l'impossibilità di realizzare tale livello di armonizzazione tenuto conto della diversità della situazione interna degli Stati membri.

8. Per tali ragioni, per assicurare, da un lato, il mantenimento del livello di armonizzazione delle aliquote e per porsi, dall'altro, nella prospettiva di un regime definitivo IVA basato sul principio dell'imposizione nel paese d'origine, che richiede un ravvicinamento intensivo delle aliquote IVA, la Commissione ha presentato, come contemplato dalla direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote del 1992, una nuova proposta di direttiva [3] il 20 dicembre 1995. Tale proposta prevedeva un'aliquota normale fissata entro una forcella non inferiore al 15% e non superiore al 25%. Tenuto conto del carattere transitorio del regime di imposta in vigore, la durata di applicazione di tale regime era limitata a due anni (dal 1°gennaio 1997 al 31 dicembre 1998).

[3] COM(95) 731 (GU C 73 del 13.3.1996, pag. 22).

9. Tale forcella teneva conto delle aliquote applicate negli Stati membri, dove il livello dell'aliquota normale è sempre variato fra il 15% e il 25%. Anche attualmente, l'aliquota del 15% è applicata in uno Stato membro (L) e l'aliquota del 25% è applicata in due Stati membri (DK e S).

10. Una proposta identica è stata presentata dalla Commissione al Consiglio per il periodo che va dal 1°gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.

11. Tali proposte di ravvicinamento delle aliquote, fondate sulla determinazione di una forcella per la fissazione dell'aliquota normale, sono state respinte dal Consiglio. In entrambi i casi esse sono state modificate dal Consiglio [4] che ha tenuto conto unicamente del principio dell'aliquota minima, in riferimento ad una percentuale non inferiore al 15% paragonabile al sistema contemplato dalla direttiva del 1992 e che ne ha fissato la data di scadenza al 31 dicembre 2000.

[4] Direttiva 96/95/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89) e direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25 maggio 1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27).

12. La Commissione ha adottato recentemente una nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel mercato interno [5]. Tale strategia non rimette in discussione il principio stesso di un regime definitivo di imposizione né di un'armonizzazione delle aliquote quali obiettivi a lungo termine.

[5] COM(2000) 348 definitivo. Comunicazione della Commissione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno.

13. Nell'interesse, nondimeno, di migliorare il funzionamento del mercato interno a breve termine occorreva riesaminare il programma presentato dalla Commissione nel 1996. La Commissione ha proposto pertanto una strategia applicabile in varie tappe ed articolata attorno a quattro obiettivi principali, ossia la semplificazione e la modernizzazione delle norme esistenti, un'applicazione più uniforme delle disposizioni attuali ed una nuova attuazione della cooperazione amministrativa.

14. Durante tale periodo occorre nondimeno evitare che divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nell'ambito dell'Unione e distorsioni di concorrenza in vari settori dell'economia.

15. In tali circostanze appare pertanto opportuno mantenere a titolo temporaneo il principio del livello dell'aliquota minima da applicare in materia di aliquota normale, attualmente in vigore, in una percentuale del 15% e proporre la proroga della normativa in vigore.

16. Poiché il periodo di applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE scade il 31 dicembre 2000, la presente proposta è finalizzata a permettere al Consiglio di prorogare la durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale. L'aliquota normale dell'imposta è pertanto fissata in una percentuale della base imponibile che non dev'essere inferiore al 15%, per un periodo di cinque anni, dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.

Osservazioni relative agli articoli

Articolo 1

Al paragrafo 1 si propone che il livello dell'aliquota minima da applicare in materia di aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, fissato in una percentuale del 15%, sia prorogato dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.

Il paragrafo 2 fissa al 31 dicembre 2005 la data di scadenza del livello dell'aliquota minima da applicare in materia di aliquota normale. Tale disposizione sarà riesaminata poiché, su proposta della Commissione, il Consiglio dovrà statuire al più tardi entro il 31 dicembre 2005 sul livello dell'aliquota normale da applicare dopo tale data.

Articoli da 2 a 4

Tali articoli disciplinano le misure di entrata in vigore della direttiva.

2000/0223 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [7],

[7] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

[8] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [9], il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

[9] GUL 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU°L 84 del 5.4.2000 pag. 24).

(2) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore nei vari Stati membri, cui si aggiungono i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime, è opportuno tuttavia evitare, perlomeno nel periodo di attuazione di una nuova strategia di semplificazione e modernizzazione della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA, quale è stata esposta nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 [10], che divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni di concorrenza in vari settori dell'economia.

[10] COM(2000) 348 definitivo.

(3) Appare pertanto opportuno che l'attuale livello minimo del 15% per l'aliquota normale sia conservato per un ulteriore periodo sufficientemente lungo per consentire l'attuazione della citata strategia di semplificazione e modernizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1°gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 tale percentuale non deve essere inferiore al 15%.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 2005."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza 1°gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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