This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51999PC0546
Proposal for a Council Regulation adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Latvia
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia
/* COM/99/0546 def. - ACC 99/0220 */
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia /* COM/99/0546 def. - ACC 99/0220 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo che adegua l'Accordo europeo con la Lettonia è stato siglato ma non è ancora entrato in vigore, mentre sono invece già entrati in vigore quelli con l'Estonia e la Lituania. Considerato lo stadio attuale delle procedure di formale adozione di detto protocollo con la Lettonia, è improbabile che esso possa essere applicabile il 1º gennaio 2000. Scopo della presente proposta è prorogare fino alla fine del 2000 le misure autonome applicate dall'Unione europea alle importazioni di prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia. Le concessioni comunitarie continueranno ad essere applicate autonomamente fino all'entrata in vigore del protocollo che adegua l'Accordo. Se il protocollo con la Lettonia dovesse entrare in vigore nel corso del 2000, a decorrere dalla data di applicazione di esso le concessioni ivi previste sostituiranno le misure stabilite negli allegati alla proposta di regolamento. 1999/0220 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In attesa dell'adeguamento dei rispettivi protocolli n. 2 degli Accordi europei conclusi con i paesi baltici, è stato adottato il regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio [1] che mantiene fino al 31 dicembre 1999 il livello di preferenze concesse a seguito della conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore dell'agricoltura. [1] Regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1). (2) La conclusione delle procedure per l'adozione formale del protocollo di adeguamento che disciplina gli aspetti relativi agli scambi contemplati dall'Accordo europeo con la Lettonia, denominato in appresso "protocollo di adeguamento", potrebbe non consentirne l'entrata in vigore alla data del 1º gennaio 2000. È opportuno quindi prevedere la proroga, in via autonoma, delle concessioni a favore della Lettonia fino al 31 dicembre 2000. (3) Le misure previste in caso di sospensione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2] ; è pertanto opportuno prevedere che tali misure siano adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione. [2] GU. L 184 del 17.7.1999, pag.23. (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. [3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000 i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato I del presente regolamento sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità. Articolo 2 Se la Lettonia non applica più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Articolo 3 La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [4]. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE è di un mese. [4] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28). Articolo 4 1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nel protocollo di adeguamento con la Lettonia sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento: a) a decorrere dal 1º gennaio 2000, se il protocollo di adeguamento è in vigore a tale data, ovvero b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo di adeguamento se esso entra in vigore dopo il 1º gennaio 2000. 2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nel protocollo di adeguamento. Articolo 5 I contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente al disposto degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile con decorrenza dal 1º gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>