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Document 51999PC0274
Proposal for a Council Regulation (EC) re-imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5 microdisks) originating in Indonesia and produced and sold for export to the Community by PT Betadiskindo Binatama
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama
/* COM/99/0274 def. */
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama /* COM/99/0274 def. */
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Con il regolamento (CE) n. 1821/98 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari dell'Indonesia. In seguito a una richiesta presentata dall'esportatore indonesiano PT Betadiskindo Binatama, la Commissione ha avviato un riesame relativo ai "nuovi esportatori" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. Il richiedente non ha collaborato all'inchiesta. Si propone pertanto di mantenere nei confronti dei minidischi da 3,5" prodotti ed esportati dalla PT Betadiskindo Binatama il dazio istituito a livello nazionale dal regolamento (CE) n. 1821/98 del Consiglio e di riscuotere i dazi retroattivamente sulle importazioni registrate a partire dalla data d'inizio del riesame. Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.98, pag. 18). vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) Con in regolamento (CE) n. 1821/98 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 41,1% sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati (in appresso denominati "prodotto in questione"), che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90 (codice TARIC 8523 20 90*10) e sono originari dell'Indonesia. (2) GU L 236 del 22.8.1998, pag. 1. B. PROCEDIMENTO ATTUALE (2) In seguito la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure attualmente in vigore, presentata dal produttore indonesiano PT Betadiskindo Binatama (in appresso definito "la Betadiskindo" o "l'azienda"), vale a dire una richiesta di avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1821/98, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "regolamento di base"). La Betadiskindo ha sostenuto di non essere collegata a nessun esportatore o produttore indonesiano oggetto delle misure antidumping in vigore sul prodotto in questione. Ha inoltre affermato di non aver esportato tale prodotto nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale (1° marzo 1994 - 28 febbraio 1995) ma di averlo esportato in seguito. (3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dall'azienda e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 2152/98 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1821/98 per quanto riguarda la Betadiskindo ed ha aperto un'inchiesta. (3) GU L 271 dell'8.10.1998, pag. 9. Il regolamento che ha avviato il riesame ha anche abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1821/98 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione, fabbricato ed esportato nella Comunità dalla Betadiskindo, ed ha chiesto alle autorità doganali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni. (4) Il prodotto oggetto del riesame era lo stesso prodotto esaminato dal regolamento (CE) n. 1821/98. (5) La Commissione ha ufficialmente informato la Betadiskindo e i rappresentanti del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione. All'avvio dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario alla Betadiskindo. Tuttavia, la risposta al questionario conteneva imprecisioni, che l'azienda non ha corretto sebbene le sia stato chiesto di farlo. Inoltre, la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in quanto non è stato possibile organizzare visite di controllo, nonostante il fatto che l'azienda fosse stata informata dei tempi stretti applicabili all'inchiesta e delle possibili conseguenze della mancata collaborazione. C. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL RIESAME (6) Dato che non sono state presentate richieste di riesame delle risultanze o del pregiudizio, il riesame si è limitato al dumping. D. RISULTATI DELL'INCHIESTA (7) Dato che, a causa della mancata collaborazione da parte dell'azienda, la Commissione non ha potuto né stabilire se si trattasse effettivamente di un nuovo operatore né calcolare il livello del dumping, le risultanze sono state tratte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. In mancanza di collaborazione, occorre concludere che le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") prodotti ed esportati dalla Betadiskindo devono essere soggetti al dazio (41,1%) istituito a livello nazionale dal regolamento (CE) n. 1821/98 del Consiglio e che tale dazio deve pertanto essere reintrodotto. E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING (8) Visto che nell'ambito del riesame si sono riscontrate pratiche di dumping in rapporto alla Betadiskindo, il dazio antidumping applicabile a detta azienda deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2152/98. F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE (9) La Betadiskindo è stata informata degli elementi e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre l'applicazione del regolamento (CE) n. 1821/98 alle sue importazioni nella Comunità. (10) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1821/98 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minidischi da 3,5" utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati, che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90 (codice addizionale TARIC 8523 20 90*10), originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Betadiskindo Binatama. 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 41,1%. 3. Il dazio istituito viene riscosso sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2152/98. 4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente