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Document 51999PC0585

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam

/* COM/99/0585 def. - ACC 99/0245 */

51999PC0585

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam /* COM/99/0585 def. - ACC 99/0245 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente alle direttive del Consiglio del 21 febbraio 1999, la Commissione ha negoziato un memorandum d'intesa sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature (in appresso "il memorandum"). Essa ha quindi proposto al Consiglio di autorizzare la conclusione formale dell'accordo. In attesa dell'espletamento delle necessarie procedure, la Commissione ha proposto al Consiglio di decidere l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2000, fatta salva la reciprocità.

Il summenzionato memorandum d'intesa istituisce un sistema di duplice controllo basato sulla concessione automatica di autorizzazioni attraverso il rilascio di certificati di esportazione ed importazione. Ogni operazione deve essere notificata attraverso la rete elettronica SIGL. Si ritiene che questo sistema potrà impedire l'uso fraudolento di documenti di esportazione falsi. È necessario adottare un regime comune per l'applicazione nella Comunità del sistema di duplice controllo istituito dal memorandum.

Si chiede pertanto al Consiglio di approvare il regolamento che figura in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi,

(2) considerando che i servizi antifrode della Commissione hanno riscontrato che nel periodo 1994-1997 sono state importate nella Comunità calzature spedite in base a dichiarazioni dell'origine vietnamite fraudolente,

(3) considerando che la Comunità europea e il governo del Vietnam hanno negoziato un memorandum di intesa sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature (qui di seguito denominato il "memorandum") che istituisce un sistema di duplice controllo sulle calzature contemplate nel capitolo 64 del sistema armonizzato/nomenclatura combinata esportate nella Comunità,

(4) considerando che è necessario stabilire un regime comune per l'attuazione del sistema di duplice controllo nella Comunità europea,,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti contemplati nel capitolo 64 del sistema armonizzato/nomenclatura combinata originari del Vietnam e importati nella Comunità europea.

2. Ai fini del presente regolamento, per "prodotti originari" e per modalità di verifica dell'origine di tali prodotti si intende quanto definito nelle pertinenti disposizioni comunitarie in vigore.

Articolo 2

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato dalle autorità degli Stati membri di cui all'articolo 11 del presente regolamento, conformemente alla procedura indicata nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Il certificato di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 è rilasciato dalle competenti autorità vietnamite.

2. Il certificato di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato I.

3. Per ottenere il certificato di importazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, l'importatore deve presentare la copia originale del certificato di esportazione. Le autorità competenti di uno Stato membro non rilasciano certificati di importazione per prodotti non coperti da certificati di esportazione rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

L'anno di registrazione delle importazioni è quello durante il quale i prodotti coperti dal certificato di esportazione sono stati spediti.

Articolo 5

1. I formulari utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio dei certificati di importazione devono essere conformi al modello indicato nell'allegato II del presente regolamento.

2. Le autorità degli Stati membri notificano alla Commissione le richieste di certificati di importazione ricevute.

3. La Commissione conferma, tramite notifica alle autorità degli Stati membri, che i dati contenuti nelle richieste di certificati di importazione sono conformi a quelli indicati dalle competenti autorità vietnamite.

4. Le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo vengono trasmesse per via elettronica attraverso la rete integrata creata per la gestione delle licenze per i prodotti tessili (SIGL), a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

1. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un certificato di importazione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'importatore ha presentato la copia originale del corrispondente certificato di esportazione. Il certificato deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello durante il quale le merci coperte dal certificato sono state spedite. I certificati di importazione, redatti sul formulario conforme al modello di cui all'allegato II, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. I certificati di importazione sono validi sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, con possibilità di una proroga di tre mesi concessa dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

3. Sulla richiesta di rilascio del certificato di importazione, presentata dall'importatore alle autorità competenti degli Stati membri, devono figurare:

il nome dell'importatore, l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, numero di telefono e di fax e numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), e il numero di partita IVA, se soggetto ad IVA;

il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

il paese di origine dei prodotti e il paese di spedizione;

una descrizione dei prodotti indicati corrispondente a quella del certificato di esportazione;

i quantitativi di ciascuna spedizione;

la data e il numero del certificato di esportazione;

la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione delle richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia, tutti i documenti e le prove devono essere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

4. Gli importatori non sono tenuti ad importare in un'unica spedizione l'intero quantitativo coperto da un certificato di importazione.

Articolo 7

La validità dei certificati di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri è subordinata a quella dei certificati di esportazione rilasciati dalle competenti autorità vietnamite sulla base dei quali sono stati emessi.

Articolo 8

I certificati di importazione devono essere rilasciati, senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal punto della Comunità in cui è stabilito.

Articolo 9

1. I moduli delle licenze di importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il titolare" e recante il numero 1 rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2 viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare numero 2 per scopi amministrativi.

2. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm; l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono anche essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

4. Al momento del rilascio i certificati di importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero del certificato di importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072 della Commissione del 10 maggio 1999 [1].

[1] Regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione, del 10 maggio 1999, che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 134 del 28.05.1999, pag. 1).

5. I certificati e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

6. Le sigle degli organismi preposti al rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenuto mediante perforazione o impronta sul certificato. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio *EURO*1,000*).

7. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 del certificato d'importazione figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità di importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

8. Se lo spazio riservato alle imputazioni sui certificati o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 dei certificati e degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sul certificato o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

9. I certificati di importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

10. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto dei certificati o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

11. Il certificato di importazione può essere rilasciato con mezzi elettronici, purché gli uffici doganali interessati possano consultarlo attraverso una rete informatica.

Articolo 10

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di esportazione, di un certificato di importazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti in suo possesso. I duplicati dei certificati devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate" o "duplicado".

I duplicati devono recare la data del certificato originale.

Articolo 11

Le autorità competenti degli Stati membri di cui al presente regolamento sono quelle indicate all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 [2] e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 738/94 del 30 marzo 1994 [3].

[2] Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 66 del 10.03.1994, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 87 del 31.03.1994, pag. 47).

L'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo precedente è stato pubblicato da ultimo nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1369/99 del 25 giugno 1999 [4].

[4] Regolamento (CE) n. 1369/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 162 del 26.06.1999, pag. 35).

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica dal 1° gennaio 2000 fino alla fine del periodo di applicazione del memorandum [5].

[5] Qualora il periodo di applicazione del memorandum sia prorogato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione pubblicherà un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie "C".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice A dell'allegato I

Nota esplicativa relativa alla voce n. 4 (numero di serie)

del certificato di esportazione

Il numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il Vietnam: VN;

due lettere che indicano lo Stato membro destinatario,

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia

un numero che indica l'anno di rilascio, per esempio 9 per il 1999;

un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio del certificato di esportazione;

un numero di cinque cifre, da 50000 a 99999, assegnato agli Stati membri destinatari.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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