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Document 52000PC0520
Proposal for a Council Decision laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the"ECSC in liquidation"
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione»
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione»
/* COM/2000/0520 def. */
GU C 29E del 30.1.2001, pp. 251–253
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione» /* COM/2000/0520 def. */
Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0251 - 0253
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della "CECA in liquidazione" (presentata dalla Commissione) MOTIVAZIONI Con le risoluzioni del 20 luglio 1998 e del 21 giugno 1999, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno stabilito che, alla scadenza del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 2002, le attività e le passività finanziarie della CECA rimangano separate dagli altri fondi della Comunità e siano amministrate dalla Commissione. È stato inoltre stabilito che tali fondi vengano amministrati dalla Commissione in conformità ad una serie di orientamenti finanziari pluriennali tali da assicurare un rendimento a lungo termine di tali fondi, proposti dalla Commissione e approvati dal Consiglio. L'allegata proposta di decisione del Consiglio è volta alla definizione di orientamenti finanziari pluriennali, i cui principali elementi sono: * tipo delle transazioni che la Commissione è autorizzata a effettuare, con definizione di limiti prudenziali per diverse categorie di investimenti allo scopo di ridurre al minimo il rischio; * procedure contabili e di bilancio per garantire che i rendimenti ottenuti siano correttamente attribuiti, nell'ambito del bilancio, ai fini previsti; * impiego da parte della Commissione delle Regole interne attualmente utilizzate per l'amministrazione dei fondi CECA e che sono basate sull'esperienza dei servizi responsabili, esperienza acquistata durante quasi cinquant'anni di gestione finanziaria di tali fondi; * come stabilito dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in seno al Consiglio, revisione a intervalli regolari delle direttrici stesse, al fine di apportare le rettifiche che possano essere considerate necessarie. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della "CECA in liquidazione" IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione [.../.../CECA] dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del [...] sulle conseguenze finanziarie del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, [1] GU L ... vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C ... considerando quanto segue: (1) Ai fini della decisione [.../.../CECA], la Commissione deve gestire il patrimonio della "CECA in liquidazione" nonché, dopo la chiusura di tale liquidazione, il "patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio". (2) La gestione di tale patrimonio deve perseguire l'obiettivo del rendimento più elevato possibile in condizioni di sicurezza. (3) Deve essere salvaguardata l'integrità del capitale del "patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio" risultante dalla liquidazione. (4) È opportuno che la gestione del patrimonio trasferito prenda in considerazione l'esperienza acquisita in occasione dell'esecuzione delle operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, pertanto, che gli orientamenti pluriennali per la gestione del patrimonio della "CECA in liquidazione" si basino su tale esperienza, DECIDE: Articolo 1 Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio della "CECA in liquidazione" e, successivamente, del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, nel prosieguo denominati "orientamenti finanziari", sono stabiliti nell'allegato. Articolo 2 Gli orientamenti finanziari pluriennali sono rivisti o completati, all'occorrenza, ogni cinque anni e, per la prima volta, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. A tal fine, ed al più tardi nel corso del primo semestre dell'ultimo anno ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le modifiche necessarie. Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e proporre qualsiasi modifica necessaria prima della scadenza del periodo quinquennale. Articolo 3 La presente decisione ha effetto dal 24 luglio 2002. Fatto a Bruxelles, il Per le Consiglio Il Presidente ALLEGATO Orientamenti finanziari per l'investimento dei fondi di "liquidazione della CECA" trasferiti dagli Stati membri alla Commissione 1. Introduzione Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), riuniti in sede di Consiglio, hanno trasmesso alla Comunità europea l'attivo della CECA da liquidare dopo la scadenza del trattato il 23 luglio 2002. Gli Stati membri hanno incaricato la Comunità europea di utilizzare tale attivo per disimpegnare tutti gli impegni giuridici della CECA, e hanno convenuto che tale attivo debba essere gestito, in conformità alle loro istruzioni, in modo tale da generare fondi per il finanziamento di ricerche continue nei settori del carbone e dell'acciaio. Le seguenti direttrici finanziarie devono essere applicate alla gestione di tale attivo allo scopo di permettere la liberazione dagli impegni assunti e nel caso di eventuali eccedenze, il finanziamento delle attività di ricerca. 2. Utilizzazione dei fondi Tutto l'attivo della "liquidazione della CECA", compreso sia il portafoglio di prestiti attivi che gli investimenti, deve essere utilizzato come segue: * in primo luogo, tale attivo sarà utilizzato come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, sia in termini dell'estinzione dei rimanenti prestiti passivi [4] e degli impegni derivanti dai precedenti bilanci operativi, e [4] Nel caso di un prestito attivo non recuperabile, l'eventuale disavanzo viene compensato con l'utilizzazione dell'attivo CECA. * in secondo luogo, nella misura in cui tale attivo non sia necessario per il soddisfacimento degli obblighi di cui sopra, esso deve essere investito in modo tale da provvedere un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nelle industrie del carbone e dell'acciaio. 3. Allocazione dello attivo In base al punto 2 sopra, la Commissione suddivide l'attivo finanziario ricevuto dagli Stati membri nelle tre categorie seguenti: i) riserve necessarie per provvedere una garanzia ai creditori della CECA che tutti i prestiti passivi ancora accesi, e relativi interessi, saranno rimborsati per intero alle scadenze previste, mantenendo così la valutazione di credito "AAA" del debitore; ii) fondi necessari per garantire la copertura di tutti gli importi giuridicamente impegnati in base al bilancio operativo della CECA prima della scadenza del trattato CECA; iii) nella misura in cui non siano più necessari ai fini di cui sopra (in seguito al rimborso dei prestiti passivi con pagamento degli interessi senza intaccare le riserve, o infine alla cancellazione degli obblighi di bilancio) i fondi saranno destinati ad una categoria di investimenti a lungo termine. 4. Categorie d'investimento Le attività finanziarie allocate in base allo schema presente devono essere investite in modo tale da assicurare che i fondi siano disponibili ove necessario, ma continuino tuttavia a produrre i rendimenti più elevati possibile, compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e stabilità a lungo termine. a) Per conseguire questi obiettivi, saranno consentiti i seguenti strumenti di investimento, subordinatamente ai limiti di esposizione di cui sotto: i) depositi a termine presso istituti di credito autorizzati; ii) strumenti del mercato monetario, con scadenza ultima inferiore a un anno, emessi da istituti di credito autorizzati o da altre categorie di emittenti autorizzati come stabilito dai presenti orientamenti; iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con scadenza non superiore a dieci anni, emesse da una delle categorie degli emittenti autorizzati; iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all'andamento di un indice finanziario, e soltanto per gli investimenti di cui al punto 3. iii) sopra. b) La Commissione ha inoltre facoltà di avvalersi delle operazioni seguenti: i) accordi di riacquisto e pronti contro termine, purché le controparti siano autorizzate all'effettuazione di tali transazioni, e purché: (a) i titoli oggetto di tali contratti non possano essere rivenduti a terzi oltre alla controparte contraente prima della scadenza del contratto, e, (b) la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale. ii) operazioni di prestito di obbligazioni, ma soltanto in base alle condizioni e procedure fissate da sistemi di compensazione riconosciuti come CLEARSTREAM (già CEDEL) e EUROCLEAR, o dalle principali istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazione. c) La Commissione non può effettuare le operazioni seguenti: i) acquisto di metalli preziosi o di certificati che rappresentino metalli preziosi; ii) acquisti di immobili, ad eccezione di edifici occupati dalle istituzioni UE; iii) acquisto o vendita di contratti relativi a derivati. 5. Limiti di investimento a) Gli investimenti della Commissione sono limitati agli importi seguenti: - per obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni UE, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione; - per obbligazioni emesse o garantite da altri debitori sovrani o sovranazionali, con una valutazione di credito non inferiore a "AA" o equivalente, 100 milioni di EUR; - per depositi e/o strumenti monetari di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR oppure dal 5% dei fondi propri dell'istituto in questione; - per obbligazioni di emittenti privati con valutazione di credito non inferiore a "AAA", 50 milioni di EUR; - per obbligazioni di emittenti privati con una valutazione di credito non inferiore a "AA" o equivalente 25 milioni di EUR; - per partecipazioni in veicoli collettivi di investimento con una valutazione di credito non inferiore a AA o equivalente, 25 milioni di EUR per ciascuno di tali veicoli. b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla precedente sezione a), non possono essere superiori al 20% dell'importo totale di tale emissione. c) Non oltre il 20% del totale delle partecipazioni può essere investito presso ogni singolo emittente. d) Le valutazioni di credito di cui sopra devono essere quelle applicate da almeno una delle principali agenzie internazionali per la valutazione del credito, come generalmente inteso. 6. Trasferimento al bilancio UE Il saldo netto delle entrate sarà imputato al bilancio generale dell'UE in qualità di entrata dedicata e sarà sborsato dal fondo come necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio diretta ai programmi di ricerca per i settori del carbone e dell'acciaio. 7. Procedure di investimento La Commissione effettua, per conto della "liquidazione della CECA", gli investimenti descritti in precedenza conformemente ai regolamenti ed alle procedure in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione subordinatamente alle modifiche apportate dalla Commissione in ottemperanza alla migliore prassi del mercato. 8. Contabilità La gestione dei fondi viene contabilizzata nel conto annuale profitti e perdite e nel bilancio preparato annualmente per la "liquidazione della CECA". Tale contabilità sarà basata su principi contabili generalmente accettati simili a quelli previsti per la CECA. I conti saranno approvati dalla Commissione e certificati dalla Corte dei conti. La Commissione può avvalersi di un'impresa esterna per l'effettuazione di una revisione annuale di tali conti.