EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0329

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2000/0329 def. - COD 1998/0243 */

GU C 311E del 31.10.2000, p. 302–319 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0329

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0329 def. - COD 1998/0243 */

Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0302 - 0319


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Sintesi della procedura

In data 17 luglio 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE [1] concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [2] COM(1998) 449 def. - 98/0243(COD), ai fini della sua adozione in base alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

[1] GU L 375, 31.12.1985, p. 3.

[2] GU C 280, 09.09.1998, p. 6.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere nella sua 361° sessione plenaria (24 e 25 febbraio 1999) [3]. Su richiesta del Consiglio, la Banca centrale europea ha espresso il suo parere il 16 marzo 1999 [4].

[3] GU C 116, 28.04.1999, p. 44.

[4] GU C 285, 07.10.1999, p. 9.

In data 17 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha adottato 23 emendamenti in prima lettura [5] e la Commissione ha espresso la sua posizione su ciascun emendamento.

[5] A5-25/00, PE 288.702

Il gruppo di lavoro del Consiglio per i servizi finanziari (OICVM) ha tenuto una serie di riunioni in un primo tempo sotto la presidenza austriaca nel secondo semestre del 1998, in seguito sotto la presidenza tedesca, finlandese e portoghese. Taluni punti della presente proposta sono stati discussi dal Comitato dei rappresentanti permanenti in data 26 novembre 1999 a Bruxelles.

Nella presente proposta modificata, la Commissione ha apportato due tipi di modifiche. In primo luogo, a seguito della prima lettura del Parlamento europeo è stata recepita una serie di nuove disposizioni, talora testualmente, talora con qualche modifica formale. La maggior parte di questi adeguamenti è volta a rimuovere ambiguità o a sviluppare i principi enunciati nella proposta iniziale. Inoltre, taluni nuovi passaggi approfondiscono il testo iniziale, senza modificare i principi fondamentali. In secondo luogo, la Commissione ha apportato alcune modifiche formali e redazionali nella sua proposta, per garantire la coerenza interna del testo. Queste modifiche tengono inoltre conto di alcune questioni sollevate durante le riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio. Infine, le modifiche tengono conto di alcuni suggerimenti del Comitato economico e sociale.

I commenti seguenti si riferiscono o agli articoli della direttiva 85/611/CEE o ai nuovi articoli della proposta iniziale della Commissione.

2. Commenti riguardanti le modifiche apportate dalla Commissione

a) Modifiche fondamentali

Strumenti derivati negoziati al di fuori di un mercato regolamentato (OTC):

La proposta iniziale della Commissione autorizzava gli investimenti in strumenti derivati standardizzati negoziati in mercati regolamentati, ma escludeva, per ragioni prudenziali, gli strumenti negoziati al di fuori di un mercato regolamentato ("OTC"). Tuttavia il Parlamento (con maggioranza schiacciante), il Comitato economico e sociale ed anche il gruppo di lavoro del Consiglio hanno chiesto con insistenza l'inclusione dei derivati OTC nel testo della direttiva. Preoccupandosi di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, la Commissione ha accettato di estendere il campo di applicazione della sua proposta modificata ai derivati OTC, provvedendo però anche al mantenimento integrale delle garanzie prudenziali tramite, ad esempio, un insieme coerente di norme che prevedono, tra l'altro, un massimale per gli strumenti derivati negoziati fuori borsa.

Fondi che riproducono indici:

Per via del peso di alcune azioni in taluni indici europei, la proposta iniziale della Commissione prevedeva un massimale del 35% per le azioni dello stesso emittente. Il Parlamento ha proposto di abbassare tale massimale e di estenderlo agli indici obbligazionari. Entrambi i suggerimenti vengono recepiti nella proposta modificata della Commissione.

Investimenti in depositi bancari

La proposta iniziale della Commissione si limitava ad includere i depositi bancari in generale tra i tipi di investimenti ammissibili. Il Parlamento ha espresso preoccupazione per via del rischio di liquidità e controparte derivante da tali depositi. La proposta modificata della Commissione recepisce i requisiti suggeriti in proposito dal Parlamento.

Investimenti in quote di fondi non armonizzati

In Europa i fondi armonizzati sono quelli pienamente conformi alla direttiva 85/611/CEE che introduce per essi la denominazione di "OICVM" (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). Per "fondo non armonizzato" si intende un fondo europeo coperto dalla legislazione nazionale di uno Stato membro ma al di fuori del campo di applicazione della direttiva (di conseguenza "non armonizzato") o un fondo di un paese terzo.

La direttiva 85/611/CEE autorizza gli OICVM ad investire fino al 5 % delle loro attività in quote di altri fondi di investimento, armonizzati o non, previa l'osservanza di alcuni requisiti fondamentali, ovvero che il fondo emittente sia di tipo aperto e investa in valori mobiliari (in altri termini l'emittente deve essere comparabile ai fondi armonizzati dalla direttiva (OICVM)).

Per introdurre nella direttiva il concetto di "fondo di fondi" (fondo armonizzato (OICVM) che investe nelle quote di diversi altri fondi), la Commissione prevedeva nella sua proposta iniziale l'abolizione del massimale del 5 %. Pertanto, in base alla proposta iniziale della Commissione, un fondo armonizzato (OICVM) avrebbe avuto la possibilità di investire tutte le sue attività in un certo numero di fondi non armonizzati. Tuttavia il Parlamento europeo ha chiesto di instaurare un limite più prudente del 30% per gli investimenti dei fondi armonizzati (OICVM) in quote di fondi non armonizzati. La proposta modificata accoglie questo suggerimento del Parlamento e prevede un massimale del 30%.

b) Riferimenti

I riferimenti agli articoli del trattato sono stati modificati conformemente alla nuova numerazione prevista dal trattato di Amsterdam.

c) Considerando

Considerando 2

Questo considerando fa riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino. Il considerando entra nel merito delle modifiche volte a fornire precisazioni sulla natura del prestito di titoli e sulla riproduzione di indici, nonché sul rapporto tra queste tecniche e l'obiettivo unico degli OICVM che consiste nell'investire le loro attività in strumenti ammissibili. Spiegazioni più dettagliate sono contenute nel commento relativo all'articolo 1, paragrafo 2.

Considerando 3

Questo considerando è stato lievemente adeguato per tenere conto delle modifiche del testo dell'articolo 1, paragrafo 8, che sono volte ad integrare taluni strumenti del mercato monetario nella definizione generale di valori mobiliari. Conformemente alla proposta del Comitato economico e sociale, il passaggio relativo agli strumenti del mercato monetario è stato modificato per chiarire che gli strumenti di questo tipo menzionati nella definizione di valori mobiliari devono essere negoziati nei mercati regolamentati.

Considerando 4

Questo considerando è stato modificato per tenere conto della soppressione del termine 'categorie' (di valori mobiliari) derivante dall'emendamento 1. Poiché gli strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati regolamentati sono ora inclusi nella definizione di 'valori mobiliari', quelli che sono negoziati sul mercato monetario fanno capo attualmente all'articolo 1, paragrafo 8, al quale questo considerando fa riferimento. La seconda parte dell'emendamento 1 è contenuta nel considerando 5.

Considerando 5

Questo nuovo considerando è stato introdotto in quanto la seconda parte dell'emendamento 1 non riguarda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera i), bensì l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) e dovrebbe essere pertanto separata.

Considerando 6

Questo considerando è stato modificato dall'emendamento 2, che tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e). La prima e l'ultima frase del considerando sono state adeguate per riflettere correttamente la distinzione, fatta del Parlamento nei suoi emendamenti, tra 'quote di OICVM' intese come quote di fondi armonizzati e 'quote di altri organismi di investimento collettivo' nel senso di quote di fondi non armonizzati.

Considerando 7

Questo considerando recepisce l'emendamento 3, che fa riferimento al considerando 6 della proposta iniziale della Commissione.

Considerando 9

Gli emendamenti 36 e 45 riguardanti l'articolo 22 hanno per oggetto l'esposizione, anche in forma di depositi, nei confronti di una singola controparte e di un singolo gruppo. Questa nozione di gruppo viene pertanto inclusa nel considerando 9.

Considerando 10

Questo considerando deve essere modificato per tenere conto dell'inclusione degli strumenti derivati OTC nella categoria degli investimenti autorizzati, nonché delle modifiche riguardanti le disposizioni relative alla protezione degli investitori.

Considerando 11

Questo considerando integra l'emendamento 4; include inoltre modifiche che annunciano la possibilità data agli OICVM di riprodurre indici obbligazionari conformemente all'emendamento 18. Esso chiarisce inoltre la possibilità di utilizzare gli strumenti derivati appropriati per riprodurre un indice e indica che un OICVM può utilizzare una parte delle sue attività per coprire il suo portafoglio da eventuali variazioni al ribasso dell'indice riprodotto o di taluni titoli contenuti nel portafoglio, purché l'obiettivo di investimento indicato nel prospetto lo preveda.

Considerando 12 e 13

Questi due considerando hanno dovuto essere integralmente modificati per tenere conto dell'inclusione degli strumenti derivati OTC richiesta dal Parlamento. Nella loro versione iniziale questi considerando autorizzavano esclusivamente l'investimento in strumenti derivati standardizzati. Pertanto hanno dovuto essere adeguati per riflettere il nuovo testo dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h) e dell'articolo 24 ter. I considerando modificati spiegano i principi sui quali si fondano queste nuove disposizioni.

Considerando 14

Data la soppressione dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2 e le spiegazioni fornite in proposito, la parte di questo considerando relativa al prestito di titoli ha dovuto essere lievemente modificata per chiarire che il prestito di titoli non può essere una pratica che si applica all'integralità del portafoglio in qualunque momento e che si tratta invece di una tecnica utilizzabile su base limitata per migliorare il rendimento. Inoltre occorreva precisare che le garanzie costituite non possono essere utilizzate per altre finalità, ad esempio l'investimento.

Considerando 15

Questo considerando recepisce l'emendamento 5 con un adeguamento del testo per introdurre la distinzione tra "OICVM" e "altri organismi di investimento collettivo" stabilita dall'emendamento 2.

Considerando 17

Questo considerando è basato interamente sull'emendamento 6.

Considerando 21

Questo considerando è collegato alle modifiche apportate all'articolo 53 bis a seguito dell'adozione della decisione del Consiglio del 17 luglio 1999 in materia di comitatologia. Essendo stata elaborata prima dell'adozione di questa decisione, la proposta della Commissione non ne teneva conto.

Considerando 22

Questo considerando tiene debitamente conto della richiesta del Parlamento europeo di codificare la legislazione comunitaria in materia di OICVM (emendamento 7 alla prima proposta e emendamento 1 alla seconda proposta).

d) Articoli

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino: Definizione degli OICVM

L'emendamento 8 proponeva un riferimento generale agli strumenti 'di cui alla presente direttiva'. Tuttavia un siffatto riferimento avrebbe potuto dare luogo ad interpretazioni diverse sul fatto se la direttiva si applichi ad altri strumenti oltre a quelli di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Per evitare qualunque ambiguità, il testo modificato fa espresso riferimento all'articolo 19, paragrafo 1. Ciò è coerente, in quanto il "prestito di titoli" di cui all'articolo 21 non è concepito come uno strumento di investimento, bensì come una tecnica volta a migliorare il rendimento del portafoglio. Anche la selezione degli elementi del portafoglio sulla base di un indice non è altro che una tecnica di gestione, mentre gli investimenti devono assumere la forma di valori mobiliari o di strumenti derivati enumerati all'articolo 19, paragrafo 1. L'aggiunta della congiunzione "e" alla fine della disposizione consente di correggere un errore di redazione.

Articolo 1, paragrafo 8: Definizione dei valori mobiliari

La presentazione di questo articolo è stata modificata in quanto gli strumenti del mercato monetario sono attualmente considerati valori mobiliari e non debbono più essere indicati separatamente. Il trattino relativo agli strumenti del mercato monetario è stato lievemente modificato alla luce dei suggerimenti del Comitato economico e sociale sulla distinzione tra gli strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati regolamentati - che sono pertanto inclusi nella definizione - e gli strumenti negoziati sul mercato monetario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera i). In questo modo si tiene conto anche dell'emendamento 13. Gli strumenti del mercato monetario venduti sui mercati regolamentati sono liquidi e il loro valore può essere facilmente determinato. Di conseguenza i requisiti che li riguardano sono stati soppressi. I riferimenti all'articolo 21 sono stati cancellati, in quanto questo articolo è stato a sua volta soppresso a seguito dell'inclusione degli strumenti finanziari derivati OTC nella categoria degli strumenti ammissibili conformemente agli emendamenti 37, 36/45, 39 e 43. Ulteriori precisazioni su questo punto vengono fornite nel commento riguardante l'articolo 21.

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a): Investimenti in titoli quotati

La modifica del testo deriva dal recepimento dell'emendamento 9. Per ragioni di coerenza redazionale, il titolo della direttiva 93/22/CEE non è incluso nel testo.

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e): Investimenti in quote di fondi

Le modifiche apportate alla lettera e) recepiscono, per quanto possibile, l'emendamento 44. Esse mirano a recepire requisiti qualitativi per le quote di fondi non armonizzati che possono essere acquistate dagli OICVM. Il testo così modificato è lievemente diverso da quello previsto dal Parlamento per quanto riguarda i passaggi del secondo trattino relativi al depositario e all'osservanza delle regole previste dalla direttiva. Questi due elementi sono stati omessi in quanto ostacolerebbero gli investimenti in quasi tutti i fondi non europei, con la conseguenza che questi investimenti scenderebbero al di sotto di quel 5 % attualmente autorizzato. Senza questa omissione, il testo sarebbe contrario agli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro dell'OMC. Gli investitori europei non sono meno protetti in caso di investimenti in quote di fondi non armonizzati, in quanto questi investimenti sono attualmente limitati al 30% delle attività dei fondi acquirenti e sono soggetti a requisiti qualitativi. L'ultimo trattino dell'emendamento non è inserito nella proposta modificata in quanto la prevenzione delle cascate di fondi è pienamente garantita - per quanto riguarda le quote di OICVM nonché le quote di altri organismi di investimento collettivo - dall'emendamento 19 (riguardante l'articolo 24, paragrafo 3).

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f): Investimenti in depositi bancari

La modifica apportata a questo articolo recepisce completamente l'emendamento 11, che stabilisce i requisiti per gli investimenti in depositi bancari.

Articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h): Investimenti in strumenti finanziari derivati

Questa modifica tiene conto dello spirito dell'emendamento 37, che propone l'inclusione degli strumenti finanziari derivati OTC tra gli investimenti ammissibili. La lettera g) è stata modificata per includere gli strumenti finanziari derivati standardizzati - coperti in precedenza dalle lettere g) e h). La lettera h) autorizza attualmente gli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC. Queste due categorie di strumenti derivati sono state separate per far apparire più chiaramente i requisiti applicabili a ciascuna di esse e consentire riferimenti più facili e più precisi nel seguito del testo. Condizioni più specifiche per tali investimenti sono enunciate all'articolo 24 ter. Quest'ultimo tiene conto inoltre del fatto che talune posizioni in derivati possono - se si adotta un approccio restrittivo, che non è quello sul quale si basa l'articolo 19, paragrafo 1 - essere considerate come obbligazioni piuttosto che come investimenti (ad esempio quando vi sono margini di garanzia da fornire o quando un fondo vende un'opzione). Tuttavia, nell'ottica della direttiva OICVM, la questione cruciale è quella del rischio associato a queste posizioni. I requisiti instaurati riguardano pertanto la necessità di limitare il rischio di insolvibilità, di garantire una valutazione quotidiana verificabile, nonché la liquidità degli investimenti. L'articolo 24 ter traduce questi obiettivi in termini più precisi.

La Commissione non aveva incluso gli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC nella sua proposta iniziale per ragioni riguardanti la liquidità e la valutazione di questi strumenti e poiché il rischio di controparte ad essi associato, che non è contemplato dalla direttiva 85/611/CEE, richiede una copertura adeguata. Di conseguenza in sede di prima lettura la Commissione si è opposta all'inclusione di questi strumenti. Le riserve che motivavano questa posizione restano valide e devono trovare risposta. Tuttavia, avendo ricevuto un segnale forte dal Parlamento europeo ed anche dal Comitato economico e sociale, la Commissione ha rivisto la sua posizione, cosicché la proposta modificata include tali strumenti. Ma il testo che la Commissione propone mira espressamente, specialmente per quanto riguarda la protezione degli investitori, a mantenere l'approccio prudente adottato in materia di strumenti finanziari derivati OTC, che consiste nel precisare le condizioni alle quali essi possono essere utilizzati e le modalità per determinarne il valore, nonché nell'evitare qualunque scappatoia e qualunque limite vago. La revisione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h) ha pertanto obbligato la Commissione a modificare alcune altre disposizioni lasciate immutate nella sua proposta iniziale, ad esempio gli articoli 21 e 22.

Articolo 19, paragrafo 1, lettera i): Investimenti in strumenti del mercato monetario diversi da quelli inclusi nella definizione di valori mobiliari

Questa disposizione recepisce l'emendamento 13, che accoglie una proposta del Comitato economico e sociale; tuttavia il riferimento all'articolo 1, paragrafo 8 ha dovuto essere adeguato alla nuova struttura dell'articolo. Il riferimento e il testo del secondo trattino hanno dovuto essere rivisti per ragioni di coerenza con le modifiche apportate all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) conformemente all'emendamento 9.

Articolo 20: Scambio di informazioni

L'emendamento 14 annulla la soppressione dell'articolo 20 (proposta inizialmente dalla Commissione), in quanto l'articolo 22, paragrafo 4, non modificato, contiene un riferimento all'articolo 20. Dalla discussione è emerso chiaramente che il Parlamento desiderava non soltanto mantenere questa procedura di notifica, ritenuta importante per gli operatori del settore, ma anche incoraggiare e rendere possibile l'aggiornamento della disposizione tenendo conto dei nuovi mezzi elettronici di comunicazione. Questi ultimi possono infatti agevolare il processo di scambio, nonché l'accesso del pubblico all'informazione. L'articolo 20 viene pertanto riformulato in questo senso. Esso chiarisce inoltre che le informazioni in oggetto non sono destinate esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione, ma anche al pubblico, ed in particolare agli operatori del settore per i quali le informazioni sono di importanza fondamentale. La proposta modificata è basata sull'approccio suggerito dal Parlamento, per evitare di complicare ulteriormente i problemi trattati all'articolo 22 modificato. Un altro vantaggio di questo approccio risiede nel fatto che l'articolo 20 può essere utilizzato attualmente come una disposizione generale, alla quale gli altri articoli possono far riferimento, la qual cosa consente di evitare le ripetizioni.

Articolo 21: Soppressione dei paragrafi 1 e 2 e prestito di titoli

Conformemente alla direttiva 85/611/CEE nonché alla proposta iniziale della Commissione, l'acquisizione degli strumenti considerati era limitata alle finalità di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2. A seguito della richiesta pressante del Parlamento europeo, gli strumenti finanziari derivati OTC sono stati inclusi a pieno titolo tra gli investimenti ammissibili. Di conseguenza non è più necessaria la distinzione tra attività detenute a fini generali di investimento, a fini di copertura e a fini di buona gestione del portafoglio, stabilita dall'articolo 21, paragrafi 1 e 2. Inoltre è stato obiettato che il concetto di "buona gestione del portafoglio" è privo di significato preciso, giacché questo tipo di disposizione è applicata in modo molto variabile da uno Stato membro all'altro.

Pertanto la versione precedente dell'articolo 21 è stata completamente modificata. Questa misura è particolarmente importante per quanto riguarda l'autorizzazione degli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC. La limitazione di questi investimenti, secondo la proposta del Parlamento, può offrire una protezione efficace soltanto se è chiaro che tutti questi strumenti vi sono soggetti, senza possibilità di scappatoie, come espresso dal nuovo articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), dal nuovo articolo 24 ter e dalla modifica dell'articolo 21. Ovviamente ciò non esclude che un OICVM possa acquistare taluni strumenti a fini di copertura o di buona gestione del portafoglio; questi investimenti faranno d'ora in poi semplicemente parte del portafoglio globale dell'OICVM.

L'articolo 21 consta ora esclusivamente del paragrafo 4, proposto inizialmente, che riguarda il prestito di titoli. Il paragrafo stesso è stato modificato per tenere conto della prima parte dell'emendamento 16 recepita dalla nuova lettera c). Questa modifica chiarisce che il prestito di titoli non è uno strumento di investimento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e che si tratta invece di una tecnica che può essere applicata non all'integralità del portafoglio ed in qualunque momento, bensì unicamente su base limitata per migliorare il rendimento. Essendo questo principio adeguatamente definito in parecchi Stati membri, la proposta si fonda sulle basi esistenti. Si chiarisce inoltre che una garanzia ricevuta dall'OICVM non può servire per altri investimenti.

Il paragrafo 3 proposto inizialmente è stato soppresso in quanto - come spiegato in precedenza - non esiste più distinzione tra i diversi obiettivi di un investimento in strumenti derivati.

Articolo 22: Limiti generali applicabili a tutti gli strumenti di investimento

Gli emendamenti 36 e 45 modificano l'articolo 22, accrescendo il numero di limiti quantitativi che contiene, mentre questo articolo non era interessato dalla proposta iniziale della Commissione. L'introduzione di nuovi strumenti di investimento che potrebbero comportare una concentrazione dei rischi nei confronti della medesima controparte giustifica l'introduzione di un obbligo di diversificazione dei rischi che non è previsto né nella direttiva esistente né nella proposta iniziale. Un esame approfondito degli emendamenti ha indicato che la loro integrazione testuale non sarebbe priva di ambiguità e non consentirebbe di coprire tutti gli strumenti.

L'articolo 22 è stato lievemente modificato per tenere conto dei nuovi strumenti autorizzati e dei nuovi rischi da essi derivanti, in particolare della possibilità di concentrazione dei rischi di controparte, secondo l'analisi del Parlamento. I vecchi limiti, dimostratisi validi, sono stati mantenuti. È stato introdotto un nuovo limite del 15% applicabile agli investimenti con entità appartenenti al medesimo gruppo, conformemente all'emendamento 45. La nozione di "gruppo" è peraltro già definita nella seconda proposta modificata della Commissione COM(1998) 451 che modifica la direttiva 85/611/CEE. Lo stesso limite appare appropriato per gli investimenti cumulati che solo il paragrafo 1 autorizza e ai quali si applica. Ne consegue che l'investimento cumulato in strumenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o nei quali una medesima entità ha funzione di controparte è autorizzato purché non superi il 15% delle attività dell'OICVM, ma il massimale per ciascuna categoria di strumenti resta al 5%. I limiti e i requisiti che si applicano soltanto ad una delle categorie di investimenti (ad esempio le regole riguardanti la valutazione degli investimenti in strumenti finanziari derivati) sono stati inseriti negli articoli riguardanti più precisamente questi strumenti, in modo tale da rendere il più chiaro possibile il nuovo articolo 22.

Articolo 22 bis: Fondi che riproducono indici

La proposta della Commissione viene modificata conformemente all'emendamento 18. Questo articolo ha la finalità di rendere più flessibili le regole riguardanti gli investimenti volti a riprodurre gli indici. Tuttavia le autorità competenti devono intervenire in questo tipo di attività per evitare un abuso della tecnica di riproduzione. Lo scambio di informazioni e la loro accessibilità al pubblico, che sono l'oggetto delle modifiche apportate al paragrafo 2 dal Parlamento sono garantiti da un riferimento all'articolo 20, modificato in modo da prevedere una procedura in questo senso. Il paragrafo 4 della proposta è diventato il paragrafo 1 dell'articolo 24 bis che fissa attualmente le regole di pubblicità per tutti i tipi di OICVM.

Articolo 24: Fondi di fondi

L'articolo 24 recepisce il testo dell'emendamento 19. Tuttavia, avendo il Parlamento indicato con chiarezza, con l'emendamento 20, di essere a favore di un articolo separato sulla pubblicità, il paragrafo 3 bis dell'emendamento 19 è stato integrato nell'articolo 24 bis che prevede così regole rigorose di pubblicità per tutti i tipi di fondi. Di conseguenza il paragrafo 6 della proposta della Commissione viene soppresso.

Articolo 24 bis: Requisiti di pubblicità riguardanti taluni investimenti

L'articolo 24 bis è stato riformulato per raggruppare tutti i requisiti di pubblicità applicabili ai diversi tipi di OICVM. Pertanto, come proposto nell'emendamento 20, i primi due paragrafi riguardanti gli investimenti in depositi, il cui contenuto figura attualmente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 22, sono stati cancellati. Il paragrafo 3, immutato, è stato integrato nel quarto trattino; l'articolo 24 bis è stato ristrutturato senza modifiche di sostanza per evitare le ripetizioni.

Il vecchio paragrafo 4, approvato dal Parlamento, è stato eliminato per via dell'integrazione nell'articolo 22 di un obbligo di diversificazione dei rischi riguardanti i depositi.

La nuova versione dell'articolo 24 bis contiene gli elementi seguenti:

- primo trattino: l'ex articolo 22 bis, paragrafo 4 riguardante la pubblicità dei fondi indicizzati, modificato per tenere conto che attualmente anche gli indici obbligazionari possono essere riprodotti,

- secondo trattino: il paragrafo 3 bis proposto dall'emendamento 19 riguardante i fondi di fondi. Per ragioni di coerenza spiegate nel commento dell'articolo 21, il riferimento alla politica generale di investimento contenuto nell'emendamento in questione non è stato ripreso. Il contenuto del vecchio articolo 24, paragrafo 6 è stato peraltro integrato in questo trattino,

- terzo trattino: le regole di pubblicità per i fondi che investono i loro attivi in strumenti finanziari derivati; la base è ripresa dall'articolo 24 ter, paragrafo 2 proposto inizialmente. Il testo ha dovuto essere adeguato per includere gli strumenti finanziari derivati standardizzati e OTC e per tenere conto della soppressione dell'articolo 21,

- quarto trattino: l'articolo 24 bis, paragrafo 3 della proposta iniziale sulla pubblicità degli investimenti in depositi bancari,

- quinto trattino: una nuova regola di pubblicità applicabile qualora le attività di un OICVM presentino una volatilità elevata. Questa regola viene definita in particolare per via dell'inclusione degli strumenti derivati OTC, ma potrebbe applicarsi anche ad altri strumenti. È in linea con gli emendamenti 29, 30 e 32 sulla seconda proposta della Commissione che modifica la direttiva 85/611/CEE (COM(1998) 451), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del profilo di rischio del fondo.

Articolo 24 ter: Fondi che investono in strumenti finanziari derivati

Questo articolo riflette lo spirito delle proposte contenute negli emendamenti 39 e 43, tenendo conto delle osservazioni del Comitato economico e sociale sui requisiti per gli investimenti in derivati. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC sono autorizzati in misura limitata, in funzione della natura di questi strumenti e dei loro rischi specifici per garantire la protezione degli investitori. Il testo del paragrafo 2 proposto inizialmente è stato integrato nel terzo e nel quinto trattino dell'articolo 24 bis.

Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma: Limiti al concetto di influenza notevole

Il secondo e terzo trattino già figuravano nella direttiva 85/611/CEE. A seguito della distinzione tra fondi armonizzati e non armonizzati, richiesta dal Parlamento, il terzo trattino ha dovuto essere modificato.

Articolo 25, paragrafo 3, lettera e): Società affiliate

Questa lettera è stata adeguata in modo tale da includere le affiliate le cui azioni sono detenute da più di un'impresa di investimento. La limitazione alle affiliate aventi sede in uno Stato membro è stata cancellata, in quanto tali affiliate sono state menzionate nella direttiva 85/611/CEE per quanto riguarda il riscatto delle quote dell'OICVM su richiesta dei detentori. Questa finalità è tuttora valida e questa situazione potrebbe presentarsi in un paese terzo. Tuttavia il testo modificato precisa anche che queste affiliate non possono avere altra finalità che prestare servizi di gestione, consulenza o marketing.

Articolo 26, paragrafo 1: Deroga a favore degli OICVM di recente autorizzazione

Il riferimento all'articolo 24 bis ha dovuto essere cancellato in quanto ora tale articolo contiene esclusivamente requisiti di pubblicità e non riguarda più la ripartizione dei rischi.

Articolo 53 bis: Comitatologia

La modifica consistente nel cancellare il secondo trattino riflette pienamente l'emendamento 21 del Parlamento europeo. La versione modificata tiene debitamente conto della decisione del Consiglio sulle procedure di comitatologia che è stata adottata solo dopo la pubblicazione della proposta iniziale. Il considerando 21 annuncia questa modifica.

3. Prospetto

a) Lavori del Comitato economico e sociale (CES)

Punti ritenuti essenziali dal CES // Posizione della Commissione

Fondi di fondi (modifiche 3 e 8 relative all'art. 19, par. 1, lett. e))

Il CES appoggia la proposta di autorizzare i fondi di fondi (OICVM che investono in altri OICVM) e il limite del 35 % proposto dalla Commissione. Propone inoltre di innalzare al 35 % il limite del 10% per gli investimenti in quote di OICVM che sono essi stessi parzialmente 'fondi di fondi' (nuovo art. 24, par. 3). // La Commissione respinge la proposta. L'art. 24, par. 3 impedirà gli investimenti incrociati poco trasparenti di OICVM in altri OICVM che a loro volta investono in OICVM. Il principio del riconoscimento dei fondi di fondi è accettabile solo in una certa misura, come mezzo per migliorare un portafoglio. Non deve tuttavia applicarsi alle cascate di fondi. Il ragionamento del CES è fuorviante, in quanto non è difficile verificare il rispetto della regola: la risposta alla domanda se un fondo ricada o meno sotto l'art. 24, par. 3 figura nel regolamento (la verifica deve essere fatta al momento dell'investimento iniziale). In seguito, il peso costituito dal fondo in questione deve essere monitorato quotidianamente, così come per ogni altro investimento dell'OICVM.

Uso degli strumenti derivati (modifiche 6 e 9 relative all'art. 21, par. 3 e all'art. 24 ter)

Il CES propone di

a) consentire l'uso degli strumenti derivati OTC ai fini non solo di una buona gestione del portafoglio, ma anche dell'investimento delle attività dell'OICVM

b) modificare i requisiti relativi alla copertura dei derivati

c) riunire in un unico articolo tutte le disposizioni relative all'uso dei derivati // La Commissione

- respinge la proposta a), in quanto non esiste un modo semplice ed economico per coprire il rischio di controparte (contrariamente a quanto suggerito dal CES); va invece applicata pienamente la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale

- riguardo alla proposta b): si riserva di prendere posizione in attesa dei risultati dei negoziati con il Consiglio e della posizione del Parlamento

- terrà conto della proposta c) quando discuterà la direttiva in sede di Consiglio

Punti ritenuti essenziali dal CES // Posizione della Commissione

Limite per i fondi che riproducono indici (modifica 7, frase che introduce l'art. 22 bis)

Il CES propone di

a) modificare la descrizione dei fondi che riproducono indici

b) abbassare al 20 % il limite del 35 % proposto per gli investimenti in un singolo titolo di un indice

c) portare i limiti di investimento per gli OICVM non legati ad indici al medesimo livello applicabile ai fondi che riproducono indici

d) sopprimere l'art. 22 bis, par. 2. // La Commissione

- accetta la nuova formulazione proposta al punto a) e ne tiene conto nella sua proposta modificata

- accetta la riduzione proposta al punto b) e proporrà una soglia del 20 % nella proposta modificata

- respinge la proposta c) in quanto i limiti mirano essenzialmente a garantire una buona ripartizione dei rischi tramite la diversificazione del portafoglio; l'eccezione riguardante i limiti per i fondi che riproducono indici è volta solo a consentire loro di "riprodurre" un indice nel loro portafoglio

- respinge la proposta d) in quanto ne potrebbe derivare la creazione di indici a fini speculativi, a svantaggio degli investitori.

b) Emendamenti proposti dal Parlamento europeo (A5-25/00, PE 288.702)

>SPAZIO PER TABELLA>

1998/0243 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] . GU C 280, 09.09.1998, pag. 6.

visto il parere del Comitato economico e sociale [7],

[7] GU C 116, 28.04.1999, pag. 44.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE [8], modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE [9], è attualmente limitato agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (OICVM); uno dei considerando della direttiva 85/611/CEE prevede che gli organismi di investimento collettivo ai quali la direttiva non si applica saranno oggetto di un successivo coordinamento.

[8] GU L 375, 31.12.1985, pag. 3.

[9] GU L 100, 19.04.1988 L 168, 18.07.1995, pag. 7.

(2) Data l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro di investire anche in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquide; gli strumenti finanziari che possono figurare nel portafoglio delle attività degli OICVM sono enumerati all'articolo 19, paragrafo 1; il "prestito di titoli" menzionato all'articolo 21 non è uno "strumento di investimento", bensì una tecnica per migliorare il rendimento del portafoglio; la selezione degli elementi di un portafoglio di investimenti sulla base di un indice è una tecnica di gestione; gli strumenti acquistati per riprodurre l'indice sono valori mobiliari o strumenti derivati di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

(3) La definizione dei valori mobiliari, comprendente gli strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati regolamentati, che figura nella presente direttiva valida solo ai fini di quest'ultima e di conseguenza non influenza in alcun modo le varie definizioni di strumenti finanziari utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale; la definizione di valori mobiliari si applica soltanto agli strumenti negoziabili trattati di norma sul mercato finanziario; di conseguenza le azioni e gli altri titoli equivalenti ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di "building society" e "industrial and provident society", la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione.

(4) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano anche quei valori mobiliari che di norma non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma sono negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le polizze di credito commerciale e le accettazioni bancarie..

(5) È utile che il concetto di "mercato regolamentato" utilizzato nella presente direttiva corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 93/22/CEE [10].

[10] GU L 141, 11.06.1993, pag. 27.

(6) È opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in valori mobiliari ed il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; anche gli OICVM e gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi dovrebbero essere soggetti ad una vigilanza efficace; gli investimenti in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo non devono tradursi in cascate di fondi; gli OICVM devono rendere noto agli investitori, secondo modalità adeguate, se investono in quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo.

(7) Alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'UEM, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari; al fine di assicurare una liquidità appropriata degli investimenti in depositi, le condizioni di tali depositi dovrebbero comportare una clausola di rescissione; se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede in un paese terzo, l'istituto di credito dovrebbe essere soggetto ad una vigilanza efficace.

(8) Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, tutti gli OICVM devono essere autorizzati a detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma sia di depositi bancari a vista che di contante; la detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari o altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.

(9) Per ragioni prudenziali, gli OICVM devono evitare una concentrazione eccessiva di depositi presso un unico ente creditizio o presso enti appartenenti al medesimo gruppo.

(10) . Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati ad investire i loro attivi, nel quadro della loro politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati standardizzati o negoziati al di fuori di un mercato regolamentato (OTC); per quanto riguarda gli strumenti derivati OTC, dovrebbero essere fissati requisiti supplementari riguardanti le controparti e gli strumenti ammissibili, nonché la liquidità e la valutazione permanente delle posizioni; tali requisiti supplementari sono finalizzati a garantire agli investitori un livello di protezione adeguato, analogo a quello di cui beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati.

(11) Le nuove tecniche di gestione del portafoglio destinate agli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari e/o obbligazionari; è opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari e/o obbligazionari noti e riconosciuti; pertanto è necessario definire norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni e/o obbligazioni; per garantire la trasparenza degli indici che gli Stati membri considerano riproducibili da parte degli OICVM armonizzati e affinché tali indici siano ampiamente accettati, è opportuno provvedere a pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli indici riproducibili e ad indicare dove si possano ottenere informazioni aggiornate, eventualmente per via elettronica; gli OICVM possono inoltre riprodurre un indice con investimenti adeguati in altri strumenti, come gli strumenti derivati standardizzati; gli OICVM che riproducono un indice possono inoltre investire una parte del loro portafoglio in strumenti che consentono di controbilanciare le eventuali oscillazioni sfavorevoli dell'indice riprodotto, nel rispetto degli obiettivi di investimento dichiarati e dei limiti fissati dalla presente direttiva.

(12) Le operazioni con strumenti derivati non dovrebbero mai avere l'obiettivo di eludere i principi e le regole enunciati nella presente direttiva; in particolare per garantire la diversificazione del rischio, i limiti riguardanti gli strumenti derivati dovrebbero dipendere dall'attività sottostante. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si applicano requisiti complementari in materia di diversificazione del rischio. Infine per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni derivanti dalle operazioni con i derivati e verificare l'osservanza dei limiti in materia di investimenti, un OICVM dovrà misurare e monitorare su base permanente i rischi e gli impegni connessi alle operazioni con i derivati.(13) Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare gli impegni derivanti dagli strumenti finanziari derivati detenuti dall'OICVM in modo tale che non superino determinate percentuali del valore netto totale del portafoglio dell'OICVM; per garantire la protezione degli investitori tramite misure di pubblicità, gli OICVM devono descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni con i derivati nei documenti rilevanti destinati al pubblico e alle autorità competenti; inoltre gli OICVM che investono le loro attività in strumenti derivati devono avvertire gli investitori potenziali che una parte del loro portafoglio sarà investita in strumenti derivati OTC, in modo tale che questi investitori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione dei rischi collegati all'acquisizione di quote di tali OICVM.(14) In deroga all'articolo 41 della direttiva 85/611/CEE, è opportuno consentire agli OICVM di realizzare operazioni di prestito di titoli; per limitare i rischi insiti in tali operazioni è necessario regolamentare le condizioni alle quali un OICVM può essere autorizzato ad operare come prestatore in operazioni di prestito di titoli; data la necessità di liquidità dei portafogli degli OICVM, le operazioni di prestito di titoli non possono riguardare che una parte del portafoglio e devono essere temporanee.

(15) Occorre facilitare lo sviluppo delle opportunità di investimento di un OICVM in OICVM ed altri organismi di investimento collettivo; è quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori; tenuto conto della natura degli investimenti in organismi di investimento collettivo sufficientemente diversificati, può essere necessario ridurre la possibilità di un OICVM di associare i suoi investimenti diretti in un'attività finanziaria liquida con gli investimenti effettuati tramite OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo; a causa delle maggiori possibilità che si offrono ad un OICVM di investire in quote di altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme riguardanti limiti quantitativi, la comunicazione di informazioni e la prevenzione del fenomeno della cascata di fondi.

(16) Gli organismi di investimento collettivo che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non devono essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva; nei casi enumerati nella presente direttiva un OICVM può avere controllate solo nella misura in cui esse gli siano indispensabili per esercitare, per suo conto, talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva; è necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM; l'istituzione di una controllata da parte di un OICVM in un paese terzo deve essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva; l'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza.

(17) Per ragioni prudenziali, un OICVM, la cui politica di investimento consista nell'acquisire un ventaglio di attività finanziarie liquide oppure nello specializzarsi in una certa categoria di tali attività, dovrebbe evitare le concentrazioni eccessive di attività finanziarie liquide emesse da e/o costituite presso un unico organismo.

(18) l depositario delle attività di un OICVM svolge un ruolo essenziale nel controllo del rispetto, da parte dell'OICVM, della legge e delle norme previste dal suo regolamento o dai suoi atti costitutivi; che pertanto è importante garantire un'indipendenza effettiva della società di gestione dal depositario e viceversa; quando la società di gestione ed il depositario appartengono al medesimo gruppo o quando il depositario ha una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione, o viceversa, o in tutti gli altri casi nei quali il depositario può esercitare un'influenza significativa sulla società di gestione, o viceversa, è necessario adottare tutti i provvedimenti che garantiscono l'indipendenza delle due entità; quando una società di gestione operante per conto dei fondi comuni o delle società di investimento che gestisce è autorizzata ad effettuare operazioni con il depositario, occorre adottare provvedimenti per prevenire i conflitti di interessi e garantire la conformità delle operazioni con la legge ed il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM.

(19) Dati gli obblighi del depositario nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote e data la complessità delle sue funzioni di controllo, solo gli enti che dispongono di risorse finanziarie adeguate e di una struttura organizzativa idonea e che sono soggetti a vigilanza prudenziale dovrebbero rientrare tra le categorie di enti autorizzati a svolgere la funzione di depositario.

(20) È necessario garantire ad una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo la libertà di commercializzare le loro quote su scala transfrontaliera, assicurando nel contempo agli investitori un livello minimo uniforme di protezione; pertanto gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti solo tramite una direttiva comunitaria vincolante che fissi standard minimi stabiliti di comune accordo; l'armonizzazione operata dalla presente direttiva si limita al minimo necessario.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono "misure di portata generale" ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11] e devono pertanto essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della predetta decisione.

[11] GU L 184, 17.07.1999, pag. 23.

(22) La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a tempo debito, successivamente all'adozione della presente proposta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla direttiva 85/611/CEE vengono apportate le modifiche seguenti:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

- "il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide menzionate all'articolo 19, paragrafo 1 della presente direttiva e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e";

2) All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"8. Ai fini della presente direttiva si intendono per valori mobiliari:

- le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni ("azioni"),

- le obbligazioni ed altri titoli di credito ("obbligazioni"),

- gli strumenti del mercato monetario normalmente negoziati sui mercati regolamentati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), b) o c) e

- qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio.

3) All'articolo 19, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22CEE; e/o"

4) All'articolo 19, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"e) quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 purché:

- gli altri organismi di investimento collettivo in oggetto siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che questi organismi sono soggetti ad una vigilanza che le autorità competenti per gli OICVM considerano come equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

- il livello di protezione garantito ai detentori di quote di altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare che le norme concernenti i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari soddisfino i requisiti della presente direttiva;

- le attività degli altri organismi di investimento collettivo siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e/o

f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sua sede legale in uno Stato membro o, in caso contrario, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti per gli OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria; e/o

g) strumenti finanziari derivati standardizzati, negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere a), b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti ("strumenti derivati standardizzati"); questa categoria include in particolare le opzioni su valute e tassi di interesse negoziate sui mercati summenzionati; e/o

h) strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che - le controparti di tali contratti siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli OICVM,

- l'attività sottostante consista in strumenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'OICVM stesso e

- gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile e possano essere venduti o liquidati su base quotidiana;

e/o

i) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e contemplati all'articolo 1, paragrafo 8, terzo trattino e la cui emissione non è di per sé regolamentata ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

- emessi da un'amministrazione centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, l'Unione europea o la Banca europea per gli investimenti, un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più Stati membri appartengono, o

- emessi da un'impresa i cui titoli sono ammessi ad essere negoziati su altri mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c) o

- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario."

5) All'articolo 19, il paragrafo 2, lettera b) e il paragrafo 3 sono soppressi.

6) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione a tempo debito tutte le informazioni che devono essere fornite in virtù delle disposizioni della presente direttiva. Essi comunicano inoltre tutte le eventuali modifiche di queste informazioni ed indicano una fonte dove possono essere ottenute o consultate informazioni aggiornate. Quando le informazioni di cui al presente articolo non vengono pubblicate d'ufficio, sono rese pubbliche, su richiesta, da chiunque detenga l'informazione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute, unitamente a qualunque osservazione ritenuta appropriata. Tale comunicazione potrebbe essere oggetto di scambi di vedute in sede di comitato di contatto, conformemente alla procedura di all'articolo 53, paragrafo 4. La Commissione pubblica le informazioni ricevute e aggiornate in forma adeguata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o rende tali informazioni accessibili al pubblico in modo appropriato.

7) L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

Entro i limiti fissati dagli Stati membri, gli OICVM possono essere autorizzati a partecipare ad operazioni di prestito di titoli in qualità di prestatori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le operazioni in oggetto possono essere realizzate solo con stanze di compensazione di titoli o borse riconosciute; con controparti autorizzate specializzate in questo tipo di operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a livello comunitario; con enti creditizi della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE [12] o imprese di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE; con imprese di investimento riconosciute di paesi terzi a condizione che siano soggette e si conformino a regole prudenziali considerate dalle autorità competenti in materia di OICVM quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/6/CEE [13];

[12] GU L 386, 30.12.1989, pag. 14.

[13] GU L 141, 11.06.1993, pag. 1.

b) qualunque prestito di titoli dà luogo alla concessione di garanzie adeguate che coprono il rischio di inadempienza del debitore, il cui valore, durante l'intera durata del contratto, è quanto meno pari al valore totale degli strumenti finanziari prestati e che devono essere detenute in quanto tali,

c) quando un'operazione di prestito di titoli è effettuata presso una stanza di compensazione titoli e/o una borsa riconosciuta, viene costituita una garanzia conformemente ai regolamenti delle predette entità; la garanzia deve essere detenuta come tale e non può essere utilizzata dagli OICVM per altri investimenti.

Quando un OICVM è autorizzato ad effettuare operazioni di prestito di titoli con il depositario che esercita per tale OICVM le funzioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 della presente direttiva, le autorità competenti si assicurano che, durante l'intero periodo del contratto, la garanzia venga affidata ad un terzo e che vengano adottati provvedimenti per impedire che il depositario la utilizzi."

8) All'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 ed il paragrafo 5, secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

1. Un OICVM non può investire più del 5% delle sue attività in ciascuno degli strumenti seguenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte:

- valori mobiliari,

- strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera i),

- depositi,

- strumenti finanziari derivati OTC.

Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a cumulare investimenti fino al 15% delle loro attività in strumenti diversi emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte. Le imprese appartenenti al medesimo gruppo sono considerate come una singola entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente articolo.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1, primo comma fino al 10% e fino al 15% in caso di investimenti di gruppo; il paragrafo 1, secondo comma non si applica in questo caso. Tuttavia quando un OICVM supera il limite del 5%, il valore totale dei suoi investimenti in strumenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte di cui al paragrafo 1 non può superare il 40% del valore delle sue attività.

5. (...)

I limiti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in strumenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte di cui all'articolo 19, paragrafo 1, effettuati conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono mai superare in totale il 35% delle attività di un OICVM.

9) Dopo l'articolo 22 viene inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

"1. Fermi restando i massimali previsti dall'articolo 25, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dal medesimo organismo, quando, conformemente al regolamento o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario che è riconosciuto dalle autorità competenti per la vigilanza sugli OICVM a condizione che:.

- la politica di investimento dell'OICVM rifletta la composizione di detto indice,

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;

- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

2. Come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, a fini informativi e per facilitare un approccio comune in materia di riconoscimento degli indici, l'elenco degli indici che gli OICVM possono riprodurre e fornisce una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche. Si applica la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

10) L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 24

1. Un OICVM può acquistare le quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) purché non oltre il 10% delle sue attività siano investite nelle quote di un solo OICVM o di altri organismi di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite ad un massimo del 20%.

2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, nel complesso, il 30% delle attività dell'OICVM.

Se un OICVM ha acquisito quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono permettere che le attività di questi OICVM o altri organismi di investimento collettivo non siano obbligatoriamente cumulate ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22.

3. Un OICVM non può investire in quote di un altro OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo che a sua volta investe oltre il 10% in quote di altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo.

4. L'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, è ammesso soltanto nel caso di un fondo che, conformemente al proprio regolamento, si sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico o economico e solo condizione che l'acquisto sia autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è concessa soltanto nel caso in cui il fondo abbia annunciato la sua intenzione di fare uso di tale facoltà e questa sia menzionata esplicitamente nel regolamento del fondo.

La società di gestione non può, per le operazioni effettuate sulle quote del fondo, imputare spese o diritti quando elementi del patrimonio di un fondo comune siano investiti in quote di un altro fondo comune di investimento parimenti gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo 4.

Esso si applica del pari in caso di acquisto, da parte di una società d'investimento, di quote di un fondo comune d'investimento cui essa è collegata, nonché in caso d'acquisto, da parte di un fondo comune, di quote di una società d'investimento cui esso è collegato.

11) Dopo l'articolo 24 vengono inseriti i seguenti articoli 24 bis e 24 ter:

"Articolo 24 bis

Se un OICVM intende investire le sue attività in strumenti diversi dai valori mobiliari, il regolamento o i documenti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono

- in caso di investimenti di cui all'articolo 22 bis: descrivere le caratteristiche dell'indice riprodotto ed includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che la politica di investimento dell'OICVM ha la finalità di riprodurre un determinato indice e che pertanto potrebbe investire una parte consistente delle sue attività in valori emessi dallo stesso emittente,

- in caso di investimenti di cui all'articolo 24: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe in quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo e descrivere le caratteristiche degli altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo nelle cui quote l'OICVM è autorizzato ad investire,

- in caso di investimenti di cui all'articolo 24 ter: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe in prodotti derivati standardizzati e/o OTC e si mette in guardia che tali investimenti possono essere più rischiosi e pertanto sono adeguati solo per investitori esperti e la cui situazione finanziaria consente di sostenere i rischi derivanti dall'acquisizione di quote di tale OICVM,

- in caso di investimenti in depositi: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe la totalità o una parte delle sue attività in depositi presso enti creditizi,

- se il valore netto delle attività di un OICVM rischia di avere un'elevata volatilità per via della composizione del suo portafoglio o delle tecniche di gestione utilizzate: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione su questa caratteristica dell'OICVM.

Articolo 24 ter

1. Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), purché :

- la società di gestione o di investimento applichi una procedura di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare quotidianamente il rischio rilevante delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio globale del portafoglio,

- la società di gestione o di investimento applichi una procedura che le consenta di valutare con accuratezza e indipendenza il valore degli strumenti derivati OTC.

2. Quando un OICVM intende investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), deve indicare questa intenzione nei documenti di cui all'articolo 24 bis. L'OICVM deve, in particolare, indicare gli strumenti che può acquistare nonché indicare il contributo degli strumenti derivati ai rischi e al rendimento del portafoglio globale. L'OICVM deve inoltre fornire informazioni sui limiti quantitativi alla sua esposizione quotidiana in tali strumenti, previsti dalla presente direttiva o negli obiettivi di investimento degli OICVM, nonché sulle metodologie utilizzate per calcolare tali limiti.

3. In ogni caso:

- l'importo totale degli impegni assunti da un OICVM nel quadro di operazioni con strumenti finanziari derivati non deve superare il valore netto totale del suo portafoglio. Il valore dei suoi impegni deve essere calcolato in base al valore attuale dell'attività sottostante; e,

- l'importo totale degli impegni assunti da un OICVM nel quadro di operazioni con strumenti derivati OTC non deve superare il 30% del valore netto totale del suo portafoglio. Il calcolo quotidiano del valore di tali impegni deve essere basato sul valore attuale dell'attività sottostante.

4. Quando l'attività sottostante di uno strumento finanziario derivato consiste in strumenti per i quali la direttiva stabilisce limiti quantitativi, tale attività deve essere presa in considerazione nel calcolo di tali limiti. Quando un valore mobiliare incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5.In nessun caso:

- l'uso dei derivati può portare un OICVM a discostarsi dagli obiettivi di investimento indicati nel suo prospetto,

- un OICVM può realizzare operazioni con gli strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), che corrispondano a vendite allo scoperto di valori mobiliari.

6. Per calcolare i limiti di cui all'articolo 22 per il rischio di controparte, la società di gestione o di investimento deve calcolare l'esposizione dell'OICVM nei confronti di una determinata controparte associata agli strumenti finanziari derivati OTC in base al metodo descritto al paragrafo 5 dell'allegato II della direttiva 93/6/CEE modificato dalla direttiva 98/33/CE [14], senza applicazione delle ponderazioni per il rischio di controparte.";

[14] GU L 204, 21.07.1998, pag. 29.

12) All'articolo 25, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito ed è aggiunto un quarto trattino come riportato in appresso:

"- 10% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e del secondo trattino;

- 10% di strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera i) di uno stesso emittente."

13) All'articolo 25, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

"I limiti di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi."

14) L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

"e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano solo talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto."

15) L'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23, 24, e 24 ter agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione."

16) L'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari o altri strumenti finanziari tra quelli menzionati all'articolo 19, paragrafo 1), lettere e), g), h) e i) non interamente liberati."

17) L'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o altri strumenti finanziari menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i):

- né la società d'investimento,

- né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

18) Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo 53 bis:

"Articolo 53 bis"

1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 53, paragrafo 1, il comitato di contatto può riunirsi anche in veste di comitato di regolamentazione ai sensi dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti:

- chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;

- allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

2. Si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, secondo i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della predetta decisione.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002.

Tali disposizioni entrano in vigore entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente [...] [...]

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 85/611/CEE CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM)

Numero di riferimento del documento

MARKT/3009/00 REV 2

la proposta

1. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, perché è necessario un intervento legislativo comunitario in questo settore e quali sono i suoi principali scopi-

Considerando che gli obiettivi principali di questo proposta sono completare il mercato interno nel settore degli organismi di investimento collettivo e consentire la commercializzazione transfrontaliera delle quote di una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo, garantendo agli investitori un livello minimo uniforme di protezione, solo una direttiva comunitaria giuridicamente vincolante che stabilisca parametri minimi concordati può consentire di raggiungere gli obiettivi desiderati.

A parte queste norme minime di base (riguardanti ad esempio gli investimenti dei fondi e la diversificazione del rischio, l'informazione degli investitori, ecc.), gli Stati membri hanno la facoltà di elaborare regole più dettagliate per gli organismi di investimento collettivo coperti da questa proposta ed eventualmente di inasprire e completare i requisiti loro applicabili. Il margine lasciato alla discrezione nazionale è pertanto ampio.

Come annunciato nel piano d'azione della Commissione per il mercato unico, nel piano d'azione per i servizi finanziari ed in particolare nelle conclusioni del recente Consiglio europeo di Lisbona che ha concordato l'obiettivo di creare un mercato paneuropeo dei servizi finanziari fortemente integrato, questa proposta mira a rimuovere gli ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera di quote di organismi di investimento collettivo attraverso:

* l'estensione della libertà di commercializzazione in tutta l'UE agli organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari (ad esempio quote di altri OICVM e di altri organismi di investimento collettivo, depositi bancari e strumenti derivati);

* l'aggiornamento di talune altre disposizioni della direttiva OICVM per tenere conto delle nuove tecniche di gestione dei portafogli sviluppate dopo il 1985;

* l'eliminazione delle incertezze riguardanti l'interpretazione di parecchie disposizioni della direttiva OICVM che ostacolano un'applicazione uniforme dei principi di base della predetta direttiva;

L'impatto sulle imprese

2. Quali saranno i settori interessati dalla proposta-

La proposta interesserà le società di gestione dei fondi comuni di investimento (compresi gli unit trust) nonché le società di investimento già soggette alla direttiva OICVM, indipendentemente dalle loro dimensioni. Giacché gli Stati membri hanno regolamentazioni diverse in materia di requisiti patrimoniali delle società di gestione, la densità delle piccole e medie imprese è variabile. La maggior parte delle società di gestione ha sede nei centri finanziari dell'UE.

3. Che cosa dovranno fare le imprese per adeguarsi alla proposta-

Per ottenere un'autorizzazione valida in tutti gli Stati membri, gli organismi di investimento collettivo che investono in strumenti finanziari diversi dai "valori mobiliari" ai sensi della proposta dovranno ottemperare alle regole in materia di politica di investimento e di requisiti di trasparenza previsti dalla proposta.

4. Quali effetti economici avrà la proposta-

- Occupazione

Anche se il settore degli OICVM gestisce quote molto consistenti di risparmi, il numero di dipendenti è relativamente ridotto. Da questo punto di vista, la proposta non dovrebbe avere grande influenza sull'occupazione in questo settore.

- Investimenti e creazione di nuove imprese

Le nuove possibilità di investimento offerte agli OICVM contribuiranno a sostenere la crescita di questo settore. Potrebbero inoltre contribuire alla creazione in Europa di mercati finanziari dotati di maggiore spessore e liquidità, con benefici indiretti per l'occupazione.

- Competitività delle imprese

L'ampliamento della gamma di fondi di investimento soggetti alla direttiva 85/611/CEE e la libera commercializzazione delle quote di tali fondi in tutta l'Unione europea intensificare la concorrenza tra le società di gestione, migliorando così il rapporto prezzo/qualità dei prodotti offerti agli investitori.

5. La proposta contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti ridotti o diversi, ecc.)-

No. Tutti gli organismi di investimento collettivo che rientrano nel campo di applicazione della direttiva devono soddisfare le stesse disposizioni.

Consultazione

6. Elenco degli organismi consultati sulla proposta e riassunto dei loro punti di vista.

La Federazione europea dei fondi e delle società di investimento (FEFSI), che rappresenta gli interessi del settore in generale, e le associazioni nazionali dei gestori dei fondi di investimento sono stati consultati durante la preparazione della proposta originaria e sono stati coinvolti nell'ulteriore sviluppo della proposta modificata. I fondi di investimento europei sostengono ampiamente l'approccio adottato.

Top