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Document 52000PC0077(06)

Proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - Volume III - Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine

/* COM/2000/0077 def. - CNS 2000/0049 */

GU C 86E del 24.3.2000, pp. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0077(06)

Proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - Volume III - Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine /* COM/2000/0077 def. - CNS 2000/0049 */

Gazzetta ufficiale n. C 086 E del 24/03/2000 pag. 0011 - 0013


PROPOSTA DELLA COMMISSIONE relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - VOLUME III Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2467/98 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio [4] dispone che il prezzo di base per le carcasse ovine sia fissato annualmente in conformità dei criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 2. Esso prevede inoltre che il prezzo di base sia stagionalizzato per tenere conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine. Sulla base dei parametri applicabili, i prezzi sono stati fissati al livello stabilito nel presente regolamento.

[4] GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1

(2) Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni di mercato nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del prezzo di base, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.

(3) Le disposizioni relative alla procedura di gestione previste agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 2467/98 devono essere modificate in funzione delle pertinenti disposizioni precedentemente adottate dal Consiglio. Poiché le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della suddetta decisione,

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2467/98 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Per il 2001 e per le campagne di commercializzazione successive il prezzo di base è fissato a 504,07 EUR/100 kg di peso carcassa.

Il prezzo di base stagionalizzato, che tiene conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine, è fissato settimanalmente come indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno."

2. L'articolo 24 è soppresso.

3. Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per le carni ovine e caprine, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese."

4. L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III al regolamento (CE) n. 2467/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO «ALLEGATO III - Prezzi di base stagionalizzati

(EUR/100 kg peso carcassa)

>SPAZIO PER TABELLA>

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