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Document 51999PC0541

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

/* COM/99/0541 def. - CNS 99/0218 */

GU C 376E del 28.12.1999, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0541

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca /* COM/99/0541 def. - CNS 99/0218 */

Gazzetta ufficiale n. C 376 E del 28/12/1999 pag. 0054 - 0057


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Per gestire le attività alieutiche sono necessari pareri scientifici relativi ai vari aspetti biologici, tecnici ed economici di tali attività. Le istanze scientifiche hanno sottolineato che la mancanza di dati adeguati costituisce un gravissimo fattore limitativo. L'esigenza non riguarda esclusivamente la PCP: il problema è sollevato in molti testi di riferimento dei consessi internazionali sulla pesca, quali il Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock transzonali (New York, 1995) e il piano d'azione della FAO per la gestione della capacità di pesca.

I problemi non possono essere risolti a livello nazionale: laddove più Stati membri sfruttano uno stesso stock, l'impegno con cui uno di essi si sarà adoperato per raccogliere informazioni pertinenti risulterà vano se gli altri non si impegnano a loro volta. Le iniziative devono quindi inserirsi in un quadro comunitario e il loro obiettivo dev'essere la costituzione di serie pluriennali di dati, raccolti secondo procedure armonizzate e costanti nel corso degli anni. Tali dati devono riguardare tutti i parametri necessari alle valutazioni scientifiche ed essere accessibili per via informatica agli utilizzatori competenti ed autorizzati.

Attualmente esistono disposizioni utili ma parziali, che devono essere mantenute, ma anche completate. Esse prevedono infatti, da un lato, dati troppo dettagliati, spesso addirittura individuali, dall'altro, dati raggruppati a livello di un singolo Stato membro. Le valutazioni scientifiche necessitano invece soprattutto di dati aggregati, raggruppati a un livello intermedio che può corrispondere, ad esempio, alle catture effettuate da una categoria di navi in una parte del Mare del Nord per un trimestre. Le attuali disposizioni, inoltre, trascurano alcuni settori e prevedono un'armonizzazione delle procedure di raccolta dei dati soltanto per alcune attività di pesca e per alcuni settori. Lo stesso vale per quanto riguarda l'organizzazione delle basi di dati informatizzate accessibili agli esperti.

Se gli stanziamenti destinati alla raccolta e alla gestione dei dati di base (e le relative partecipazioni comunitarie) sono divenuti da qualche anno cospicui, non è garantita la continuità dei mezzi. Le procedure degli inviti a presentare proposte a cui si è fatto ricorso per stabilire le partecipazioni comunitarie non sono veramente adatte al finanziamento della raccolta e della gestione sistematica dei dati di base.

Occorre quindi prevedere progetti per la raccolta dei dati nei settori in cui tale raccolta non è ancora effettuata, armonizzare i progetti in questione, definire procedure di gestione e di trattamento per ottenere basi di dati aggregati e stabilire regole che consentano l'accesso informatico alle basi stesse. Bisogna inoltre definire norme adeguate per organizzare la partecipazione comunitaria alle spese.

La presente proposta di regolamento prevede la definizione di un quadro comunitario, all'interno del quale si dovrebbero inserire i programmi nazionali. Essa delinea un programma minimo, che dev'essere obbligatoriamente eseguito per consentire la formulazione di pareri scientifici, ma che sarebbe opportuno ampliare. Si considera quindi anche la possibilità di un programma più esteso. In entrambi i casi, ogni Stato membro deve cercare di costituire le serie di dati aggregati che lo riguardano, seguendo procedure armonizzate e dando la priorità al programma minimo. I dati così raggruppati sarebbero messi a disposizione degli utilizzatori competenti ed autorizzati.

Per preparare ed attuare tale dispositivo è necessaria una stretta concertazione con gli esperti, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati, che sarà realizzata attraverso il comitato scientifico, economico e tecnico per la pesca e del comitato consultivo per la pesca. La raccolta dei dati economici richiederà inoltre una stretta collaborazione con l'Ufficio statistico, al fine di garantire il pieno rispetto delle definizioni o dei sistemi di classificazione esistenti.

La presente proposta di regolamento, che stabilisce alcune norme generali, fa parte di un dispositivo più ampio. Un regolamento di applicazione dovrà specificare i particolari relativi ai programmi per la raccolta e la gestione dei dati. Dovranno essere inoltre precisate le norme relative alla gestione informatica, in particolare le regole di accesso alle basi di dati. Una decisione del Consiglio stabilirà le disposizioni finanziarie relative alla partecipazione comunitaria; essa disciplinerà un ambito più vasto, comprendente anche le azioni pilota e gli studi necessari all'attuazione della PCP; questo secondo aspetto riguarderà, fra l'altro, i lavori esplorativi destinati a permettere un'eventuale estensione della raccolta regolare dei dati di base a settori che non possono essere inclusi immediatamente (acquacoltura, relazioni tra la pesca e l'ambiente, ecc.).

Il dispositivo proposto si colloca in una prospettiva durevole, in quanto mira proprio a costituire serie di dati direttamente confrontabili da un anno all'altro. Si basa su periodi di sei anni, il primo dei quali comprende gli anni dal 2000 al 2005. Dovranno essere organizzati bilanci periodici, il primo dei quali dovrà essere effettuato già nel 2002, per consentire eventuali adeguamenti: sono previste disposizioni in proposito.

99/0218 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 1181/98 [2] prevede che un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in appresso denominato CSTEP) valuti regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue conseguenze economiche;

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

[2] GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1

(2) considerando che il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo delle Nazioni Unite per la gestione e la conservazione degli stock transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche;

(3) considerando che la Comunità deve partecipare all'impegno per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque internazionali, conformandosi in particolare alle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca;

(4) considerando che, per procedere alle valutazioni scientifiche necessarie alla politica comune della pesca (in appresso denominata PCP), è indispensabile raccogliere dati completi, che riguardino la biologia delle risorse, le flotte e la loro attività, nonché le questioni economiche e sociali;

(5) considerando che è auspicabile che la raccolta di tali informazioni specifiche sia coordinata con informazioni statistiche;

(6) considerando che occorre, a livello comunitario, definire le priorità ed armonizzare le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile;

(7) considerando che le analisi scientifiche necessitano non tanto di dati dettagliati elementari, quanto di dati aggregati, ottenuti raggruppando e trattando i dati dettagliati su una scala appropriata;

(8) considerando che i regolamenti vigenti in materia, in particolare i regolamenti (CEE) n. 3759/92 [3], (CEE) n. 2847/93 [4], (CE) n. 685/95 [5] e (CE) n. 779/97 [6] del Consiglio e (CE) n. 2090/98 [7], n. 2091/98 [8] e n. 2092/98 [9] della Commissione contengono disposizioni sulla raccolta e sulla gestione dei dati relativi alle navi da pesca, alle loro attività ed alle loro catture, nonché alla sorveglianza dei prezzi, di cui occorre tenere conto per definire un dispositivo generale;

[3] Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1

[4] Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 261, del 20.10.1993, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento n. 2346/98, GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5

[5] Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, GU L 71 del 31.03.1995, pag. 5

[6] Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio del 24 aprile 1997 recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico, GU L 113 del 30.04.1997, pag. 1

[7] Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, GU L 266 del 1 .10.1998, pag. 27.

[8] Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali, GU L 266 del 1 .10.1998, pag. 36.

[9] Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie, GU L 266 del 1 .10.1998, pag. 47.

(9) considerando che le disposizioni regolamentari vigenti non riguardano tutti i settori per i quali devono essere raccolti dati al fine di consentire analisi scientifiche complete ed affidabili; che esse riguardano dati individuali o globali e non dati aggregati al livello appropriato per le valutazioni scientifiche; che è quindi opportuno adottare nuove disposizioni per consentire la creazione di serie pluriennali di dati aggregati realmente accessibili agli utilizzatori competenti ed autorizzati;

(10) considerando che per valutare le risorse e la situazione economica del settore occorre raccogliere dati biologici su tutte le catture, compresi i rigetti, valutare l'abbondanza di determinati stock indipendentemente dalla pesca commerciale, raccogliere informazioni sulle capacità di cattura e sugli sforzi di pesca, nonché dati che spieghino la formazione dei prezzi e consentano di giudicare la situazione economica delle imprese di pesca e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'evoluzione dei posti di lavoro collegati a tali settori;

(11) considerando che è opportuno dare la priorità ai dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, ma che occorre anche promuovere un programma esteso che consenta di migliorare tali valutazioni;

(12) considerando che occorre associare la comunità scientifica, gli operatori del settore alieutico e gli ambienti interessati alla definizione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei dati; che il regolamento (CEE) n 3760/92 prevede, all'articolo 16, l'istituzione del CSTEP e che la decisione (CEE) n. 128/71 della Commissione [10] istituisce un comitato consultivo per la pesca (in appresso denominato CCP), i quali costituiscono gli organi appropriati per raccogliere i pareri necessari;

[10] Decisione della Commissione del 25 febbraio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per la pesca, GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18, modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 478/99, GU L 187 del 20.07.1999, pag. 70.

(13) considerando che i programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici devono essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri; che a tal fine è opportuno che questi ultimi definiscano programmi nazionali coerenti con quelli comunitari;

(14) considerando che la realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici può richiedere spese consistenti; che i benefici di tali programmi si percepiscono soprattutto su scala comunitaria; che occorre pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese degli Stati membri; che tale contributo è disciplinato dalla decisione (CE) n. .../99 (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi);

(15) considerando che i dati aggregati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in basi di dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori autorizzati e per consentire scambi; che è prevista la trasmissione di dati scientifici specifici da parte di organizzazioni internazionali, come il Consiglio Internazionale per l'esplorazione del mare e le organizzazioni regionali di pesca;

(16) considerando che occorre stabilire una procedura per definire le modalità di applicazione del presente regolamento, specificando in particolare i dati che devono essere raccolti, nonché le regole per l'organizzazione informatica, la trasmissione dei dati aggregati e l'accesso ai medesimi;

(17) considerando che lo svolgimento dei programmi di raccolta e gestione dei dati dev'essere sottoposto a una valutazione regolare; che occorre esaminare, a medio termine, la possibilità di estendere i settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati necessari a valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca.

La responsabilità della raccolta dei dati spetta agli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per

a) "serie pluriennali": dati che misurano l'evoluzione di uno stesso parametro nel corso di vari anni;

b) "dati aggregati": risultati del trattamento dei dati relativi a un gruppo di navi per un intervallo di tempo e, se del caso, per un settore geografico determinato, al fine di ottenere una stima globale rappresentativa dell'insieme;

c) "maglia spazio-temporale": combinazione di una suddivisione regolare di una zona geografica in settori e di un periodo di tempo.

Titolo I

Principi generali relativi alla raccolta e alla gestione dei dati

Articolo 3

1. Gli Stati membri costituiscono serie pluriennali che rispondano alle esigenze delle analisi scientifiche, contengano informazioni biologiche ed economiche e corrispondano a dati aggregati. I metodi utilizzati sono costanti nel tempo, armonizzati a livello comunitario e conformi alle disposizioni internazionali in materia.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di raccolta di dati e in particolare i regolamenti di cui all'articolo 4, punti 2 e 3, gli Stati membri

a. definiscono programmi per la raccolta di dati complementari a tali obblighi o relativi a settori non contemplati da tali obblighi, ricorrendo eventualmente a campionamenti;

b. specificano le procedure di trattamento che consentono di ottenere dati aggregati;

c. provvedono affinché i dati da cui si ottengono dati aggregati restino disponibili per poter essere eventualmente oggetto di nuovi calcoli.

Articolo 4

Gli Stati membri raccolgono informazioni

1. che consentano di conoscere o stimare tutte le catture per stock, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso di suddividere tali catture per gruppo di navi, per zona geografica e per periodo; le catture sono oggetto di campionamenti biologici; gli Stati membri fanno inoltre effettuare campagne scientifiche in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock indipendentemente dai dati ottenuti dalla pesca commerciale, relativamente agli stock per i quali tali valutazioni sono possibili e utili;

2. necessarie per valutare l'evoluzione della potenza di pesca e dell'attività delle diverse flotte; a tale scopo, da un lato, vengono eseguite sintesi sulla base dei dati raccolti nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 685/95 e (CE) n. 779/97 del Consiglio e (CE) n. 2090/98, n. 2091/98 e n. 2092/98 della Commissione e, dall'altro, gli Stati membri raccolgono, ove necessario, informazioni complementari;

3. che consentano di sorvegliare i prezzi relativi alle diverse catture e la formazione di tali prezzi; i dati raccolti nel quadro del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono raggruppati e sintetizzati; vengono inoltre raccolti dati complementari per coprire tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché le importazioni;

4. necessarie per valutare la situazione economica del settore:

a. per quanto riguarda le flotte da pesca

_ i prodotti delle vendite e le altre entrate finanziarie (sovvenzioni, riscossioni d'interessi, ecc.),

_ i costi di produzione,

_ dati che consentano di descrivere l'occupazione in mare;

b. per quanto riguarda l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca

_ la produzione espressa in quantità e valore per alcune categorie di prodotti da determinarsi,

_ il numero d'imprese e il numero di posti di lavoro,

_ l'evoluzione dei costi di produzione e la loro struttura.

Titolo II

Procedura per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali

Articolo 5

1. La Commissione definisce, secondo la procedura prevista all'articolo 18 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3760/92, da una parte, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche, dall'altra, un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. Tali programmi sono definiti per periodi di sei anni, il primo dei quali comprende gli anni dal 2000 al 2005 compresi.

2. Sia il programma minimo, sia quello esteso specificano in particolare:

a. le rubriche considerate, ossia

_ l'elenco degli stock a cui si riferiscono i dati,

_ le zone e le risorse che saranno oggetto delle campagne scientifiche in mare di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

_ i parametri da considerare per seguire l'evoluzione della potenza di pesca,

_ le specie i cui prezzi di sbarco dovranno essere sorvegliati e le eventuali suddivisioni in categorie commerciali per una stessa specie,

_ le voci o i gruppi di voci contabili pertinenti ai fini della sorveglianza economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione,

_ il tipo di posti di lavoro che è opportuno sorvegliare;

b. il livello di aggregazione dei dati raccolti, ossia

_ le maglie spazio-temporali, definendo l'estensione dei settori geografici di riferimento e dell'intervallo di tempo da considerare,

_ la delimitazione dei gruppi di navi e/o di porti, nonché dei settori dell'industria di trasformazione; i gruppi di navi corrispondono a sottosegmenti dei programmi di orientamento pluriennali (POP) e sono coerenti da una rubrica all'altra;

c. eventualmente, gli obiettivi quantificati per quanto riguarda la precisione delle valutazioni o l'intensità dei programmi di campionamento.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro definisce, per periodi di sei anni, il primo dei quali comprenderà gli anni dal 2000 al 2005 inclusi, un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Si descriveranno, da un lato, la raccolta dei dati dettagliati, dall'altro, i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificheranno inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.

2. Ogni Stato membro garantisce l'affidabilità e la stabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati. Esso fornisce alla Commissione informazioni che consentano di valutare i mezzi effettivamente impiegati e l'efficacia delle procedure. Ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati saranno utilizzate, laddove esistono, le definizioni internazionali o europee e i sistemi di classificazione appropriati.

3. Ogni Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui all'articolo 5 che lo riguardano.

4. Ogni Stato membro può sollecitare, a sostegno del suo programma nazionale, il contributo finanziario comunitario per tutti gli elementi che coincidono con quelli del programma comunitario minimo. Può inoltre chiedere un contributo finanziario comunitario per gli elementi complementari del suo programma nazionale corrispondenti a quelli del programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma comunitario minimo.

Il contributo finanziario comunitario è stabilito secondo le modalità previste dalla decisione (CE) n. .../99 (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi).

Articolo 7

1. Ogni Stato membro provvede affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in basi di dati informatizzate.

2. I dati contemplati dal presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, conformemente alle norme specifiche di tali organizzazioni e alle modalità stabilite in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b. La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su sua richiesta, ricevere copia dei dati per via informatica.

3. Tutti i dati aggregati contemplati dai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP.

4. I dati comunicati o raccolti, sotto qualsiasi forma, in virtù del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dalla normativa nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 8

1. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Tali modalità di applicazione riguardano in particolare

a. i programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b. l'organizzazione informatica, ossia

_ le norme relative alla trasmissione di dati, compresa la trasmissione dei dati scientifici alle organizzazioni internazionali,

_ i criteri d'interrogazione delle basi di dati e le norme minime che consentono agli utilizzatori autorizzati di accedere ai dati,

_ i dati che saranno eventualmente raggruppati sotto la responsabilità diretta della Commissione,

_ le disposizioni che garantiscono la protezione della riservatezza, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, i programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono definiti previa consultazione del CSTEP e del CCP.

Articolo 9

1. La Commissione, insieme al CSTEP e al CCP, esamina ogni anno, nell'ambito del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, lo stato di avanzamento dei programmi nazionali.

2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri e previa consultazione del CSTEP, la Commissione presenta, per ogni triennio e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2002, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutano i mezzi impiegati da ciascuno Stato membro, l'adeguatezza dei metodi utilizzati e i risultati raggiunti per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati contemplati dal presente regolamento.

3. Anteriormente al 31 dicembre 2002, la Commissione esamina l'opportunità di estendere il settore preso in considerazione per le raccolte di dati previste dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione possono eseguire studi e progetti esplorativi nei settori importanti per la PCP, ma non contemplati dall'articolo 4, come l'acquacoltura, le relazioni tra la pesca e l'acquacoltura da un lato e l'ambiente dall'altro, l'occupazione indotta dalle attività di pesca e di acquacoltura. Tali studi e progetti possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità secondo le modalità previste dalla decisione (CE) n. .../99 (decisione sul contributo finanziario relativo alla raccolta dei dati e agli studi).

4. In base alla relazione e alle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze della PCP, la Commissione valuta anteriormente al 31 dicembre 2002 l'opportunità di modificare il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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