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Document 52000DC0550
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament setting out conditions, in the context of preferential tariff arrangements, for informing economic operators and Member State administrations of cases of reasonable doubt as to the origin of goods
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di «dubbio fondato» circa l'origine delle merci
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di «dubbio fondato» circa l'origine delle merci
/* COM/2000/0550 def. */
GU C 348 del 5.12.2000, pp. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di «dubbio fondato» circa l'origine delle merci /* COM/2000/0550 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 348 del 05/12/2000 pag. 0004 - 0005
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di "dubbio fondato" circa l'origine delle merci COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di "dubbio fondato" circa l'origine delle merci 1. Introduzione Nella sua comunicazione sulla gestione dei regimi tariffari preferenziali (COM 402 (97) del 23 luglio 1997), la Commissione ha definito un programma d'azione per il rinnovo delle condizioni di applicazione di tali regimi. Fra le misure proposte, figura il ricorso più sistematico ad un sistema di segnalazione tempestiva degli importatori qualora sussista un dubbio fondato circa l'origine di merci ammissibili ad un regime tariffario preferenziale (paragrafo 9.3.2, secondo trattino della comunicazione summenzionata). La Commissione intende infatti informare gli operatori economici dei casi, di cui venga a conoscenza, che costituiscono "dubbi fondati" in materia di origine delle merci. Questa informazione sarà pubblicata in modo che gli operatori e le amministrazioni doganali degli Stati membri possano tenerne debito conto, rispettivamente ai fini della salvaguardia dei loro interessi economici e della tutela degli interessi finanziari della Comunità. La diffusione dell'informazione verrà effettuata tenendo presente la necessità di non ostacolare eventuali inchieste in corso in materia di regimi preferenziali, a prescindere dal fatto che si tratti di inchieste nazionali o comunitarie. Si attira l'attenzione sul fatto che l'assenza di divulgazione di informazioni in materia di "dubbio fondato" circa un determinato paese o prodotto non indica automaticamente che non si registrano disfunzioni relativamente a tale prodotto o paese. In particolare, ciò non pregiudica l'applicazione, caso per caso, di misure specifiche, come quelle che possono rendersi necessarie in materia di richiesta di garanzia all'importazione. Gli operatori devono dunque, in qualsiasi circostanza, continuare ad esercitare un'attenta vigilanza nell'applicazione di questi regimi, e in particolare in materia di certificati d'origine preferenziali. 2. Casi in cui si richiede una comunicazione della Commissione I principali casi che possono costituire una situazione di "dubbio fondato" in materia di origine delle merci sono i seguenti (elenco non esauriente) [1]: [1] Le note esplicative relative ai protocolli n. 4 degli accordi europei (GUCE n. C 90/6 del 31.3.1999, pag. 11), nelle quali si fa riferimento ai "dubbi fondati", riguardano soltanto casi individuali in cui, per ragioni essenzialmente formali, può sorgere un dubbio specifico quanto alla realtà dell'origine delle merci. Allo stesso modo, le misure di sospensione di un regime tariffario preferenziale, adottate dalla Commissione secondo le disposizioni previste da taluni regimi tariffari preferenziali autonomi (Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, regime applicabile alle importazioni di prodotti originari dell'Albania, regime applicabile alle importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, regolamenti del Consiglio (CE) n. 2820/98 del 21.12.1998, n. 1763/1999 del 29.7.1999 e n. 6/2000 del 17.12.1999), riguardano casi che si collocano al di là del "dubbio fondato", in quanto l'informazione degli importatori avviene in un contesto in cui sono stati forniti elementi di prova quanto alla realtà delle false dichiarazioni di origine. -assenza di cooperazione amministrativa iniziale (mancata trasmissione dei nomi e indirizzi delle autorità doganali o governative incaricate di rilasciare e controllare i certificati d'origine, come pure dei modelli di timbro utilizzati per autenticare detti certificati); -mancata o insufficiente applicazione della cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati d'origine; -informazioni economiche generali tali da creare un dubbio quanto alla capacità, per una merce e un paese determinato, di soddisfare i criteri d'origine (ad esempio: assenza di un'industria di filatura o tessile in un paese che è un importante esportatore di abbigliamento, o di flotta peschereccia in un paese grande esportatore di prodotti della pesca, tranne nel caso di possibilità di cumulo dell'origine); -constatazione dell'esistenza di carenze delle strutture amministrative di gestione dei regimi preferenziali nei paesi beneficiari; -importazione sistematica di merci a partire da molteplici intermediari situati in paesi diversi dal paese beneficiario delle preferenze; -aumento rapido e senza valida giustificazione di importazioni di merci sensibili alle quali si applicano nel contempo diversi criteri relativi ai rischi di frode (ad esempio: scarpe esportate da una regione del mondo in cui coesistono paesi limitrofi, di cui alcuni sono colpiti da dazi antidumping ed altri no, alcuni sono dotati di un sistema di scambi liberalizzati ed altri no, e alcuni beneficiano di preferenze tariffarie ed altri no); -accertamento di frodi, in particolare in seguito ad inchieste effettuate nei paesi terzi beneficiari di preferenze tariffarie. 3. Forma e contenuto delle informazioni La Commissione pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (serie C) un'informazione sotto forma di avviso agli importatori, precisando che sussistono "dubbi fondati" per quanto riguarda l'importazione, in toto o in parte, dei prodotti originari di un paese beneficiario di un regime tariffario preferenziale. Quest'informazione verrà al tempo stesso comunicata alle amministrazioni competenti degli Stati membri, come pure alle autorità del paese beneficiario interessate secondo le procedure adeguate. 4. Conseguenze della pubblicazione delle informazioni 4.1. All'atto della pubblicazione di un avviso agli importatori, tutti i documenti giustificativi dell'origine delle merci in causa vengono trasmessi per un controllo a posteriori alle autorità di emissione del paese beneficiario della preferenza, indicando i motivi della richiesta di controllo. In attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali di ciascuno Stato membro adottano le misure conservative giudicate necessarie per garantire il pagamento dei dazi applicabili. Queste misure conservative sono conformi alle procedure previste dall'accordo o dal regime preferenziale autonomo in questione. 4.2. Un'analisi dei risultati dei controlli a posteriori è effettuato a livello comunitario presso l'istanza adeguata (gruppi del Consiglio, comitato del codice doganale o qualsiasi altro comitato). 4.3. A seconda dei risultati di quest'analisi, la Commissione: -ritiene che la situazione di "dubbio fondato" cessi di sussistere: pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (serie C) un'informazione sotto forma di avviso agli importatori, precisando che non esistono più "dubbi fondati" (questo avviso abroga il precedente); -ritiene che la situazione di "dubbio fondato" sussista: deferisce il caso al comitato di cooperazione doganale istituito dall'accordo in questione, o a qualsiasi altro comitato pertinente; nel caso di un regime preferenziale autonomo, propone al Consiglio la revoca totale o parziale delle preferenze tariffarie in causa.