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Document 51999PC0497
Proposal for a Council Decision authorising the Kingdom of Denmark and the Kingdom of Sweden to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
/* COM/99/0497 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari /* COM/99/0497 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Le autorità danesi e svedesi hanno chiesto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme [1], ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 di detta direttiva. [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/59/CE (GU L 162 del 26.06.1999, pag. 63) 2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 3 settembre 1999, delle domande presentate dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia. 3. Dette domande riguardano la regolamentazione IVA applicabile alla gestione, a partire dal luglio 2000, di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia. 4. Per la gestione di tale collegamento fisso è stato costituito un consorzio di due imprese, una detenuta dallo Stato danese e l'altra dallo Stato svedese, che esigerà un pedaggio dagli utenti del collegamento. Vi sarà un'unica stazione di pedaggio, situata sul territorio svedese. 5. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della sesta direttiva, il diritto di utilizzo è soggetto a imposta nello Stato membro in cui è situato il collegamento fisso, cioè, nella fattispecie, in parte sul territorio danese e in parte sul territorio svedese. 6. Conformemente all'articolo 17 della direttiva, la deduzione dell'IVA gravante sul diritto di utilizzo dev'essere effettuata nello Stato membro nel quale è stata pagata l'imposta. Va notato che l'IVA sul pedaggio per l'utilizzo dell'Öresund link darà origine ad un diritto a deduzione conformemente alle normali disposizioni in vigore negli Stati membri interessati. 7. Ne risulta pertanto che un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia dovrebbe, in linea di principio, recuperare l'IVA sul pedaggio in parte imputandola alla dichiarazione periodica da presentare nello Stato membro in cui risiede e in parte mediante la procedura di rimborso prevista dall'ottava direttiva IVA. Inoltre, un soggetto passivo non residente in uno dei succitati Stati membri dovrebbe presentare due domande di rimborso conformemente, a seconda dei casi, all'ottava o alla tredicesima direttiva IVA. 8. Le autorità svedesi e danesi ritengono che l'applicazione delle normali disposizioni IVA costituirebbe nel caso in questione un'onere amministrativo eccessivo per i contribuenti come per le amministrazioni tributarie. 9. Per evitare tale situazione, le autorità danesi e svedesi vogliono introdurre disposizioni semplificate grazie alle quali la deduzione e il rimborso dell'IVA saranno trattate da un unico paese. Si tratta delle seguenti disposizioni: _ un soggetto passivo residente nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia potrà dedurre, imputandolo alla sua dichiarazione periodica, l'importo totale dell'IVA deducibile attinente ai pedaggi, compresa l'IVA relativa all'utilizzo del collegamento sul territorio dello Stato membro nel quale egli non è stabilito; _ un soggetto passivo non stabilito in uno di questi due Stati membri dovrà rivolgersi esclusivamente alle autorità svedesi per il recupero dell'IVA deducibile, mediante la procedura di cui all'ottava o alla tredicesima direttiva. 10. La Commissione ritiene che la procedura prevista, che deroga alle norme dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della sesta direttiva, modificato dall'articolo 28 septies della direttiva, rappresenta una misura di semplificazione rispondente alle condizioni dell'articolo 27 della direttiva. 11. La Commission tiene tuttavia a sottolineare che l'adozione della proposta di direttiva relativa al regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, da essa presentata al Consiglio il 17 giugno 1998 [2], renderebbe le suddette misure particolari prive di oggetto per qualsiasi soggetto passivo stabilito nella Comunità. [2] GU C 219 del 15.7.98, pag.16. 12. È pertanto opportuno limitare nel tempo l'autorizzazione, prevedendo che la sua validità scada alla data di entrata in vigore di detta direttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001; ciò consentirà, qualora la direttiva non sia ancora entrata in vigore in tale data, di valutare l'opportunità della deroga alla luce delle discussioni avvenute in seno al Consiglio sulla proposta di direttiva. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [3], in particolare l'articolo 27, [3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/59/CE (GU L 162 del 26.06.1999, pag. 63) vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; (2) i governi del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della sesta direttiva; (3) gli altri Stati membri sono stati informati il 3 settembre 1999 delle domande del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia; (4) tali domande riguardano il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia; (5) in deroga ai principi dell'articolo 17, modificato dall'articolo 28 septies, secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi prevedono l'introduzione di una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta; (6) tenuto conto della sua portata ridotta e del suo obiettivo di semplificazione, la misura prevista risponde alle condizioni dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA; (7) la Commissione ha presentato, il 17 giugno 1998, una proposta di direttiva [4] del Consiglio che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare nella maggioranza dei casi, cioè per tutti i soggetti passivi stabiliti nella Comunità; [4] GU C 219 del 15.7.98, pag.16. (8) è pertanto opportuno accordare l'autorizzazione fino all'entrata in vigore della direttiva succitata, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2001 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data, consentendo in tal modo di valutare l'opportunità della deroga tenendo conto delle discussioni avvenute in seno al Consiglio sulla proposta di direttiva; (9) la deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell'IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso (Öresund link) tra i due paesi : _ un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca ; _ un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia; _ un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 79/1072/CEE o dalla direttiva 86/560/CEE, il rimborso dell'IVA sui pedaggi, compresa l'IVA dovuta per l'utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese. Articolo 2 La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie determinanti le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo trattino della sesta direttiva, e in tutti i casi entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Articolo 3 Il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente