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Document 51999PC0699

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/99/0699 def. - COD 98/0318 */

51999PC0699

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/99/0699 def. - COD 98/0318 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/104/CE DEL 23 NOVEMBRE 1993 CONCERNENTE TALUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, AL FINE DI COMPRENDERE I SETTORI E LE ATTIVITÀ ESCLUSI DALLA SUDDETTA DIRETTIVA RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1. Contesto

La Commissione ha inviato la summenzionata proposta di Direttiva fondata sull'Articolo 118A del Trattato (ora Articolo 137) al Parlamento e al Consiglio il 25 novembre 1998.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 25 marzo 1999.

Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 14 aprile 1999.

La Commissione ha accolto 12 emendamenti proposti dal Parlamento. Essa non formula una proposta modificata, ma ha deferito la propria posizione su tutti gli emendamenti al Consiglio.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune all'unanimità il 12.7.99. La Commissione ha mantenuto la sua proposta in relazione ai punti fondamentali in questione.

Il 16 novembre 1999 il Parlamento, in seconda lettura, ha adottato 10 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il presente parere esprime la posizione della Commissione riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo in conformità dell'Articolo 251 (2)(c) del Trattato CE.

2. Obiettivo della proposta della Commissione

Il Consiglio dei Ministri ha adottato la Direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro il 23 novembre 1993. Certi settori e certe attività sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva. Si tratta dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.

La proposta faceva parte di un pacchetto di misure volte a proteggere i lavoratori attualmente non coperti dalla Direttiva 93/104/CE contro gli effetti negativi per la loro salute e sicurezza dovuti ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato o a modi di organizzazione del lavoro gravosi. Questa proposta specifica intende modificare detta Direttiva in modo da coprire tutti i lavoratori non mobili e quelli mobili nel settore ferroviario e a formulare certe disposizioni in relazione ad altri lavoratori mobili.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

La Commissione può accettare quattro emendamenti completamente e tre altri in linea di principio.

La Commission non può accettare tre emendamenti adottati dal Parlamento.

3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accettati

3.2.1.1. Emendamento 2 (conducenti "per conto proprio") (Articolo 1(2))

Questo emendamento esclude dalla definizione di "lavoratori mobili" i lavoratori che sono occupati in qualità di personale viaggiante di un'impresa che per conto proprio gestisce servizi di trasporto per passeggeri o merci per ferrovia, su strada o vie navigabili interne. Il risultato di questo emendamento, che reinstaura la proposta originale della Commissione, farebbe sì che detti lavoratori beneficerebbero della completa protezione della Direttiva.

3.2.1.2. Emendamento 3 (deroga riguardo ai lavoratori offshore) (Articolo 1(5))

Questo emendamento chiarifica il testo per garantire che la possibilità di deroga non è limitata ai lavori offshore.

3.2.1.3. Emendamento 4 (deroga riguardo ai lavoratori dei trasporti urbani) (Articolo 1(5))

Questo emendamento elimina termini considerati superflui dalla posizione comune.

3.2.1.4. Emendamento 8 (periodo di attuazione) (Articolo 2)

Questo emendamento reintroduce il periodo di attuazione di due anni proposto dalla Commissione.

3.2.2. Emendamenti accettati in linea di principio

3.2.2.1. Emendamento 6 (Limiti dell'orario di lavoro di lavoratori mobili e offshore) (Articolo 1(7))

La Commissione propone che gli Stati membri siano autorizzati ad estendere a un anno il periodo di riferimento per calcolare la media per il limite di 48 ore settimanali nei riguardi dei lavoratori mobili e offshore. Questo emendamento applicherebbe ai lavoratori mobili lo stesso periodo di riferimento previsto per gli altri lavoratori già contemplati dalla Direttiva. Questo emendamento consentirebbe tuttavia di continuare a calcolare la media su un anno rispetto ai lavoratori offshore, anche se ora a determinate condizioni riguardo alla consultazione e alla negoziazione e a una clausola di revisione dopo cinque anni. La formulazione va chiarita per far sì che un impegno effettivo si attui ai fini dei negoziati, evitando che una parte blocchi la possibilità di deroga rifiutando il negoziato. Inoltre la clausola di revisione dovrebbe essere allineata all'Articolo 3 della posizione comune per consentire alla Commissione di proporre se necessario adeguati emendamenti.

3.2.2.2. Emendamento 7 (Limiti dell'orario di lavoro per lavoratori a bordo di pescherecci marittimi) (Articolo 1(7))

Questo emendamento intende imporre un limite al numero di ore che i lavoratori a bordo di navi da pesca possono lavorare su un periodo di 12 mesi. Si tratterebbe di un massimo di 48 ore alla settimana in media, calcolato su un periodo di riferimento di 12 mesi. Per questa disposizione non vi sarebbero deroghe. La formulazione di questa disposizione va armonizzata con la formulazione dell'Articolo 6 della Direttiva 93/104/CE.

3.2.2.3. Emendamento 9 (lavoratori dei trasporti urbani di passeggeri) (Articolo 3a (nuovo))

L'obiettivo di questo emendamento è quello di prevedere una revisione, entro cinque anni, dell'applicazione delle disposizioni ai lavoratori dei trasporti urbani di passeggeri per garantire un approccio coerente riguardo ai trasporti su strada e su rotaia. La clausola di revisione dovrebbe essere allineata all'Articolo 3 della posizione comune per dare alla Commissione la possibilità, se necessario, di proporre adeguati emendamenti.

3.2.3. Emendamenti non accettati

3.2.3.1. Emendamento 1 (riposo domenicale) (Considerando 15)

La Commissione ritiene che l'emendamento proposto al considerando riguardo al riposo domenicale non è pertinente nel contesto della presente proposta.

3.2.3.2. Emendamento 5 (medici in formazione) (Articolo 1(6))

La Commissione mantiene la sua proposta originale riguardo ai medici in formazione. Con questa proposta tutte le disposizioni della Direttiva Orario di lavoro si applicherebbero ai medici in formazione. Tuttavia la Commissione propone di prevedere un periodo transitorio di sette anni dalla data di adozione per l'applicazione dell'orario settimanale massimo di lavoro di 48 ore in media, quando vi sia un accordo tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. Ciò sarebbe subordinato a un massimo di 54 ore settimanali in media su un periodo di riferimento di quattro mesi per il calcolo della media. La Commissione ritiene che la sua proposta resta realistica, rispetto all'emendamento del Parlamento a favore di un periodo transitorio di quattro anni e alla posizione comune del Consiglio che prevede un periodo transitorio complessivo di 13 anni.

3.2.3.3. Emendamento 10 (riposo adeguato) (Considerando 11)

La Commissione ritiene che questo emendamento non sia appropriato. I lavoratori interessati sarebbero lavoratori non-mobili, lavoratori del trasporto su rotaia, medici in formazione e lavoratori offshore. Le disposizioni degli Articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 93/104/CE (riguardanti rispettivamente il riposo quotidiano, le pause e il riposo settimanale) si applicherebbero appieno a tutti questi lavoratori. Qualora vengano concesse deroghe a queste disposizioni i lavoratori interessati dovrebbero beneficiare di "periodi equivalenti di riposo compensativo" in conformità dell'Articolo 17.2 della Direttiva. Ciò offrirebbe una maggiore protezione ai lavoratori interessati rispetto a una disposizione a carattere più generale riguardante il "riposo adeguato". Riguardo agli altri lavoratori contemplati dal considerando proposto, ad esempio lavoratori mobili e lavoratori a bordo di navi da pesca, trova già applicazione la disposizione riguardante il riposo adeguato. Non vi sono deroghe a queste disposizioni.

3.3. Proposta emendata

La Commissione non presenta una proposta emendata ma invita il Consiglio a tener conto appieno di questo parere all'atto dell'esame degli emendamenti proposti dal Parlamento.

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