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Document 52000PC0146
Proposal for a Council Decision on the Community position to be adopted on certain proposals submitted to the 11th meeting of the Conference of the parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) Gigiri, Kenya, 10 - 20 April 2000
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000
/* COM/2000/0146 def. - ACC 2000/0063 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000 /* COM/2000/0146 def. - ACC 2000/0063 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'11ª riunione della conferenza delle parti della CITES si terrà a Gigiri, in Kenya, dal 10 al 20 aprile 2000. 2. Il testo della Convenzione è stato modificato nel 1983 per consentire alle Organizzazioni regionali di l'integrazione economica come la CEE di divenirne parte. Tuttavia il numero di parti che hanno ratificato tale modifica non è sufficiente per farla entrare in vigore. Gli sforzi diplomatici per conseguire il numero necessario di ratifiche proseguono anche se ciò si è rivelato un processo lento che nel migliore dei casi potrebbe portare la Comunità a divenire parte della Convenzione in tempo per la 12ª conferenza prevista per il 2002. 3. Tuttavia, viste le ripercussioni che le decisioni adottate dalla conferenza delle parti avranno sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], è necessario, ai sensi dell'articolo 133 del trattato, che la Comunità adotti una posizione in merito alle proposte che verranno presentate in tale sede. [1] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. 4. Il 14 gennaio i servizi della Commissione hanno tenuto una riunione informale con esperti degli Stati membri per discutere dei temi che saranno affrontati nella conferenza. 5. Alcuni documenti per la conferenza relativi ai punti 19, 20, 30, 31, 33, 37, 40, 46, 48, 53, 54, 56 e 57 non sono ancora disponibili e su di essi non è ancora possibile formulare una proposta di posizione comunitaria. La Commissione pertanto propone che su tali aspetti la posizione venga stabilita durante la riunione tenendo conto delle ulteriori proposte che essa presenterà a tal fine. 6. I lavori della conferenza si articolano in tre parti: aspetti strategici e amministrativi, interpretazione e attuazione della Convenzione e proposte di modifica delle appendici. Dato che la Comunità non è parte della Convenzione il primo punto non dovrebbe avere ripercussioni sul regolamento n. 338/97 del Consiglio. Il secondo aspetto rappresenta l'evoluzione della Convenzione e riveste notevole importanza a livello tecnico, ma è probabile che non abbia una grande risonanza all'esterno. Al contrario, le modifiche delle appendici (ovvero il livello di protezione accordato alle diverse specie) si rivelerà certamente un aspetto controverso. 7. Saranno probabilmente quattro i temi dominanti delle discussioni sulle modifiche delle appendici: le balene, gli elefanti africani, le tartarughe marine e gli squali. Per quanto riguarda le balene la posizione comunitaria dovrebbe essere chiara: nessun ritorno alla pesca a fini commerciali delle balene fino a quando la commissione baleniera internazionale non ritenga che siano stati istituiti adeguati controlli di gestione. Per quanto riguarda gli elefanti africani, a seguito della riapertura a titolo sperimentale del commercio internazionale verificatasi l'anno scorso, gli Stati africani hanno presentato proposte contrastanti volte le une ad ampliare e le altre a proibire il commercio internazionale. La Comunità dovrebbe respingere tutte queste proposte fintantoché i meccanismi di monitoraggio istituiti continuino a fornire una valutazione dell'impatto che il commercio esercita sulla conservazione. Cuba sta reiterando i precedenti tentativi di riavviare il commercio internazionale di prodotti a base di tartarughe marine. Tuttavia, restano dubbi circa la sostenibilità di qualsiasi prelievo a lungo termine di tali animali. Tre proposte volte e disciplinare più severamente il commercio internazionale di diverse specie di squali meritano attenzione o sostegno. Tuttavia è necessario evitare interferenze o sovrapposizioni con azioni intraprese in altre sedi internazionali quali la FAO. 2000/0063 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ha ricevuto attuazione nella Comunità mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 [2]. [2] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (2) Le proposte di risoluzioni della conferenza delle parti e le modifiche delle appendici della Convenzione interesseranno nella maggior parte dei casi la pertinente normativa comunitaria. (3) Qualora siano state adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli scopi del trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall'ambito delle istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne l'efficacia; (4) La Comunità non è ancora parte contraente della convenzione. (5) In tali condizioni è opportuno che la posizione della Comunità venga rappresentata congiuntamente dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse comunitario e nel quadro di una posizione comune stabilita dal Consiglio, DECIDE: Articolo 1 La posizione della Comunità, rappresentata congiuntamente dagli Stati membri nell'interesse comunitario all'11ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione è conforme alle posizioni indicate nell'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Quando sussiste la possibilità che sulla posizione di cui all'articolo 1 influiscano nuove informazioni tecniche o scientifiche presentate prima o durante la riunione della conferenza delle parti o quando vengono formulate proposte su argomenti che non costituiscono ancora oggetto di una posizione comunitaria, viene stabilita una posizione sulla proposta in questione prima che questa sia messa ai voti dalla conferenza delle parti. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Allegato alla decisione del Consiglio concernente la posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate all'11ª conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione. Gigiri, Kenya 10-20 aprile 2000 Aspetti strategici e amministrativi 1. Regolamento interno Doc. 11.1 Sintesi: tra le modifiche del regolamento interno della Conferenza delle parti (CoP), che il comitato permanente ha concordato di presentare per approvazione alla stessa CoP, vi è una nuova norma, la 11.2, che consentirebbe alle parti che sono membri di una organizzazione regionale di integrazione economica di essere rappresentate qualora lo desiderino. Osservazioni: per motivi di coordinamento sarebbe utile durante la conferenza che i rappresentanti degli Stati membri sedessero gli uni accanto agli altri, in particolare quando le proposte messe ai voti subiscano all'ultimo minuto cambiamenti non previsti nelle riunioni di coordinamento svoltesi in precedenza. La presidenza avrebbe la possibilità di invitare la Commissione ad unirsi ad essi (norma 11.4). Conclusioni: la Comunità sosterrà attivamente la proposta di modifica del regolamento relativa alla distribuzione dei posti a sedere dei membri di organizzazioni regionali di integrazione economica e, con il consenso dell'assemblea, chiederà che i propri membri possano restare riuniti per il resto della CoP11. 2. Elezione del presidente e del vicepresidente della riunione e del presidente dei comitati I e II e del comitato "Bilancio" 3. Approvazione dell'ordine del giorno Doc. 11.3 4. Approvazione dei programmi di lavoro Doc. 11.4 5. Istituzione del comitato "Credenziali" 6. Relazione del comitato "Credenziali" 7. Partecipazione di osservatori Doc. 11.7 8. Aspetti relativi al comitato permanente 1. Relazione del presidente Doc. 11.8 2. Elezione dei nuovi membri regionali e dei supplenti Sintesi: Osservazioni: attualmente la rappresentanza della regione europea è la seguente: i) Italia - il mandato scade al termine della CoP12 (supplente Repubblica ceca); ii) Federazione russa - il mandato scade al termine della CoP12 (supplente Bulgaria); iii) Regno Unito - il mandato scade al termine della CoP11 (supplente Francia). Si sono già dichiarati candidati ai posti vacanti: Membri: Francia e Grecia; Supplenti: Portogallo. Conclusioni: La Comunità sosterrà la candidatura degli Stati membri e si adopererà al fine di evitare che gli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per essere rappresentati nel comitato permanente. 9. Relazioni del segretariato 1. Relazione annua del segretariato Doc. 11.9.1 2. Personale del segretariato Doc. 11.9.2 10. Finanziamento e fissazione del bilancio del segretariato delle riunioni della conferenza delle parti 1. Relazione finanziaria per il 1997, il 1998 e il 1999 Doc. 11.10.1 2. Stima delle spese per il 2000 Doc. 11.10.2 3. Bilancio preventivo per il 2001-2002 e piano a medio termine per il 2001-2005 Doc. 11.10.3 4. Finanziamenti esterni Doc. 11.10.4 11. Relazioni e raccomandazioni dei comitati 1. Comitato "Animali" a) Relazione del presidente Doc. 11.11.1 b) Elezione dei nuovi membri regionali e dei supplenti Sintesi: Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da: i) Dr Marinus HOOGMOED (NL) (supplente Dr Tom TEW - Regno Unito) ii) Dr Katalin RODICS (HU) (supplente Dr Olof BISTROM - FI) Si sono già dichiarati candidati: membri: Dr Marinus HOOGMOED (NL), Dr Katalin RODICS (HU) e Dr Thomas ALTHAUS (CH) supplenti: per ora nessuna candidatura. Conclusioni: la Comunità sosterrà la candidatura di esperti degli Stati membri e si adopererà al fine di evitare che cittadini degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato "Animali". 2. Comitato "Piante" a) Relazione del presidente Doc. 11.11.2 b) Elezione dei nuovi membri regionali e dei supplenti Sintesi: Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da: i) Dr Margarita CLEMENTE (ES) (supplente Dr Dieter SUPTHUT - CH) ii) Dr Jan de KONING (NL) (supplente Dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC - PL) Si sono già dichiarati candidati: membri: Dr Margarita CLEMENTE (ES) e Dr Jan de KONING (NL) supplenti: Dr Dieter SUPTHUT (CH) e Dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC (PL) Conclusioni: la Comunità sosterrà la candidatura di esperti degli Stati membri e si adopererà al fine di evitare che cittadini degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato "Piante". 3. Designazione del comitato "Manuale" Doc. 11.11.3 4. Comitato "Nomenclatura" a) Relazione del presidente Doc. 11.11.4.1 b) Raccomandazioni del comitato Doc. 11.11.4.2 12. Evoluzione della Convenzione 1. Piano d'azione per una maggiore efficacia della Convenzione Doc. 11.12.1 2. Piano strategico per la Convenzione Doc. 11.12.2 3. Cooperazione e sinergia con la Convenzione sulla diversità biologica e altre convenzioni connesse con la biodiversità Doc. 11.12.3 4. Rendere la Convenzione più efficace: finanziamenti a favore della conservazione delle specie della fauna e della flora selvatiche Doc. 11.12.4 13. Mandato dei comitati permanenti Doc. 11.13 14. Sinergia con la FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Doc. 11.14 15. Commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena (IWC) 1. Rapporti con la commissione (IWC) Doc. 11.15.1 2. Riaffermazione della sinergia esistente tra la CITES e la commissione (IWC) Doc. 11.15.2 Sintesi: sono stati presentati due progetti di risoluzione concorrenti. Il doc. 11.15.1 riconferma nella sostanza l'applicabilità della Ris. Conf. 9.24, mentre il doc. 11.15.2 conferma in sostanza l'esistenza della Ris. Conf. 2.9 e gli elementi relativi alla consultazione di cui alla Ris. Conf. 9.24. Osservazioni: è necessaria una posizione comunitaria su questo aspetto dato l'impatto che può esercitare sulla classificazione delle specie di cetacei inserite nelle appendici CITES. Le controversie sorte in merito all'efficacia della IWC (commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena) andrebbero risolte in una sede diversa dalla CITES. Curiosamente il doc. 11.15.1 non propone la revoca della Ris. Conf. 2.9, il che starebbe a indicare che la strategia delle parti favorevoli alla pesca delle balene mira al declassamento (inserimento in un elenco meno protetto) con quota zero, un risultato non incompatibile con il mantenimento della Ris. Conf. 2.9. Nessuno dei progetti di risoluzione sembra costituire un passo avanti nel dibattito in materia e risultano entrambi in certa misura ovvi. La Ris. Conf. 2.9 è stata riaffermata nella CoP10 e da allora le circostanze non sono sostanzialmente mutate. Conclusioni: la Comunità chiederà che entrambi i progetti di risoluzione siano ritirati. Qualora essi siano messi ai voti la Comunità voterà contro il doc. 11.15.1 e a favore del doc. 11.15.2 16. Riconoscimento dell'importanza del contributo fornito dagli osservatori al processo CITES nelle riunioni della conferenza delle parti Doc. 11.16 Interpretazione e applicazione della convenzione 17. Consolidazione delle risoluzioni approvate Doc. 11.17 Sintesi: tre ulteriori elementi (cetacei, osservanza e scambi scientifici) si aggiungono al processo di consolidazione delle precedenti risoluzioni. Questa volta sono state presentate due versioni; una rappresenta un semplice accorpamento di tutti i testi precedenti in materia, mentre l'altra comprende anche lievi modifiche redazionali apportate dal segretariato CITES. Osservazioni: almeno uno degli aspetti in esame costituisce un punto delicato, tuttavia non vi è motivo di abbandonare la prassi precedente che consente al segretariato di apportare modifiche redazionali di minore entità nella consolidazione delle precedenti risoluzioni sullo stesso argomento. In questo modo si contribuisce alla chiarezza e pertanto ad una più corretta applicazione delle risoluzioni. Il fatto che non siano vincolanti per le parti sottolinea quanto sia importante proseguire su questa strada che ha dato buoni risultati e giova alla chiarezza delle regole. Conclusioni: la Comunità appoggerà la proposta del segretariato e l'adozione degli allegati 1B, 2B e 3B del doc. 11.17. 18. Interpretazione e applicazione dell'articolo III, paragrafo 5, dell'articolo IV, paragrafi 6 e 7 e dell'articolo XIV, paragrafi 4, 5 e 6, relativi all'introduzione dal mare Doc. 11.18 Sintesi: si propone un progetto di risoluzione per chiarire l'applicazione pratica della Convenzione riguardo agli esemplari introdotti dal mare. Osservazioni: dato che è sempre più probabile che le specie marine commerciali vengano inserite nelle appendici CITES, un tale chiarimento è doveroso. Le misure proposte, che riguardano le definizioni, la certificazione e le relazioni sugli scambi, disciplinano tutti i principali campi in cui può esservi potenzialmente confusione e le soluzioni proposte offrono una buone base di discussione. Il progetto richiederà tuttavia qualche modifica al fine di chiarire alcuni aspetti tecnici. Coerentemente con quanto previsto dal regolamento n. 338/97 continueremo a ritenere necessarie licenze di importazione anziché certificati di introduzione dal mare nell'UE. Conclusioni: la Comunità appoggerà tale iniziativa e contribuirà attivamente alla redazione di una risoluzione. 19. Relazione sulle relazioni nazionali previste ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione Doc. 11.19 20. Esecuzione 1. Esame delle infrazioni segnalate e di altri problemi di applicazione della convenzione Doc. 11.20.1 2. Applicazione delle risoluzioni Doc. 11.20.2 Sintesi: la decisione 10.120 chiedeva al segretariato di elencare le risoluzioni della conferenza ancora in vigore e di valutarne il grado di attuazione. Ben poche delle parti hanno dichiarato quali siano le risoluzioni cui hanno dato attuazione. Il segretariato suggerisce invece di cercare di individuare le risoluzioni che pongono problemi di attuazione alle parti. Osservazioni: l'attuale tabella dell'UE relativa alle risoluzioni e alla loro attuazione nella Comunità è stata citata dal segretariato come un esempio di ciò che occorre. La Commissione aggiornerà la tabella dopo la CoP11. Conclusioni: la Comunità sosterrà l'approccio alternativo proposto dal segretariato cui fornirà a tempo debito le informazioni pertinenti. 21. Normative nazionali di attuazione della Convenzione 1. Progetti di legge nazionali Doc. 11.21.1 Sintesi: nel 1992 è stato avviato un progetto volto valutare se le parti dispongono di una normativa nazionale adeguata a dare attuazione alla CITES. Nella maggior parte dei casi la normativa delle parti è stata ormai passata in rassegna anche se vi è necessità di un riesame continuo. Solo il 25% delle parti dispone di norme adeguate. Il segretariato propone una nuova decisione in materia basata su un approccio più passivo rispetto al passato, e cioè registrazione di tutta la nuova normativa comunicata dalle parti e formulazione di pareri alle parti che li richiedono, dando la precedenza alle parti che sono già state individuate tra quelle che dispongono delle misure nazionali di attuazione più deboli. Questa strategia è stata approvata nella 42ª riunione del comitato permanente. Osservazioni: l'esistenza di una adeguata normativa di attuazione della Convenzione è di fondamentale importanza perché la CITES possa realizzare i suoi obiettivi. Dato che il 75% delle parti non dispone di una normativa soddisfacente è evidente che resta ancora molto da fare. L'atteggiamento cooperativo proposto dal segretariato, che mette in risalto l'assistenza su richiesta delle parti che dispongono di una normativa nazionale di attuazione inadeguata, appare utile. Conclusioni: la Comunità sosterrà la decisione raccomandata dal segretariato ma sottolineerà la necessità di sanzioni nei casi in cui una normativa nazionale inadeguata metta gravemente a repentaglio l'attuazione della Convenzione e le offerte di assistenza non siano state raccolte; cfr. Doc. 11.21.2. 2. Misure da adottare nei confronti delle parti che non hanno una normativa adeguata Doc. 11.21.2 Sintesi: riguarda le misure adottate rispetto alle parti individuate nella CoP10 come quelle che presentano le più gravi carenze a livello della normativa di attuazione. In quasi tutti i casi si sono verificati miglioramenti significativi. Il segretariato propone un'ulteriore azione per affrontare i problemi ancora incontrati da altre parti. Figi, la Turchia, il Vietnam e lo Yemen andranno incontro ad una sospensione del commercio se non adottano norme adeguate entro il 31 ottobre 2001. Altre parti di cui si è rilevata l'inadeguatezza della normativa devono presentare una relazione al segretariato che raccomanderà le iniziative necessarie nella CoP12. Osservazioni: occorre congratularsi con il segretariato e il comitato permanente per aver ottenuto significativi miglioramenti a livello legislativo nel quadro di questa iniziativa in paesi quali la Guyana, il Senegal e l'Egitto, i quali si stanno dedicando al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche su scala significativa. È importante proseguire tale iniziativa poiché l'esistenza di una normativa adeguata di attuazione della Convenzione è essenziale per realizzare gli obiettivi della CITES. Andrebbe chiarito con esattezza a quali parti si riferisce il paragrafo 3, lettera a) del progetto di decisione. Conclusioni: la Comunità sosterrà il progetto di decisione proposto dal segretariato e conferma di essere intenzionata ad applicare le sanzioni raccomandate dal comitato permanente. 22. Relazioni sui sequestri effettuati Doc. 11.22 Sintesi: progetto di risoluzione che propone una più stretta cooperazione tra le parti interessate nel caso di sequestri di esemplari e di arresto o avvio di un'azione penale nei confronti di un cittadino straniero. Osservazioni: la cooperazione tra le parti per far osservare le regole della Commissione è di grande importanza ai fini di una effettiva applicazione. Una volta individuata un'infrazione è essenziale poter risalire a monte in modo da individuare anche altri eventuali soggetti coinvolti ed ottenere una visione più chiara di come sono state effettuate le operazioni illegali. Va tuttavia osservato che la legge o la riservatezza delle indagini possono in taluni casi consigliare di non diffondere le informazioni immediatamente e l'attuale formulazione del progetto riflette questa preoccupazione. Occorrerebbe chiedere il parere all'INTERPOL e all'Organizzazione mondiale delle dogane, che dispongono di proprie reti di scambio delle informazioni. Conclusioni: la Comunità sosterrà il principio ispiratore del progetto di risoluzione e contribuirà alla redazione di un testo definitivo. 23. Soggetti recidivi Doc. 11.23 Sintesi: si raccomanda al segretariato della CITES di redigere e aggiornare un elenco dei soggetti recidivi che contravvengono alle disposizioni CITES e che a tali individui, una volta che figurano in tale elenco, siano negate le licenze CITES. Osservazioni: pur essendo comprensibile la frustrazione che provano gli estensori del il documento, la proposta presenta vari punti deboli. L'elenco non ha alcuna utilità a meno che non si traduca in una azione concreta e quella proposta (rifiuto della licenza) può rivelarsi giuridicamente impossibile da applicare soprattutto nei casi in cui il richiedente non abbia commesso reati nel paese in cui presenta la sua richiesta e quest'ultima risponda perfettamente ai requisiti di legge. Si può inoltre prevedere che i soggetti recidivi non avranno difficoltà a celarsi dietro pseudonimi o società fittizie in modo da non essere identificati. I tentativi di utilizzare elenchi analoghi in altre sedi non hanno avuto alcun successo. Conclusioni: la Comunità non appoggerà il progetto di risoluzione. 24. Uso delle annotazioni nelle appendici Doc. 11.24 Sintesi: la decisione 10.70 invitava a fornire un chiarimento circa l'uso delle annotazioni nelle appendici. Il progetto di risoluzione relativo a tale aspetto distingue tra annotazioni di riferimento a puro scopo informativo e annotazioni sostanziali (che costituiscono parte di un elenco) e fornisce utili orientamenti circa l'uso e la modificazione di queste ultime. Osservazioni: il ricorso alle annotazioni nelle appendici, per scopi diversi, è sfuggito progressivamente di mano col trascorrere del tempo. Da un lato aumentano la flessibilità, dall'altro rendono la Convenzione più complicata da applicare. Il progetto fornisce un utile chiarimento anche se difficilmente potrà arginare l'uso sempre più frequente di annotazioni complicate. Conclusioni: la Comunità sosterrà la proposta e contribuirà alla redazione di un testo definitivo. 25. Procedura di revisione dei criteri relativi alla modifica delle appendici I e II Doc. 11.25 Sintesi: la risoluzione della conferenza 9.24 che stabilisce gli attuali criteri di inserimento negli elenchi delle appendici prevedeva che ne fosse effettuata una revisione prima della CoP12. Il presente documento, elaborato dai presidenti dei comitati "Animali" e "Piante", illustra l'oggetto e le scadenze del suddetto riesame. Esso prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro "Criteri" formato su base regionale da membri dei comitati "Animali" e "Piante" con l'assistenza di quattro membri cooptati. La relazione del gruppo verrà discussa ampiamente dalle parti e dai comitati "Animali" e "Piante" prima di essere inviata al comitato permanente e presentata alla CoP12. Lavorando sui casi studiati dai comitati "Animali" e "Piante", il gruppo valuterà la validità scientifica e l'applicabilità dei criteri esistenti e gli orientamenti che li accompagnano. Osservazioni: pur risentendo, come è inevitabile, di una certa soggettività, gli obiettivi del riesame sembrano ampiamente soddisfacenti. Le scadenze fissate sembrano tuttavia alquanto ambiziose, soprattutto la parte prevista per il 2000. Sarebbe importante cooptare persone qualificate appartenenti alle organizzazioni interessate e coinvolte nel processo quali la OILT, Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO) e la FAO in modo da evitare inutili sovrapposizioni con l'attività parallela svolta da tali organizzazioni. Conclusioni: la Comunità sosterrà in linea di principio la proposta relativa all'oggetto del riesame e svolgerà un ruolo attivo affinché i compiti previsti siano portati a termine. 26. Definizione di: "destinazioni adeguate e accettabili" Doc. 11.26 Sintesi: si tratta di un tentativo di precisare meglio termini alquanto imprecisi utilizzati nelle annotazioni relative ad esemplari vivi. Sulla base di tali termini il testo propone restrizioni e consultazioni piuttosto particolareggiate in merito alle esportazioni. Osservazioni: il progetto sembra eccessivamente prescrittivo per un aspetto di importanza relativamente minore ai fini della conservazione. Inoltre alcuni aspetti sembrano andare troppo oltre rispetto agli obblighi fissati dalla Convenzione (ad esempio il divieto di riesportazione). Un approccio alternativo è quello contenuto nella proposta di modifica 11.25 che è molto più semplice e dovrebbe essere sufficiente a chiarire la questione anche se la proposta attuale riguarda solo gli elefanti. Conclusioni: la Comunità appoggerà il progetto di risoluzione solo qualora modificato secondo le linee della proposta di modifica 11.25, che ha lo stesso obiettivo (anche se attualmente limitato agli elefanti). 27. Riconoscimento dei rischi e dei benefici derivanti dal commercio di specie della flora e della fauna selvatiche Doc. 11.27 Sintesi: si tratta di un tentativo di riscrivere la Ris. Conf. 8.3 col quale si sottolinea la difficoltà di assicurare la sostenibilità e si invitano le parti a prendere in considerazione alternative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche (ci si riferisce probabilmente al turismo). Osservazioni: le norme sostanziali contenute nel progetto di risoluzione aggiungono ben poco a quanto già previsto in termini operativi dalla Ris. Conf. 8.3 e il resto del progetto contiene in larga misura delle banalità. Non si vede per quale ragione gli scambi commerciali e il turismo non possano coesistere, cosa che già avviene nel caso della caccia sportiva. Dato che il principio dell'uso sostenibile (per scopi commerciali o di altra natura) è ormai sancito da molti strumenti internazionali, la CITES dovrebbe dedicarsi al conseguimento dei propri obiettivi anziché elencare le difficoltà che incontra nella sua applicazione. Conclusioni: la Comunità non sosterrà il progetto di risoluzione. 28. Quote relative alle specie dell'appendice I 1. Leopardo Doc. 11.28.1 Sintesi: il doc. 11.28.1 rileva che attualmente il commercio di pelli di leopardo interessa oggi quantità considerevolmente inferiori rispetto a quelle ritenute sostenibili dalla conferenza delle parti, ma che tuttavia diverse parti cui erano state assegnate quote non hanno ottemperato agli specifici obblighi di relazione indicati dalla Ris. Conf. 10.14. Osservazioni: anche se può sembrare poco saggio "premiare" le parti che non ottemperano agli obblighi di relazione previsti dalla conferenza delle parti, tali obblighi risultano inutilmente onerosi se non servono ad alcuno scopo pratico. Conclusioni: la Comunità sosterrà le iniziative volte a rendere gli obblighi di presentare relazioni, imposti alle parti titolari di quote, più omogenei e adeguati ai fini del controllo e della conservazione. 2. Markor Doc. 11.28.2 Sintesi: nel quadro del sistema di quote approvato dalla CoP10 in Pakistan nel 1997 non è stato abbattuto alcun esemplare di markor mentre nel 1998 ne sono stati abbattuti tre. Gli esemplari sono stati marcati in conformità della Ris. Conf. 10.15. Il Pakistan ha fornito le informazioni richieste circa lo stato di conservazione della specie nel 1997, ma nessuna nuova informazione nel 1998. Il segretariato avanza l'ipotesi che l'obbligo di fornire tali informazioni a scadenza annua possa risultare eccessivamente oneroso e suggerisce di stabilire un intervallo diverso. Osservazioni: non si sono incontrati particolari problemi per quanto riguarda l'uso della quota di esportazioni dei trofei di caccia approvata relativamente a tale specie nel Pakistan. Una relazione sullo stato di conservazione della specie nel 1997 non ha sollevato preoccupazioni. L'obbligo di riferire annualmente sullo stato di conservazione della specie appare in effetti eccessivamente oneroso per una specie che vive in un'area tanto remota e dal punto di vista della conservazione non sembra esservi motivo di opporsi ad un intervallo di tempo più lungo. Conclusioni: la Comunità prenderà atto dell'uso fatto della quota prevista e approverà gli opportuni cambiamenti nelle scadenze previste per la presentazione della relazione dalla Ris. Conf. 10.15. 29. Commercio di esemplari di orsi Doc. 11.29 Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sul commercio di orsi e parti di orso richiesta dalle decisioni 10.44 e 10.65 e ampiamente basata su contributi provenienti dalle parti. Tuttavia, la situazione desta ancora preoccupazioni e il segretariato ha proposto di redigere una nuova relazione in materia con il contributo delle parti entro il 31 luglio 2001. Osservazioni: si tratta di una relazione alquanto ottimistica se si considerano le preoccupazioni sollevate in passato dal commercio di parti di orso. Saranno necessari chiarimenti circa le più severe misure comunitarie in risposta alle critiche contenute nel paragrafo 3 circa la confusione che apparentemente esisterebbe sulla questione se i trofei di caccia all'orso dell'appendice II vadano considerati effetti personali o no. Pur senza nominarle direttamente, tale critica riguarda chiaramente le misure interne più severe dell'UE. Conclusioni: la Comunità accoglierà con favore la relazione è sosterrà l'iniziativa di un ulteriore riesame prima della CoP12. 30. Conservazione e commercio delle tigri 1. Attuazione della Ris. Conf. 9.13 (Riv.) Doc. 11.30.1 2. Attuazione della decisione 10.66 Doc. 11.30.2 31. Conservazione e commercio degli elefanti 1. Commercio a titolo sperimentale di avorio grezzo proveniente da popolazioni dell'appendice II Doc. 11.31.1 2. Controllo del commercio e delle uccisioni illegali Doc. 11.31.2 3. Revisione della Risoluzione della Conferenza 10.10 Doc. 11.31.3 Sintesi: si propone di modificare la Ris. Conf. 10.10 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative al controllo delle uccisioni illegali di elefanti (sostituzione di MIKE e ETIS), gli acquisti a scopo non commerciale di scorte ufficiali di avorio (eliminazione del requisito che prevede la destinazione degli importi così raccolti a Fondi per la conservazione - Conservation Trust Funds) e il commercio di animali vivi. Osservazioni: anche se non ha ancora raccolto i fondi necessari per cominciare a fornire garanzie, MIKE costituisce un elemento importante nel valutare l'impatto del commercio di prodotti derivati dall'elefante africano. In alternativa, il doc. 11.31.3 si basa su principi meno stringenti, in quanto non prevede per il segretariato sufficienti possibilità di verificare gli indizi di un aumento della caccia di frodo e propone per questi casi interventi troppo precipitosi. Inoltre non vi è attualmente necessità di modificare il programma ETIS che sta fornendo informazioni utili. Data l'assenza di progressi sulla decisione 10.2, è possibile modificare le norme sugli acquisti d'avorio per fini non commerciali, ma la loro efficacia non è garantita. La Comunità dovrebbe essere cauta nel contribuire a realizzare nei dettagli meccanismi di questo genere a meno che non vi sia una chiara intenzione di contribuire successivamente sul piano finanziario. Le proposte relative alla raccolta di fondi da parte del segretariato per la conservazione in situ degli elefanti e le restrizioni alle esportazioni di esemplari vivi sembrano esulare dal campo di applicazione della CITES. Le modifiche proposte rispetto al commercio di esemplari vivi sembrano eccessive in rapporto alle necessità di conservazione dell'elefante africano e poco praticabili per quanto riguarda gli spostamenti tra giardini zoologici. Conclusioni: la Comunità si opporrà alla proposta di modifica del Ris. Conf. 10.10. 4. Smaltimento a scopo non commerciale delle scorte di avorio Doc. 11.31.4 Sintesi: tale documento si limita a ripetere gli elementi presenti nel doc. 11.31.3 che riguarda la decisione 10.2 (acquisti a scopo non commerciale di scorte governative di avorio). Esso propone che, a condizione che siano rispettati gli obblighi di marcatura ecc., le scorte governative d'avorio possano essere "vendute" in qualsiasi momento purché i relativi proventi vengano utilizzati per la conservazione degli elefanti. Osservazioni: data l'assenza di progressi relativamente alla decisione 10.2 è possibile accettare modifiche delle disposizioni relative agli acquisti a scopo non commerciale di avorio, ma la loro efficacia non è garantita. I proponenti suggeriscono l'ipotesi che sia stata la creazione dei Conservation Trust Funds ad impedire che le vendite a scopo non commerciale divenissero una realtà. È invece probabile che vi siano motivazioni più profonde. La decisione 10.2 prevedeva unicamente la vendita delle scorte ufficialmente registrate nella verifica iniziale effettuata nel 1997. La "vendita" di scorte governative in qualsiasi momento crea il rischio che si verifichino ulteriori acquisti di avorio ma, qualora i proventi vengano utilizzati per la conservazione degli elefanti ciò non dovrebbe costituire un problema. La Comunità dovrebbe essere cauta nel contribuire a realizzare in dettaglio meccanismi di questo genere a meno che non vi sia una chiara intenzione di contribuire successivamente sul piano finanziario. In passato siamo già stati accusati di malafede a tale riguardo. Conclusioni: la Comunità appoggerà soltanto i principi che ispirano il progetto e contribuirà alla sua elaborazione qualora vi sia una chiara intenzione di contribuire successivamente sul piano finanziario. 32. Conservazione e commercio di rinoceronti Doc. 11.32 Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sulla situazione dei rinoceronti e in particolare sulla Ris. Conf. 9.14 e sulla decisione 10.45. Dopo un attento esame, la proposta di elaborare nuovi indicatori standard per misurare le variazioni dei livelli di caccia di frodo dei rinoceronti è apparsa poco fondata. Il comitato permanente ha rifiutato di approvare la spesa necessaria ed ha preferito ricercare sinergie con gli attuali sistemi di monitoraggio. Il segretariato ritiene che l'intera Ris. Conf. 9.14 andrebbe revocata o radicalmente modificata. Osservazioni: il problema del commercio illegale di corni di rinoceronte non è certamente stato risolto, tuttavia sembra che la situazione si sia in qualche modo stabilizzata. La Ris. Conf. 9.14 è stata elaborata in un momento in cui i timori per la sorte del rinoceronte erano al culmine. Qualsiasi modifica richiede l'approvazione da parte degli Stati dell'area di distribuzione. Conclusioni: la Comunità sosterrà la revoca o la sostanziale modifica della Ris. Conf. 9.14. 33. Esportazioni di lana e di vigogna Doc. 11.33 34. Conservazione e controllo del commercio di antilope tibetana Doc. 11.34 Sintesi: si tratta di un progetto di risoluzione scaturito da un seminario internazionale dedicato a tale specie (ottobre 1999). Il documento invita essenzialmente a incentrare l'attenzione sul commercio illegale di tale specie e in particolare sul commercio di scialli di lana (shahtoosh). Osservazioni: diversi Stati membri hanno partecipato al seminario e contribuito alla redazione del progetto di risoluzione. L'UE è uno dei principali consumatori. Il preambolo esprime apprezzamento per quanto fatto da diversi Stati membri per assicurare il rispetto delle norme, tuttavia sono necessarie ulteriori iniziative che potrebbero forse essere prese in sede al Gruppo "Esecuzione" dell'UE. Le proposte che riguardano indumenti di shahtoosh di proprietà di privati cittadini potrebbero risultare inattuabili. Conclusioni: la Comunità appoggerà il progetto di risoluzione con alcune modifiche di minore importanza. 35. Commercio di tartarughe d'acqua dolce e di testuggini da e verso il Sudest asiatico Doc. 11.35 Sintesi: si tratta di un documento di discussione che sottolinea l'uso insostenibile, oggi a livelli allarmanti, delle tartarughe di mare (Cheloniidae) del Sudest asiatico. Si propone che gli Stati dell'area di distribuzione e gli importatori prendano una serie di iniziative per affrontare il problema che culminino con un seminario tecnico che riferisca successivamente al comitato "Animali". Osservazioni: la maggior parte delle specie interessate non figura nella CITES, tuttavia vi sono precedenti a favore di un simile approccio (cfr. la Ris. Conf. 9.15 sui nidi commestibili di Collocalia).Non sussistono ragionevoli motivi per cui non si debba elaborare una risoluzione, anche se sarebbe necessario poter contare in qualche misura sul fatto che i fondi necessari possano essere allocati al di fuori del fondo fiduciario CITES (CITES Trust Fund). Il sostegno entusiasta dei paesi del Sudest asiatico sarà essenziale per assicurare il successo dell'iniziativa. In quest'ambito potrebbe essere utilmente sottolineato il ruolo potenziale della Convenzione sulla diversità biologica. Conclusioni: la Comunità appoggerà l'elaborazione di una risoluzione sulla base di tale documento di discussione. 36. Commercio di cavallucci marini ed altri esemplari appartenenti alla famiglia delle Signatidae Doc. 11.36 Sintesi: si tratta di un documento di discussione analogo al doc. 10.35 ma le raccomandazioni sono rivolte ad un più ampio ventaglio di soggetti (parti della CITES, industria del tempo libero, industria della medicina tradizionale, scienziati). Osservazioni: pur essendo i problemi connessi con la conservazione probabilmente meno gravi rispetto a quelli dei chelóni del Sudest asiatico, esistono dubbi circa la sostenibilità dell'uso attuale, da cui l'inserimento nell'allegato D del regolamento n. 338/97. In quest'ambito potrebbe essere utilmente sottolineato il ruolo potenziale della Convenzione sulla diversità biologica. Conclusioni: la Comunità appoggerà l'elaborazione di una risoluzione sulla base di tale documento di discussione. 37. Obblighi di identificazione e relazione relativi al commercio di esemplari di corallo Doc. 11.37 38. Specie di piante da legname 1. Relazione del segretariato Doc. 11.38.1 Sintesi: la relazione riguarda le 15 decisioni adottate nella CoP10 sulle specie di piante da legname. Molti degli obiettivi sono stati abbandonati o risultano ormai superflui e si raccomanda l'abrogazione della decisione in questione. Per quanto riguarda altri punti che interessano il gruppo di lavoro "Legname", come il riesame delle specie di piante da legname inserite negli elenchi, l'uso di tecniche di silvicoltura e l'efficacia delle relazioni sugli scambi commerciali si propone il rinvio alla CoP12. Osservazioni: sono stati fatti progressi nel campo dell'identificazione del legname prodotto grazie all'impegno della Spagna ma su altri punti le precedenti decisioni sembrano essere state superflue o non essere state considerate prioritarie e la loro applicazione è stata rinviata. Conclusioni: la Comunità offrirà ampio appoggio alle proposte del segretariato sulle precedenti decisioni riguardanti specie di piante da legname e ove opportuno una riformulazione delle scadenze e degli obiettivi. 2. Progressi in materia di conservazione della Swietenia macrophylla (mogano americano) Doc. 11.38.2 Sintesi: il doc. 11.38.2 costituisce la relazione di una riunione convocata a seguito del tentativo - fallito - effettuato durante la CoP10 di inserire la Swietenia macrophylla nell'appendice II. L'incontro ha ribadito l'impegno da parte dei paesi che hanno inserito tale specie nell'appendice III ad effettuare i necessari controlli e di tutti gli Stati dell'area di distribuzione a cooperare per assicurare lo sfruttamento sostenibile della specie. Osservazioni: il doc. 11.38.2 non auspica alcun tipo specifico di azione. Conclusioni: la Comunità prenderà atto del contenuto del documento 11.38.2 39. Nomenclatura uniforme Doc. 11.39 Sintesi: questo documento del comitato "Nomenclatura" riesamina la Ris. Conf. 10.22 ed aggiorna l'elenco dei riferimenti alla nomenclatura uniforme per le specie inserite o di cui è proposto l'inserimento nelle appendici. Osservazioni: la fissazione di riferimenti in base ad una nomenclatura uniforme costituisce un utile strumento pratico per l'applicazione della CITES. È opportuno appoggiare la progressiva individuazione di tali riferimenti. L'inserimento al punto d) degli articoli del progetto di un riferimento alla distribuzione delle tartarughe e delle testuggini costituisce una novità. Ciò sembra esulare dal campo di applicazione della risoluzione e dal mandato del comitato "Nomenclatura". In attesa che venga accolta la proposta di inserire nell'elenco il genere Mantella occorrerebbe affrontare la questione della sua collocazione nella nomenclatura. Conclusioni: la Comunità appoggerà il progetto di risoluzione ad eccezione dell'ultimo riferimento al punto d) e proporrà un riferimento uniforme per il genere Mantella. 40. Assistenza alle autorità scientifiche in merito ai pareri circa l'assenza di effetti negativi Doc. 11.40 41. Livello significativo di commercio di specie dell'appendice II 1. Attuazione della Ris. Conf. 8.9 Doc. 11.41.1 Sintesi: si tratta di un documento informativo presentato dal segretariato che sintetizza le azioni intraprese relativamente a determinate specie animali nell'ambito del processo sul commercio significativo (1992-1999). Osservazioni: si tratta di una sintesi chiara di un processo complicato che va letta in parallelo con il Doc. Inf. 11.2 Conclusioni: la Comunità prenderà atto del contenuto del documento informativo. 2. Modifica della Risoluzione della Conferenza 8.9 Doc. 11.41.2 Sintesi: la Ris. Conf. 8.9 ha avviato il discorso sul Commercio significativo (Significant Trade) delle specie animali. Il progetto attuale propone modifiche di minore entità all'approccio adottato e, ciò che è più importante, estende le disposizioni alle piante. Osservazioni: basandosi sui principi ispiratori del vecchio regolamento CEE sul commercio di specie della fauna e della flora selvatiche n. 3626/82, la Ris. Conf. 8.9 si è rivelata particolarmente efficace nel ridurre l'uso insostenibile di specie dell'appendice II, tanto che in anni recenti il comitato "Animali" non ha quasi mai dovuto affrontare problemi a questo riguardo. Tuttavia il fatto che si limiti agli animali rappresenta un inconveniente. Il presente progetto comprende le indicazioni necessarie a consentire la valutazione dei taxa botanici ricorrendo ad un sistema unificato, cosa non facile date le differenze esistenti a livello delle informazioni disponibili tra il regno vegetale e quello animale. Dato lo stretto legame esistente tra la politica comunitaria e il processo relativo al commercio significativo, sarebbe importante che la Comunità partecipasse attivamente alla redazione finale di tale risoluzione. L'obiettivo è quello di assicurare che le più severe disposizioni vigenti a livello comunitario possano inserirsi nel quadro CITES. Conclusioni: la Comunità appoggerà il progetto di risoluzione e collaborerà attivamente alla sua redazione finale. 42. Commercio di esemplari di specie trasferite nell'appendice II soggette a quote annue di esportazione Doc. 11.42 Sintesi: si tratta di relazioni su due popolazioni di specie di coccodrilli che rientrano nella categoria indicata nel titolo del documento. Osservazioni: la registrazione da parte della Tanzania delle esportazioni di pelli e trofei di Crocodilus niloticus lascia alquanto a desiderare. Conclusioni: la Comunità prenderà atto della relazione. 43. Modifica della Ris. Conf. 5.10 per quanto riguarda la definizione di "scopi essenzialmente commerciali" Doc. 11.43 Sintesi: questo progetto di modifica della risoluzione 5.10 propone modifiche di scarsa entità della definizione degli scopi essenzialmente commerciali. Essa assume maggiore consistenza quando fornisce esempi di applicazione nel caso di programmi di conservazione in loco e propone, inoltre, che l'importazione finalizzata alla produzione di discendenti destinati alla vendita venga considerata attività a scopo essenzialmente commerciale. Osservazioni: gli estensori della proposta confondono conservazione e scopi commerciali. Per quanto riguarda il punto 4 la Convenzione risulta probabilmente alquanto sorpassata lì dove proibisce operazioni che, pur essendo utili dal punto di vista della conservazione delle specie, abbiano finalità essenzialmente commerciali, ma questo è quanto dispone la lettera del trattato. L'altra modifica sostanziale, il nuovo paragrafo f), sembra superflua poiché anche nel caso in cui degli esemplari vengano trasferiti presso riserve private, lo scopo fondamentale dell'importazione resterebbe certamente di natura non commerciale. Qualora fosse commerciale vi potrebbero essere molte altre circostanze (allevatori e riproduttori privati per hobby, ecc.) nelle quali si potrebbe dimostrare che i benefici in termini di conservazione sono preponderanti rispetto agli aspetti commerciali. La materia è alquanto controversa. È vero che la Ris. Conf. 5.10 fornisce orientamenti, più che una definizione, ma si tratta di un aspetto delicato. Tuttavia tali orientamenti si sono rivelati nel tempo abbastanza soddisfacenti e sarebbe pertanto poco saggio scardinarli. Conclusioni: la Comunità si opporrà alle proposte modifiche della Ris. Conf. 5.10 44. La selvaggina: aspetti commerciali e di gestione della fauna selvatica Doc. 11.44 Sintesi: negli ultimi anni è stato sottolineato l'evidente aumento del commercio di selvaggina verificatosi in particolare in Africa. Come emerge da questo documento di discussione le soluzioni vanno trovate in ambiti che esulano in larga misura dal campo di applicazione della CITES. Il documento propone l'istituzione di un gruppo di lavoro che elabori un programma d'azione in materia. Osservazioni: il comitato ha già auspicato la discussione di questo aspetto nella CoP11 sul commercio di fauna e flora selvatiche. Si tratta di un aspetto commerciale di dimensioni internazionali e la CITES può fungere da catalizzatore per ulteriori iniziative. Sarebbe importante ricercare il sostegno delle parti sul cui territorio il commercio di selvaggina è molto diffuso. Conclusioni: la Comunità sosterrà il coinvolgimento della CITES su questo aspetto e la istituzione in materia di un gruppo di lavoro "intersessioni". 45. Modifica della Ris. Conf. 9.6 1. In materia di campioni per scopi diagnostici, di identificazione, di ricerca e tassonomici, di colture cellulari e di siero per ricerca in campo biomedico Doc. 11.45.1 Sintesi: si propone di considerare i campioni di DNA, le colture cellulari e il siero come non facilmente riconoscibili in termini CITES. Osservazioni: questa proposta è stata ampiamente discussa in seno al comitato sul commercio di fauna e flora selvatiche. La Comunità dovrebbe in primo luogo premere affinché tutte le parti siano adottate, tuttavia un'altra soluzione accettabile potrebbe consistere nel cancellare i punti relativi al secondo pallino poiché non sono legati a un chiaro beneficio in termini di conservazione delle specie. Si noti che il problema si pone unicamente a causa del fatto che la normativa comunitaria contiene una definizione onnicomprensiva del concetto di "facilmente riconoscibile". Alle parti che si oppongono alla proposta si dovrebbe chiedere di quali possibilità dispongano in materia a livello giuridico. Conclusioni: la Comunità sosterrà attivamente la proposta di modifica. 2. In materia di prodotti cosmetici destinati al consumo finale contenenti caviale Doc. 11.45.2 Sintesi: si propone di considerare i prodotti cosmetici destinati al consumo finale che contengono caviale di specie di storione inserite nell'appendice II non facilmente riconoscibili in termini CITES. Osservazioni: tale aspetto è stato sollevato nella riunione della regione europea tenutasi nel gennaio 1999, ospite la Commissione. L'approccio è stato ampiamente discusso nel comitato sul commercio di fauna e flora selvatiche. La logica della proposta è evidente ma i confronti con il commercio di prodotti medicinali tradizionali (come il muschio Moschus) vanno effettuati con cautela. Se le parti insistono ad aggiungere altri prodotti rispetto ai quali l'assenza di impatti in termini di conservazione è meno chiara dovremo riconsiderare la nostra posizione. Si noti che il problema si pone unicamente a causa del fatto che la normativa comunitaria contiene una definizione onnicomprensiva del concetto di "facilmente riconoscibile". Alle parti che si oppongono alla proposta andrebbe chiesto di quali possibilità dispongano in materia a livello giuridico. Conclusioni: la Comunità sosterrà attivamente la proposta di modifica. 46. Movimenti transfrontalieri di animali vivi destinati a mostre Doc. 11.46 47. Revisione di risoluzioni riguardanti l'allevamento e il commercio di esemplari allevati Doc. 11.47 Sintesi: modifica e consolida due risoluzioni della conferenza in materia (la 5.16(Rev) e la 10.18) e prevede un'applicazione universale del principio dell'allevamento, che in precedenza era limitato ai coccodrilli. La proposta conferisce al segretariato la facoltà di stabilire quando una modifica della gestione delle specie richiede la presentazione di una nuova proposta alla conferenza delle parti. Osservazioni: l'allevamento si è rivelato una tecnica di gestione abbastanza proficua ai fini della CITES. La proposta chiarisce le norme che disciplinano tale attività e ne amplia il campo di applicazione. La proposta va accolta con favore. Conclusioni: la Comunità sosterrà la proposta del comitato "Animali" e contribuirà alla redazione di una risoluzione consolidata. 48. Registrazione di operazioni di allevamento di esemplari di specie dell'appendice I in cattività a scopi commerciali Doc. 11.48 49. Ibridi animali: modifica della Ris. Conf. 10.17 Doc. 11.49 Sintesi: si propone di apportare una piccola modifica alla Ris. Conf. 10.17 in modo che gli animali ibridi vengano trattati in conformità di quanto previsto dall'allegato "più elevato" in cui figurava uno dei suoi progenitori delle quattro generazioni precedenti, ad esempio l'appendice I se un esemplare appartenente ad una delle quattro generazioni precedenti figurava in tale appendice. Osservazioni: la modifica proposta si basa su un suggerimento formulato dall'Australia nella CoP10 e successivamente adottato dal comitato "Animali" e riportato nella notifica 1998/28. Se da un lato è probabilmente auspicabile effettuare controlli più intensi sul commercio di esemplari ibridi in modo da limitare le possibilità di sfuggirvi, attualmente ciò non sembra possibile nella Comunità data la formulazione dell'articolo 2, lettera t) del regolamento 338/97. Conclusioni: la Comunità sosterrà la proposta di modifica della Ris. Conf. 10.17 mettendo in chiaro che non le sarà possibile darle piena attuazione nell'immediato futuro. 50. Uso di microchip per la marcatura di animali vivi oggetto di scambi commerciali Doc. 11.50 Sintesi: si propone di modificare la Ris. Conf. 8.13 in modo che l'uso di microchip risulti utile come strumento di identificazione per tutti gli esemplari vivi. Il documento separa la CITES dalla base di dati ISIS. Osservazioni: questa risoluzione, anche nella versione modificata, avrà ripercussioni di modesta entità, ma può essere considerata utile in termini generali. Il collegamento con l'ISIS non ha mai funzionato adeguatamente ed ha dato luogo a impegni di bilancio superflui. Conclusioni: la Comunità sosterrà la proposta di modifica della Ris. Conf. 8.13 e contribuirà alla sua redazione finale. 51. Sistema universale di marcatura per l'identificazione di pelli di coccodrillo Doc. 11.51 Sintesi: il documento propone modifiche di lieve entità dell'attuale Ris. Conf. 9.22 al fine di tener conto delle difficoltà tecniche incontrate e di inserirvi il contenuto della Ris. Conf. 6.17. Osservazioni: la maggior parte delle modifiche sembrano sensate e comprensibili. Tuttavia le proposte relative alle aggiunte al punto i) andrebbero discusse. Non è chiaro quale sia lo scopo di istituire un sistema di registrazione dei conciatori e sembra che gli unici effettivi "produttori" di pelli di coccodrillo siano i coccodrilli stessi. Conclusioni: la Comunità sosterrà la proposta di modifica della Ris. Conf. 9.22 e contribuirà alla redazione di una versione modificata del testo. 52. Spostamento di campioni di pelle di coccodrillo Doc. 11.52 Sintesi: si propone che il segretariato studi modalità atte a semplificare le procedure che consentono l'uso di pelli di coccodrillo marcate nelle fiere commerciali e successivamente restituite ai paesi di origine. Osservazioni: si tratta di una semplice richiesta. I produttori europei di articoli in pelle hanno richiesto misure analoghe per campioni industriali. La differenza è che gli esemplari non sono marcati in alcun modo. Tuttavia, poiché il progetto di decisione si prefigge unicamente di studiare quali possibilità vi siano in questo campo, la Comunità potrebbe chiedere che la ricerca venga estesa a tutti i prodotti derivati dai rettili. Potrebbe essere possibile elaborare un progetto di risoluzione della conferenza in materia alla CoP11, in tal caso occorre assicurare che essa sia formulata in modo tale da poter essere applicata in forza della vigente normativa comunitaria. Conclusioni: la Comunità appoggerà il progetto di decisione e chiederà che venga esteso ad altri prodotti derivati dai rettili. Qualora se ne presenti l'opportunità, la Comunità eserciterà pressioni affinché si concordi una risoluzione della conferenza in materia e contribuirà alla sua redazione. 53. Sistema universale di etichettatura per l'identificazione di esemplari di storione (caviale) Doc. 11.53 54. Trasporto di animali vivi Doc. 11.54 55. Definizione del termine "preparati" Doc. 11.55 Sintesi: il progetto di risoluzione intende fornire una definizione del termine "preparati" nell'ambito del testo della convenzione relativo al commercio di esemplari vivi là dove indica che questi ultimi dovranno essere preparati e trasportati in modo da ridurre al minimo il rischio di ferite, danni alla salute e trattamento crudele. La definizione verrebbe estesa a tutte le operazioni, dalla cattura all'esportazione. Osservazioni: indubbiamente l'eccessiva mortalità riscontrata nelle fasi di cattura e in quella del trattamento precedente all'esportazione è dannosa e può rendere più difficile pervenire ad un modello di uso sostenibile. Tuttavia, la Convenzione riferisce chiaramente il termine "preparati" alla spedizione degli esemplari. Ne consegue che il termine si applica unicamente ai casi in cui il trattamento degli esemplari ha conseguenze dirette sulla loro sopravvivenza ecc. durante il trasporto. La proposta andrebbe considerata come una modifica della Ris. Conf. 10.21. Conclusioni: la Comunità appoggerà la proposta purché il termine "preparati" si riferisca unicamente alle circostanze in cui il trattamento degli esemplari vivi abbia conseguenze sulla loro salute nella fase del trasporto. 56. Commercio di medicinali tradizionali Doc. 11.56 57. La strategia di gestione delle informazioni Doc. 11.57 58. Rischi potenziali del commercio di flora e fauna selvatiche per l'industria turistica Doc. 11.58 Sintesi: il progetto di risoluzione sottolinea l'importanza commerciale ma anche possibili effetti collaterali del turismo in relazione alla flora e alla fauna selvatiche e rileva le possibili minacce che derivano dal commercio di specie della flora e della fauna selvatiche per l'industria del turismo. Osservazioni: questo progetto di risoluzione sembra esulare in gran parte dal campo di applicazione della CITES. Vengono percepite come una minaccia per il turismo derivante dal commercio di specie della flora e della fauna selvatiche la caccia di frodo e la "guerriglia" che a volte si verifica a seguito di tentativi di controllo. La caccia di frodo costituisce un pericolo di per sé, che il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche venga effettuato o meno. Si noti che nel caso della caccia sportiva si verifica una combinazione di turismo e commercio di specie della fauna e flora selvatiche. Conclusioni: la Comunità si opporrà al progetto di risoluzione. Considerazioni in merito alle proposte di modifica delle appendici I e II 59. Proposte di modifica delle appendici I e II 1. Proposte scaturite dal riesame periodico da parte del comitato "Piante" Doc.11.59.1 >SPAZIO PER TABELLA> 2. Proposte relative alle quote all'esportazione degli esemplari di specie dell'appendice I o II Doc. 11.59.2 >SPAZIO PER TABELLA> 3. Altre proposte Doc. 11.59.3 >SPAZIO PER TABELLA> Conclusione della riunione 60. Fissazione della data e della sede della prossima sessione ordinaria della conferenza delle parti Doc. 11.60 Sintesi: Osservazioni: Conclusioni: La Comunità sosterrà la candidatura di qualsiasi Stato membro che proponga di ospitare la prossima conferenza e si adopererà affinché non si verifichi che due o più Stati membri entrino in concorrenza a tale riguardo. 61. Osservazioni conclusive nessun documento