Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0636

Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

/* COM/99/0636 def. - CNS 99/0255 */

GU C 89E del 28.3.2000, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0636

Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/99/0636 def. - CNS 99/0255 */

Gazzetta ufficiale n. C 089 E del 28/03/2000 pag. 0001 - 0002


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 30 marzo 1998 il Consiglio dei ministri ha adottato il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Dopo la sua adozione e pubblicazione, si è constatato che andavano integrati nel regolamento alcuni dati ed elementi comunicati alla Commissione:

a) occorre adottare modalità di applicazione per le reti da traino selettive e le reti con porta di uscita utilizzate nella pesca dei gamberi;

b) secondo un parere scientifico recente, occorre chiudere la pesca del cicerello al largo della costa nordorientale dell'Inghilterra e della costa orientale della Scozia;

c) occorre riformulare le condizioni di applicabilità delle misure nazionali, visto che quelle attuali non sono del tutto chiare;

d) è necessario rivedere o introdurre taglie minime per alcuni molluschi bivalvi e crostacei.

La presente proposta di regolamento del Consiglio mira ad incorporare questi cambiamenti modificando il regolamento (CE) n.850/98.

1999/0255 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C , pag. .

considerando quanto segue:

(1) a causa di particolarità geografiche e stagionali, è opportuno che gli Stati membri adottino modalità specifiche per le reti da traino selettive e le reti con porta di uscita che i pescherecci battenti la loro bandiera devono utilizzare nella pesca dei gamberi; occorre pertanto modificare l'articolo 25.

(2) Secondo un recente parere scientifico, è opportuno chiudere la pesca del cicerello al largo della costa dell'Inghilterra e della costa orientale della Scozia; occorre pertanto delimitare tale zona.

(3) Le modalità precise di applicabilità dell'articolo 46 nella sua stesura attuale non sono del tutto chiare; occorre pertanto riformulare una parte di detto articolo per migliorarne la chiarezza.

(4) Occorre rivedere o introdurre le taglie minime per taluni molluschi bivalvi e crostacei.

(5) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete con una porta di uscita. Questa disposizione si applica solo alle reti trainate da pescherecci. Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'applicazione di tale disposizione secondo quanto previsto all'articolo 46. Dette modalità sono comunicate alla Commissione entro il 30 giugno 2002."

2. Dopo l'articolo 29 è inserito il nuovo articolo 29bis seguente:

"Articolo 29bis

Restrizioni per la pesca del cicerello

1. Negli anni 2000, 2001 e 2002, è vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' di latitudine nord,

- 55° 30' latitudine nord e 0° 00' longitudine,

- 56° 00' latitudine nord e 0° 00' longitudine,

- 56° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine est,

- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine est,

- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,

- la costa orientale della Scozia a 0° 00' di longitudine ovest.

2. Anteriormente al 1° marzo 2001 e di nuovo anteriormente al 1° marzo 2002, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sugli effetti della disposizione di cui al paragrafo 1. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può proporre le opportune modifiche alle disposizioni di cui sopra."

3. All'articolo 46, paragrafo 1, la frase "a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato," è sostituita dal testo seguente:

"a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, o ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato, o a una pratica di pesca autorizzata dallo Stato membro interessato".

4. L'allegato XII è modificato come segue:

- i termini "Vongola (Venerupis pullastra) 40 mm" sono sostituiti da "Vongola (Venerupis pullastra) 38 mm";

- i termini "Cappa chione (Callista chione) 5 cm" sono sostituiti da "Cappa chione (Callista chione) 6 cm";

- i termini "Cannolicchio curvo (Ensis spp., Pharus legumen) 10 cm" sono sostituiti da "Cannolicchio curvo (Ensis siliqua) 10 cm";

- sono aggiunti i termini "Cappalunga (Pharus legumen) 65 mm";

- sono aggiunti i termini: "Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) 24 mm (lunghezza del carapace)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Top