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Document 51999PC0460
Proposal for a Council Regulation concerning a ban on the supply to Indonesia of equipment which might be used for internal repression or terrorism
Proposta di regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici
Proposta di regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici
/* COM/99/0460 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici /* COM/99/0460 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di vietare per almeno quattro mesi la fornitura all'Indonesia di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici, in conformità della posizione comune 99/624/PESC. La presente proposta di regolamento del Consiglio attua la posizione comune per quanto riguarda la Comunità europea. Essa riprende l'impostazione seguita nel caso del regolamento del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura delle attrezzature in questione alla Repubblica federale di Iugoslavia (regolamento (CE) n. 926/98 del Consiglio, GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1). Visto che la posizione comune si applica fino al 17 gennaio 2000, all'inizio del 2000 si dovrà decidere se mantenere in vigore il regolamento in funzione del parere espresso dal Consiglio circa l'opportunità di continuare ad applicare le misure previste da detta posizione comune. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, data la posizione comune 99/624/PESC del 16 settembre 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica d'Indonesia [1], [1] GU L 245 del 17. 9. 1999, pag. 53. vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C del , pag. . considerando che: (1) vista la situazione di Timor Est, teatro di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, la suddetta posizione comune vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici; (2) questa misura rientra nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea; (3) quando detta misura riguarda il territorio della Comunità, la sua applicazione richiede una normativa comunitaria, anche per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito da tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite; (4) si dovrebbe prevedere una procedura per modificare, all'occorrenza, l'elenco delle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici; (5) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi esistenti relativi ad alcuni dei materiali interessati; (6) la durata del regolamento potrebbe essere limitata, per cui sarebbe opportuno autorizzare l'imposizione immediata di sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono vietate (a) la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature elencate nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento, originarie o meno della Comunità, a qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica d'Indonesia, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Repubblica d'Indonesia; (b) la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività aventi per oggetto o per effetto la promozione, diretta o indiretta, delle transazioni o delle attività di cui alla lettera (a). 2. Le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II del presente regolamento, possono autorizzare le operazioni e le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), per le attrezzature elencate nella parte B dell'allegato I, purché si dimostri loro in modo inoppugnabile che il loro uso finale non ha niente a che vedere con la repressione interna o con il terrorismo. Articolo 2 Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le modifiche dell'elenco che figura nell'allegato I. L'allegato non comprende le attrezzature appositamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi istituito a norma dell'articolo 1 della posizione comune 99/624/PESC. Articolo 3 Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. In attesa dell'adozione della legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione del presente regolamento vengono imposte le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) 926/98 [3]. [3] GU L 130 dell'1.5.99, pag. 1. Articolo 4 La Commissione e gli Stati membri, se non sono già tenuti a farlo in base ad altre disposizioni, si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni degli organismi internazionali competenti e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 5 Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità europea, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici di cui all'articolo 1 (l'elenco seguente non comprende le attrezzature specificamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi decretato in base alla posizione comune 1999/624/PESC) Parte A Elmetti con protezione balistica, elmetti antirissa, scudi antirissa e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali proiettori con regolatori di potenza materiale da costruzione con protezione balistica coltelli da caccia apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia; attrezzature per caricare a mano i proiettili dispositivi di intercettazione delle comunicazioni rivelatori ottici a stato solido tubi amplificatori d'immagine strumenti di puntamento per armi da fuoco armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettate, salvo: (1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e (2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali o come storditori senza crudeltà per gli animali simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco; loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e loro componenti appositamente progettate tenute di protezione, tranne quelle progettate secondo le norme o le specifiche militari, e loro componenti appositamente progettate tutti i veicoli utilitari a quattro ruote motrici, che possano essere utilizzati come fuoristrada e abbiano una protezione balistica, di serie o aggiunta; armature profilate per detti veicoli idranti e loro componenti appositamemente progettate o modificate veicoli muniti di idranti veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antirissa; loro componenti appositamente progettate ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, salvo: le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i 240 mm in posizione chiusa apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe; loro componenti appositamente progettate apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili con proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici (tasers); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo apparecchiature elettroniche per l'individuazione degli esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettate, salvo: gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali; loro componenti appositamente progettate; apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le loro componenti appositamente progettate, salvo: quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell'azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni, come i dispositivi per gonfiare gli airbag e i protettori di sovratensione degli attuatori di sprinkler antiincendio apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, salvo: (1) le custodie delle bombe e (2) i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplosivi di fabbricazione artigianale apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi software appositamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate. Parte B Carica esplosiva a taglio lineare esplosivi e sostanze collegate: ? amatolo ? nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto) ? nitroglycole ? tetranitrato di pentaeritrite (PETN) ? cloruro di picrile ? trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) ? 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) software appositamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate. ALLEGATO II Elenco delle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 BELGIO Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking Directie-generaal van de Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen Dienst Centraal en Oost-Europa (B 13) De heer Filip David Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des relations économiques et bilatérales extérieures Service Europe centrale et orientale (B 13) M. Filip David rue des Petits Carmes 15 B-1000 Bruxelles Tel. (32 2) 501 81 64 Fax (32 2) 501 88 27 DANIMARCA Erhvervsfremmestyrelsen Tine Friis Hansen Tagensvej 137 DK-2200 København N. Tel. (45) 35 86 86 86 Fax (45) 35 86 86 87 GERMANIA Bundesausfuhramt Referat 214, Herr Pietsch Frankfurterstraße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49 6196) 908 689 Fax (49 6196) 908 412 GRECIA Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí Ä/íóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ Êá ÌðÜñôæç - Êïò ÉããëÝóçò ïä. ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations Directorate of External Trade Mrs. Bartzi or Mr. Iglesis 1, Kornarou Street GR-105 63 Athens Tel. (30-1) 328 60 51-53 Fax (30-1) 328 60 94, 328 60 59. Êýñéïò Ãåþñãéïò ×ñéóôïöÞò Ï?çñåîïýóéïò Õðïõñãüò Â' Ãñáöåßï Êõñþóåùí Âáóéëßóóçò Óïößáò 1, 7ïò üñïöïò GR-106 71 ÁèÞíá Mr. George Christofis, Minister Plenipotentiary Sanctions Bureau 1, Vasilissis Sofias, 7th floor GR-106 71 Athens Tel. (30 1) 368 12 25 Fax (30 1) 368 12 34 SPAGNA Ministerio de Economia y Hacienda Secretaria General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, no. 162 E-28046 Madrid Tel. (34 91) 349 38 60 Fax (34 91) 457 28 63 FRANCIA Direction générale des douanes et des droits indirects Bureau E/2 - Cellule Embargo Mlle. Diane Foreau 23bis, rue de l'Université F-75700 Paris - Cedex 07 S.P. Tel. (33 1) 44 74 48 93 Fax (33 1) 44 74 48 97 IRLANDA Licensing Unit (Mr. Michael Greene) Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (353 1) 631 24 46 Fax (353 1) 676 61 54 e-mail: greenem@entemp.irlgov.ic ITALIA Ministero del Commercio con l'Estero Gabinetto Viale Boston 25 I-00144 Roma Tel. (39 06) 59 64 75 47 Fax (39 06) 59 64 74 94 e-mail: INFO@MincomesIT LUSSEMBURGO Office des Licences M. A. Paulus B.P. 113 L-2011 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 e-mail: andre.paulus@mae.etat.lu PAESI BASSI Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid Afdeling Exportcontrole en Sanctiebeleid (BEB/DHI/ES) mw. drs. C.M. van Dantzig Postbus 20101 NL-2500 EC Den Haag Tel. (31 70) 379 63 57 / 63 80 Fax (31 70) 379 73 92 e-mail: e.m.vandantzig@minez.nl AUSTRIA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Gruppe II.a Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Tel. (43 1) 711 02 / 361 Fax (43 1) 715 83 47 PORTOGALLO Ministério da Economia Direcção Geral des Relaçoes Económicas Internacionais Alice Rodrigues / José Gomes Avenida da República, 79 P- Lisboa Tel. (351 1) 791 19 43 Fax (351 1) 796 37 23 FINLANDIA Ulkoasiainministeriö PL 176 SF-00161 Helsinki Tel. (358 9) 1341 5555 Fax (358 9) 629 840 Utrikesministeriet PL 176 SF-00161 Helsingfors Tel. (358 9) 1341 5555 Fax (358 9) 629 840 SVEZIA Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 S-103 39 Stockholm Tel. (46 8) 405 10 00 Fax (46 8) 453 66 99 REGNO UNITO Export Policy Unit Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74, Victoria Street London SW1E 6SW Tel. (44 171) 215 89 98 Fax (44 171) 215 85 19 COMUNITÀ EUROPEA European Commission Directorate-General I Mr. A. de Vries, DM24 5/75 Tel. (32 2) 295 68 80 Fax (32 2) 295 73 31 e-mail: anthonius.de-vries@dg1.cec.be