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Document 51999PC0290

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 91/666/CEEC che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica

/* COM/99/0290 def. - CNS 99/0121 */

GU C 247E del 31.8.1999, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0290

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 91/666/CEEC che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica /* COM/99/0290 def. - CNS 99/0121 */

Gazzetta ufficiale n. C 247 E del 31/08/1999 pag. 0039 - 0039


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 91/666/CEEC che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La direttiva 85/511/CEE del Consiglio stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Tali misure, essenzialmente basate su una politica di non vaccinazione, prevedono una vaccinazione di emergenza in caso di diffusione significativa della malattia.

Con la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, sono state istituite riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica e designate banche di antigene che devono essere situate in quattro diverse sedi geografiche.

Dall'adozione della suddetta decisione, due banche di antigene designate per la conservazione di parte delle riserve comunitarie di antigene hanno annullato l'impegno a fornire tali servizi alla Comunità.

Per svariate ragioni, in futuro potrebbe essere necessario trasferire, anche a breve termine e in ogni caso senza ritardi immotivati, le riserve di antigene in stabilimenti appropriati all'interno della Comunità, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che dispone che l'antigene sia conservato in sedi diverse in modo da garantire, nell'eventualità di problemi tecnici che comportassero il deterioramento dello stesso in una delle banche, la disponibilità di antigene ai fini della produzione di vaccino nelle altre banche.

Scopo della presente proposta della Commissione è di istituire strumenti giuridici che consentano di designare, ove del caso, locali supplementari per la conservazione delle riserve di antigene inattivato dell'afta epizootica, mediante decisione della Commissione adottata in conformità con le procedure del comitato veterinario permanente.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 91/666/CEEC che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (1) modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, può essere deciso di effettuare una vaccinazione d'emergenza in una zona limitata, quando la macellazione dell'intera mandria non è sufficiente a debellare completamente il virus;

(1) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(2) considerando che con la decisione 91/666/CEE del Consiglio (2), sono state istituite riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica, mediante scorte di antigene inattivo concentrato, che può essere rapidamente trasformato in vaccino in caso di emergenza, conservate in locali designati;

(2) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

(3) considerando che dall'adozione della decisione 91/666/CEE del Consiglio, due banche di antigene designate per la conservazione di parte delle riserve comunitarie di antigene dell'afta epizootica hanno annullato l'impegno a fornire tali servizi alla Comunità;

(4) considerando che, onde rispettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 91/666/CEE del Consiglio, potrebbe essere necessario, per svariate ragioni, designare locali appropriati nella Comunità dove le riserve di antigeni dell'afta epizootica possano essere ripartiti o trasferiti in vista della loro conservazione;

(5) considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, la possibilità che la Commissione proponga al Consiglio la costituzione di riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica è scaduta il 1° aprile 1991;

(6) considerando infine che per consentire una reazione immediata alla necessità di ripartire o di trasferire le riserve comunitarie di antigene dell'afta epizootica in vista della loro conservazione in sedi diverse, occorre modificare la decisione 91/666/CEE del Consiglio, in particolare per quanto concerne le procedure definite per la designazione delle banche comunitarie di antigene e di vaccini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 91/666/CEE del Consiglio :

– il primo e il terzo trattino sono soppressi,

– è aggiunto un nuovo trattino del seguente tenore:

"- qualsiasi altro stabilimento designato conformemente alle procedure definite all'articolo 10 della presente decisione."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

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