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Document 52000PC0481

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia

/* COM/2000/0481 def. - ACC 2000/0202 */

52000PC0481

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia /* COM/2000/0481 def. - ACC 2000/0202 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 4 dell'accordo europeo con la Lettonia. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Lettonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato.

3. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati.

4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica lettone in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni della maggior parte di tali prodotti dalla Comunità verso la Repubblica lettone. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali. Grazie al nuovo accordo beneficeranno di queste preferenze circa i due terzi degli scambi bilaterali di prodotti agricoli.

5. In base agli adeguamenti convenuti con la Lettonia, sarà stabilito un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° luglio 2000.

6. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il presente regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal nuovo protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. La stessa procedura è stata seguita nel 1996 per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e delle conseguenze dell'ultimo allargamento dell'Unione europea.

7. La Repubblica lettone adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni da essa assunti a seguito della conclusione dei negoziati.

8. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° luglio 2000, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia. Sono previste modifiche degli allegati dell'accordo europeo con la Lettonia che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie della Lettonia.

9. Il Consiglio è invitato ad adottare il regolamento proposto.

2000/0202(ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [1], prevede ulteriori concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lettonia.

[1] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia [2]. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione del 18 maggio 1998 [3].

[2] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 3.

[3] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(3) In linea con le direttive approvate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, l'8 maggio 2000 la Commissione e la Lettonia hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

(4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Lettonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia.

(6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia.

(7) La Repubblica di Lettonia adotterà inoltre le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Repubblica di Lettonia previste nell'accordo europeo.

(8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione [4], esse devono essere adottate avvalendosi della procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [5], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

[5] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.

2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica nel quadro delle concessioni di cui all'allegato Va dell'accordo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio [6], tra il 1° luglio 2000 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A(b) del presente regolamento.

[6] GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

Article 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali [7] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

[7] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione suddetta.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lettonia di seguito elencati sono aboliti

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28 ottobre 1999, pag. 1).

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6) Esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.

(7) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(8) Esclusi i codici 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89.

(9) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(10) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(11) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

ALLEGATO all'allegato A(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, vengono stabiliti nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Lettonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Romania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

>SPAZIO PER TABELLA>

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