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Document 52000PC0404
Proposal for a Council Regulation opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain fishery products
Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca
Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca
/* COM/2000/0404 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca /* COM/2000/0404 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel quadro dell'esame globale annuale deciso a livello del Consiglio per quanto riguarda la concessione di regimi preferenziali autonomi per i prodotti della pesca, i servizi della Commissione hanno effettuato uno studio dei mercati e del fabbisogno di approvvigionamento delle industrie di trasformazione nel corso del 2000. 2. Tenuto conto delle esigenze delle politiche interna ed esterna della Comunità, la Commissione propone un certo numero di misure tariffarie, segnatamente contingenti tariffari, atti ad assicurare lo smercio della produzione comunitaria nel rispetto degli obblighi e delle regole dell'organizzazione comune dei mercati, assicurando inoltre l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici in condizioni che tengano conto della situazione del mercato internazionale e delle sua prevedibile evoluzione. 3. Pertanto, i contingenti tariffari da aprire per i prodotti in questione sono riservati ai prodotti che soddisfano le condizioni imposte per quanto riguarda i prezzi di riferimento fissati o da fissare e che sono destinati alla trasformazione. 4. Inoltre, la proposta prevede che l'apertura delle misure tariffarie sia prevista a decorrere dal 1° agosto 2000 e fino al 31 dicembre 2000, per assicurare la possibilità di programmare gli approvvigionamenti dell'industria senza compromettere l'equilibrio dei redditi dei produttori comunitari. Questo è l'oggetto della seguente proposta di regolamento. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario. (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi. (3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri. (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali. [1] GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/99 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). (5) Dall'esame della situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario del gamberetto tropicale emerge che, soprattutto a seguito della malattia della "macchia bianca" che colpisce tale specie, i fabbisogni di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici non sono più sufficientemente coperti. Occorre pertanto aprire un contingente tariffario autonomo per un periodo e quantitativi limitati. (6) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi. 2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [2], sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati. [2] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15). Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia. (b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni: - pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione, - taglio, escluso il fillettaggio o il taglio di blocchi congelati o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati, - campionatura, - etichettatura, - trattamento, - refrigerazione, - congelamento, - surgelamento, - scongelamento, separazione. Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano. SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E Capitolo 12, articolo 120 (1210 +1060) 3. BASE GIURIDICA articolo 26 del trattato 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione Assicurare l'approvvigionamento, a condizioni favorevoli, delle industrie comunitarie utilizzatrici. 5. INCIDENZA FINANZIARIA 5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale) >SPAZIO PER TABELLA> Totale de la variazioni delle perdite di ricetta rispetto al periodo contingentale precedente: + 5.924.520 EUR. 6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Alcune disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro le frodi e le irregolarità.