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Document 52000PC0102
Proposal for a Decision of the Council and of the Commission on the conclusion of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
/* COM/2000/0102 def. */
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra /* COM/2000/0102 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è un accordo misto firmato il 14 giugno 1994, vale a dire prima che l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderissero all'Unione europea. Il 10 aprile 1997 è stato firmato un protocollo di ampliamento per consentire ai tre nuovi Stati membri di sottoscrivere l'APC. Dopo la ratifica dell'APC da parte di tutti gli Stati membri firmatari, si è ritenuto politicamente preferibile non subordinare l'entrata in vigore dell'accordo alla ratifica del protocollo di ampliamento da parte delle Comunità europee, dei loro 15 Stati membri e dell'Ucraina, che avrebbe richiesto parecchio tempo. Le Parti hanno quindi raggiunto un accordo sull'applicazione provvisoria del protocollo di ampliamento da parte delle Comunità europee, dell'Ucraina e di tutti gli Stati membri tranne l'Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Portogallo che, per motivi costituzionali interni, dovevano ratificare il protocollo di ampliamento. Dopo essere stato ratificato dagli Stati membri di cui sopra, il protocollo di ampliamento è stato applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° marzo 1998, contestualmente all'entrata in vigore dell'APC. Ora che tutti i firmatari hanno portato a termine la ratifica del protocollo di ampliamento, può essere adottata la decisione relativa alla sua conclusione. Il Parlamento europeo ha espresso parere conforme in merito alla conclusione del protocollo di ampliamento il 15 luglio 1997. Il comitato consultivo CECA è stato consultato il 30 aprile 1996 in merito al protocollo e il 2 aprile 1998 in merito alla sua applicazione provvisoria. 2. Si invita il Consiglio: * ad adottare la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome della Comunità europea; * ad esprimere approvazione/parere conforme in merito alla decisione della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, gli articoli 93 e 94, gli articoli 133 e 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo [1], [1] GU C 286 del 22.9.1997, pag. 82. vista l'approvazione del Consiglio, concessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, previa consultazione del comitato consultivo CECA e previo parere conforme del Consiglio, considerando quando segue: (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2], in vigore dal 1° marzo 1998, contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Comunità europee in quanto elemento fondamentale della strategia delle Comunità europee e dei loro Stati membri nei confronti dell'Ucraina. [2] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3. (2) L'accordo di partenariato e cooperazione essendo stato firmato prima che l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderissero all'Unione europea, il 10 aprile 1997 è stato firmato un protocollo di ampliamento per consentire ai tre nuovi Stati membri di aderirvi. (3) Le Parti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione provvisoria del protocollo di ampliamento da parte delle Comunità europee, dell'Ucraina e di tutti gli Stati membri tranne l'Austria, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e il Portogallo. (4) Tutti i firmatari del protocollo lo hanno attualmente ratificato, DECIDONO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, il protocollo di ampliamento dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Il testo del protocollo di ampliamento è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, per conto della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede alla medesima notifica per conto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e L'UCRAINA, dall'altra, TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerate Parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, in prosieguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno. ARTICOLO 2 I testi dell'accordo suddetto, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati. ARTICOLO 3 Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede. ARTICOLO 4 Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Fatto a Bruxelles, addì Per il REGNO DEL BELGIO Per il REGNO DI DANIMARCA Per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Per la REPUBBLICA ELLENICA Per il REGNO DI SPAGNA Per la REPUBBLICA FRANCESE Per l'IRLANDA Per la REPUBBLICA ITALIANA Per il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO Per il REGNO DEI PAESI BASSI Per la REPUBBLICA D'AUSTRIA Per la REPUBBLICA PORTOGHESE Per la REPUBBLICA DI FINLANDIA Per il REGNO DI SVEZIA Per il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Per la COMUNITÀ Per l'UCRAINA