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Document 52000PC0271(02)

    Proposta modificata di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera

    /* COM/2000/0271 def. - CNS 1999/0013 */

    GU C 311E del 31.10.2000, p. 197–206 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0271(02)

    Proposta modificata di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera /* COM/2000/0271 def. - CNS 1999/0013 */

    Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0197 - 0206


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera

    (presentate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    1. antefatti

    Il 27 gennaio 1999 la Commissione ha adottato le seguenti due proposte di direttiva [1]:

    [1] COM (1999) 3 def. del 27.1.1999.

    * la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera (qui di seguito "la prima proposta") [2];

    [2] GU C 67 del 10.3.1999, pag. 12.

    * la proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltefrontiera (qui di seguito "la seconda proposta") [3].

    [3] GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17.

    Le proposte sono state trasmesse al Parlamento e al Consiglio il 12 febbraio 1999. Il 26 maggio 1999 il Comitato economico e sociale ha emesso un parere su entrambe le proposte [4]. Per quanto riguarda la prima proposta, il Parlamento europeo è stato consultato nell'ambito della procedura di codecisione. Per quanto riguarda la seconda proposta, è stato consultato dal Consiglio il 25 gennaio 2000.

    [4] GU C 209 del 22.7.1999, pag. 5.

    Il Parlamento ha affidato l'esame delle due proposte alla commissione giuridica e per il mercato interno (responsabile della relazione), alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini e alla commissione per i bilanci (consultate per parere). La commissione giuridica e per il mercato interno, esaminati i pareri delle tre altre commissioni (adottati rispettivamente il 23 novembre 1999, il 29 novembre 1999, il 31 marzo 1999 ) ha votato la propria relazione [5] l'11 gennaio 2000. Riunito in sessione plenaria il 3 febbraio 2000, il Parlamento ha adottato il parere che approva le proposte della Commissione con riserva delle modifiche apportate e che invita la Commissione a modificare di conseguenza le sue proposte, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

    [5] Relazioni del PE del 2 febbraio 2000 (A5-0007/2000 e A5-0012/2000).

    2. la proposta modificata

    Il Parlamento europeo sostiene l'orientamento principale delle proposte della Commissione, compresa la necessità di istituire una «carta CE di prestazione di servizi». Il sostegno riguarda anche la base giuridica delle proposte, che secondo la Commissione attengono al principio della libera circolazione dei servizi.

    Le modifiche proposte dal Parlamento da una parte sono di carattere tecnico e, dall'altra, mirano a completare il meccanismo del rilascio della «carta CE di prestazione di servizi». La Commissione ha accettato la metà degli emendamenti, in alcuni casi ristrutturandoli modificandone la formulazione, pur mantenendo lo spirito auspicato dal Parlamento e la coerenza necessaria tra le modifiche delle due proposte.

    3. la prima proposta

    3.1. Gli emendamenti accettati dalla Commissione in tutto o in parte

    3.1.1. I considerando

    Il sesto considerando è stato modificato per includervi l'emendamento 2, che sottolinea il fatto che tutti gli elementi della proposta attengono al principio della libera circolazione dei servizi. Per ragioni redazionali, il sesto considerando originario è stato scisso in due (n. 6 e n. 6bis). Le modifiche degli altri considerando riprendono le modifiche degli articoli corrispondenti (si veda oltre).

    3.1.2. Il dispositivo

    Articolo 2, paragrafo 1

    La nuova versione tiene conto degli emendamenti 7, 9 e 10. Il Parlamento chiede che la definizione di « trasferta del lavoratore » non rimandi alla direttiva 96/71/CE. Inoltre, è stata introdotta una maggiore flessibilità per il regime della carta di prestazione di servizi: il prestatore di servizi può chiedere non soltanto una carta valida per tutta la Comunità, ma anche per uno o alcuni Stati membri.

    Articolo 2, paragrafo 1bis

    In primo luogo, è esplicitamente precisato in quali situazioni un prestatore di servizi può inviare in trasferta un lavoratore; lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito controlla così, all'atto del rilascio della carta, che non si tratta di un'impresa di lavoro temporaneo che si limita a mettere il lavoratore a disposizione di un'impresa utilizzatrice. Gli emendamenti 7 e 8 sono ripresi, affinché lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito garantisca una corretta applicazione del regime della carta e affinché il riconoscimento della carta da parte degli altri Stati membri sia disciplinato da norme chiare.

    Inoltre, la Commissione ha accolto alcuni elementi dell'emendamento 10, quali:

    * la condizione di una « residenza abituale », intendendola come residenza regolare durante 12 mesi o più e precisando l'esclusione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è soltanto tollerato, ma non autorizzato;

    * le modifiche redazionali riguardanti la copertura contro i rischi di malattia e d'infortunio sul lavoro.

    Articolo 2, paragrafi 2 e 3

    Queste disposizioni tengono conto dell'emendamento 11, che suggerisce di legare più strettamente la durata dell'occupazione regolare prima del rilascio della carta al periodo di validità della carta.

    È stata inoltre chiarita la definizione di «occupazione regolare». Tuttavia, la Commissione non può accettare un minimo di 3 mesi per un'occupazione regolare prima che la carta possa essere rilasciata (emendamento 11). Questa durata aprirebbe la possibilità di assumere cittadini di uno Stato terzo nel loro paese d'origine per trasferirli quasi immediatamente in altri Stati membri. Di conseguenza, la proposta che prevede una durata di 6 mesi è mantenuta.

    Articolo 2, paragrafo 3bis

    In seguito all'emendamento 10, occorre chiarire le conseguenze nel caso in cui le condizioni per il rilascio della carta vengano meno improvvisamente, per es. in caso di risoluzione del contratto di lavoro tra il prestatore di servizi e il lavoratore in trasferta. L'emendamento 10 vi è di conseguenza integrato.

    Articolo 2, paragrafo 4

    In seguito all'emendamento 10, la Commissione ha accettato di determinare gli obblighi del prestatore di servizi quando la carta cessa di essere valida. A tale riguardo, una soluzione è suggerita per tutti i casi specifici, compreso il caso della scadenza regolare del periodo di validità della carta.

    Articolo 2, paragrafo 5 (e 8° considerando)

    Le modifiche includono la prima parte dell'emendamento 15, riguardante la relazione tra lo Stato membro d'emissione della carta, il prestatore di servizi e il lavoratore in trasferta in caso di risoluzione del contratto di lavoro. La seconda parte dell'emendamento 15 riguarda la relazione tra i privati interessati e lo Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi; pertanto, essa è ripresa nell'articolo 3, paragrafo 3 della proposta modificata (si veda oltre).

    Articolo 3, paragrafo 1

    L'aggiunta integra l'emendamento 16. Tuttavia, si ritiene necessario sostituire l'esigenza di una semplice copia di una dichiarazione del prestatore di servizi giunta alle autorità dello Stato membro ospitante con la condizione di una conferma propria.

    Articolo 3, paragrafo 3 (e 9° considerando)

    L'aggiunta precisa gli obblighi dei prestatori di servizi nei riguardi dello Stato membro ospitante in caso di risoluzione del contratto di lavoro (si veda sopra, articolo 2, paragrafo 5).

    Articolo 5bis (e considerando n. 13bis)

    Nell'emendamento 14 il Parlamento propone di istituire un comitato consultivo che assista la Commissione per l'adozione del regolamento d'esecuzione e di tener conto dei nuovi diritti del Parlamento a seguito dell'adozione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

    Il primo punto non è accolto. La proposta ha previsto l'adozione di una sola misura d'esecuzione. La creazione di un comitato appare sproporzionata.

    Il nuovo articolo 5bis garantisce per contro il rispetto dei nuovi diritti del Parlamento nel quadro della codecisione, conformemente alla decisione 1999/468/CE, in particolare all'articolo 8 di essa.

    3.2. Gli emendamenti respinti dalla Commissione

    3.2.1. Denominazione della carta

    Secondo l'emendamento 1, la denominazione dovrebbe essere «carta UE di prestazione di servizi». Trattandosi però di un documento di pertinenza del diritto comunitario con effetti vincolanti per i privati e per le autorità degli Stati membri, il trattato CE non consente tale denominazione.

    3.2.2. I considerando

    L'emendamento 4 propone di sopprimere la giustificazione di un titolo temporaneo di soggiorno nello Stato membro ospitante nel 10° considerando quando il dispositivo in questione non è soppresso. L'emendamento 6 riguardante il 15° considerando introduce una precisazione superflua sui controlli « a posteriori » possibili nello Stato membro ospitante e non può quindi essere accettato.

    3.2.3. Il dispositivo

    Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

    Alcune parti dell'emendamento 10 sono state accettate dalla Commissione (si veda sopra). Tuttavia, quest'emendamento prevede anche come condizioni di rilascio della carta:

    * la regolarità della situazione del lavoratore da inviare in trasferta nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito dovrebbe avere una durata superiore di tre mesi al periodo di validità della carta;

    * un controllo d'ufficio dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito quanto ai problemi eventuali d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, di cui alla direttiva 64/221/CEE, negli altri Stati membri interessati;

    * in pari tempo, un diritto d'opposizione degli altri Stati membri contro ogni condizione di rilascio della carta (comprese quelle di cui sopra). Essendo questo diritto illimitato nel tempo, potrebbe essere esercitato prima e dopo il rilascio della carta.

    La Commissione propone invece quanto segue:

    * la durata dell'occupazione regolare del cittadino di un paese terzo nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito non può superare il periodo di validità della carta;

    * lo Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito e il lavoratore da inviare in trasferta risiede attesta la regolarità della situazione sul suo territorio; quest'esame sarebbe compiuto, secondo questa proposta modificata, in condizioni ancora più precise;

    * Lo Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi riconosce la carta, ma può imporre al prestatore di segnalare, prima di una trasferta, alle autorità di tale Stato i dettagli della prestazione di servizi e della persona da inviare in trasferta. Questo per permettere a tale Stato di controllare, in generale, il movimento delle persone sul suo territorio, indipendentemente dalla situazione relativa alle frontiere interne della Comunità, e, se del caso, di derogare alla direttiva per le ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica, e di sanità pubblica, di cui alla Direttiva 64/221/CEE.

    Il rigetto di questi aspetti dell'emendamento 10 non è motivato da questioni di fondo, ma dagli strumenti suggeriti. La Commissione concorda sull'opportunità di attribuire un ruolo agli Stati membri, in particolare alla luce delle loro considerazioni d'ordine pubblico. Tuttavia, le proposte del Parlamento non sono praticabili per le autorità competenti e i privati interessati.

    L'accordo del Parlamento sull'applicabilità della direttiva 64/221/CEE dimostra che non ci sono divergenze di sostanza con la Commissione. D'altra parte, la durata in questione di 3 mesi supplementari determinerebbe una situazione nella quale il cittadino di un paese terzo disporrebbe de facto di un periodo di 3 mesi per rientrare nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito, mentre dovrebbe ritornarvi immediatamente al termine di una prestazione di servizi in un altro Stato membro. Il suo ritorno è in particolare garantito dalla regola di riammissione di cui all'articolo, 2 paragrafo 5 della proposta.

    Articolo 2, paragrafo 4, primo comma

    L'emendamento 13 deve essere respinto per quanto riguarda il dato da aggiungere sulla «natura dell'attività». Non risulta né dal testo dell'emendamento né dalla giustificazione data dal Parlamento se questa precisazione debba riguardare l'attività del prestatore di servizi o del lavoratore in trasferta.

    Articolo 3 paragrafo 3 (e 9° considerando)

    Gli emendamenti 3 e 17 mirano a limitare la possibilità per uno Stato membro ospitante di imporre al prestatore l'obbligo di segnalare la trasferta di un lavoratore dipendente cittadino di uno Stato terzo prima della sua entrata al caso in cui il lavoratore non sia in possesso di una carta valida.

    Questi emendamenti sono inaccettabili perché ne risulterebbe che una trasferta diverrebbe più facile in mancanza della carta e che lo Stato membro ospitante si vedrebbe privato di qualsiasi controllo della regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Inoltre, l'obiettivo della proposta di direttiva è di stabilire un coordinamento tra gli Stati membri nel quadro del regime della carta di prestazione di servizi e non di trattare di altre situazioni che si presentano quando un prestatore di servizi non intende utilizzare il regime della carta.

    Articolo 4

    Nel nuovo articolo 4, paragrafo 2bis, si suggerisce di rendere integralmente applicabile la direttiva 96/71/CE del 16.12.1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Come la Commissione ha già confermato nella sua proposta iniziale, questa direttiva si applica già ai cittadini di paesi terzi in trasferta nell'ambito di una prestazione di servizi. L'emendamento 18 è quindi superfluo.

    Articolo 5, paragrafi 1- 3

    L'emendamento 19 propone misure di cooperazione tra gli Stati membri che si basano sul principio che non è necessario identificare le autorità competenti nello Stato membro in cui può essere effettuata una prestazione di servizi, essendo quest'ultimo anche responsabile dell'applicazione della presente direttiva. Ciò si colloca nella linea già sostenuta negli emendamenti 10 e 17 (si veda sopra). L'emendamento 19, di conseguenza, non è accettabile per le stesse ragioni. Il ruolo delle autorità resta fondamentale per una corretta applicazione della direttiva.

    4. La seconda proposta

    4.1. Gli emendamenti accettati dalla Commissione in tutto o in parte

    4.1.1. Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), articolo 2, paragrafo 2 e considerando 5bis

    Il Parlamento ha voluto escludere i cosiddetti «falsi autonomi», cioè i lavoratori indipendenti che, secondo una tradizione o legislazione specifica in molti Stati membri, godono formalmente di uno statuto d'indipendente, ma dovrebbero, in realtà, essere considerati come lavoratori che prestano la loro attività per un'impresa a cui sono legati da un rapporto di dipendenza e di subordinazione.

    La Commissione condivide la necessità di un chiarimento per evitare il rischio di abusi riguardanti i «veri beneficiari» della presente direttiva, ma non è favorevole alla soluzione prevista dagli emendamenti 9 e 15. Questi avrebbero lasciato un diritto d'opposizione agli Stati membri in cui ha luogo una prestazione di servizi ; questo diritto sarebbe instaurato per potere derogare alla direttiva «in casi particolari, se l'attività del prestatore di servizi si discosta considerevolmente dalle disposizioni nazionali applicabili in materia».

    La soluzione suggerita dal Parlamento manca di chiarezza e di certezza giuridica, sia per i beneficiari della presente direttiva, che non conoscerebbero il valore concreto della carta rilasciata, sia per le autorità degli Stati membri chiamate a riconoscere la carta. È preferibile precisare la definizione del prestatore di servizi di cui all'articolo 1. Questa precisazione tiene conto del fatto che praticamente in tutti gli Stati membri si suppone che un lavoratore dipendente abbia rapporti con una sola impresa, rapporti nei quali il grado di dipendenza e di subordinazione determina se si tratta o no di un'attività dipendente. Quando un lavoratore autonomo ha rapporti con più di un'impresa nel tempo, non sono più giustificabili dubbi suo statuto di autonomo.

    La Commissione propone, di conseguenza, che il mantenimento di uno stabilimento principale richieda rapporti contrattuali nei confronti di almeno due destinatari di servizi da 12 mesi (si veda l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e che un cittadino di paesi terzi non possa ottenere una carta di prestazione di servizi in mancanza di attività continue nello Stato membro in cui ha il suo stabilimento principale (si veda l'articolo 2 paragrafo 2). Il nuovo considerando 5 bis ne spiega le ragioni.

    4.1.2. I punti identici alla prima direttiva

    Per le stesse ragioni valide per la prima direttiva, sono state integrate le modifiche agli articoli seguenti:

    Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sulla residenza (emendamento 7);

    Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma; paragrafo 1bis e paragrafo 2bis e ter (emendamento 9 in parte);

    Articolo 2, paragrafo 3, primo comma (emendamento 9 in parte ed emendamento 10), compresa la natura dell'attività del prestatore di servizi, aggiunta come dato che deve figurare sulla carta di prestazione di servizi;

    Articolo 3, paragrafo 1, optando per una soluzione coerente con la prima direttiva (emendamento 12);

    Articolo 5bis per quanto riguarda i diritti d'informazione del Parlamento (emendamento 11 in parte).

    4.2. Gli emendamenti respinti dalla Commissione

    4.2.1. Emendamenti accettabili per la prima direttiva, ma non per la seconda direttiva

    Il Parlamento ha suggerito emendamenti identici per la prima e per la seconda direttiva, benché non esistano ragioni per una loro integrazione nella seconda:

    Considerando 7 (emendamento 2) : l'eliminazione delle incertezze giuridiche è stata anche suggerita come obiettivo della seconda direttiva anche se questa misura non si iscrive nella situazione esistente, ma si propone di creare nuovi diritti per una certa categoria di cittadini di Stati terzi.

    Articolo 5bis, paragrafo 2:

    gli emendamenti 4 e 11 hanno previsto una procedura per l'adozione della misura d'esecuzione che sarebbe identica a quella della prima direttiva. Ma poiché l'adozione della seconda direttiva è di competenza esclusiva del Consiglio, una misura d'esecuzione non può pregiudicare la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato. I diritti del Parlamento in fatto di codecisione non sono quindi lesi perché l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE non si applica.

    4.2.2. Emendamenti respinti per ragioni identiche a quelle addotte in relazione alla prima direttiva

    La Commissione non può accettare per la seconda direttiva emendamenti che sono pressoché identici a quelli che non ha potuto accettare per la prima direttiva. Si rimanda quindi alle motivazioni già esposte in relazione alla prima direttiva. Ciò riguarda, più precisamente, la denominazione della carta (emendamento 1), l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma (la parte inaccettabile dell'emendamento 9), l'articolo 3, paragrafo 3 e il 10° considerando (emendamenti 3 e 14) e l'articolo 5 (emendamento 16).

    4.2.3. Altri emendamenti respinti

    Gli emendamenti 5, 6 e 7 prevedono modifiche puramente redazionali per l'articolo 1. Poiché la formulazione della proposta iniziale è chiara, la Commissione non vede motivi che giustifichino una modifica della sua proposta.

    1999/0013 (CNS)

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione [6],

    [6] GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17.

    visto il parere del Parlamento europeo [7],

    [7] Parere emesso il 3.2.2000, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

    [8] GU C 209 del 22.7.1999, pag. 5.

    considerando quanto segue:

    (1) a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; la libera circolazione dei servizi può essere estesa ai lavoratori autonomi che non sono cittadini dell'Unione, ma cittadini di un paese terzo legalmente stabiliti all'interno della Comunità;

    (2) tale estensione è prevista nel trattato CE da oltre quaranta anni; non è giustificabile che il cittadino di un paese terzo che ha un legame continuativo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro possa usufruire della libertà di prestazione di servizi solo fondando una società ai sensi dell'articolo 48 del trattato, e che lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo non possano beneficiare di tale libertà in qualità di persone fisiche;

    (3) i lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo possono essere inviati in trasferta, mentre i lavoratori autonomi, le cui attività apportano un contributo all'economia di uno Stato membro, sono privati del diritto di esercitare attività oltrefrontiera in tutto il mercato interno; l'estensione della libertà di prestazione di servizi ai lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo deve far salva l'applicazione dei sistemi nazionali che dispongono una certa protezione sociale di queste persone, equivalente a quella dei lavoratori dipendenti;

    (4) è pertanto opportuno prevedere tale estensione nel momento in cui, con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9], la Comunità chiarisce le condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi; sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1 del trattato, il campo di applicazione "ratione personae" della presente direttiva non può includere i prestatori di servizi attivi nel settore dei trasporti se non mediante un atto specifico adottato in forza delle norme del trattato relative alla politica comune dei trasporti;

    [9] GU L ...

    (5) un lavoratore autonomo cittadino di un paese terzo non beneficia del diritto di stabilimento nello Stato membro in cui presta i suoi servizi; la presente direttiva inoltre deve far salvi i diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in forza di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla vita familiare;

    (5bis) un lavoratore autonomo cittadino di uno Stato terzo può beneficiare della libertà di prestazione di servizi solo se mantiene il proprio stabilimento principale in uno Stato membro e se è autorizzato a risiedervi per almeno dodici mesi; un'identificazione del beneficiario della direttiva è indispensabile nel caso in cui sussistano dubbi circa il carattere autonomo dell'attività di un cittadino di uno Stato terzo;

    (6) il carattere temporaneo di una prestazione di servizi va valutato non soltanto in base alla durata della prestazione, ma anche in base alla sua frequenza, periodicità o continuità; ciò non esclude la possibilità per un prestatore di servizi di dotarsi di una certa infrastruttura se questa è necessaria per effettuare la prestazione;

    (7) la libertà di prestazione di servizi ha come corollario il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro dove ha luogo la prestazione; in assenza di documenti nazionali uniformi che coprono gli aspetti legati al trasferimento, un documento denominato carta CE di prestazione di servizi deve rappresentare lo strumento che facilita la prestazione oltrefrontiera di servizi in vista di trasferimenti attuali od eventuali nell'ambito di attività ordinarie; deve spettare al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; la presente direttiva deve far salvi anche gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi [10]; lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi può includere soltanto i dati necessari, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [11];

    [10] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

    [11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (8) lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tener conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina attestando la regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito; tale documento deve garantire che l'attività principale del lavoratore autonomo abbia luogo all'interno dello Stato membro in cui esso è stabilito; tale documento va protetto contro la possibilità di falsificazione; esso rende superfluo esigere un visto di ingresso;

    (9) la carta CE di prestazione di servizi rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del lavoratore autonomo deve fornire pertanto le garanzie necessarie affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona allo scopo di una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo ammessa inizialmente e, in particolare, l'obbligo di riammettere la persona interessata in qualsiasi circostanza; di conseguenza lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non deve poter imporre le proprie condizioni d'ingresso, soggiorno ed accesso ad un'attività di lavoro autonomo;

    (10) che ogni Stato membro deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del prestatore interessato sul suo territorio, la sua presenza e la o le prestazioni di servizi per le quali egli si sposta; un obbligo di dichiarazione preventiva consente all'occorrenza a tale Stato membro di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, successivamente all'ingresso, un titolo temporaneo di soggiorno se la prestazione di servizi richiede un soggiorno del lavoratore autonomo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi; la durata di validità di un titolo di soggiorno deve poter essere limitata alla durata di validità della carta CE di prestazione di servizi qualora lo Stato membro in questione intenda rilasciare un titolo di soggiorno conformemente alle proprie norme per i soggiorni superiori a dodici mesi;

    (11) per garantire l'effetto utile dell'estensione occorre anche assicurare la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in quanto prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; tale parità di trattamento deve essere limitata alla prestazione di servizi; essa non deve includere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in uno Stato membro;

    (12) gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi interessati, cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [12], modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE [13];

    [12] GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

    [13] GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

    (13) è indispensabile garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti [14];

    [14] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

    (13bis) poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15], è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione;

    [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

    (14) la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere ai fini di un'attività di lavoro autonomo, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare;

    (15) conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; essa consente agli Stati membri di effettuare controlli al fine di accertare se un cittadino di un paese terzo presta, temporaneamente, un servizio oltrefrontiera o esercita, a titolo permanente, un'attività di lavoro autonomo sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo stabilimento principale; essa si limita agli spostamenti finalizzati ad una prestazione di servizi in un altro Stato membro di durata non superiore ai dodici mesi, nonché al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli conseguiti all'interno della Comunità;

    (16) ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate;

    (17) entro i quattro anni successivi al termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità godano della libertà di prestazione di servizi conformemente alla presente direttiva.

    2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi nella loro qualità di destinatari di servizi prestati oltrefrontiera e alle prestazioni di servizi nel settore dei trasporti.

    3. Ai fini della presente direttiva, si considera prestatore di servizi ogni persona fisica cittadina di un paese terzo la quale, nello Stato membro di stabilimento:

    a) ha fissato regolarmente, in qualità di lavoratore autonomo, la sua sede di stabilimento principale, a partire dalla quale conserva un legame effettivo e continuativo con l'economia di tale Stato membro

    Sono considerate come mantenimento d'un legame effettivo e continuo le prestazioni di servizi effettuate da almeno dodici mesi contro remunerazione da parte di almeno due destinatari di servizi operanti in tale Stato.

    b) risiede legalmente, in base alla legislazione nazionale, per un periodo pari o superiore a 12 mesi, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento;

    c) non eserciti anche attività di lavoro dipendente.

    Articolo 2

    1. Se il prestatore di servizi intende spostarsi e soggiornare, nell'ambito delle sue attività ordinarie di prestatore di servizi, in uno, più o tutti gli altri Stati membri, lo Stato membro in cui è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato "carta CE di prestazione di servizi".

    1bis.La carta può essere rilasciata solo se il prestatore di servizi è in grado di dimostrare:

    a) che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 ;

    b) che è assicurato contro i rischi di malattia e d'infortunio sul lavoro in occasione della trasferta ai fini di una prestazione di servizi nello Stato membro o negli Stati membri interessati, presso l'ente previdenziale dello Stato membro in cui è stabilito o presso un'assicurazione privata.

    2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il prestatore di servizi continua a risiedere nello Stato in cui è stabilito, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento, e continua a fornire servizi contro remunerazione da parte dei destinatari di servizi in tale Stato. La durata di validità non può in ogni caso eccedere i dodici mesi.

    2bis. La carta CE di prestazione di servizi è rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio di cui ai paragrafi 1, 1bis e 2.

    2ter. La validità della carta CE di prestazione di servizi cessa se uno dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 1bis e 2 non sussiste più in conseguenza di eventi verificatisi successivamente al rilascio della carta.

    3. La carta CE di prestazione dei servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi. Se la carta non è più valida, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli impone di restituirla immediatamente alle autorità competenti. La carta contiene le seguenti indicazioni:

    a) i dati relativi al prestatore di servizi, compresa la natura delle sue attività nello Stato membro in cui è stabilito;

    b) il periodo di validità;

    c) l'autorità e lo Stato membro di emissione;

    d) lo Stato membro o gli Stati membri per i quali la carta è valida.

    L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2.

    4. Lo Stato membro di emissione della carta CE di prestazione di servizi non può considerare lo spostamento finalizzato ad una prestazione di servizi come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo del prestatore di servizi sul suo territorio.

    Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la riammissione nel suo territorio del prestatore di servizi in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto.

    Articolo 3

    1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore autonomo, finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi, di una carta d'identità o di un passaporto, validi per la durata della prestazione di servizi e d'una conferma del destinatario di servizi che lo incarica di eseguire una prestazione di servizi precisa, indicante la durata probabile del soggiorno.

    2. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione non può imporre al prestatore di servizi:

    a) alcun visto di ingresso o di uscita,

    b) alcun titolo o permesso di soggiorno ad eccezione di quello previsto al paragrafo 3,

    c) alcuna autorizzazione relativa alle prestazioni di servizi, quali permesso di lavoro, carta di identità di commerciante straniero o carta professionale,

    d) qualsiasi altro obbligo equivalente a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

    3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione può imporre al prestatore di servizi di segnalare la sua presenza, la durata prevista del suo soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano lo spostamento, prima che l'interessato entri sul suo territorio; tale Stato può inoltre imporre al prestatore di segnalare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

    Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia successivamente all'ingresso un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

    4. Per agevolare la prestazione di servizi, ogni Stato membro in cui essa viene eseguita garantisce la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione che operino in qualità di prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli che il prestatore di servizi ha acquisito all'interno della Comunità per esercitare l'attività corrispondente e che sono stati rilasciati dall'autorità competente di uno Stato membro.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri non accordano ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità un trattamento più favorevole di quello riservato ai lavoratori autonomi stabiliti all'interno della Comunità.

    2. Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; in questo caso, si applica la direttiva 64/221/CEE in quanto compatibile.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti per il rilascio della carta CE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno, nonché per ricevere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. Essi prendono i provvedimenti necessari per semplificare il più possibile le formalità, i termini e le procedure per ottenere i titoli suddetti, che vengono rilasciati gratuitamente o contro pagamento di una somma che non supera i diritti e le tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai propri cittadini.

    2. Gli Stati membri prevedono una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

    La cooperazione consiste in particolare nel rispondere a ogni domanda motivata di informazioni. Essa è fornita a titolo gratuito ed in tempi brevi.

    Articolo 5bis

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

    2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale decisione.

    3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

    Articolo 6

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 8 nonché quanto prima possibile le eventuali modificazioni che le riguardano.

    Articolo 7

    Entro i quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le necessarie modificazioni.

    Articolo 8

    Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 9

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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