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Document 51999PC0460

Proposta di regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici

/* COM/99/0460 def. */

51999PC0460

Proposta di regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici /* COM/99/0460 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di vietare per almeno quattro mesi la fornitura all'Indonesia di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici, in conformità della posizione comune 99/624/PESC.

La presente proposta di regolamento del Consiglio attua la posizione comune per quanto riguarda la Comunità europea.

Essa riprende l'impostazione seguita nel caso del regolamento del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura delle attrezzature in questione alla Repubblica federale di Iugoslavia (regolamento (CE) n. 926/98 del Consiglio, GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1).

Visto che la posizione comune si applica fino al 17 gennaio 2000, all'inizio del 2000 si dovrà decidere se mantenere in vigore il regolamento in funzione del parere espresso dal Consiglio circa l'opportunità di continuare ad applicare le misure previste da detta posizione comune.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

data la posizione comune 99/624/PESC del 16 settembre 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica d'Indonesia [1],

[1] GU L 245 del 17. 9. 1999, pag. 53.

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C del , pag. .

considerando che:

(1) vista la situazione di Timor Est, teatro di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, la suddetta posizione comune vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici;

(2) questa misura rientra nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

(3) quando detta misura riguarda il territorio della Comunità, la sua applicazione richiede una normativa comunitaria, anche per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito da tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite;

(4) si dovrebbe prevedere una procedura per modificare, all'occorrenza, l'elenco delle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici;

(5) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi esistenti relativi ad alcuni dei materiali interessati;

(6) la durata del regolamento potrebbe essere limitata, per cui sarebbe opportuno autorizzare l'imposizione immediata di sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono vietate

(a) la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature elencate nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento, originarie o meno della Comunità, a qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica d'Indonesia, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Repubblica d'Indonesia;

(b) la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività aventi per oggetto o per effetto la promozione, diretta o indiretta, delle transazioni o delle attività di cui alla lettera (a).

2. Le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II del presente regolamento, possono autorizzare le operazioni e le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), per le attrezzature elencate nella parte B dell'allegato I, purché si dimostri loro in modo inoppugnabile che il loro uso finale non ha niente a che vedere con la repressione interna o con il terrorismo.

Articolo 2

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le modifiche dell'elenco che figura nell'allegato I.

L'allegato non comprende le attrezzature appositamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi istituito a norma dell'articolo 1 della posizione comune 99/624/PESC.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

In attesa dell'adozione della legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione del presente regolamento vengono imposte le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) 926/98 [3].

[3] GU L 130 dell'1.5.99, pag. 1.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri, se non sono già tenuti a farlo in base ad altre disposizioni, si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni degli organismi internazionali competenti e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità europea, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici di cui all'articolo 1

(l'elenco seguente non comprende le attrezzature specificamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi decretato in base alla posizione comune 1999/624/PESC)

Parte A

Elmetti con protezione balistica, elmetti antirissa, scudi antirissa e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate

materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali

proiettori con regolatori di potenza

materiale da costruzione con protezione balistica

coltelli da caccia

apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

attrezzature per caricare a mano i proiettili

dispositivi di intercettazione delle comunicazioni

rivelatori ottici a stato solido

tubi amplificatori d'immagine

strumenti di puntamento per armi da fuoco

armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e

loro componenti appositamente progettate,

salvo: (1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e

(2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali o come storditori senza crudeltà per gli animali

simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco; loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati

bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e loro componenti appositamente progettate

tenute di protezione, tranne quelle progettate secondo le norme o le specifiche militari, e loro componenti appositamente progettate

tutti i veicoli utilitari a quattro ruote motrici, che possano essere utilizzati come fuoristrada e abbiano una protezione balistica, di serie o aggiunta; armature profilate per detti veicoli

idranti e loro componenti appositamemente progettate o modificate

veicoli muniti di idranti

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo

apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antirissa; loro componenti appositamente progettate

ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani,

salvo: le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i 240 mm in posizione chiusa

apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe; loro componenti appositamente progettate

apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili con proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici (tasers); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo

apparecchiature elettroniche per l'individuazione degli esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettate,

salvo: gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x

apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali; loro componenti appositamente progettate;

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le loro componenti appositamente progettate,

salvo: quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell'azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni, come i dispositivi per gonfiare gli airbag e i protettori di sovratensione degli attuatori di sprinkler antiincendio

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi,

salvo: (1) le custodie delle bombe e

(2) i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplosivi di fabbricazione artigianale

apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi

software appositamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Parte B

Carica esplosiva a taglio lineare

esplosivi e sostanze collegate:

? amatolo

? nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto)

? nitroglycole

? tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

? cloruro di picrile

? trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)

? 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT)

software appositamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

ALLEGATO II

Elenco delle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

BELGIO

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking

Directie-generaal van de Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen

Dienst Centraal en Oost-Europa (B 13)

De heer Filip David

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des relations économiques et bilatérales extérieures

Service Europe centrale et orientale (B 13)

M. Filip David

rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Tel. (32 2) 501 81 64

Fax (32 2) 501 88 27

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen

Tine Friis Hansen

Tagensvej 137

DK-2200 København N.

Tel. (45) 35 86 86 86

Fax (45) 35 86 86 87

GERMANIA

Bundesausfuhramt

Referat 214, Herr Pietsch

Frankfurterstraße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49 6196) 908 689

Fax (49 6196) 908 412

GRECIA

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

Ä/íóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

Êá ÌðÜñôæç - Êïò ÉããëÝóçò

ïä. ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

Ministry of National Economy

General Secretariat of International Economic Relations

Directorate of External Trade

Mrs. Bartzi or Mr. Iglesis

1, Kornarou Street

GR-105 63 Athens

Tel. (30-1) 328 60 51-53

Fax (30-1) 328 60 94, 328 60 59.

Êýñéïò Ãåþñãéïò ×ñéóôïöÞò

Ï?çñåîïýóéïò Õðïõñãüò Â'

Ãñáöåßï Êõñþóåùí

Âáóéëßóóçò Óïößáò 1, 7ïò üñïöïò

GR-106 71 ÁèÞíá

Mr. George Christofis,

Minister Plenipotentiary

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 7th floor

GR-106 71 Athens

Tel. (30 1) 368 12 25

Fax (30 1) 368 12 34

SPAGNA

Ministerio de Economia y Hacienda

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, no. 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 60

Fax (34 91) 457 28 63

FRANCIA

Direction générale des douanes et des droits indirects

Bureau E/2 - Cellule Embargo

Mlle. Diane Foreau

23bis, rue de l'Université

F-75700 Paris - Cedex 07 S.P.

Tel. (33 1) 44 74 48 93

Fax (33 1) 44 74 48 97

IRLANDA

Licensing Unit (Mr. Michael Greene)

Department of Enterprise, Trade and Employment

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 24 46

Fax (353 1) 676 61 54

e-mail: greenem@entemp.irlgov.ic

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero

Gabinetto

Viale Boston 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 59 64 75 47

Fax (39 06) 59 64 74 94

e-mail: INFO@MincomesIT

LUSSEMBURGO

Office des Licences

M. A. Paulus

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

e-mail: andre.paulus@mae.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid

Afdeling Exportcontrole en Sanctiebeleid (BEB/DHI/ES)

mw. drs. C.M. van Dantzig

Postbus 20101

NL-2500 EC Den Haag

Tel. (31 70) 379 63 57 / 63 80

Fax (31 70) 379 73 92

e-mail: e.m.vandantzig@minez.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Gruppe II.a

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Tel. (43 1) 711 02 / 361

Fax (43 1) 715 83 47

PORTOGALLO

Ministério da Economia

Direcção Geral des Relaçoes Económicas Internacionais

Alice Rodrigues / José Gomes

Avenida da República, 79

P- Lisboa

Tel. (351 1) 791 19 43

Fax (351 1) 796 37 23

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358 9) 1341 5555

Fax (358 9) 629 840

Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsingfors

Tel. (358 9) 1341 5555

Fax (358 9) 629 840

SVEZIA

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S-103 39 Stockholm

Tel. (46 8) 405 10 00

Fax (46 8) 453 66 99

REGNO UNITO

Export Policy Unit

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74, Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel. (44 171) 215 89 98

Fax (44 171) 215 85 19

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

Directorate-General I

Mr. A. de Vries, DM24 5/75

Tel. (32 2) 295 68 80

Fax (32 2) 295 73 31

e-mail: anthonius.de-vries@dg1.cec.be

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