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Document 51999PC0494

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

/* COM/99/0494 def. - CNS 99/0214 */

GU C 89E del 28.3.2000, pp. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0494

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo /* COM/99/0494 def. - CNS 99/0214 */

Gazzetta ufficiale n. C 089 E del 28/03/2000 pag. 0004 - 0007


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto generale

La presente proposta di modifica si basa sulle conclusioni della relazione di valutazione sull'attuazione del regolamento MEDA, adottata nel 1996 ai sensi dell'articolo 15 del suddetto regolamento. La proposta è inoltre presentata in conformità del programma "Gestione sana ed efficiente 2000" (SEM 2000) della Commissione.

Va notato che le modifiche proposte non pregiudicano la futura realizzazione di procedure armonizzate da applicarsi alla cooperazione comunitaria.

L'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 1488/96 del 23 luglio 1996 invita la Commissione a presentare una valutazione sull'attuazione del regolamento MEDA corredata, se necessario, delle relative proposte di modifica [1]. Per poter far ricorso ad un parere indipendente in merito all'attuazione del regolamento, un esperto esterno ha redatto su richiesta della Commissione una relazione di valutazione che compare in allegato al presente documento.

[1] "A tal fine la Commissione sottopone al Consiglio, entro il 31 dicembre 1998, una relazione di valutazione corredata da proposte riguardanti il futuro del regolamento e, se necessario, dalle modifiche da apportare al regolamento."

I paragrafi 2-4 del presente documento presentano una sintesi dei risultati della valutazione e individuano gli elementi che la Commissione intende proporre al Parlamento e al Consiglio in previsione di una modifica da apportare al regolamento MEDA. Le proposte di modifica redazionale del regolamento figurano all'allegato 2.

Tali proposte si inscrivono in una logica complessiva di semplificazione dell'attuazione di MEDA, corrispondendo quindi, da un lato, ad una delle principali preoccupazioni esposte nella relazione di valutazione e, dall'altro, agli impegni politici che sono stati sottoscritti. La complessità dell'attuazione della politica mediterranea è dovuta a talune disposizioni del regolamento MEDA in vigore nonché ad alcune disposizioni interne della Commissione. Queste ultime sono attualmente sottoposte ad una procedura di revisione in profondità sulla quale non ci si sofferma qui.

Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento MEDA, la relazione di valutazione si interroga sull'opportunità del duplice esame da parte del Comitato MED sull'attuazione della politica: un primo esame viene effettuato in occasione dell'analisi dei programmi indicativi (nazionali e regionali: PIN e PIR), mentre un secondo si svolge all'atto della valutazione dei progetti propriamente detti. Il risultato è una duplicazione delle azioni inutile, pesante e inefficace. In effetti, l'impostazione programmatica di transizione economica caratteristica di MEDA privilegia una partecipazione attiva degli Stati membri al processo di programmazione piuttosto che alla fase di attuazione. Tale approccio consentirà; in collegamento con il dialogo economico previsto dagli accordi di associazione, un coordinamento efficace con le politiche attuate dai partner mediterranei stessi. I progetti definiti nell'ambito di tale programmazione concordata non richiederanno più, dunque, un esame dettagliato da parte del Comitato. Un'informazione rapida ed efficace sui progetti decisi in tale contesto dalla Commissione dovrebbe pertanto essere sufficiente. L'effetto di semplificazione corrispondente sarà di grande rilievo.

Riguardo alle procedure specifiche della Commissione, tale semplificazione si accompagnerà ad una maggiore attenzione nell'esame dei PIN e dei PIR da parte delle Direzioni generali interessate. Inoltre, l'istituzione del Servizio comune Relex di gestione dell'aiuto comunitario ai paesi terzi (Servizio comune relazioni esterne, SCR) dovrà tradursi in un significativo miglioramento in termini di efficacia. Al di là di questo, l'esperienza acquisita sia attraverso il programma TACIS che nell'attuazione dei fondi strutturali indica che lo snellimento delle procedure e il corrispondente miglioramento in termini di efficacia non possono realizzarsi senza un autentico decentramento accompagnato da regole chiare sulla delega dei poteri. Un tale decentramento richiede come contropartita la realizzazione di strumenti di monitoraggio e controllo semplici ed efficaci. Detti aspetti potranno essere affrontati soltanto quando il SCR funzionerà a pieno regime.

Tuttavia, per poter essere efficace il monitoraggio deve fondarsi su progetti e programmi di portata significativa. E' però evidente che, in alcuni casi, la strategia sottesa alla programmazione dovrà continuare ad essere applicata per un certo tempo a progetti di dimensioni ridotte, conformemente alle conclusioni della relazione di valutazione. Tuttavia, per permettere un decentramento e un monitoraggio efficaci, la dimensione media dei progetti dovrà aumentare. La Commissione si impegnerà quindi a contribuire alla necessaria opera di semplificazione.

Sia a titolo della comitatologia che della semplificazione delle procedure, la Commissione propone di sostituire l'attuale meccanismo decisionale previsto dall'articolo 11, che corrisponde al comitato di tipo "III a" della decisione del Consiglio in materia di comitatologia [2], con la "procedura di gestione" istituita dalla nuova decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 [3]. Ciò appare perfettamente giustificato, poiché la funzione del Comitato MED è assistere la Commissione nell'esercizio delle sue responsabilità relative alle gestione del programma MEDA. La "procedura di gestione" è destinata per l'appunto a trattare questioni relative alla gestione dei programmi comunitari, mentre il comitato di tipo "III a" è competente per le attività di regolamentazione.

[2] Decisione 87/373/CEE, GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

[3] Decisione 1999/468/CE, GU L 184 del 28.6.1999, pag. 23, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

2. Il programma MEDA

Il Programma MEDA [4] rappresenta il principale strumento finanziario previsto dal partenariato euromediterraneo e costituisce parte di una dotazione finanziaria complessiva quinquennale pari a 4 685 MECU decisa dal Consiglio europeo di Cannes nel giugno 1995. Il partenariato euromediterraneo è stato istituito in occasione della conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi a Barcellona nel novembre 1995.

[4] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.

Le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i suoi partner sono inoltre regolate dagli accordi di associazione euromediterranei firmati, conclusi o attualmente in fase di negoziato con nove dei dodici partner mediterranei. Le relazioni tra l'UE e Cipro, Malta e la Turchia sono regolate da precedenti accordi di associazione.

Il programma MEDA dovrebbe pertanto essere visto sia nel contesto delle relazioni globali tra l'UE e i partner mediterranei che in relazione all'evoluzione di tali relazioni. In particolare MEDA, che ha sostituito un sistema ventennale la cui esecuzione si basava su protocolli finanziari, si propone di accompagnare l'attuazione della nuova generazione di accordi di associazione.

In termini operativi, l'attuazione del programma MEDA si colloca nel quadro normativo complessivo definito, tra l'altro, dal regolamento finanziario della CE e dalla decisione del Consiglio del 1987 sulla comitatologia.

Nella relazione del 14 settembre 1998 (COM(98) 524 def.), la Commissione ha riferito al Consiglio sul processo di attuazione del programma MEDA dal punto di vista tecnico, finanziario e giuridico dall'adozione del regolamento MEDA nel 1996. La relazione pone l'accento su una serie di misure adottate a partire dal 1996 in campo organizzativo, ivi comprese l'assunzione di altro personale incaricato dell'assistenza tecnica (i cosiddetti MEDA Teams) e la conclusione entro il primo semestre del 1998 delle convenzioni quadro di finanziamento tra la Commissione e i nove partner mediterranei che beneficiano di stanziamenti bilaterali a titolo del programma MEDA. Dette misure, finalizzate a creare un quadro normativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del regolamento MEDA, hanno contribuito in larga misura alle capacità impegnate dalla Commissione e dai partner mediterranei nell'esecuzione del programma MEDA, il che ha reso possibile raggiungere un tasso di impegno pari al 100% degli stanziamenti di bilancio MEDA dal 1996, per un ampio ventaglio di progetti e programmi individuati e valutati sulla base della decisione del Consiglio sugli orientamenti per i programmi indicativi MEDA [5].

[5] GU L 325 del 14.12.1996, pag. 21.

Per poter valutare la portata dell'azione condotta dall'UE, è interessante notare che durante il periodo 1995-1998 il programma MEDA, finanziato dal bilancio comunitario, assieme ai prestiti sulle risorse proprie della BEI nella regione, ha reso disponibile un finanziamento globale assai superiore a quello accordato dalla Banca mondiale:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Principali conclusioni della valutazione

I suddetti risultati globalmente positivi sono confermati dalle conclusioni della valutazione esterna effettuata da un gruppo di consulenti europei indipendenti tra giugno e novembre del 1998, che viene presentata al Consiglio in allegato alla presente comunicazione. Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni dell'attuazione del programma MEDA, corroborata inoltre dai risultati di tale valutazione, la Commissione ritiene che gli attuali criteri di ammissibilità, sia riguardo alla portata geografica [6] che ai settori [7] contemplati dal regolamento, si siano dimostrati adeguati e abbiano contribuito ad approfondire il processo di riforma delle strutture economiche e sociali nei paesi partner mediterranei. Non viene pertanto proposta alcuna modifica quanto a tali criteri.

[6] I finanziamenti MEDA sono limitati ai 12 partner mediterranei che hanno deciso con l'UE, nella dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, di istituire un partenariato euromediterraneo globale. Il partenariato finanziario bilaterale a titolo dei programmi indicativi nazionali MEDA è limitato a Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Cisgiordania/striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria e Turchia, mentre Israele, Cipro e Malta beneficiano di dotazioni finanziarie nel quadro del programma indicativo regionale MEDA.

[7] L'allegato II del regolamento MEDA stabilisce un'ampia gamma di settori di cooperazione ammissibili, in linea di principio, ai finanziamenti MEDA. La scelta dei settori a cui accordare singoli stanziamenti secondo lo spirito del regolamento MEDA dovrebbe tuttavia essere strettamente finalizzata a fornire assistenza al processo di riforma sociale ed economico in corso nei partner mediterranei. Tale scelta viene effettuata per ogni paese in base ad una valutazione comune Commissione-partner mediterranei delle esigenze di riforma e in conformità dei programmi indicativi nazionali approvati dal Comitato MED, istituito in virtù dell'articolo 11 del regolamento MEDA. I settori in questione includono il finanziamento di investimenti e di infrastrutture, sebbene le azioni di maggior rilievo al riguardo vengano condotte dalla BEI.

Tuttavia, nella relazione di valutazione si è giunti alle seguenti conclusioni:

· sebbene nel corso degli esercizi di programmazione iniziali si sia osservato un progressivo aumento del livello di coerenza tra i progetti e programmi e gli obiettivi di MEDA, le condizioni operative stabilite dal regolamento MEDA per il processo decisionale e di controllo richiedono ulteriori modifiche volte a potenziare l'impatto;

· il ritmo di erogazione dei fondi resta a livelli non ottimali se confrontato all'elevato tasso di impegno registrato sinora: ciò richiede il potenziamento e la razionalizzazione del sistema di programmazione MEDA per poter mantenere sia la credibilità politica che l'impatto riformatore del programma MEDA in quanto strumento fondamentale per l'attuazione del partenariato euromediterraneo; infine

· è necessario aumentare l'efficacia delle condizioni di esecuzione del programma MEDA rafforzando il dialogo politico e sulla programmazione con i partner mediterranei e rendendo più efficaci le procedure di attuazione.

La relazione di valutazione sottolinea inoltre che una migliore attuazione del programma MEDA potrà essere conseguita soltanto qualora vi concorrano altri fattori determinanti riguardanti la Commissione, gli Stati membri e i partner mediterranei e che esulano dalla portata del regolamento MEDA.

Ad esempio, per quanto riguarda la Commissione, un efficiente funzionamento del nuovo Servizio comune relazioni esterne (SCR) e la realizzazione dei previsti miglioramenti in termini di efficacia nell'esecuzione finanziaria e tecnica delle attività di cooperazione orienteranno direttamente la futura attuazione della cooperazione. Riguardo alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, occorre migliorare i meccanismi sia a livello centrale che locale per conseguire un maggior coordinamento. Per quanto riguarda il Consiglio e il Parlamento europeo, è necessario il loro totale sostegno per poter applicare nei tempi e modalità opportuni il regolamento MEDA modificato e per assicurare la presenza continua dei MEDA Teams, al fine di evitare i ritardi registrati dal programma MEDA nel primo periodo. Infine, riguardo ai partner mediterranei, essi devono svolgere un ruolo vitale nel conseguire una migliore integrazione degli obiettivi comuni del partenariato euromediterraneo nel dialogo sulla programmazione di MEDA e nel razionalizzare l'attuazione del programma in loco.

4. Rafforzamento del processo decisionale previsto dal regolamento MEDA e semplificazione delle procedure

Concretamente, per potenziare l'efficacia del regolamento MEDA si propone l'adozione della seguente triplice strategia:

· razionalizzare il processo decisionale per conseguire una programmazione più efficace;

· aumentare le capacità di programmazione e di attuazione;

· snellire le procedure per conseguire un'attuazione più efficace.

La Commissione ritiene che l'introduzione di modifiche significative al regolamento MEDA potrebbe contribuire ad una notevole semplificazione, migliorando quindi l'efficienza del programma MEDA, accelerandone l'attuazione e potenziando il dialogo e il coordinamento sia con i partner mediterranei che tra i donatori UE (Stati membri e Commissione). Sembra inoltre consigliabile migliorare ulteriormente la programmazione a medio termine di MEDA, prendendo in considerazione gli obiettivi essenziali degli accordi di associazione euromediterranei.

Sebbene sia possibile ripensare l'attuale programmazione, in modo da aumentare l'impatto del programma MEDA sul processo di transizione economica e di adeguamento strutturale, principalmente mediante il riorientamento dei programmi indicativi nazionali e regionali, senza quindi che si rendano necessarie modifiche al regolamento MEDA [8], le strategie summenzionate richiederanno i seguenti adattamenti del regolamento MEDA:

[8] A tale scopo, si suggerisce di presentare al Consiglio nel 1999, tenuto conto dei risultati della conferenza euromediterranea dei ministri degli Esteri di Stoccarda, una proposta di revisione e di aggiornamento della decisione del Consiglio sugli orientamenti per i programmi indicativi MEDA, del 6 dicembre 1996, nella quale venga maggiormente posto l'accento sulla programmazione di MEDA relativa ai problemi della transizione economica e alle esigenze derivanti dall'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea

4.1. Razionalizzare il processo decisionale per conseguire una programmazione più efficace

Attualmente, il Comitato MED interviene a due riprese nel corso della programmazione dei progetti e del ciclo di valutazione: a livello di pianificazione strategica e settoriale, discutendo e approvando i programmi indicativi nazionali e regionali, e a livello dei singoli progetti, esprimendo il proprio parere sia in merito alle singole proposte di finanziamento per importi superiori ai 2 MEUR che agli stanziamenti complessivi relativi a progetti dotati di finanziamenti di entità minore. La valutazione esterna ha confermato che tale sistema di duplice approvazione comporta una duplicazione delle azioni nonché procedure burocratiche inutilmente lunghe che non solo non contribuiscono in misura significativa ad una migliore qualità dei progetti, ma impegnano per di più risorse che potrebbero essere meglio utilizzate allo scopo di potenziare la pianificazione e il coordinamento delle strategie.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Comitato MED concentri le proprie attività sulla pianificazione strategica e sulla programmazione, nel modo seguente:

- il Comitato MED continuerebbe a fornire il proprio parere sui programmi indicativi triennali in base al sistema definito dagli articoli 5, paragrafo 2, e 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

- Sulla base di tali programmi indicativi, la Commissione sottoporrebbe al Comitato MED dei piani di finanziamento nazionali o regionali (PFN/PFR), solitamente di durata annuale, che includano i massimali per le decisioni di finanziamento della Commissione a favore dei programmi e progetti MEDA a carattere bilaterale o regionale.

- I piani di finanziamento nazionali o regionali (PFN/PFR) traducono i programmi indicativi a lungo termine adottati in una programmazione di decisioni di finanziamento che coprono la durata dei PFN/PFR, di norma pari ad un anno. Tali piani dovrebbero consistere in una breve presentazione generale e, in allegato, in una descrizione di ciascun progetto o programma che include l'importo massimo indicativo del contributo finanziario della CE.

- La Commissione adotterebbe le decisioni di finanziamento, entro i limiti del bilancio annuale, sulla base del PFN o del PFR approvato dal Comitato MED. Quest'ultimo verrebbe informato tempestivamente delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione.

- Per le proposte di finanziamento che non sono contemplate da un PFN/PFR, dovrebbero essere mantenute le procedure di approvazione attualmente in vigore.

- Dal momento che i bonifici di interessi BEI sarebbero coperti dai PFN, una volta che questi vengano approvati, non occorrerebbe sottoporli separatamente al Comitato MED. La procedura di approvazione BEI fondata sull'articolo 14 del regolamento non richiederebbe alcuna modifica.

La suddetta opera di razionalizzazione dei meccanismi decisionali richiede l'introduzione di alcune modifiche al regolamento MEDA. Essa contribuirà in notevole misura ad aumentare la trasparenza della programmazione finanziaria sia per gli Stati membri che per i partner mediterranei, e a ridurre il periodo di preparazione dei progetti di tre mesi in media.

4.2. Aumentare le capacità di programmazione e di attuazione

Gli accordi di associazione conclusi nel quadro del partenariato euromediterraneo prevedono l'introduzione graduale del libero scambio tra l'UE e i suoi partner mediterranei. Detti accordi stabiliscono che le riunioni bilaterali del Consiglio e del Comitato di associazione, nonché quelle sul dialogo politico, effettuino un monitoraggio sull'attuazione degli accordi stessi, ivi compresi i progressi realizzati verso la creazione della zona di libero scambio. Il programma MEDA deve svolgere un ruolo essenziale nell'assistere i partner nel processo di riforma necessario in tale contesto. Pertanto, occorrerebbe porre maggiormente l'accento su un dialogo con i partner stessi sulla pianificazione MEDA a medio termine adattata alle singole strategie di riforma e ai preparativi alla zona di libero scambio, nonché sul coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri. A tale scopo, si avanzano le seguenti proposte:

- i programmi indicativi nazionali e regionali triennali (PIN/PIR) devono analizzare ed esprimere con maggior chiarezza l'impatto previsto per le operazioni finanziate e pianificate da MEDA nel contesto dei processi di riforma nei paesi partner mediterranei e della realizzazione del partenariato euromediterraneo. Nel definire un programma indicativo pluriennale per il partenariato e gli stanziamenti destinati ai singoli settori, i PIN/PIR dovranno basarsi su una valutazione degli sviluppi a livello macroeconomico, strutturale, politico, sociale (inclusa la questione della parità uomo-donna) e ambientale, riflettere le priorità dei singoli governi e il coordinamento tra i donatori e infine analizzare le esperienze acquisite nel corso delle attività di cooperazione precedenti;

- occorre discutere in modo più approfondito il contenuto dei PIN con i partner mediterranei alla luce delle loro esigenze di riforma e adottarli secondo la procedura vigente definita dagli articoli 5, paragrafo 2, e 11 del regolamento;

- per rafforzare il coordinamento e la complementarità all'interno dell'UE, i PIN dovranno formare oggetto di discussione presso le missioni degli Stati membri nei paesi partner, mentre, successivamente all'adozione formale, i PFN dovrebbero ugualmente essere inviati alle missioni a titolo informativo;

- il Comitato MED diventerà la sede centrale incaricata del monitoraggio dell'attuazione dei PIN/PIR e dei PFN/PFR sulla base della relazione annua di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento. Tale attività di discussione e di monitoraggio dei PIN/PIR e dei PFN/PFR dovrebbe esercitarsi tenendo conto dei principi di coordinamento, di complementarità e di coerenza.

Le strategie summenzionate non richiedono l'introduzione di modifiche al regolamento MEDA.

4.3. Snellire le procedure per un'attuazione più efficace

Al fine di aumentare l'impatto del programma MEDA sulle riforme economico-sociali nei paesi partner, nonché di trasformare il programma stesso in uno strumento ancora più efficiente al servizio del partenariato euromediterraneo, è necessario introdurre procedure di attuazione più rapide. Ciò contribuirebbe del resto ad aumentare l'attuale rapporto tra il tasso di impegno finanziario ed il ritmo di erogazione dei fondi. Pertanto, i servizi della Commissione stanno mettendo a punto procedure armonizzate concernenti l'attuazione finanziaria e tecnica delle attività di cooperazione al fine, in particolare, di conseguire una maggiore razionalizzazione.

4.4. Risparmi di tempo previsti nella fase di elaborazione dei progetti

La ristrutturazione del processo decisionale, che consiste soprattutto nell'adozione dei PFN/PFR, permetterà di risparmiare il tempo attualmente necessario per le decisioni sulle singole proposte di finanziamento. Si tratta del periodo di circa 3 mesi previsto, in particolare, per traduzioni, studi da parte delle amministrazioni degli Stati membri o discussioni in seno al Comitato MED.

La realizzazione di procedure armonizzate concernenti l'attuazione finanziaria e tecnica delle attività di cooperazione dovrebbe comportare inoltre una notevole riduzione dei tempi necessari per attuare le misure di cooperazione.

5. Risorse umane

La qualità della nostra cooperazione è commisurata alla qualità e alla quantità delle risorse umane disponibili. La direzione Mediterraneo della DG Relazioni esterne, responsabile dell'attuazione del regolamento MEDA, è chiamata a svolgere molteplici funzioni, tra cui la programmazione e il controllo del bilancio centrale nonché l'individuazione, la valutazione, la presentazione al comitato di finanziamento e la preparazione dell'impegno finanziario della Commissione per circa 100 progetti di cooperazione all'anno, oltre a decine e decine di progetti di cooperazione con le ONG o di cooperazione decentrata. Molti di questi progetti, segnatamente i programmi relativi alla transizione economica e all'adeguamento strutturale, vengono gestiti direttamente dalla direzione Mediterraneo. A ciò si aggiungono le considerevoli mansioni di coordinamento (ad esempio con la BEI), di rendicontazione e di valutazione previste dal regolamento MEDA.

La palese insufficienza delle risorse umane di cui dispone la direzione è stata più volte riconosciuta e criticata dalla Corte dei conti (Relazione speciale 1/98), dal Consiglio, dal comitato OCSE per l'aiuto allo sviluppo, dai valutatori esterni e dal servizio di ispezione interno (IGS) della Commissione.

É pertanto opportuno potenziare l'organico della direzione (compatibilmente con la disponibilità di risorse supplementari e con le possibilità di trasferimenti interni) mediante 25 posti la cui ripartizione indicativa è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [9],

[9] GU C &

visto il parere del Parlamento europeo [10],

[10] GU C &

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio [11], modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 [12], il Consiglio procederà a un riesame del suddetto regolamento entro il 30 giugno 1999 e a tal fine la Commissione gli sottoporrà eventuali modificazioni da apportarvi.

[11] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.

[12] GU L 113 del 15.4.1998, pag. 3.

(2) La regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori.

(3) È importante proseguire ed intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995.

(4) I nuovi accordi di associazione euromediterranei iniziano attualmente ad entrare in vigore e la loro preparazione ed applicazione richiede considerevoli azioni di adeguamento da parte degli interlocutori mediterranei. La Comunità dovrebbe sostenere tali azioni.

(5) Nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente; tuttavia, attualmente occorre razionalizzare i procedimenti di formazione delle decisioni per permettere un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria.

(6) La programmazione indicativa dovrebbe pertanto esprimere con maggior chiarezza l'impatto previsto per le operazioni finanziate e pianificate da MEDA nel contesto dei processi di riforma nei paesi mediterranei associati e della realizzazione del partenariato euromediterraneo.

(7) La decisione 96/706/CE del Consiglio [13] contiene gli orientamenti per i programmi indicativi relativi alle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.

[13] GU L 325 del 14.12.1996, pag. 20.

(8) I programmi indicativi nazionali e regionali definiscono gli obiettivi principali, gli orientamenti e i settori prioritari di intervento dell'assistenza comunitaria.

(9) L'introduzione di piani di finanziamento nazionali e regionali basati sui programmi indicativi facilita la razionalizzazione dei procedimenti di formazione delle decisioni.

(10) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [14] istituisce un quadro normativo comune per tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [15] si applica a tutti i settori di attività della Comunità, salvo il disposto della normativa comunitaria relativa a settori specifici.

[14] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[15] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16]. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa.

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) La Commissione e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate ad una maggiore collaborazione reciproca nell'attuare operazioni su capitali di rischio e abbuoni di interessi.

(13) Di conseguenza, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1488/96.

(14) Ai fini dell'adozione del presente regolamento, i soli poteri previsti dal trattato sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1488/96 è così modificato:

1) L'articolo 1, paragrafo 3, è soppresso.

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Detti programmi contengono una descrizione delle riforme che i partner intendono attuare nei settori prioritari e includono una valutazione dei progressi compiuti al riguardo."

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 2bis e 2 ter:

"2bis I piani di finanziamento nazionali e regionali sono adottati, in linea di massima con cadenza annuale, sulla base dei programmi indicativi di cui al paragrafo 2. I piani includono un elenco dei progetti da finanziare. Il contenuto di tali piani deve essere definito in modo dettagliato, così da permettere al comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, di formulare il proprio parere.

2ter La Commissione e la Banca assicurano la complementarità e la coerenza della programmazione delle misure relative a capitali di rischio e ad abbuoni di interessi con i programmi indicativi e i piani di finanziamento nazionali e regionali."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le decisioni di finanziamento si basano sui programmi indicativi o sui piani di finanziamento."

3) L'articolo 6 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Tenuto conto delle condizioni del mercato, la sovvenzione è compresa tra l'1 e il 3%."

b) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione, ivi compresi controlli e verifiche sul posto in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio*, ed eventuali revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi in loco.

La Commissione adotta misure, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per garantire una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio**.

_____________________

* GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

** GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1."

4) L'articolo 7 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno delle riforme economiche. Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposte."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, la revisione contabile e il controllo dei programmi o dei progetti. Possono essere incluse anche le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa, purché quest'ultima sia di reciproco vantaggio per la Commissione e per i beneficiari dell'attività e non rientri tra le funzioni permanenti del servizio pubblico."

5) L'articolo 9 è così modificato:

a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

3. Le decisioni di finanziamento che non riguardino sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e capitali di rischio, e che non rientrino in piani di finanziamento nazionali o regionali, sono adottate ciascuna separatamente secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo."

4. Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3, relative ad importi non superiori a 2 000 000 di EUR, sono adottate dalla Commissione se fanno parte di stanziamenti complessivi. Detti stanziamenti vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione informa in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 delle decisioni di finanziamento per importi non superiori a 2 000 000 di EUR."

b) I paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

6) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario."

7) All'articolo 11, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Commissione è assistita dal comitato MEDA (in prosieguo: "il comitato").

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CEE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CEE è fissato in tre mesi.

3bis. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto."

8) L'articolo 15 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la data del "30 aprile" è sostituita dalla data del "30 giugno".

b) Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione e la Banca procedono a una valutazione dei principali progetti e settori di intervento che le riguardano entrambe, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future."

c) Il paragrafo 6 è soppresso.

9) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1) Nella parte I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Esso riguarda altresì azioni di sostegno ai programmi di riforma dei partner. Queste ultime sono attuate sulla base dei principi seguenti:

- i programmi di sostegno sono volti al ripristino o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, pur essendo rivolti nel contempo a migliorare il benessere della popolazione; i programmi di sostegno possono inoltre essere mirati all'assistenza alle riforme in settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità;

- i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

- i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad attenuare le conseguenze negative che il processo di transizione economica e la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea possono determinare sul piano sociale e sull'occupazione, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della popolazione;

- l'esborso dell'assistenza viene effettuato in tranche, sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno.

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

- il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, in conformità della portata e dell'efficacia delle riforme;

- si tiene conto della situazione economica del paese, sia sul piano macroeconomico (livello di indebitamento, costi del servizio del debito, situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti, situazione monetaria, livello del reddito pro capite e tasso di disoccupazione) che a livello delle riforme settoriali volte all'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità."

2) Nella parte II, l'undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

"- la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compresi il rimpatrio dei residenti illegali e la tratta degli esseri umani, nonché la cooperazione volta a combattere la criminalità, compreso il traffico illecito di stupefacenti."

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