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Document 52000PC0269
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 368/98 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
/* COM/2000/0269 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese /* COM/2000/0269 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La proposta ha lo scopo di modificare il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese. 1. Il presente procedimento è inteso a proporre una modifica delle misure in vigore, essendo risultato che le misure imposte sono state interamente assorbite. 2. Da un confronto tra i prezzi di rivendita nella Comunità praticati prima dell'imposizione delle misure e quelli praticati durante il periodo della presente inchiesta è emerso che da quando le misure sono state imposte i prezzi di rivendita sono effettivamente diminuiti. 3. Essendo stata accertata l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento di base. I prezzi all'esportazione rivalutati sono stati determinati detraendo dai prezzi all'esportazione accertati nell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping in vigore. Su tale base, il margine di dumping ricalcolato è pari al 62% del prezzo all'esportazione cif. 4. Poiché le misure attualmente in vigore sono basate sul livello di pregiudizio rilevato nell'inchiesta iniziale, anche le misure rivedute devono essere basate su tale livello. Secondo questo criterio, il livello di dazio proposto espresso in percentuale del valore cif è pari al 48%. 5. Dalla consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato consultivo è emerso che solo i Paesi Bassi si sono opposti all'emendamento proposto per il regolamento (CE) n. 368/98. 6. Si propone pertanto che il Consiglio adotti il regolamento allegato. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2] e dal regolamento (CE) n. 905/98 [3], in particolare l'articolo 12, [1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. [2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1. [3] GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18. vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore (1) Nel febbraio 1998, con il regolamento (CE) n. 368/98 [4], il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, era del 24,0%. [4] GU L 47 del 18. 2. 1998, pag. 1. 2. Richiesta di riesame (2) Il 19 giugno 1998 è stata presentata, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso "regolamento di base"), una richiesta di riesame delle misure sopracitate. La richiesta è stata presentata per conto dei produttori comunitari che complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di glifosato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare Cheminova Agro (Danimarca), Monsanto Europe (Belgio) e Zeneca Agrochemicals (Regno Unito). (3) Nella richiesta si sosteneva che le suddette misure antidumping non avevano provocato alcuna variazione, o avevano provocato variazioni insufficienti, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità. A questo riguardo, i denunzianti hanno fornito sufficienti elementi di prova dell'effettivo calo registrato dai prezzi all'esportazione dopo l'imposizione delle misure in questione, che non hanno inciso sui prezzi di rivendita e sui successivi prezzi di vendita nella Comunità. B. INCHIESTA DI RIESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DI BASE 1. Apertura del riesame ai sensi dell'articolo 12 (4) Il 6 agosto 1998 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [5], l'apertura di un riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta. [5] GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 3. (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (6) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a tutti gli esportatori notoriamente interessati, ossia: Beixi City Chemical Plant, Beixi (Liaoning); Shanghai Union Chemical, Shanghai; Panyu Chemical Factory, Panyu (Guangzhou); Sanming City Pesticide Factory, Sanming City (Fujian); Zhangjiagang No 2 Pesticide, Jiangsu; Haiyan Pesticide Factory, Haiyan (Zhejiang); Guangzhou Pesticide Factory, Guangzhou; Hainan Pesticide Factory, Haikou City (Hainan); Anyang Pesticide Factory, Anyang (Henan); Taixin Huangqiao Chemical Factory, Sanliu Bridge Village (Jiangsu); Nantong Chemical Plant, Nantong (Jiangsu); Suzhou Chemical & Pesticide, Suzhou (Jiangsu); Taichung Pesticide Factory, Taichung (Jiangsu); Wujin Pesticide Factory, Changzhou City (Jiangsu); Chuan Xi Chemical Plant, Deyang City (Sichuan); Shifang Chemical Group Pesticide Factory, Shuangsheng (Sichuan); Longyou Pesticide Factory, Longyou Town (Zhejiang); Ningbo No 2 Chemical Plant, Ningbo (Zhejiang); CAC Chemical Co. Ltd, Shanghai; Fujian Sannong Chemistry Co. Ltd, Xubi-Sanming (Fujian); Zhangjiagang No 2 Pesticide Factory, Nansha Town (Jiangsu); Tide International Co. Ltd, Hangzhou; Sinochem Ningbo Imp & Exp Corp., Ningbo; Sinochem Jiangsu Imp & Exp Corp., Nanjing; Sinochem Heilongjiang Imp & Exp Corp., Harbin; Sinochem International Chemicals Co., Beijing; Sinochem Liaoning Imp & Exp Corp., Dalian; Sinochem Tianjin Imp & Exp Corp., Tianjin; Hubei Sanonda Co. Ltd, Shashi (Hubei); Shenjen Jiangshan Commerce & Industrial Group, Shenzhou; China International Trust Investment Corp. ('CITIC'), Beijing; Quickett, Hong Kong; High Kite Ltd., Hong Kong; Rotam, Hong Kong. (7) Tra i suddetti esportatori e produttori hanno risposto al questionario solo le società Fujian Sannong Chemistry Co. Ltd e Jiangsu Zhejiang Jiangnan Chemical Factory, che hanno affermato di non aver effettuato esportazioni verso la Comunità durante il periodo della nuova inchiesta (quale definito al punto 10), la società Hubei Sanonda Co. Ltd, che ha affermato di aver sospeso la produzione di glifosato dal 1997, e la società Zhenjiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd che ha sostenuto di essere uno dei principali produttori e esportatori di glifosato verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta. (8) Il 23 settembre 1999 l'unico esportatore che ha collaborato, ossia la Zhenjiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, ha chiesto un trattamento individuale fornendo alcuni dati a sostegno della richiesta. La Commissione ha ritenuto tali dati insufficienti e ha inviato alla società cinese in questione un questionario specifico per il trattamento individuale, rimasto senza risposta. (9) Un questionario è stato inoltre inviato agli importatori indipendenti che notoriamente hanno importato glifosato dalla Repubblica popolare cinese, al fine di accertare i prezzi di rivendita del prodotto in questione praticati prima e dopo l'imposizione dei dazi antidumping. Hanno risposto al questionario i seguenti importatori indipendenti: - Feinchemie Schwebda GmbH, Germania; - Herbex Produtos Quimicos S.A., Portogallo; - Industrias Afrasa S.A., Spagna, e - Calliope S.A., Francia. Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi degli importatori indipendenti sopracitati. (10) Il periodo dell'inchiesta del presente riesame va dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Esso è stato usato per determinare il livello corrente dei prezzi all'esportazione nonché dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita applicati dopo l'imposizione delle misure antidumping al fine di verificare se queste avessero avuto gli effetti previsti in termini di aumento dei prezzi all'importazione per il prodotto in esame. (11) Per determinare se vi siano state variazioni sufficienti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita si è effettuato un confronto tra i livelli di prezzo applicati nel periodo dell'inchiesta e quelli applicati nel periodo dell'inchiesta iniziale, ossia il periodo compreso tra il 1° settembre 1994 e il 31 agosto 1995. (12) Data la molteplicità dei dati raccolti ed esaminati, in particolare in funzione della complessità dell'analisi delle variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita, e per il fatto che sono stati riesaminati i valori normali, il periodo dell'inchiesta è stato più lungo del normale periodo di sei mesi di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di base. 2. Prodotto in esame (13) Il prodotto cui la richiesta si riferisce e per il quale è stato aperto il riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia il glifosato attualmente classificabile ai codici NC ex 2931 00 95 (2931 00 80 fino al 31 dicembre 1997) e, quando è presentato in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazione o in forma di oggetti, ex 3808 30 27. (14) Il glifosato è un erbicida che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione: formulato (con un tenore di glifosato del 36 %), sale (62 %), pani (84 %) e acido (95 %). Per ridurre le spese di trasporto, di solito i distributori acquistano il glifosato in forma concentrata (per lo più acido, ma anche sale) e poi lo diluiscono per ottenere il glifosato formulato, unica forma che può essere utilizzata come prodotto finale. 3. Variazioni dei prezzi all'esportazione dalla Cina e dei prezzi di rivendita nella Comunità (a) Introduzione (15) La presente inchiesta era intesa ad accertare se le misure avessero avuto o meno gli effetti riparatori previsti a livello di eliminazione del pregiudizio e se l'eventuale mancata eliminazione del pregiudizio risultasse da un aumento del dumping attraverso un calo dei prezzi all'esportazione. Ai fini del presente procedimento, il calo dei prezzi all'esportazione si poteva riflettere nei prezzi all'esportazione direttamente applicati dagli esportatori verso la Comunità oppure nell'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità in seguito ad un accordo di compensazione. Pertanto, l'inchiesta ha riguardato le variazioni sia dei prezzi all'esportazione dalla Cina che dei prezzi praticati al livello della rivendita e ad altri livelli nella Comunità. (b) Variazioni dei prezzi all'esportazione dalla Cina (16) La Commissione ha chiesto informazioni sui prezzi all'esportazione del glifosato dalla Cina. Hanno risposto a tale richiesta l'esportatore cinese che ha collaborato e quattro importatori indipendenti della Comunità che hanno collaborato. È emerso che i prezzi all'esportazione erano diminuiti del 45% circa rispetto a quelli accertati durante l'inchiesta iniziale. (c) Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità (17) La Commissione ha chiesto informazioni sui prezzi di rivendita e sui successivi prezzi di vendita del glifosato nella Comunità prima e dopo l'imposizione delle misure antidumping. I quattro importatori indipendenti della Comunità che hanno collaborato, i quali hanno importato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta, hanno fornito informazioni sui prezzi all'importazione e sui prezzi di rivendita del glifosato cinese. (18) Da un confronto tra i prezzi di rivendita applicati durante il periodo dell'inchiesta iniziale e quelli applicati durante il periodo della presente inchiesta è emerso che dopo l'istituzione delle misure i prezzi di rivendita sono effettivamente diminuiti. Il calo in media è pari al 12% circa rispetto al livello precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale. Gli importatori indipendenti non hanno fornito prove del fatto che il calo era dovuto ad una maggiore efficienza delle loro operazioni di rivendita nella Comunità. 4. Argomenti delle parti interessate (a) Osservazione di carattere generale (19) Nelle inchieste in forza dell'articolo 12, gli importatori e gli esportatori hanno la possibilità di fornire elementi volti a giustificare l'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità dopo l'istituzione delle misure. Gli elementi che possono giustificare l'assenza di variazioni comprendono una riduzione dei costi e dei profitti dell'importatore o una diminuzione del valore normale. Varie parti hanno fornito informazioni a questo proposito. (b) Produttori esportatori del paese d'origine (20) Un produttore esportatore cinese di glifosato ha sostenuto che la diminuzione dei prezzi di rivendita dopo l'istituzione delle misure antidumping era principalmente dovuta ad un calo mondiale del costo di produzione del glifosato, che a sua volta si rifletteva in significativi cambiamenti dei valori normali di cui si doveva tener conto. (21) Poiché nell'inchiesta iniziale il valore normale era stato determinato in base ad un paese analogo, vale a dire il Brasile, la Commissione ha chiesto informazioni riguardo ai valori normali ai due produttori brasiliani noti che hanno collaborato durante l'inchiesta iniziale, ossia Monsanto Brasil e Nortox, che sono tuttora gli unici produttori di glifosato nel paese analogo. Sono state effettuate inchieste presso le sedi dei produttori brasiliani. (22) La Commissione ha verificato i valori normali e ha rilevato che essi erano effettivamente diminuiti. La diminuzione, calcolata in rapporto ai valori normali del procedimento iniziale e a quelli del periodo dell'inchiesta del presente procedimento, è risultata del 17%. Tuttavia, poiché i prezzi all'esportazione erano diminuiti in misura molto maggiore (45%), la variazione dei valori normali non poteva giustificare l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità. (c) Importatori indipendenti nella Comunità (23) La Commissione ha inoltre esaminato se l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita fosse dovuta ad una diminuzione dei costi e dei profitti degli importatori indipendenti. A tale riguardo è stata esaminata la situazione dei quattro importatori che hanno collaborato ed è risultato che i livelli dei loro costi e profitti erano sostanzialmente rimasti uguali a quelli rilevati nel procedimento iniziale. Questi argomenti sono stati quindi respinti. 5. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione (24) Di norma, nelle inchieste ai sensi dell'articolo 12 in cui sia stata accertata l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita, i prezzi all'esportazione sono rivalutati in base ai prezzi praticati dall'importatore nei confronti di acquirenti indipendenti nella Comunità, diminuiti di tutti i costi e del normale profitto dell'importatore in questione in modo da arrivare ad un prezzo all'esportazione costruito. Questa operazione si effettua conformemente all'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. (25) Tuttavia, nella fattispecie la rivalutazione dei prezzi all'esportazione è stata effettuata con riferimento alla diminuzione dei prezzi all'esportazione praticati direttamente tra esportatori e importatori, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base. La diminuzione diretta dei prezzi all'esportazione è stata ritenuta la causa dell'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità dopo l'imposizione delle misure e l'assorbimento delle misure si riflette pertanto nella diminuzione dei prezzi all'esportazione. (26) Essendo risultato che dall'istituzione delle misure vigenti i prezzi all'esportazione sono diminuiti del 45%, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati detraendo dai prezzi all'esportazione accertati nell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping in vigore. 6. Nuovo calcolo del margine di dumping in funzione dei prezzi all'esportazione rivalutati (27) A norma dell'articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per i produttori esportatori cinesi interessati. A tal fine i prezzi all'esportazione rivalutati sono stati confrontati con i valori normali stabiliti durante l'inchiesta iniziale. Dal confronto è emerso un margine di dumping che, espresso in percentuale del valore cif, è pari al 62%. Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento di base, le misure in vigore devono essere modificate in funzione delle nuove risultanze. 7. Nuovo livello dei dazi (28) Le misure attualmente in vigore sono basate sul livello di pregiudizio accertato nell'inchiesta iniziale. Pertanto i prezzi all'esportazione rivalutati sono stati confrontati con la soglia di pregiudizio stabilita nell'inchiesta iniziale. Poiché il margine di pregiudizio calcolato su tale base è inferiore al margine di dumping, il nuovo livello del dazio deve essere basato sul primo dei due margini. Il livello di dazio proposto espresso in percentuale del valore cif è quindi pari al 48%, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 368/98 è sostituito dal seguente: "1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice Taric 2931 00 95 *80) e ex 3808 30 27 (codice Taric 3808 30 27 *10), originario della Repubblica popolare cinese. 2. La nuova aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 48%. 3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente