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Document 51999PC0615
Proposal for a Council Decision designating a specific institute to establish the criteria necessary to standardise the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Proposta di decisione del Consiglio che designa un istituto specifico responsabile per la determinazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici
Proposta di decisione del Consiglio che designa un istituto specifico responsabile per la determinazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici
/* COM/99/0615 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che designa un istituto specifico responsabile per la determinazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici /* COM/99/0615 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che designa un istituto specifico responsabile per la determinazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La vaccinazione dei carnivori domestici contro la rabbia, seguita da un controllo d'efficacia tramite titolazione di anticorpi, offre un grado di sicurezza equivalente alla quarantena di sei mesi quando tali animali vengono introdotti in territori esenti da rabbia. Per quanto riguarda la Comunità, già da diversi anni la Svezia ha optato per questo sistema alternativo e le autorità svedesi hanno proceduto al riconoscimento dei laboratori che possono effettuare le titolazioni di anticorpi richieste dopo la vaccinazione. Il Regno Unito ha intrapreso la stessa iniziativa: un sistema pilota sarà avviato a partire dal prossimo mese d'aprile e la generalizzazione del nuovo dispositivo è prevista per la primavera 2001. Come le autorità svedesi, anche i servizi britannici hanno designato i laboratori autorizzati a svolgere le analisi necessarie per tali movimenti. Il riconoscimento nazionale è necessario, poiché per le analisi in questione non esiste un laboratorio internazionale o comunitario di riferimento. Occorre prevede un coordinamento comunitario delle procedure di riconoscimento dei laboratori, designando un laboratorio comunitario di riferimento in questo campo. La designazione da parte del Consiglio di detto stabilimento è prevista all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 92/65/CEE. Il laboratorio dell'A.F.S.S.A Nancy è stato prescelto in quanto è riconosciuto a livello europeo come la struttura che riunisce le competenze generali su tale ambito specifico delle titolazioni di anticorpi postvaccinali ed è in effetti già considerato come il laboratorio di riferimento in materia. Sul piano internazionale, il laboratorio di Nancy è il laboratorio di riferimento per la rabbia dell'Ufficio internazionale delle epizoozie. Il presente progetto di decisione del Consiglio è pertanto inteso a designare il laboratorio dell'A.F.S.S.A. Nancy come laboratorio comunitario di riferimento per la realizzazione dei test sierologici di controllo della vaccinazione antirabbica. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che designa un istituto specifico responsabile per la determinazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, [1] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. [2] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23. vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C & considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/65/CEE ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici sul territorio di taluni Stati membri esenti da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi. (2) Al fine di garantire un efficace sistema di controllo dei laboratori che realizzeranno tali analisi, occorre prevedere per questi ultimi un riconoscimento comunitario. (3) Il riconoscimento dei laboratori deve essere coordinato da un laboratorio comunitario di riferimento per tali questioni. (4) Il laboratorio dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy soddisfa le condizioni per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento in materia. (5) Tale laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità secondo le condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [4], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [5], [4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. [5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il laboratorio dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments de Nancy ("A.F.S.S.A. Nancy") i cui dati sono riportati nell'allegato I è designato come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici. Articolo 2 I compiti del laboratorio di cui all'articolo 1 sono precisati nell'allegato II. Articolo 3 Il laboratorio di cui all'articolo 1 comunica agli Stati membri e alla Commissione l'elenco dei laboratori della Comunità riconosciuti ai fini della realizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici. Articolo 4 Gli allegati della presente decisione sono modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE del Consiglio [6]. [6] GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE [7], salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa. [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in 15 giorni. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I A.F.S.S.A Nancy Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages Domaine de Pixérécourt BP 9 F - 54220 Malzéville Tel : (00.33) 3 83 29 89 50 Fax : (00.33) 3 83 29 89 59 E-mail : maubert@fitech.fr ALLEGATO II L'istituto di riferimento per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici è incaricato di: - coordinare le ricerche intese a mettere a punto e a perfezionare i metodi che consentono di evitare l'introduzione sul territorio della Comunità di animali rabidi, come le titolazioni sierologiche effettuate sui carnivori vaccinati contro la rabbia, - attuare la procedura di riconoscimento dei laboratori per i quali gli Stati membri hanno presentato una domanda di riconoscimento per quanto riguarda le analisi di cui al primo trattino, - redigere l'elenco dei laboratori comunitari riconosciuti per l'esecuzione di tali analisi, - fornire a detti laboratori tutte le informazioni opportune sui metodi di analisi e le prove comparative nonché organizzare le sessioni di formazione e di perfezionamento per il loro personale, - organizzare le prove di attitudine tra laboratori, - collaborare con i laboratori incaricati di svolgere tali analisi nei paesi terzi e proporre alla Commissione una procedura per il riconoscimento dei laboratori in questione, - fornire alla Commissione e agli Stati membri assistenza scientifica e tecnica su tali questioni, in particolare nel caso di contestazioni tra gli Stati membri dei risultati delle analisi.